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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7831/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco DI NATALE - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile (inutilmente richiesti in sede amministrativa in data 2 ottobre 2023) e, conseguentemente, condannare
l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a CP_1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
1
Sentenza R.G. n° 7831/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CT nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda. Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CT già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”). Si deve dunque opinare che solo l' CP_1 possa essere individuato quale titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D.
L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma
6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007
a carico del o del medesimo in solido Controparte_4
2
Sentenza R.G. n° 7831/24 con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio CP_1 assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
3
Sentenza R.G. n° 7831/24 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a
4
Sentenza R.G. n° 7831/24 giudizio del C.T.U., non determinano né uno stato di totale inabilità, né una invalidità permanente pari o superiore al 74%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CT (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con riferimento al potere del CP_5 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – con atto depositato telematicamente e nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2025, essendo stato ribadito e precisato che: «… la obesità della paziente non è tabellabile soltanto in base al bmi (30) come invoca la ctp bensì devono coesistere complicazioni artrosiche importanti (non presenti e non documentate nel soggetto esaminato)»; ed altresì che: «Si conferma quanto già espresso nella relazione peritale comunicata alle parti in causa in quanto dalla documentazione esaminata non risultano malattie neoplastiche a prognosi infausta o sicuramente sfavorevole non avendo in particolare avuto riscontro di ripetizioni metastatiche della malattia a prognosi sfavorevole che invece vengono riferite
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Sentenza R.G. n° 7831/24 da parte ricorrente e pertanto riguardo non risulta documentazione congrua».
Peraltro, in relazione alle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente in ordine all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò Controparte_6
6
Sentenza R.G. n° 7831/24 anche se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_6
Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 N° 16284). CP_6
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR
115/2002 (pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari,
i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8
MARZO 2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
In particolare, deve rilevarsi che l'unica dichiarazione allegata al ricorso è stata effettuata esclusivamente in relazione al contributo unificato di iscrizione a ruolo, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e sulla base unicamente del presupposto reddituale ivi previsto, mentre nessuna dichiarazione risulta resa da parte
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Sentenza R.G. n° 7831/24 ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc. (che, invece, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali: cfr. ex plurimis
5 AGOSTO 2016 N° 16515), ovviamente sulla base delle Controparte_6 specifiche condizioni reddituali ivi previste (invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, d.P.R. n° 115/2002): del resto, basta far riferimento alle risultanze del MOD. “PERSONE FISICHE 2023”, allegato nel fascicolo relativo alla fase di ATPO.
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CT sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.).
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N°
6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per CP_1 mezzo di propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art. 152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, CP_1
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Sentenza R.G. n° 7831/24 comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 CP_6 CP_6
e N° 2210 del 2021).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CT;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €.2.200,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 19 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7831/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco DI NATALE - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile (inutilmente richiesti in sede amministrativa in data 2 ottobre 2023) e, conseguentemente, condannare
l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a CP_1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
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Sentenza R.G. n° 7831/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CT nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda. Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CT già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”). Si deve dunque opinare che solo l' CP_1 possa essere individuato quale titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D.
L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma
6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007
a carico del o del medesimo in solido Controparte_4
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Sentenza R.G. n° 7831/24 con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio CP_1 assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
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Sentenza R.G. n° 7831/24 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a
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Sentenza R.G. n° 7831/24 giudizio del C.T.U., non determinano né uno stato di totale inabilità, né una invalidità permanente pari o superiore al 74%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CT (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con riferimento al potere del CP_5 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – con atto depositato telematicamente e nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2025, essendo stato ribadito e precisato che: «… la obesità della paziente non è tabellabile soltanto in base al bmi (30) come invoca la ctp bensì devono coesistere complicazioni artrosiche importanti (non presenti e non documentate nel soggetto esaminato)»; ed altresì che: «Si conferma quanto già espresso nella relazione peritale comunicata alle parti in causa in quanto dalla documentazione esaminata non risultano malattie neoplastiche a prognosi infausta o sicuramente sfavorevole non avendo in particolare avuto riscontro di ripetizioni metastatiche della malattia a prognosi sfavorevole che invece vengono riferite
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Sentenza R.G. n° 7831/24 da parte ricorrente e pertanto riguardo non risulta documentazione congrua».
Peraltro, in relazione alle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente in ordine all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò Controparte_6
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Sentenza R.G. n° 7831/24 anche se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_6
Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 N° 16284). CP_6
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR
115/2002 (pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari,
i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8
MARZO 2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
In particolare, deve rilevarsi che l'unica dichiarazione allegata al ricorso è stata effettuata esclusivamente in relazione al contributo unificato di iscrizione a ruolo, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e sulla base unicamente del presupposto reddituale ivi previsto, mentre nessuna dichiarazione risulta resa da parte
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Sentenza R.G. n° 7831/24 ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc. (che, invece, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali: cfr. ex plurimis
5 AGOSTO 2016 N° 16515), ovviamente sulla base delle Controparte_6 specifiche condizioni reddituali ivi previste (invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, d.P.R. n° 115/2002): del resto, basta far riferimento alle risultanze del MOD. “PERSONE FISICHE 2023”, allegato nel fascicolo relativo alla fase di ATPO.
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CT sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.).
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N°
6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per CP_1 mezzo di propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art. 152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, CP_1
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Sentenza R.G. n° 7831/24 comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 CP_6 CP_6
e N° 2210 del 2021).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CT;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €.2.200,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 19 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7831/24