Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1683
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Esistenza del credito

    Il credito è inteso in senso lato ai fini dell'azione revocatoria, comprendendo anche aspettative o ragioni. Il credito dell'attrice è provato dall'accordo di ristrutturazione debiti e dal decreto ingiuntivo, e la convenuta acquirente era a conoscenza di tale esposizione.

  • Accolto
    Eventus damni (pregiudizio al creditore)

    La compravendita è un atto dispositivo successivo al sorgere del debito che ha determinato un pericolo di incapienza del patrimonio del debitore. La convenuta debitrice, rimasta contumace, non ha provato la sufficienza del patrimonio residuo. L'ipoteca iscritta dall'attrice copre solo una parte minima del credito.

  • Accolto
    Scientia fraudis (consapevolezza della frode)

    La consapevolezza del pregiudizio è provata da elementi presuntivi: l'immobile era pluri-ipotecato, la società acquirente era partecipata dalla stessa persona fisica che era amministratore della società venditrice, e il pagamento del prezzo era differito senza garanzie o interessi, nonostante il consistente importo.

  • Inammissibile
    Eccezione di inadempimento di debito scaduto

    Tale eccezione, prevista dall'art. 2901 c.c. terzo comma, costituisce un'eccezione in senso stretto e doveva essere sollevata tempestivamente con la comparsa di risposta. Poiché la convenuta si è costituita tardivamente, tale eccezione è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1683
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 1683
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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