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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 1333 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Pecin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pianiga (VE) via
Friuli Venezia n. 8 int.5
APPELLANTE
pagina 1 di 8 contro
, nata a [...] il 18.91947 C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Laveno Monbello via Ceretti n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Concoreggi del
Foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese – Vicolo S. Chiara3 via Cavour 12
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
CF con sede in
[...] P.IVA_1
Roma Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Ascanio Benevento ed elettivamente domiciliata presso
Affari Legali Enpam in Roma Piazza V. Emanuele II n.78
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il
4.11.2023, nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote pensione di reversibilità ex art 9 L. 898/1970.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta come da ordinanza di questa Corte del 30.10.2024, le Parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reicectis, in via preliminare: dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato dalla sig.ra non avendo quest'ultima provveduto a CP_3
notificare lo stesso ad in epoca anteriore alla prima udienza fissata per la comparizione CP_2
delle parti per la data del 30.10.2024; in riforma della appellata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, attribuire alla sig.ra una quota Parte_1
maggiore del 45% della pensione di reversibilità del dott. nato a Persona_1
Milano il 03.03.1945 e deceduto a IG (VA) in data 16.1.2022, rispetto a quella attribuitale dal Giudice di prime cure, e di conseguenza riconoscere una quota di pensione di reversibilità superiore rispetto a quella riconosciuta ed attribuita alla sig.ra e, per l'effetto, CP_3
ordinare all'Istituto erogante, , di corrispondere alla sig.ra la maggior CP_2 Parte_1
quota che verrà riconosciuta, determinata e attribuita a parte appellante;
in ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore del procuratore antistatario”
Parte Appellata : Controparte_1
“che l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe le declaratorie del caso anche relativamente alla tempestività dell'appello proposto così giudicare: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso ex adverso presentato ed in ogni caso rigettare la domanda di elevazione della quota come formulata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale: elevare al 60% la quota di pensione di reversibilità da attribuire alla sig.ra ovvero nella quota ritenuta di giustizia ovvero confermarla nella totale misura del CP_3
45%; disporre che in persona del dirigente / l.r.p.t. provveda all'erogazione della pensione CP_2
di reversibilità nella misura stabilita dall'adita giustizia a far data dal giorno successivo del decesso dell'ex coniuge;
in via istruttoria: chiede ordinarsi ex art 210 e 213 cpc alla ricorrente ed a la produzione della CP_2 documentazione attestante l'entità della pensione mensile versata a favore della signora e Pt_1
pagina 3 di 8 gli arretrati corrisposti;
si rinnovano le istanze istruttorie formulate in primo grado;
con il favore di compensi di causa”
Parte Appellata : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita determinarsi ai sensi di legge”
Il Procuratore Generale ha dichiarato di non aver interesse a concludere.
*** ha proposto appello depositato il 3.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il 4.11.2023 e non notificata, nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G, avente ad oggetto domanda di accertamento della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge a seguito della morte di Persona_1
promossa da contro e .
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale di Varese nella contumacia di ha attribuito alla ex moglie Controparte_2 Parte_2 la quota del 45% della pensione di reversibilità spettante all'ex marito Persona_1 deceduto il 16.1.2022 ed alla vedova il restante 55% con decorrenza dal primo Controparte_1 mese successivo a quello del decesso.
Il Tribunale ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità di Parte_2 di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto calcolato rispetto sia alla durata del matrimonio che del periodo di separazione accentando quanto segue:
nel caso di specie il matrimonio di , contratto il 14.6.1976 fino al divorzio intervenuto il Parte_2
4.2.1999, è durato 23 anni ovvero 14 anni di convivenza matrimoniale perché hanno vissuto separati dal marzo del 1990 e non è stato provato che la convivenza prematrimoniale sia iniziata prima fin dalla nascita del figlio in data 15.4.1972, essendo questo stato riconosciuto nel 1976 due mesi prima della celebrazione del matrimonio;
il secondo matrimonio della sig.ra contratto nel 2007 Controparte_1
è durato 15 anni oltre a 16 anni convivenza more uxorio iniziata nel 1991, circostanza autocertificata dallo stesso de cuius e ritenuta verosimimile considerato cha dal 1991 il era legalmente Per_1 separato;
l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla sig.ra rivalutato alla data del decesso Pt_1 ammonta ad in € 1263,90 e costituiva per la stessa l'unica fonte di reddito, tanto che dopo il decesso dell'ex marito ha dovuto ricorrere ad aiuti pubblici dal Comune di Pieve di AC.
Parte appellante con il proposto appello contesta la sentenza del Tribunale di Varese per Parte_3
i seguenti motivi: non è corretta la ripartizione della quota di pensione di reversibilità: il figlio è stato riconosciuto nel 1976 perché la era ancora sposata in quanto solo separata e divorziata nel 1974 e quindi Pt_3 all'epoca non era ancora possibile riconoscere il figlio di donna ancora spostata (possibile solo ex L. 219/1972); pagina 4 di 8 la convivenza dell'ex marito con la non è decorsa dal 1991 in quanto il ha continuato CP_3 Per_1 ad abitare sempre più di rado con la moglie fino al 1999 ed a pretendere da lei rapporti sessuali anche se non consenzienti;
di fatto, pertanto la convivenza con la prima moglie è durata dal 1968 al 1999, ben
31 anni;
non sono provanti le autodichiarazioni del dott (do.7) in quanto non certificate sia Per_1 come scritturazione che come data;
l'inizio della convivenza con la prima moglie dal 1972 data della nascita del figlio è attestata e dichiarata dal dott nel ricorso per divorzio. Per_1
Chiede che la quota di reversibilità sia aumentata in misura maggiore a quella spettante alla vedova, con vittoria di spese.
Si è costituita in data 27.9.2024, proponendo appello incidentale. Controparte_1
Contesta la tempestività dell'appello in quanto da Gennaio 2024 si è vista ridurre la quota di pensione in ottemperanza alla sentenza del Tribunale;
la è rimasta contumace in primo grado Controparte_2
e pertanto se da gennaio 2024 ha dato applicazione alla sentenza è perché le stata notificata;
chiede che venga ordinata la produzione della notifica della sentenza a data da cui decorrerebbero i termini CP_2 brevi per l'appello per valutarne la tempestività e la documentazione attestante da parte di CP_2
l'entità della pensione percepita.
L'appello è inammissibile ex art 342 cpc in quanto in primo grado è stata proposta la domanda di determinare la quota di reversibilità in € 1263,09 pari all'assegno divorzile, mentre in appello chiede una quota maggiore della vedova, proponendo pertanto due domande diverse.
Nel merito la ricostruzione operata in appello dei fatti è diversa da quella fatta in primo grado: manca prova della convivenza antecedente al riconoscimento del figlio nel 1976; il Tribunale del divorzio dà atto che le parti sono separate di fatto dal 1990 senza soluzione di continuità; la convivenza di 31 anni rappresentata solo in appello è stata smentita da Lei stessa che ha indicato l'inizio dalla nascita del figlio.
La non percepisce una pensione aggiunta a quella di reversibilità; la non è indigente: ha CP_3 Pt_3 ricevuto dal marito in proprietà due immobili, di cui uno di proprietà intera è stato venduto a terzi;
mediante procura disponeva di ingenti liquidità del marito;
come mai se era indigente ha aspettato un anno e mezzo a promuovere l'azione di assegnazione di quota di reversibilità?; tra la e l'ex Pt_3 marito vi era un rapporto burrascoso e la signora è stata condannata al risarcimento dal Tribunale di
Padova;
L'assegno divorzile di € 1263,09 è stato quantificato su un reddito mensile pensionistico lordo superiore ad € 5000 e che al momento del decesso il sig. era titolare di pensione lorda di € Per_1
5.170,17 sul quale erano applicate ritenute di € 1.770,14.
Chiede l'attribuzione del 60% o in via subordinata la conferma della sentenza pagina 5 di 8 All'udienza del 30.10.2024 la Corte assegnava a parte ricorrente termine al 7.11.2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del verbale d'udienza alla in quanto parte necessaria e Controparte_2 rinviava all'udienza del 7.1.2025
In data 12.11.2024 si è costituita la per chiedere la pronuncia ai sensi di legge. Controparte_2
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con ordinanza 30.10.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito sono infondati sia l'appello che l'appello incidentale.
Il Tribunale di Varese ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 45% a favore dell'ex moglie e del Persona_1
55% a favore del coniuge superstite, a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via principale della durata del matrimonio e dei periodi di convivenza prematrimoniale di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza poter tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra una Pt_1
durata di rapporto coniugale, tenuto conto della convivenza prematrimoniale e del periodo di separazione coniugale fino al divorzio, di anni 23, mentre quanto alla sig.ra anni 31, CP_3
calcolati alla data del decesso del coniuge e tenuto conto del periodo di convivenza prematrimioniale.
Nel caso di specie, infatti, il matrimonio tra la sig.ra ed il sig. ha avuto una durata Pt_1 Per_1
di ben 47 anni ovvero dal 2.10.1967 al 20.11.2014, data della pubblicazione della sentenza di divorzio, durata legale comprensiva del periodo di separazione legale che costituisce comunque una fase del rapporto matrimoniale.
Tale circostanza fattuale resta preminente anche in rapporto alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria come l'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla nella misura € 1263,09 al momento del decesso dell'ex coniuge e le rispettive condizioni Pt_1
economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la vive in alloggio di residenza Pt_1 pagina 6 di 8 pubblica e fruisce degli aiuti di assistenza domiciliare, mentre la vive in appartamento CP_3 di proprietà ed ha percepito l'eredità del marito.
Pertanto, ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale e del contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig. Per_1
La ripartizione operata dal Tribunale di Varese, volta ad attribuire alla sig.ra il Parte_1
45% ed alla sig.ra il 55%, si presenta equa e conforme ai principi di legge Controparte_1
ed a quelli fissati dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto
pagina 7 di 8 all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”
Stante il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, con conseguente reciproca soccombenza tra le rispettive parti e la neutrale posizione assunta da nel presente Controparte_2 giudizio, in applicazione dell'art 92 cpc, la Corte dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso il la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il 4.11.2023 nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G,
-rigetta l'appello e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite del grado;
-sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante ed dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Pecin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pianiga (VE) via
Friuli Venezia n. 8 int.5
APPELLANTE
pagina 1 di 8 contro
, nata a [...] il 18.91947 C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
in Laveno Monbello via Ceretti n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Concoreggi del
Foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese – Vicolo S. Chiara3 via Cavour 12
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
CF con sede in
[...] P.IVA_1
Roma Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Ascanio Benevento ed elettivamente domiciliata presso
Affari Legali Enpam in Roma Piazza V. Emanuele II n.78
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il
4.11.2023, nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G, avente ad oggetto domanda di ripartizione quote pensione di reversibilità ex art 9 L. 898/1970.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta come da ordinanza di questa Corte del 30.10.2024, le Parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reicectis, in via preliminare: dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato dalla sig.ra non avendo quest'ultima provveduto a CP_3
notificare lo stesso ad in epoca anteriore alla prima udienza fissata per la comparizione CP_2
delle parti per la data del 30.10.2024; in riforma della appellata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, attribuire alla sig.ra una quota Parte_1
maggiore del 45% della pensione di reversibilità del dott. nato a Persona_1
Milano il 03.03.1945 e deceduto a IG (VA) in data 16.1.2022, rispetto a quella attribuitale dal Giudice di prime cure, e di conseguenza riconoscere una quota di pensione di reversibilità superiore rispetto a quella riconosciuta ed attribuita alla sig.ra e, per l'effetto, CP_3
ordinare all'Istituto erogante, , di corrispondere alla sig.ra la maggior CP_2 Parte_1
quota che verrà riconosciuta, determinata e attribuita a parte appellante;
in ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede;
con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore del procuratore antistatario”
Parte Appellata : Controparte_1
“che l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe le declaratorie del caso anche relativamente alla tempestività dell'appello proposto così giudicare: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso ex adverso presentato ed in ogni caso rigettare la domanda di elevazione della quota come formulata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale: elevare al 60% la quota di pensione di reversibilità da attribuire alla sig.ra ovvero nella quota ritenuta di giustizia ovvero confermarla nella totale misura del CP_3
45%; disporre che in persona del dirigente / l.r.p.t. provveda all'erogazione della pensione CP_2
di reversibilità nella misura stabilita dall'adita giustizia a far data dal giorno successivo del decesso dell'ex coniuge;
in via istruttoria: chiede ordinarsi ex art 210 e 213 cpc alla ricorrente ed a la produzione della CP_2 documentazione attestante l'entità della pensione mensile versata a favore della signora e Pt_1
pagina 3 di 8 gli arretrati corrisposti;
si rinnovano le istanze istruttorie formulate in primo grado;
con il favore di compensi di causa”
Parte Appellata : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita determinarsi ai sensi di legge”
Il Procuratore Generale ha dichiarato di non aver interesse a concludere.
*** ha proposto appello depositato il 3.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il 4.11.2023 e non notificata, nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G, avente ad oggetto domanda di accertamento della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge a seguito della morte di Persona_1
promossa da contro e .
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale di Varese nella contumacia di ha attribuito alla ex moglie Controparte_2 Parte_2 la quota del 45% della pensione di reversibilità spettante all'ex marito Persona_1 deceduto il 16.1.2022 ed alla vedova il restante 55% con decorrenza dal primo Controparte_1 mese successivo a quello del decesso.
Il Tribunale ha applicato l'art 9 della L. 898/70 (legge divorzio) accertando la titolarità di Parte_2 di assegno divorzile e considerato la durata del rapporto calcolato rispetto sia alla durata del matrimonio che del periodo di separazione accentando quanto segue:
nel caso di specie il matrimonio di , contratto il 14.6.1976 fino al divorzio intervenuto il Parte_2
4.2.1999, è durato 23 anni ovvero 14 anni di convivenza matrimoniale perché hanno vissuto separati dal marzo del 1990 e non è stato provato che la convivenza prematrimoniale sia iniziata prima fin dalla nascita del figlio in data 15.4.1972, essendo questo stato riconosciuto nel 1976 due mesi prima della celebrazione del matrimonio;
il secondo matrimonio della sig.ra contratto nel 2007 Controparte_1
è durato 15 anni oltre a 16 anni convivenza more uxorio iniziata nel 1991, circostanza autocertificata dallo stesso de cuius e ritenuta verosimimile considerato cha dal 1991 il era legalmente Per_1 separato;
l'importo dell'assegno divorzile percepito dalla sig.ra rivalutato alla data del decesso Pt_1 ammonta ad in € 1263,90 e costituiva per la stessa l'unica fonte di reddito, tanto che dopo il decesso dell'ex marito ha dovuto ricorrere ad aiuti pubblici dal Comune di Pieve di AC.
Parte appellante con il proposto appello contesta la sentenza del Tribunale di Varese per Parte_3
i seguenti motivi: non è corretta la ripartizione della quota di pensione di reversibilità: il figlio è stato riconosciuto nel 1976 perché la era ancora sposata in quanto solo separata e divorziata nel 1974 e quindi Pt_3 all'epoca non era ancora possibile riconoscere il figlio di donna ancora spostata (possibile solo ex L. 219/1972); pagina 4 di 8 la convivenza dell'ex marito con la non è decorsa dal 1991 in quanto il ha continuato CP_3 Per_1 ad abitare sempre più di rado con la moglie fino al 1999 ed a pretendere da lei rapporti sessuali anche se non consenzienti;
di fatto, pertanto la convivenza con la prima moglie è durata dal 1968 al 1999, ben
31 anni;
non sono provanti le autodichiarazioni del dott (do.7) in quanto non certificate sia Per_1 come scritturazione che come data;
l'inizio della convivenza con la prima moglie dal 1972 data della nascita del figlio è attestata e dichiarata dal dott nel ricorso per divorzio. Per_1
Chiede che la quota di reversibilità sia aumentata in misura maggiore a quella spettante alla vedova, con vittoria di spese.
Si è costituita in data 27.9.2024, proponendo appello incidentale. Controparte_1
Contesta la tempestività dell'appello in quanto da Gennaio 2024 si è vista ridurre la quota di pensione in ottemperanza alla sentenza del Tribunale;
la è rimasta contumace in primo grado Controparte_2
e pertanto se da gennaio 2024 ha dato applicazione alla sentenza è perché le stata notificata;
chiede che venga ordinata la produzione della notifica della sentenza a data da cui decorrerebbero i termini CP_2 brevi per l'appello per valutarne la tempestività e la documentazione attestante da parte di CP_2
l'entità della pensione percepita.
L'appello è inammissibile ex art 342 cpc in quanto in primo grado è stata proposta la domanda di determinare la quota di reversibilità in € 1263,09 pari all'assegno divorzile, mentre in appello chiede una quota maggiore della vedova, proponendo pertanto due domande diverse.
Nel merito la ricostruzione operata in appello dei fatti è diversa da quella fatta in primo grado: manca prova della convivenza antecedente al riconoscimento del figlio nel 1976; il Tribunale del divorzio dà atto che le parti sono separate di fatto dal 1990 senza soluzione di continuità; la convivenza di 31 anni rappresentata solo in appello è stata smentita da Lei stessa che ha indicato l'inizio dalla nascita del figlio.
La non percepisce una pensione aggiunta a quella di reversibilità; la non è indigente: ha CP_3 Pt_3 ricevuto dal marito in proprietà due immobili, di cui uno di proprietà intera è stato venduto a terzi;
mediante procura disponeva di ingenti liquidità del marito;
come mai se era indigente ha aspettato un anno e mezzo a promuovere l'azione di assegnazione di quota di reversibilità?; tra la e l'ex Pt_3 marito vi era un rapporto burrascoso e la signora è stata condannata al risarcimento dal Tribunale di
Padova;
L'assegno divorzile di € 1263,09 è stato quantificato su un reddito mensile pensionistico lordo superiore ad € 5000 e che al momento del decesso il sig. era titolare di pensione lorda di € Per_1
5.170,17 sul quale erano applicate ritenute di € 1.770,14.
Chiede l'attribuzione del 60% o in via subordinata la conferma della sentenza pagina 5 di 8 All'udienza del 30.10.2024 la Corte assegnava a parte ricorrente termine al 7.11.2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del verbale d'udienza alla in quanto parte necessaria e Controparte_2 rinviava all'udienza del 7.1.2025
In data 12.11.2024 si è costituita la per chiedere la pronuncia ai sensi di legge. Controparte_2
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con ordinanza 30.10.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito sono infondati sia l'appello che l'appello incidentale.
Il Tribunale di Varese ha assunto la decisione di ripartire la quota di pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 45% a favore dell'ex moglie e del Persona_1
55% a favore del coniuge superstite, a fronte di una adeguata istruttoria, tenendo conto in via principale della durata del matrimonio e dei periodi di convivenza prematrimoniale di ciascuna delle parti in ossequio al disposto di cui all'art 9 comma 3 della L. 898/1970.
I periodi di cui sopra da attribuirsi a ciascuna delle parti sono stati accertati dal Tribunale sulle base di prove documentali, senza poter tener conto delle allegazioni di parte non supportate da prove, pervenendo ad un calcolo corretto che porta a considerare quanto alla sig.ra una Pt_1
durata di rapporto coniugale, tenuto conto della convivenza prematrimoniale e del periodo di separazione coniugale fino al divorzio, di anni 23, mentre quanto alla sig.ra anni 31, CP_3
calcolati alla data del decesso del coniuge e tenuto conto del periodo di convivenza prematrimioniale.
Nel caso di specie, infatti, il matrimonio tra la sig.ra ed il sig. ha avuto una durata Pt_1 Per_1
di ben 47 anni ovvero dal 2.10.1967 al 20.11.2014, data della pubblicazione della sentenza di divorzio, durata legale comprensiva del periodo di separazione legale che costituisce comunque una fase del rapporto matrimoniale.
Tale circostanza fattuale resta preminente anche in rapporto alla valutazione degli ulteriori elementi emersi in fase di istruttoria come l'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla nella misura € 1263,09 al momento del decesso dell'ex coniuge e le rispettive condizioni Pt_1
economiche delle parti in causa, tenuto conto del fatto che la vive in alloggio di residenza Pt_1 pagina 6 di 8 pubblica e fruisce degli aiuti di assistenza domiciliare, mentre la vive in appartamento CP_3 di proprietà ed ha percepito l'eredità del marito.
Pertanto, ponendo a raffronto tutti questi elementi, escludendo la sussistenza dello stato di bisogno del coniuge superstite, si deve pervenire ad un accertamento di evidente prevalenza della durata del rapporto matrimoniale e del contributo assistenziale di ciascun coniuge rispetto al sig. Per_1
La ripartizione operata dal Tribunale di Varese, volta ad attribuire alla sig.ra il Parte_1
45% ed alla sig.ra il 55%, si presenta equa e conforme ai principi di legge Controparte_1
ed a quelli fissati dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656: “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”;
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26284 “Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegnazione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto
pagina 7 di 8 all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”
Stante il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, con conseguente reciproca soccombenza tra le rispettive parti e la neutrale posizione assunta da nel presente Controparte_2 giudizio, in applicazione dell'art 92 cpc, la Corte dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso il la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 23/2023 emessa il 2.11.2023, depositata il 4.11.2023 nell'ambito del procedimento n. 1710/2023 R.G,
-rigetta l'appello e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite del grado;
-sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante ed dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
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