Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/07/2025, n. 15041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15041 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03171/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3171 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Tedeschi, Massimo Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-notificato all'interessato il -OMISSIS- con cui il Ministero dell'Interno rigettava la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f), l. n. 91/1992 già avanzata dal sig. -OMISSIS- il 23.2.2016 (rif. pratica prot. n. -OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito dinanzi all’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto -OMISSIS-notificato all’interessato il 30.12.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. n. 91/1992 avanzata dal sig. -OMISSIS- il 23.2.2016 (rif. pratica prot. n. -OMISSIS-).
1.1. Ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di illegittimità:
“ 1) Violazione e/o errata applicazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale e, in particolare, degli artt. 10 bis, l. n. 241/1990 e 2, commi 2 e 3, d.p.r. n. 362/1994 .”, con cui ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 in quanto non sono state comunicate le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza se non tramite l’inserimento della copia del preavviso di rigetto on line sul portale informatico SICITT, senza nemmeno avvertire l’interessato dell’esistenza di comunicazioni consultabili tramite tale portale.
“ 2) Eccesso di potere per irragionevolezza e/o illogicità dell’atto impugnato. travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto e/o insufficienza di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta ”, con cui si duole del fatto che l’amministrazione non avrebbe considerato che il sig. -OMISSIS- è una persona irreprensibile, come testimoniato dal fatto che, in tanti anni di permanenza sul territorio nazionale, non ha mai riportato condanne penali né è interessato all’attualità da procedimenti penali ovvero processi; la stessa notizia di reato per cui non è stata concessa la cittadinanza, infatti, è stata archiviata su richiesta della Procura della Repubblica.
1.2. L’amministrazione si è costituita, depositando documentazione in data 18 giugno 2025.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 giugno 2025 svoltasi da remoto, in assenza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Non può essere accolto, innanzitutto, il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
Il preavviso di rigetto, infatti, secondo stessa ammissione di parte ricorrente è stato correttamente inviato a quest’ultimo tramite la piattaforma informatica, utilizzando l’apposita funzionalità di cui è stato dotato il sistema per favorire la celerità delle comunicazioni.
Tale forma di comunicazione risulta sicuramente adeguata al tipo di informazione trasmessa, nonché al perseguimento di finalità di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, poste fra gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana ed europea; un tale modello organizzativo, lungi dal sacrificare il diritto di partecipazione nel procedimento una volta che questo sia stato avviato, si pone pienamente in linea con l’intento del legislatore di favorire un rapido passaggio alla gestione digitale dell’attività amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la procedura adottata costituisca una idonea misura amministrativa, che si aggiunge a quelle già introdotte con l’intento realizzare una migliore efficienza della funzione esercitata (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2322/2022 del 29/03/2022 con la quale si è osservato che “ Nel caso di specie, risulta condivisibile la prospettazione delle amministrazioni appellanti, secondo la quale tale equivalenza funzionale è stata disposta dall’art. 3- bis (inserito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), comma 4, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante “Codice dell’amministrazione digitale”), per il quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ”).
4. Riguardo alla contestata fattispecie penale a carico del ricorrente, occorre osservare come, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo. Le risultanze penali infatti ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e dunque anche ad avvenuta archiviazione, estinzione, riabilitazione od anche remissione della querela.
La valutazione di inopportunità della concessione della cittadinanza, infatti, non è in alcun modo inficiata dalle vicende processuali, in conformità al granitico orientamento secondo il quale “ il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico […] può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana ” (Tar Lazio, sez. V bis, 26 giugno 2025 n. 12742).
Tale asserzione si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite “ poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale ” (cfr. tra le tante Tar Lazio, sez. V bis, 15 luglio 2025, n. 13955).
5. Nella fattispecie in esame, dunque, l’operato dell’Amministrazione appare esente da profili di illegittimità, in quanto il provvedimento è stato fondato sulla sussistenza di una notizia di reputata come indicativa della sua insufficiente integrazione e di una scarsa adesione ai valori fondamentali della Comunità nazionale.
Sotto tale profilo, infatti, la notizia di reato non viene valutata solo sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, ma anche sotto il diverso profilo dell’interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l’opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell’ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale (Cons. Stato, sez. I, parere n. 2476/2018).
In tale logica, non assume alcun rilievo né la scarsa gravità e/o offensività del reato, né l’intervenuta riabilitazione/estinzione del reato, posto che, come detto “ le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze penali essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali ” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7328 del 19 agosto 2022).
Occorre, peraltro, considerare che la fattispecie per cui è stata segnalato il ricorrente denota un comportamento profondamente difforme dai valori fondamentali del nostro ordinamento.
In particolare, trattasi del reato previsto dall’art. -OMISSIS- (-OMISSIS-), rientrante tra i reati contro la persona; inoltre il provvedimento di archiviazione è stato motivato non sul fatto che il fatto storico non si fosse verificato, ma sulla circostanza che la “ricostruzione” degli operanti intervenuti, non consentisse di ritenere configurato il reato per cui si sarebbe potuto procedere solo per le “eventuali conseguenze della loro singola azione” procedibili a querela, tuttavia non proposta.
Inoltre si tratta di un fatto avvenuto poco prima la presentazione dell’istanza della concessione della cittadinanza (segnalazione del 2 maggio 2015, istanza proposta il 23 febbraio 2016) e comunque all’interno del decennio da considerarsi rilevante ai fini della valutazione della personalità del soggetto richiedente.
6. Conclusivamente il provvedimento è esente dai vizi denunciati e il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite, considerato il complessivo andamento della vicenda e il deposito tardivo dei documenti da parte dell’amministrazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare altri soggetti ivi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.