TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.897/2025 di ruolo generale dell'anno
2025 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
(C.F e P.I ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
31100 Treviso (TV), in persona del legale rappresentante e Liquidatore sig.ra
, con l'avv.to DEL GIUDICE RIZZARDO e con domicilio eletto presso Parte_2
il suo studio in Treviso come da mandato separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante e liquidatore sig. -contumace- Controparte_2
-CONVENUTO-
CONTRO
(C.F. E P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_3
in Carpi (MO), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante,
signor con l'avv.to GIAMPAOLO MARDEGANe con domicilio eletto CP_4 presso lo studio dello stesso in Treviso come da mandato separato alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
Nel merito: ritenuta ed accertata, per quanto occorrere possa, la sussistenza del credito dell'attrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nell'importo e per le causali indicate in atto di citazione d.d.
[...]
14.02.2025:
1) Revocarsi ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiararsi l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita posto in essere tra Parte_1 CP_1
(C.F. ) con sede legale in 30016 Jesolo (VE), Via Policek n. 10 quale P.IVA_2
venditrice e la Società con unico socio (C.F. Controparte_3
) avente sede in Carpi, Piazzale DI Romazzini n. 36/A quale P.IVA_3
acquirente giusta atto di compravendita d.d. 30.12.2022 rep. n. 6018 del Dott.
Notaio in Carpi iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Persona_1
Modena, atto trascritto in data 10.01.2023 al Registro Generale n. 1135, Registro
Particolare n. 838 Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Venezia Ufficio
Provinciale – Territorio avente ad oggetto la cessione da a CP_1 [...]
dell'intera piena proprietà dell'immobile nel Comune di Controparte_3
Jesolo (VE), località Lido di Jesolo, Via Lucio Battisti, censito al Catasto Terreni del
Comune di Jesolo, in ditta aggiornata al foglio 70:
- particella 545, seminativo, di centiare 16, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05
- particella 1168, seminativo, di are 06, centiare 40, R.D. Euro 3,64, R.A. Euro 1,98
2 - particella 1169, seminativo, di are 05, centiare 35, R.D. Euro 3,04, R.A. Euro 1,66
- particella 1170, seminativo, di are 02, centiare 75, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 0,85
- particella 1171, seminativo, di centiare 17, R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,05
- particella 1278, seminativo, di ettari 3, are 62, centiare 54, R.D. Euro 205,96, R.A.
Euro 112,34
- particella 1279, seminativo, di ettari 3, are 31, centiare 99, R.D. Euro 188,60, R.A.
Euro 102,88
- particella 1280, seminativo, di ettari 1, are 62, centiare 11, R.D. Euro 92,10, R.A.
Euro 50,23
- particella 1281, seminativo, di are 08, centiare 50, R.D. Euro 4,83, R.A. Euro 2,63
- particella 1282, seminativo, di are 31, centiare 60, R.D. Euro 17,95, R.A. Euro
9,79;
al foglio 71:
- particella 465, semin arbor, di are 03, centiare 73, R.D. Euro 1,78, R.A. Euro 1,25
- particella 466, semin arbor, di are 08, centiare 67, R.D. Euro 4,14, R.A. Euro 2,91
- particella 728, semin arbor, di are 41, centiare 50, R.D. Euro 21,60, R.A. Euro
15,00
- particella 739, seminativo, di centiare 81, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,25,
- particella 1069, seminativo, di ettari 1, are 86, centiare 70, R.D. Euro 89,09, R.A.
Euro 57,85
- particella 1070, seminativo, di ettari 1, are 33, centiare 62, R.D. Euro 63,76, R.A.
Euro 41,41
- particella 1071, seminativo, di are 59, centiare 68, R.D. Euro 28,48, R.A. Euro
18,49,
- particella 1072, seminativo, di ettari 2, are 49, centiare 40, R.D. Euro 141,68, R.A.
3 Euro 77,28
- particella 1073, seminativo, di ettari 2, are 10, centiare 36, R.D. Euro 119,51, R.A.
Euro 65,19
- particella 1074, seminativo, di are 87, centiare 80, R.D. Euro 49,88, R.A. Euro
27,21
- particella 1075, seminativo, di are 14, centiare 83, R.D. Euro 8,42, R.A. Euro 4,60
- particella 1076, seminativo, di are 10, centiare 67, R.D. Euro 6,06, R.A. Euro 3,31
- particella 1077, seminativo, di are 61, centiare 10, R.D. Euro 34,71, R.A. Euro
18,93,
- particella 1078, seminativo, di are 26, centiare 16, R.D. Euro 14,86, R.A. Euro
8,11.
Le cabine elettriche sono censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Jeso-lo, in ditta aggiornata:
al foglio 70:
- particella 1258, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1258, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1259, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1259, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1260, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1260, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
4 R.C. Euro 52,00,
al foglio 71:
- particella 1023, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1023, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1024, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1024, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1025, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1025, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1026, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 71,00,
- particella 1026, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 90,00,
- particella 1028, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1028, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00.
2)Ordinarsi al competente Conservatore dell'Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia Ufficio Provinciale – Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
5 Si rinnovano poi le seguenti istanze istruttorie.
1) Produzione documentale.
Si chiede l'acquisizione dei seguenti documenti, di cui segue numerazione in base alle produzioni di cui in atto di citazione d.d. 14.02.2025.
A riprova dello stato di insolvenza di e della conoscenza dello ste-so da CP_1
parte di si richiede l'acquisizione dei seguenti Controparte_3
documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Doc. 10 Bilanci di esercizio in liquidazione al 31.12.2020, al 31.12.2021 CP_1
ed al 31.12.2022;
Doc. 11 Lettera 25.03.2022 di accordo saldo e stralcio NPL Studio Legale
Associato Le Fosse – Marsico – Sardi – EL Sopo;
Doc. 12 Scheda completa persona 170523; CP_4
Doc. 13 Visura ordinaria Controparte_3
Doc. 14 Comunicazione a mezzo pec da a d.d. Parte_1 CP_1
12.10.2022.
2) Prova per testimoni.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova formulati in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
1) Vero che in data 27 febbraio 2018 il Liquidatore della debitrice, Architetto
[...]
, comunicava al Legale Rappresentante di CP_5 Parte_1
l'impossibilità di procedere ai pagamenti nei termini di cui al Piano di ristrutturazione
allegato A) all'Accordo (doc. 3 attore), stante il mancato perfezionamento della
compravendita dell'immobile indicato nell'Accordo stesso e recepito nel Decreto di
omologa (doc. 2 Atto di citazione);
2) Vero che al 30.12.2022 il credito vantato da (come meglio Parte_1
6 specificato nel documento 9 allegato in atto di citazione) ammontava – per quanto
detto al primo paragrafo del capitolo “in diritto” dell'atto di citazione – ad Euro
455.976,43 in linea capitale, oltre IVA come per legge, oltre interessi moratori per
Euro 297.053,78 (calcolati al 30 aprile 2022) oltre ad interessi ulteriori maturandi e
spese di lite liquidate in decreto ingiuntivo per Euro 1.591,00;
3) Vero che la proposta inviata ai destinatari ivi indicati il 11/12/2023 di cui al doc. 7
prodotto in citazione è un accordo predisposto a seguito di trattati-va tra cedente
e cessionaria ancorché però Parte_1 Controparte_3
mai sottoscritto da parte della cessionaria e della Controparte_3
debitrice ceduta i cui legali rappresentanti ( e CP_1 Controparte_5 CP_6
) erano stati tuttavia messi a conoscenza della situa-zione debitoria di
[...] CP_1
in epoca già antecedente alla compravendita del 30.12.2022 (doc. 6);
[...]
4) Vero che la conoscenza della posizione debitoria di nei confronti di CP_1
era altresì nota a acquirente Parte_1 Controparte_3
dell'immobile oggetto della compravendita (doc. 6) già precedentemente alla data
(30.12.2022) della cessione stessa, avendone avuto conoscenza in ripe-tuti incontri
tenutisi nel corso della primavera ed estate del 2022 cui parteciparono il liquidatore
, , il Dott. e il Dott. , Controparte_5 CP_6 Persona_2 Persona_3
questi ultimi due per conto di Pt_1 Parte_1
5) Vero che l'atto di cessione del compendio immobiliare di Jesolo rep. 30 dicembre
2022 rep. 6018 N. F. (doc. 6) è stato programmato ed attuato allo scopo di Per_1
neutralizzare la tassazione della plusvalenza conseguente alla cessione a
[...]
del credito vantato dalle banche creditrici nei confronti di Controparte_3
operazione che aveva generato in una plusvalenza CP_1 CP_1
tassabile di entità superiore a circa Euro 2.500.000,00, commisurata alla differenza
7 tra l'ammontare originario dell'esposizione debitoria di e la minore entità CP_1
della stessa risultante dalla cessione del credito di cui sopra.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopracitati:
Dott. , residente in [...]; Persona_2
Dott. , residente in [...]; Persona_3
Dott. residente in [...]; Controparte_5
Prof. domiciliato in Venezia-Mestre. Tes_1
Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
nel merito:
rigettare le domande, eccezioni e conclusioni tutte formulate da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti,
[...]
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
in via istruttoria:
si sono prodotti in copia i documenti da 01 a 10 citati in atti:
doc. 01: ispezione ipotecaria, elenco sintetico delle formalità;
doc. 02: nota di iscrizione presentata il 30.01.2007;
doc. 03: nota di trascrizione presentata il 18.05.2018;
doc. 04: nota di iscrizione presentata il 30.07.2018;
doc. 05: nota di trascrizione presentata il 23.11.2022;
doc. 06: avviso di vendita del 16.11.2020;
doc. 07: comunicazione avvio procedimento esproprio;
8 doc. 08: accordo transattivo;
doc. 09: cessione di credito del 13.06.2022;
doc. 10: perizia di stima del 22.12.2022.
Con ogni più ampia riserva di produzioni, eccezioni e deduzioni e di ogni attività
istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
TO
Con atto di citazione ritualmente notificato , riferiva di Parte_1 Parte_1
aver maturato un ingente credito nei confronti di la quale aveva richiesto al CP_1
Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art.182 bis L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e il Tribunale con decreto del 19.7.2017, aveva omologato tale accordo.
In quella procedura la convenuta aveva riconosciuto di essere debitrice dell'odierna attrice per l'importo di €.525.650,00 oltre ad IV e prevedeva il pagamento a favore di per il minor importo di €.304.616,00, tuttavia, condizionato Parte_1
all'ipotesi di cessione dell'area di proprietà dell'istante.
Poiché la compravendita immobiliare non si perfezionava, l'accordo de quo veniva risolto ex art.1454 cc e la deducente decideva di adire il Tribunale di Venezia per una sola parte del credito pari ad €.30.000,00 ottenendo il decreto ingiuntivo n.1434/2019 provvisoriamente esecutivo e procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale in data 23.11.2022.
In data 30.12.2022 l'immobile di cui sopra veniva ceduto a Controparte_3
per il corrispettivo di €.1.500.000,00 oltre ad IV, acquirente che espressamente dichiarava di essere a conoscenza delle posizioni debitorie del venditore che
9 accettava.
Riferiva l'attrice che alla data della compravendita immobiliare il credito vantato nei confronti della convenuta era pari ad €.455.976,43 oltre ad IV e interessi maturati per €.297.053,78 nonché per €.1.591,00 per spese di lite liquidate nel D.I.
Precisava, altresì, che la deducente con atto di cessione del credito, trasmesso con
PEC dell'11.02.2023, aveva proposto a la cessione pro Controparte_3
soluto per il corrispettivo di €.120.000,00 dell'intero credito vantato nei confronti di ma la predetta trattativa non aveva sortito esito positivo e l'accordo non CP_1
veniva siglato.
Ciò premesso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc., l'attrice concludeva per l'inefficacia nei confronti delle convenute dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile censito nel Comune di Jesolo.
Dichiarata la contumacia di , in sede di verifiche preliminari, Controparte_1
in data 10.7.2025, si costituiva tardivamente in causa che Controparte_3
rilevava che il credito della controparte ammontava a soli €.30.000,00 come consacrato nel decreto ingiuntivo n.1434/2019 del Tribunale di Venezia atteso che l'asserito riconoscimento di debito effettuato da nell'ambito dell'accordo di CP_1
ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis del maggio 2017, non era opponibile alla convenuta in quanto soggetto terzo.
Che la proposta di “cessione del credito” trasmessa dall'attrice a mezzo PEC non essendo stata sottoscritta dalla deducente, non costituiva alcun riconoscimento da parte della stessa del fatto che l'asserito credito da parte dell'attrice nei confronti di fosse di misura pari a quella affermata dall'attrice. CP_1
Rilevava poi l'insussistenza dell'eventus damni posto che l'attrice non aveva subito
10 alcun pregiudizio per effetto del contratto di compravendita del 30.12.2022 per due ordini di motivi:
a. perché il prezzo del contratto per €.1.500.000,00 oltre ad IV doveva ritenersi congruo e nella misura di legge;
b. perché tale strumento rappresentava l'unico a disposizione della venditrice per reperire liquidità necessaria per estinguere debiti scaduti. In particolare riferiva che in data 30.05.2022 aveva pagato a favore di Controparte_7
un pool di Banche creditrici di a saldo e stralcio, la somma complessiva di CP_1
€.1.000.000,00 credito a favore del quale era stata iscritta ipoteca volontaria in data
30.1.2007 e per il recupero del quale era stata promossa esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Venezia, oltre ulteriori somme a vario titolo pagate per una somma complessiva di €.1.342.503,79, credito poi ceduto alla odierna convenuta in data 13.06.2023.
Pertanto, tenuto conto della necessaria strumentalità del contratto di compravendita del 30.12.2022 al soddisfacimento di debiti scaduti, l'atto di compravendita non poteva essere considerato pregiudizievole alle ragioni dell'attrice e quindi oggetto di revocabilità.
La convenuta rilevava altresì l'insussistenza del presupposto soggettivo della
scientia fraudis da parte della venditrice atteso l'ammontare del credito per soli
€.30.000,00 e la possibilità per l'attrice in forza della trascritta ipoteca antecedente al contratto di compravendita, della possibilità di aggredire il compendio immobiliare ipotecato a prescindere da chi ne fosse il proprietario al fine di trovare soddisfazione.
Respinte le istanze istruttorie dedotte dall'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, previa concessione dei termini per il deposito
11 degli atti conclusivi.
***
Diritto
La domanda attorea è fondata e merita quindi accoglimento avendo l'attrice fornito prova di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art.2901 cc.
1.Esistenza del credito
Ai fini della sussistenza del credito che legittima l'esperimento dell'azione de qua si ricorda che, “l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei
relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non
persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica
sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente
eventuali (cfr. per tutte Cass. civ. n.28141/2023)”, pertanto, nel caso di specie la pretesa creditoria dell'attrice non può ritenersi rappresentata unicamente dal D.I
n.1434/2019 emesso dal Tribunale di Venezia per la somma di €.30.000,00 oltre interessi e spese ma anche dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis
L.F ove viene indicato e quindi riconosciuto un credito di €.525.650,00 poi all'attualità ridotto ad €.455.976,43 a seguito di cessioni operate da Pt_1 Parte_1
risultando del tutto irrilevante che tale dichiarazione non sia opponibile alla convenuta venditrice, riguardando, appunto, l'esposizione debitoria della convenuta,
debitore principale, anche perché era certamente a Controparte_3
conoscenza di tale esposizione avendo partecipato alla trattativa relativa alla proposta di cessione dei crediti nella quale era chiaro l'excursus storico del credito vantato dall'attrice.
Risultando, ai fini che qui interessano, giuridicamente irrilevante che tale accordo
12 non si sia poi perfezionato.
2.Eventus damni
La compravendita perfezionatasi in data 30.12.2022 tra le odierne convenute ed avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Jesolo (VE), è atto certamente pregiudizievole alle ragioni creditorie dell'attrice, infatti, preliminarmente va rilevato che trattasi di atto dispositivo successivo al sorgere del debito, ed è notorio che ai fini dell'esperimento del rimedio de quo, è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni dello stesso e, cioè, il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, rappresentato dalla eventuale infruttuosità di una azione esecutiva, la cui insussistenza deve essere provata dal convenuto che l'eccepisca (cfr. per tutte Cass. civ. n.1902/2015; n.10052/2009;
966/2007 e 15265/06).
Nel caso di specie, il predetto pericolo risulta pacificamente provato dalla consistenza del credito nei termini sopra esposti, inoltre, parte convenuta debitrice,
gravata dal relativo onere, rimasta contumace, non ha comunque fornito prova alcuna in ordine al fatto che l'eventuale consistenza residua del suo patrimonio, alla data di stipulazione dell'atto, sarebbe stata sufficiente a garantire il credito dell'attrice (cfr. per tutte Cass. civ. n.7767/2007).
Né ha rilievo il fatto che quest'ultima abbia iscritto ipoteca sul predetto compendio,
posto che tale iscrizione è limitata all'importo di €.30.000,00 che rappresenta il 6,5%
del credito complessivo.
Per quanto riguarda le difese articolate da è assolutamente Controparte_3
irrilevante la valutazione sulla congruità del prezzo corrisposto anche perché la convenuta non ha fornito prova alcuna di aver versato tale importo, circostanza
13 ulteriormente assorbente.
Per quanto attiene all'affermazione che la compravendita avrebbe rappresentato l'unico strumento a disposizione della venditrice per reperire liquidità necessaria per estinguere i debiti scaduti, si osserva che tale argomentazione costituisce, ad ogni effetto di legge, un'eccezione in senso stretto che la convenuta avrebbe dovuto dedurre costituendosi tempestivamente: “L'eccezione con cui il convenuto deduca
l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista
dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica
l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere,
dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti
giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.23191/2025)”.
Ne consegue che essendosi costituita solo in data Controparte_3
10.7.2025, tale eccezione deve considerarsi inammissibile.
3. Parte_3
Tale elemento soggettivo deve ritenersi parimenti provato, infatti, essendo il predetto atto dispositivo successivo all'assunzione del debito, come sopra argomentato, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr.
per tutte Cass. civ. n.5816/2008).
La circostanza che all'epoca della compravendita l'immobile fosse pluri-ipotecato,;
che fosse all'epoca della stipula partecipata dall'unico socio Blue Star srl. CP_1
la quale, a sua volta era partecipata dall'unico socio, che era all'epoca CP_4
e tuttora Amministratore Unico della società acquirente;
il Controparte_3
fatto che nella predetta compravendita le parti non abbiano previsto il contestuale pagamento del prezzo ma un differimento fino al 31.12.2024, senza nessuna
14 particolare garanzia e senza il pagamento di interessi, nonostante il consistente prezzo pattuito, sono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere che la società acquirente nella persona del suo amministratore, fosse senza dubbio a conoscenza della grave esposizione debitoria della venditrice e del pregiudizio che tale compravendita avrebbe determinato ai danni della creditrice.
4. Conclusioni
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia della compravendita de qua nei termini di cui al dispositivo.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità alla notula dimessa dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, dichiara inefficace ex art.2901 cc. nei confronti di l'atto di compravendita posto Parte_1
in essere tra (C.F. ) con sede legale in 30016 Jesolo CP_1 P.IVA_2
(VE), Via Policek n. 10 quale venditrice e la Società con unico socio
[...]
(C.F. ) avente sede in Carpi, Piazzale Controparte_3 P.IVA_3
DI Romazzini n. 36/A quale acquirente giusta atto di compravendita d.d.
30.12.2022 rep. n. 6018 del Dott. Notaio in Carpi iscritto presso il Persona_1
Collegio Notarile del Distretto di Modena, atto trascritto in data 10.01.2023 al
Registro Generale n. 1135, Registro Particolare n. 838 Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia Ufficio Provinciale – Territorio avente ad oggetto la cessione
15 da a dell'intera piena proprietà CP_1 Controparte_3
dell'immobile nel Comune di Jesolo (VE), località Lido di Jesolo, Via Lucio Battisti,
censito al Catasto Terreni del Comune di Jesolo, in ditta aggiornata al foglio 70:
- particella 545, seminativo, di centiare 16, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05
- particella 1168, seminativo, di are 06, centiare 40, R.D. Euro 3,64, R.A. Euro 1,98
- particella 1169, seminativo, di are 05, centiare 35, R.D. Euro 3,04, R.A. Euro 1,66
- particella 1170, seminativo, di are 02, centiare 75, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 0,85
- particella 1171, seminativo, di centiare 17, R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,05
- particella 1278, seminativo, di ettari 3, are 62, centiare 54, R.D. Euro 205,96, R.A.
Euro 112,34
- particella 1279, seminativo, di ettari 3, are 31, centiare 99, R.D. Euro 188,60, R.A.
Euro 102,88
- particella 1280, seminativo, di ettari 1, are 62, centiare 11, R.D. Euro 92,10, R.A.
Euro 50,23
- particella 1281, seminativo, di are 08, centiare 50, R.D. Euro 4,83, R.A. Euro 2,63
- particella 1282, seminativo, di are 31, centiare 60, R.D. Euro 17,95, R.A. Euro
9,79;
al foglio 71:
- particella 465, semin arbor, di are 03, centiare 73, R.D. Euro 1,78, R.A. Euro 1,25
- particella 466, semin arbor, di are 08, centiare 67, R.D. Euro 4,14, R.A. Euro 2,91
- particella 728, semin arbor, di are 41, centiare 50, R.D. Euro 21,60, R.A. Euro
15,00
- particella 739, seminativo, di centiare 81, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,25,
- particella 1069, seminativo, di ettari 1, are 86, centiare 70, R.D. Euro 89,09, R.A.
Euro 57,85
16 - particella 1070, seminativo, di ettari 1, are 33, centiare 62, R.D. Euro 63,76, R.A.
Euro 41,41
- particella 1071, seminativo, di are 59, centiare 68, R.D. Euro 28,48, R.A. Euro
18,49,
- particella 1072, seminativo, di ettari 2, are 49, centiare 40, R.D. Euro 141,68, R.A.
Euro 77,28
- particella 1073, seminativo, di ettari 2, are 10, centiare 36, R.D. Euro 119,51, R.A.
Euro 65,19
- particella 1074, seminativo, di are 87, centiare 80, R.D. Euro 49,88, R.A. Euro
27,21
- particella 1075, seminativo, di are 14, centiare 83, R.D. Euro 8,42, R.A. Euro 4,60
- particella 1076, seminativo, di are 10, centiare 67, R.D. Euro 6,06, R.A. Euro 3,31
- particella 1077, seminativo, di are 61, centiare 10, R.D. Euro 34,71, R.A. Euro
18,93,
- particella 1078, seminativo, di are 26, centiare 16, R.D. Euro 14,86, R.A. Euro
8,11.
Le cabine elettriche sono censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Jeso-lo, in ditta aggiornata:
al foglio 70:
- particella 1258, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1258, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1259, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
17 - particella 1259, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1260, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1260, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
al foglio 71:
- particella 1023, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1023, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1024, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1024, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1025, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1025, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1026, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 71,00,
- particella 1026, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 90,00,
- particella 1028, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
18 - particella 1028, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00.
2)Ordina le trascrizioni di legge.
3)Condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di €.24.702,70 per compenso professionale oltre spese documentate per €.545,00, nonché spese generali, IV e cpa se dovuti per legge.
Treviso 22.12.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ZA
19
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.897/2025 di ruolo generale dell'anno
2025 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
(C.F e P.I ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
31100 Treviso (TV), in persona del legale rappresentante e Liquidatore sig.ra
, con l'avv.to DEL GIUDICE RIZZARDO e con domicilio eletto presso Parte_2
il suo studio in Treviso come da mandato separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante e liquidatore sig. -contumace- Controparte_2
-CONVENUTO-
CONTRO
(C.F. E P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_3
in Carpi (MO), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante,
signor con l'avv.to GIAMPAOLO MARDEGANe con domicilio eletto CP_4 presso lo studio dello stesso in Treviso come da mandato separato alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
Nel merito: ritenuta ed accertata, per quanto occorrere possa, la sussistenza del credito dell'attrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nell'importo e per le causali indicate in atto di citazione d.d.
[...]
14.02.2025:
1) Revocarsi ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiararsi l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita posto in essere tra Parte_1 CP_1
(C.F. ) con sede legale in 30016 Jesolo (VE), Via Policek n. 10 quale P.IVA_2
venditrice e la Società con unico socio (C.F. Controparte_3
) avente sede in Carpi, Piazzale DI Romazzini n. 36/A quale P.IVA_3
acquirente giusta atto di compravendita d.d. 30.12.2022 rep. n. 6018 del Dott.
Notaio in Carpi iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Persona_1
Modena, atto trascritto in data 10.01.2023 al Registro Generale n. 1135, Registro
Particolare n. 838 Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Venezia Ufficio
Provinciale – Territorio avente ad oggetto la cessione da a CP_1 [...]
dell'intera piena proprietà dell'immobile nel Comune di Controparte_3
Jesolo (VE), località Lido di Jesolo, Via Lucio Battisti, censito al Catasto Terreni del
Comune di Jesolo, in ditta aggiornata al foglio 70:
- particella 545, seminativo, di centiare 16, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05
- particella 1168, seminativo, di are 06, centiare 40, R.D. Euro 3,64, R.A. Euro 1,98
2 - particella 1169, seminativo, di are 05, centiare 35, R.D. Euro 3,04, R.A. Euro 1,66
- particella 1170, seminativo, di are 02, centiare 75, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 0,85
- particella 1171, seminativo, di centiare 17, R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,05
- particella 1278, seminativo, di ettari 3, are 62, centiare 54, R.D. Euro 205,96, R.A.
Euro 112,34
- particella 1279, seminativo, di ettari 3, are 31, centiare 99, R.D. Euro 188,60, R.A.
Euro 102,88
- particella 1280, seminativo, di ettari 1, are 62, centiare 11, R.D. Euro 92,10, R.A.
Euro 50,23
- particella 1281, seminativo, di are 08, centiare 50, R.D. Euro 4,83, R.A. Euro 2,63
- particella 1282, seminativo, di are 31, centiare 60, R.D. Euro 17,95, R.A. Euro
9,79;
al foglio 71:
- particella 465, semin arbor, di are 03, centiare 73, R.D. Euro 1,78, R.A. Euro 1,25
- particella 466, semin arbor, di are 08, centiare 67, R.D. Euro 4,14, R.A. Euro 2,91
- particella 728, semin arbor, di are 41, centiare 50, R.D. Euro 21,60, R.A. Euro
15,00
- particella 739, seminativo, di centiare 81, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,25,
- particella 1069, seminativo, di ettari 1, are 86, centiare 70, R.D. Euro 89,09, R.A.
Euro 57,85
- particella 1070, seminativo, di ettari 1, are 33, centiare 62, R.D. Euro 63,76, R.A.
Euro 41,41
- particella 1071, seminativo, di are 59, centiare 68, R.D. Euro 28,48, R.A. Euro
18,49,
- particella 1072, seminativo, di ettari 2, are 49, centiare 40, R.D. Euro 141,68, R.A.
3 Euro 77,28
- particella 1073, seminativo, di ettari 2, are 10, centiare 36, R.D. Euro 119,51, R.A.
Euro 65,19
- particella 1074, seminativo, di are 87, centiare 80, R.D. Euro 49,88, R.A. Euro
27,21
- particella 1075, seminativo, di are 14, centiare 83, R.D. Euro 8,42, R.A. Euro 4,60
- particella 1076, seminativo, di are 10, centiare 67, R.D. Euro 6,06, R.A. Euro 3,31
- particella 1077, seminativo, di are 61, centiare 10, R.D. Euro 34,71, R.A. Euro
18,93,
- particella 1078, seminativo, di are 26, centiare 16, R.D. Euro 14,86, R.A. Euro
8,11.
Le cabine elettriche sono censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Jeso-lo, in ditta aggiornata:
al foglio 70:
- particella 1258, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1258, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1259, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1259, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1260, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1260, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
4 R.C. Euro 52,00,
al foglio 71:
- particella 1023, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1023, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1024, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1024, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1025, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1025, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1026, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 71,00,
- particella 1026, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 90,00,
- particella 1028, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1028, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00.
2)Ordinarsi al competente Conservatore dell'Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia Ufficio Provinciale – Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza con espresso esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
5 Si rinnovano poi le seguenti istanze istruttorie.
1) Produzione documentale.
Si chiede l'acquisizione dei seguenti documenti, di cui segue numerazione in base alle produzioni di cui in atto di citazione d.d. 14.02.2025.
A riprova dello stato di insolvenza di e della conoscenza dello ste-so da CP_1
parte di si richiede l'acquisizione dei seguenti Controparte_3
documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Doc. 10 Bilanci di esercizio in liquidazione al 31.12.2020, al 31.12.2021 CP_1
ed al 31.12.2022;
Doc. 11 Lettera 25.03.2022 di accordo saldo e stralcio NPL Studio Legale
Associato Le Fosse – Marsico – Sardi – EL Sopo;
Doc. 12 Scheda completa persona 170523; CP_4
Doc. 13 Visura ordinaria Controparte_3
Doc. 14 Comunicazione a mezzo pec da a d.d. Parte_1 CP_1
12.10.2022.
2) Prova per testimoni.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova formulati in memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
1) Vero che in data 27 febbraio 2018 il Liquidatore della debitrice, Architetto
[...]
, comunicava al Legale Rappresentante di CP_5 Parte_1
l'impossibilità di procedere ai pagamenti nei termini di cui al Piano di ristrutturazione
allegato A) all'Accordo (doc. 3 attore), stante il mancato perfezionamento della
compravendita dell'immobile indicato nell'Accordo stesso e recepito nel Decreto di
omologa (doc. 2 Atto di citazione);
2) Vero che al 30.12.2022 il credito vantato da (come meglio Parte_1
6 specificato nel documento 9 allegato in atto di citazione) ammontava – per quanto
detto al primo paragrafo del capitolo “in diritto” dell'atto di citazione – ad Euro
455.976,43 in linea capitale, oltre IVA come per legge, oltre interessi moratori per
Euro 297.053,78 (calcolati al 30 aprile 2022) oltre ad interessi ulteriori maturandi e
spese di lite liquidate in decreto ingiuntivo per Euro 1.591,00;
3) Vero che la proposta inviata ai destinatari ivi indicati il 11/12/2023 di cui al doc. 7
prodotto in citazione è un accordo predisposto a seguito di trattati-va tra cedente
e cessionaria ancorché però Parte_1 Controparte_3
mai sottoscritto da parte della cessionaria e della Controparte_3
debitrice ceduta i cui legali rappresentanti ( e CP_1 Controparte_5 CP_6
) erano stati tuttavia messi a conoscenza della situa-zione debitoria di
[...] CP_1
in epoca già antecedente alla compravendita del 30.12.2022 (doc. 6);
[...]
4) Vero che la conoscenza della posizione debitoria di nei confronti di CP_1
era altresì nota a acquirente Parte_1 Controparte_3
dell'immobile oggetto della compravendita (doc. 6) già precedentemente alla data
(30.12.2022) della cessione stessa, avendone avuto conoscenza in ripe-tuti incontri
tenutisi nel corso della primavera ed estate del 2022 cui parteciparono il liquidatore
, , il Dott. e il Dott. , Controparte_5 CP_6 Persona_2 Persona_3
questi ultimi due per conto di Pt_1 Parte_1
5) Vero che l'atto di cessione del compendio immobiliare di Jesolo rep. 30 dicembre
2022 rep. 6018 N. F. (doc. 6) è stato programmato ed attuato allo scopo di Per_1
neutralizzare la tassazione della plusvalenza conseguente alla cessione a
[...]
del credito vantato dalle banche creditrici nei confronti di Controparte_3
operazione che aveva generato in una plusvalenza CP_1 CP_1
tassabile di entità superiore a circa Euro 2.500.000,00, commisurata alla differenza
7 tra l'ammontare originario dell'esposizione debitoria di e la minore entità CP_1
della stessa risultante dalla cessione del credito di cui sopra.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopracitati:
Dott. , residente in [...]; Persona_2
Dott. , residente in [...]; Persona_3
Dott. residente in [...]; Controparte_5
Prof. domiciliato in Venezia-Mestre. Tes_1
Con vittoria di spese e compensi di causa.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
nel merito:
rigettare le domande, eccezioni e conclusioni tutte formulate da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti,
[...]
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
in via istruttoria:
si sono prodotti in copia i documenti da 01 a 10 citati in atti:
doc. 01: ispezione ipotecaria, elenco sintetico delle formalità;
doc. 02: nota di iscrizione presentata il 30.01.2007;
doc. 03: nota di trascrizione presentata il 18.05.2018;
doc. 04: nota di iscrizione presentata il 30.07.2018;
doc. 05: nota di trascrizione presentata il 23.11.2022;
doc. 06: avviso di vendita del 16.11.2020;
doc. 07: comunicazione avvio procedimento esproprio;
8 doc. 08: accordo transattivo;
doc. 09: cessione di credito del 13.06.2022;
doc. 10: perizia di stima del 22.12.2022.
Con ogni più ampia riserva di produzioni, eccezioni e deduzioni e di ogni attività
istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
TO
Con atto di citazione ritualmente notificato , riferiva di Parte_1 Parte_1
aver maturato un ingente credito nei confronti di la quale aveva richiesto al CP_1
Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art.182 bis L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e il Tribunale con decreto del 19.7.2017, aveva omologato tale accordo.
In quella procedura la convenuta aveva riconosciuto di essere debitrice dell'odierna attrice per l'importo di €.525.650,00 oltre ad IV e prevedeva il pagamento a favore di per il minor importo di €.304.616,00, tuttavia, condizionato Parte_1
all'ipotesi di cessione dell'area di proprietà dell'istante.
Poiché la compravendita immobiliare non si perfezionava, l'accordo de quo veniva risolto ex art.1454 cc e la deducente decideva di adire il Tribunale di Venezia per una sola parte del credito pari ad €.30.000,00 ottenendo il decreto ingiuntivo n.1434/2019 provvisoriamente esecutivo e procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale in data 23.11.2022.
In data 30.12.2022 l'immobile di cui sopra veniva ceduto a Controparte_3
per il corrispettivo di €.1.500.000,00 oltre ad IV, acquirente che espressamente dichiarava di essere a conoscenza delle posizioni debitorie del venditore che
9 accettava.
Riferiva l'attrice che alla data della compravendita immobiliare il credito vantato nei confronti della convenuta era pari ad €.455.976,43 oltre ad IV e interessi maturati per €.297.053,78 nonché per €.1.591,00 per spese di lite liquidate nel D.I.
Precisava, altresì, che la deducente con atto di cessione del credito, trasmesso con
PEC dell'11.02.2023, aveva proposto a la cessione pro Controparte_3
soluto per il corrispettivo di €.120.000,00 dell'intero credito vantato nei confronti di ma la predetta trattativa non aveva sortito esito positivo e l'accordo non CP_1
veniva siglato.
Ciò premesso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc., l'attrice concludeva per l'inefficacia nei confronti delle convenute dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile censito nel Comune di Jesolo.
Dichiarata la contumacia di , in sede di verifiche preliminari, Controparte_1
in data 10.7.2025, si costituiva tardivamente in causa che Controparte_3
rilevava che il credito della controparte ammontava a soli €.30.000,00 come consacrato nel decreto ingiuntivo n.1434/2019 del Tribunale di Venezia atteso che l'asserito riconoscimento di debito effettuato da nell'ambito dell'accordo di CP_1
ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis del maggio 2017, non era opponibile alla convenuta in quanto soggetto terzo.
Che la proposta di “cessione del credito” trasmessa dall'attrice a mezzo PEC non essendo stata sottoscritta dalla deducente, non costituiva alcun riconoscimento da parte della stessa del fatto che l'asserito credito da parte dell'attrice nei confronti di fosse di misura pari a quella affermata dall'attrice. CP_1
Rilevava poi l'insussistenza dell'eventus damni posto che l'attrice non aveva subito
10 alcun pregiudizio per effetto del contratto di compravendita del 30.12.2022 per due ordini di motivi:
a. perché il prezzo del contratto per €.1.500.000,00 oltre ad IV doveva ritenersi congruo e nella misura di legge;
b. perché tale strumento rappresentava l'unico a disposizione della venditrice per reperire liquidità necessaria per estinguere debiti scaduti. In particolare riferiva che in data 30.05.2022 aveva pagato a favore di Controparte_7
un pool di Banche creditrici di a saldo e stralcio, la somma complessiva di CP_1
€.1.000.000,00 credito a favore del quale era stata iscritta ipoteca volontaria in data
30.1.2007 e per il recupero del quale era stata promossa esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Venezia, oltre ulteriori somme a vario titolo pagate per una somma complessiva di €.1.342.503,79, credito poi ceduto alla odierna convenuta in data 13.06.2023.
Pertanto, tenuto conto della necessaria strumentalità del contratto di compravendita del 30.12.2022 al soddisfacimento di debiti scaduti, l'atto di compravendita non poteva essere considerato pregiudizievole alle ragioni dell'attrice e quindi oggetto di revocabilità.
La convenuta rilevava altresì l'insussistenza del presupposto soggettivo della
scientia fraudis da parte della venditrice atteso l'ammontare del credito per soli
€.30.000,00 e la possibilità per l'attrice in forza della trascritta ipoteca antecedente al contratto di compravendita, della possibilità di aggredire il compendio immobiliare ipotecato a prescindere da chi ne fosse il proprietario al fine di trovare soddisfazione.
Respinte le istanze istruttorie dedotte dall'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, previa concessione dei termini per il deposito
11 degli atti conclusivi.
***
Diritto
La domanda attorea è fondata e merita quindi accoglimento avendo l'attrice fornito prova di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art.2901 cc.
1.Esistenza del credito
Ai fini della sussistenza del credito che legittima l'esperimento dell'azione de qua si ricorda che, “l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei
relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non
persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica
sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente
eventuali (cfr. per tutte Cass. civ. n.28141/2023)”, pertanto, nel caso di specie la pretesa creditoria dell'attrice non può ritenersi rappresentata unicamente dal D.I
n.1434/2019 emesso dal Tribunale di Venezia per la somma di €.30.000,00 oltre interessi e spese ma anche dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis
L.F ove viene indicato e quindi riconosciuto un credito di €.525.650,00 poi all'attualità ridotto ad €.455.976,43 a seguito di cessioni operate da Pt_1 Parte_1
risultando del tutto irrilevante che tale dichiarazione non sia opponibile alla convenuta venditrice, riguardando, appunto, l'esposizione debitoria della convenuta,
debitore principale, anche perché era certamente a Controparte_3
conoscenza di tale esposizione avendo partecipato alla trattativa relativa alla proposta di cessione dei crediti nella quale era chiaro l'excursus storico del credito vantato dall'attrice.
Risultando, ai fini che qui interessano, giuridicamente irrilevante che tale accordo
12 non si sia poi perfezionato.
2.Eventus damni
La compravendita perfezionatasi in data 30.12.2022 tra le odierne convenute ed avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Jesolo (VE), è atto certamente pregiudizievole alle ragioni creditorie dell'attrice, infatti, preliminarmente va rilevato che trattasi di atto dispositivo successivo al sorgere del debito, ed è notorio che ai fini dell'esperimento del rimedio de quo, è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni dello stesso e, cioè, il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, rappresentato dalla eventuale infruttuosità di una azione esecutiva, la cui insussistenza deve essere provata dal convenuto che l'eccepisca (cfr. per tutte Cass. civ. n.1902/2015; n.10052/2009;
966/2007 e 15265/06).
Nel caso di specie, il predetto pericolo risulta pacificamente provato dalla consistenza del credito nei termini sopra esposti, inoltre, parte convenuta debitrice,
gravata dal relativo onere, rimasta contumace, non ha comunque fornito prova alcuna in ordine al fatto che l'eventuale consistenza residua del suo patrimonio, alla data di stipulazione dell'atto, sarebbe stata sufficiente a garantire il credito dell'attrice (cfr. per tutte Cass. civ. n.7767/2007).
Né ha rilievo il fatto che quest'ultima abbia iscritto ipoteca sul predetto compendio,
posto che tale iscrizione è limitata all'importo di €.30.000,00 che rappresenta il 6,5%
del credito complessivo.
Per quanto riguarda le difese articolate da è assolutamente Controparte_3
irrilevante la valutazione sulla congruità del prezzo corrisposto anche perché la convenuta non ha fornito prova alcuna di aver versato tale importo, circostanza
13 ulteriormente assorbente.
Per quanto attiene all'affermazione che la compravendita avrebbe rappresentato l'unico strumento a disposizione della venditrice per reperire liquidità necessaria per estinguere i debiti scaduti, si osserva che tale argomentazione costituisce, ad ogni effetto di legge, un'eccezione in senso stretto che la convenuta avrebbe dovuto dedurre costituendosi tempestivamente: “L'eccezione con cui il convenuto deduca
l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista
dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica
l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere,
dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti
giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.23191/2025)”.
Ne consegue che essendosi costituita solo in data Controparte_3
10.7.2025, tale eccezione deve considerarsi inammissibile.
3. Parte_3
Tale elemento soggettivo deve ritenersi parimenti provato, infatti, essendo il predetto atto dispositivo successivo all'assunzione del debito, come sopra argomentato, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr.
per tutte Cass. civ. n.5816/2008).
La circostanza che all'epoca della compravendita l'immobile fosse pluri-ipotecato,;
che fosse all'epoca della stipula partecipata dall'unico socio Blue Star srl. CP_1
la quale, a sua volta era partecipata dall'unico socio, che era all'epoca CP_4
e tuttora Amministratore Unico della società acquirente;
il Controparte_3
fatto che nella predetta compravendita le parti non abbiano previsto il contestuale pagamento del prezzo ma un differimento fino al 31.12.2024, senza nessuna
14 particolare garanzia e senza il pagamento di interessi, nonostante il consistente prezzo pattuito, sono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere che la società acquirente nella persona del suo amministratore, fosse senza dubbio a conoscenza della grave esposizione debitoria della venditrice e del pregiudizio che tale compravendita avrebbe determinato ai danni della creditrice.
4. Conclusioni
Ne consegue che va dichiarata l'inefficacia della compravendita de qua nei termini di cui al dispositivo.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità alla notula dimessa dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, dichiara inefficace ex art.2901 cc. nei confronti di l'atto di compravendita posto Parte_1
in essere tra (C.F. ) con sede legale in 30016 Jesolo CP_1 P.IVA_2
(VE), Via Policek n. 10 quale venditrice e la Società con unico socio
[...]
(C.F. ) avente sede in Carpi, Piazzale Controparte_3 P.IVA_3
DI Romazzini n. 36/A quale acquirente giusta atto di compravendita d.d.
30.12.2022 rep. n. 6018 del Dott. Notaio in Carpi iscritto presso il Persona_1
Collegio Notarile del Distretto di Modena, atto trascritto in data 10.01.2023 al
Registro Generale n. 1135, Registro Particolare n. 838 Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia Ufficio Provinciale – Territorio avente ad oggetto la cessione
15 da a dell'intera piena proprietà CP_1 Controparte_3
dell'immobile nel Comune di Jesolo (VE), località Lido di Jesolo, Via Lucio Battisti,
censito al Catasto Terreni del Comune di Jesolo, in ditta aggiornata al foglio 70:
- particella 545, seminativo, di centiare 16, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05
- particella 1168, seminativo, di are 06, centiare 40, R.D. Euro 3,64, R.A. Euro 1,98
- particella 1169, seminativo, di are 05, centiare 35, R.D. Euro 3,04, R.A. Euro 1,66
- particella 1170, seminativo, di are 02, centiare 75, R.D. Euro 1,56, R.A. Euro 0,85
- particella 1171, seminativo, di centiare 17, R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,05
- particella 1278, seminativo, di ettari 3, are 62, centiare 54, R.D. Euro 205,96, R.A.
Euro 112,34
- particella 1279, seminativo, di ettari 3, are 31, centiare 99, R.D. Euro 188,60, R.A.
Euro 102,88
- particella 1280, seminativo, di ettari 1, are 62, centiare 11, R.D. Euro 92,10, R.A.
Euro 50,23
- particella 1281, seminativo, di are 08, centiare 50, R.D. Euro 4,83, R.A. Euro 2,63
- particella 1282, seminativo, di are 31, centiare 60, R.D. Euro 17,95, R.A. Euro
9,79;
al foglio 71:
- particella 465, semin arbor, di are 03, centiare 73, R.D. Euro 1,78, R.A. Euro 1,25
- particella 466, semin arbor, di are 08, centiare 67, R.D. Euro 4,14, R.A. Euro 2,91
- particella 728, semin arbor, di are 41, centiare 50, R.D. Euro 21,60, R.A. Euro
15,00
- particella 739, seminativo, di centiare 81, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,25,
- particella 1069, seminativo, di ettari 1, are 86, centiare 70, R.D. Euro 89,09, R.A.
Euro 57,85
16 - particella 1070, seminativo, di ettari 1, are 33, centiare 62, R.D. Euro 63,76, R.A.
Euro 41,41
- particella 1071, seminativo, di are 59, centiare 68, R.D. Euro 28,48, R.A. Euro
18,49,
- particella 1072, seminativo, di ettari 2, are 49, centiare 40, R.D. Euro 141,68, R.A.
Euro 77,28
- particella 1073, seminativo, di ettari 2, are 10, centiare 36, R.D. Euro 119,51, R.A.
Euro 65,19
- particella 1074, seminativo, di are 87, centiare 80, R.D. Euro 49,88, R.A. Euro
27,21
- particella 1075, seminativo, di are 14, centiare 83, R.D. Euro 8,42, R.A. Euro 4,60
- particella 1076, seminativo, di are 10, centiare 67, R.D. Euro 6,06, R.A. Euro 3,31
- particella 1077, seminativo, di are 61, centiare 10, R.D. Euro 34,71, R.A. Euro
18,93,
- particella 1078, seminativo, di are 26, centiare 16, R.D. Euro 14,86, R.A. Euro
8,11.
Le cabine elettriche sono censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Jeso-lo, in ditta aggiornata:
al foglio 70:
- particella 1258, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1258, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1259, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
17 - particella 1259, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
- particella 1260, subalterno 1, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 79,00,
- particella 1260, subalterno 2, via Lucio Battisti, n. SNC, piano T, catego-ria D1,
R.C. Euro 52,00,
al foglio 71:
- particella 1023, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1023, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1024, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1024, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1025, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
- particella 1025, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00,
- particella 1026, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 71,00,
- particella 1026, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 90,00,
- particella 1028, subalterno 1, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 79,00,
18 - particella 1028, subalterno 2, via Lucio Battisti, SNC, piano T, categoria D1, R.C.
Euro 52,00.
2)Ordina le trascrizioni di legge.
3)Condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di €.24.702,70 per compenso professionale oltre spese documentate per €.545,00, nonché spese generali, IV e cpa se dovuti per legge.
Treviso 22.12.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ZA
19