Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Sentenza 25 giugno 2025
Decreto collegiale 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 12660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12660 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14490/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14490 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ferrara, presso il cui studio in Roma. alla Via Barnaba Tortolini, n. 30 è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
- Ministero dell’Interno
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza con provvedimento della Prefettura di Roma, protocollo -OMISSIS- del 3 novembre 2023 e come aggiornato da successive convocazioni presso la Questura di Roma, l’ultima del 29 dicembre 2023, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, il quale è altamente vulnerabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino somalo, ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in data 26 maggio 2023; ed ha, altresì, rappresentato, a sostegno dell’ulteriore richiesta di inserimento nel circuito dell’accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale, di versare “in condizioni di assoluta indigenza e precarietà che, ormai da diversi giorni, lo costringono a vivere all’aperto, dormendo per strada”.
Con l’avversato provvedimento, la Prefettura di Roma ha rappresentato “la persistente indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza, stante la situazione eccezionale di arrivi sulle coste siciliane, per cui è stato dichiarato lo stato di dissesto in data 11/04/2023, poi prorogato sino al 06/10/2023 e la conseguente necessità di svuotare con una certa celerità gli HotSpot sulle coste ciciliane e la necessità di accogliere i c.d. Dublinati, nel che i posti residui vengono assegnati ai richiedenti”.
Ciò premesso, si evidenzia che, con ordinanza della Sezione Prima Ter 20 dicembre 2023, n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza cautelare dal ricorrente presentata; e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno è stato invitato ad individuare “una soluzione, anche provvisoria, idonea ad assicurare i livelli di assistenza minimi in favore del richiedente asilo, ciò eventualmente anche collocandolo presso altra provincia”.
La misura cautelare ha avuto esecuzione come da nota della Prefettura di Roma depositata in atti alla data del 12 febbraio 2024, con la quale viene disposta “l’accoglienza del nominativo in oggetto presso il CAS Pomezia – Via Cesare Fiorucci n. 2 – Pomezia (RM)”.
Tale sopravvenienza, avuto riguardo al pieno conseguimento, da parte dell’odierno ricorrente, del bene della vita oggetto di domanda in sede giurisdizionale, integra una chiara circostanza di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in presenza di ravvisati giusti motivi, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.