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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4755/2022
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione specializzata in materia di impresa
Seconda Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 20.5.2025, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Gabriella Pompetti - Presidente dott. Maria Federica Minervini - Giudice dott. Francesca Perlini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4755 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 rimeSA al Collegio per la decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione alle parti del termine di giorni seSAnta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche
TRA
“ Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Canducci del Foro di Ascoli
[...] P.IVA_1
Piceno ed elettiviamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, C.so Mazzini
193, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
OT.SA (COD. FISC.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paolo Leopardi con studio in Roma, Via Boezio n. 14, c.a.p. 00193, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2476 c.c., responsabilità amministratore di srl.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024
pagina 1 di 18 Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, sulla scorta delle ragioni in fatto ed in diritto sopra illustrate e di cui al presente atto, della allegata ed alleganda documentazione e delle risultanze istruttorie, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, anche ex art.2476 cod.civ., nella sua pregreSA qualità di amministratore della società in Controparte_2 carica dal 20/04/2011 al 02/11/2021 e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta a pagare, a titolo risarcitorio ed alla società attrice, la somma di € 72.404,92 ovvero, in subordine, la diversa - maggiore o minore - somma che risulterà accertata in corso di causa, se del caso anche mediante apposita CTU ovvero anche in via equitativa, somma da rivalutarsi, per ciascuno degli atti distrattivi, di anno in anno dal giorno della singola condotta lesiva fino alla sentenza, oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 cod.civ. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato da liquidarsi in conformità ai parametri di cui al DM n.55/2014”.
Parte convenuta: previa richiesta di autorizzazione al deposito di documento sopravvenuto allo spirare dei termini istruttori ed individuato nella nota dell'Ast Ascoli Piceno del 14.11.2023, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reiecta, in via riconvenzionale, condannare la a corrispondere alla Controparte_2
OToreSA la somma a titolo di indennità di residenza per l'anno 2020 per euro Controparte_1
9.261,97 (anno di presentazione domanda 2021 e liquidazione 2022), nonchè quella relativa all'anno
2021, in particolare relativamente al periodo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2021 (anno di presentazione domanda 2022 e liquidazione 2023), come previsto nella nota AST del 14.11.2023, nell'importo di euro 6.550,51 e dunque per i dieci mesi per euro 5.458,75 e dunque per un totale di euro 14.720,72, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da conteggiarsi dalla domanda al saldo, nel merito in via principale attesa l'esistenza dell'atto transattivo del contenzioso in oggetto del 20 ottobre 2021, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione e comunque rigettare integralmente
l'avversa richiesta risarcitoria per i motivi esposti negli atti. in via subordinata rigettare, per le considerazioni esposte in tutti gli scritti difensivi, ogni domanda in quanto del tutto infondata giuridicamente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ a seguito di delibera assembleare del 15.6.2022 ha Controparte_2
spiegato azione contro la OT.SA , quale amministratore unico della società dalla data Controparte_1
della sua costituzione, 20.4.2011, alla data del 02.11.2021, al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni patiti per effetto di mala gestio a titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c..
La censura moSA alla ex amministratrice consiste nella indebita distrazione di risorse proprie della società per € 67.581,44, con le modalità meglio illustrate infra, nonché nell'omesso adempimento di pagina 2 di 18 talune obbligazioni fiscali pari ad € 3.210,34 ed in un ammanco di caSA per € 1.613,14, il tutto per un totale di € 72.404,92.
Le deduzioni di parte attrice, in dettaglio.
In data 09.8.2010, a seguito della vacanza nella titolarità dell'unica farmacia esistente nel territorio del
Comune di l'amministrazione comunale decise, con delibera n.29 del 09.8.10, di CP_2 esercitare il diritto di prelazione consentito all'ente dall'art. 9 della L. 475/1968, divenenendone titolare.
Dapprima l'esercizio della farmacia avvenne in modo diretto tramite l'assunzione a tempo determinato della OT.SA farmacista titolata;
in un secondo tempo, il Comune decise di optare per una CP_1 gestione in forma societaria (Delib. n.5 dell'11.3.2011) mediante il modello della società di capitali, come consentito dalla disposizione normativa citata.
In data 20.4.2011, con rogito Notaio OT.SA di Ascoli Piceno (doc.20 fasc. attore), veniva Per_1 costituita la società “ , avente sede in Comune di Controparte_2
ed il capitale sociale ripartito tra i due soci, (per la quota del CP_2 Controparte_3
20%) e OT.SA (per la quota dell'80%), con assunzione dell'incarico di amministratore CP_1
unico nonché di Direttore Tecnico della farmacia da parte di quest'ultima (art.3 atto costitutivo).
A seguito di transazione del 20.10.2011 -che poneva fine a contenzioso nel tempo insorto tra i soci,
e presso il Tribunale di Ascoli Piceno-, le parti si Controparte_1 Controparte_3
accordavano per la cessione della quota sociale della al Comune e per la dismissione dalla CP_1
carica di amministratore unico, tutto formalizzato con atto a rogito Notaio del 2.11.21 (doc.2 Per_2
fasc. attore).
Deduce parte attrice che la nuova amministrazione societaria soltanto in data 3.5.2022 prendeva contezza di taluni fatti gestori compiuti dal precedente amministratore, qui convenuto, relativi al periodo 2012 – 2020, apprendendo informazioni dalla comunicazione pervenuta dall'SU (doc. 5 fascicolo attore) con la quale le erano fornite elementi utili ad identificare detti atti gestori come indebiti.
Co In particolare deduceva che, nella medesima data in cui veniva costituita la ovverosia il 20.4.2011, la OT.SA stipulava con tre distinti negozi, e così due contratti di CP_1 CP_4
finanziamento ed un mandato con rappresentanza irrevocabile ad incaSAre crediti della CP_2
come di seguito elencati:
1-Un contratto di finanziamento, n.704081, a titolo personale, per € 140.000,00 da restituire in 180 rate mensili da € 1.130,00, dal 01.5.2011 sino al 1.04.26 (ultima rata), per un importo complessivo di € 203.400,00;
pagina 3 di 18 2-Un contratto di leasing strumentale, n. 704082, quale amministratore unico della
[...]
(d'ora innanzi , per € 50.000,00 da restituire in 83 Controparte_2 CP_2 rate dell'importo di € 847,50, dal 01.5.2011 al 01.3.2018, per un totale di € 70.342,50;
3-Un “mandato con rappresentanza irrevocabile ad esigere”, sottoscritto avanti al Notaio Per_3 di Ascoli Piceno tra e (e, per
[...] CP_4 Controparte_2
eSA, dalla quale A.U.), in cui, dopo aver riepilogato i contratti sopra indicati al punto CP_1
1) e 2), è stato precisato che il “debito garantito” dalla Controparte_2
ammonta ad Euro 203.400,00 per il contratto n. 704081 e ad Euro 70.342,50 per il contratto n.
704082, per un totale quindi di Euro 273.742,50 (salvo indicizzazioni derivanti dai piani di ammortamento a tasso variabile dei due contratti) ed è stato rilasciato un mandato irrevocabile a riscuotere i crediti maturandi nei confronti dell'ASUR Zona Territoriale n. 13 Ascoli Piceno, mandato in forza del quale la ha nominato propria Controparte_2
mandataria munita di rappresentanza la steSA per la riscossione con cadenza CP_4 mensile dall'ASUR, a partire dalla data di notifica del mandato e fino al 01.04.2026, dei mandati di pagamento dalla steSA emessi (allegato n. 7 all'atto di citazione).
Per effetto di tale mandato all'incasso l'SU aveva versato direttamente alla i crediti della CP_4
costituiti dalle “Indennità di Residenza” previste per le farmacie rurali dalla L. 221/1968 CP_2
e dalla normativa regionale L.R. 4/2015: trattavasi di indennità erogate per gli anni 2012-2017 per un ammontare di € 45.466,60.
L'attore deduceva che tali somme, invero di spettanza della società Controparte_2
secondo la sua prospettazione, non risultavano né dalle risultanze contabili né dal
[...]
bilancio della società, così come non vi risultava traccia della garanzia prestata dalla CP_2
Aggiungeva poi che le Indennità di Residenza per il periodo 2018-2020, ammontanti ad € 22.135,84, pur essendo state erogate dall'SU questa volta direttamente nel conto corrente della società ed indicate nelle scritture scontabili, tuttavia erano state prelevate dalla OT.SA tant'è che le CP_1
speculari poste attive non risultavano in bilancio.
L'attore in sintesi contestava che la OT.SA abusando della propria veste di amministratore CP_1
unico della società, avesse posto a garanzia della i crediti che la vantava nei CP_4 CP_2 confronti dell'SU a fronte anche dei propri debiti personali derivanti dal finanziamento di cui al n.1),
e che, tramite il meccanismo del mandato all'incasso conferito a avesse nella sostanza CP_4
ceduto crediti societari anche a copertura di propri personali debiti, per finalità del tutto estranee all'interesse della società ed operando in conflitto di interessi con eSA.
pagina 4 di 18 In defintiva, per esemplificazione, può così schematizzarsi il complesso scenario sopra descritto con riguardo al percorso seguito dalle Indennità di Residenza erogate dall'SU che, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe procurato una distrazione delle predette risorse dal patrimonio sociale per
€ 70.342,50:
1-l'ammontare di € 45.466,60, riferito alle indennità per gli anni 2012-2017, non è mai entrato nelle casse della società perché versato dall'SU direttamente alla mediante il mandato CP_4 all'incasso;
2-l'ammotare di € 22.135,84, riferito alle indennità 2018-2020, pur entrato nelle casse della società, in quanto ad eSA direttamente erogato dall'SU, è poi stato prelevato dalla CP_1
Contestava da ultimo l'attore che:
- alla erano pervenuti avvisi bonari con cui Controparte_2
l'Amministrazione Finanziaria accertava il mancato pagamento dell'Iva dell'anno 2015 (comprensivo di sanzioni ed interessi per complessivi Euro 2.231,05) e 2016 (comprensivo di sanzioni ed interessi
CP per complessivi Euro 746,40), nonché il mancato pagamento dell' per l'anno 2016 (comprensivo di sanzioni ed interessi per complessivi Euro 232,89), per complessivi Euro 3.210,34, (Doc.ti n. 10-11-12 all'atto di citazione);
- dalla documentazione in atti si riscontrava un ammanco di caSA della società alla data del 02.11.2021 pari ad Euro 1.613,64 (doc. 14 all'atto di citazione di parte attrice).
Tali inadempimenti erano ricondotti da parte attrice ad un non corretto assolvimento dei propri obblighi da parte della sig.ra quale amministratore unico della società, ed ad una gestione disinvolta CP_1
della caSA.
Si costituiva la OT.SA che, senza contestare la cronologia degli eventi illustrati da CP_1 parte attrice sino all'epoca della cessione della propria quota societaria al e Controparte_3
Co contestuale dismissione della carica di amministratore unico della (02.11.2011), asseriva però che con l'atto di transazione del 20.10.21 intercorso tra la medesima ed il -quali Controparte_3 soci della “ dalla data della sua costituzione al 02.11.2021- Controparte_2 era stata risolta in via definitiva ogni questione tra le parti, ivi inclusa quella delle 'entrate della CP_ farmacia' -dovendo come tali considerarsi le Indennità di Residenza rivendicate dalla da ciò traeva la convenuta che il Comune, oggi unico socio della , fosse Controparte_2
ben consapevole della esistenza ed erogazione della indennità in questione e della sua natura, vale a dire quale diritto spettante personalmente alla farmacista e non alla società che gestisce la farmacia.
In particolare sosteneva che tale conclusione era evincibile dalla normativa regionale individuata nella
L.R. 4/2015, e regolamento attuativo n.2 del 2019, provvedimenti che ne identificavano la spettanza nei pagina 5 di 18 titolari e direttori responsabili di farmacie rurali aventi i requisiti per essere sussidiate tramite il detto contributo (art. 18 L.R. 4/2015), abilitando i farmacisti aspiranti alla indennità a farne richiesta all'SU, che avrebbe erogato la parte di propria spettanza ed invitato i Comuni, sede delle farmacie rurali, a provvedere a versare quella di loro competenza (art. 13 Reg. 2/2019), normativa che si inseriva nel solco di quella nazionale.
Sulla scorta di tali argomentazioni deduceva la convenuta un comportamento del tutto trasparente ed improntato a buona fede, avendo eSA steSA, con nota del 2 marzo 2022, richiesto al nuovo amministratore della la restituzione delle indennità percepite Controparte_2
dalla società e riferibili agli anni 2020 e 2021, indennità liquidate su domanda di eSA (doc.5 CP_1 fasc convenuta) ma erogate dall'SU soltanto in epoca successiva alla sua fuoriuscita dalla società, ed a tal fine formulava domanda riconvenzionale di ripetizione delle sopradette somme.
Altresì deduceva la totale assenza di colpa con riguardo alla concessione della garanzia e del mandato all'incasso in favore di posto che la società steSA, con Delibera n.1 del 20.4.2011 della CP_4
tenutasi alla presenza del Notaio (doc.11), aveva Controparte_2 Per_1
autorizzato dette operazioni.
Deduceva infatti che il verbale assembleare della predetta determina, dopo aver dato atto in premeSA della sottoscrizione dei due contratti di finanziamento di cui sopra ai n.1) e 2) e della costituzione di una garanzia a favore di per il totale portato da entrambi i contratti per € 273.742,50, CP_4 all'unanimità dei soci, e (e per esso, il Sindaco firmatario Parte_2 Controparte_3
OT. , aveva deliberato che la Persona_4 Parte_1
”, nella sua qualità di gestore della sede farmaceutica, cedesse a
[...] CP_4 tutti i crediti vantati nei confronti dell'SU ed a tal fine rilasciasse un mandato con rappresentanza irrevocabile a favore di per l'incasso dei predetti crediti. CP_4
Sosteneva poi che le rate del mutuo personale della (n.1 del sopra scritto elenco) erano state CP_1
sempre onorate dalla medesima con proprie personali finanze e che quelle del leasing (n.2 dell'elenco) erano state regolarmente ammortizzate dalla società fino a completa estinzione del finanziamento, avvenuta nell'aprile 2018, tant'è che a seguito di tale estinzione non era stato più dato corso al mandato all'incasso nei confronti di ma l'SU aveva iniziato a versare l'indennità direttamente sul CP_4
c/c della società.
Le memorie di cui al primo termine dell'art. 183 cpc:
- Parte attrice: con la prima memoria ex art.183 cpc esponeva la assoluta inopponibilità alla società
dell'accordo transattivo del 20.11.21 che non la coinvolgeva Controparte_2
in quanto intercorso tra altri soggetti, la ed il per dirimere il Controparte_1 Controparte_3
pagina 6 di 18 loro rapporti all'interno della società; inoltre, e per di più, argomentava che l'accordo non aveva avuto quale oggetto la responsabilità dell'allora amministratore OT.SA La argomentazione CP_1 veniva più diffusamente motivata nell'appendice scritta (2a e 3a memoria ex art. 183 cpc), laddove si allegavano gli atti afferenti al giudizio definito con transazione (RG. 468/2020 Tribunale di Ascoli
Piceno) e si esponeva che la aveva promosso il giudizio rivendicando posizioni soggettive CP_1
personali, concernenti i rapporti tra soci, e che dunque non aveva agito nella veste di amministratore della società.
Altresì assumeva parte attrice l'inidoneità del documento allegato -la Delibera n.1 del 20.4.2011 della società “ - a valere quale prova di assenza di colpevolezza, Controparte_2
posto che né risultava firmato né risultava nel Libro verbali assembleari della società, dunque ad eSA inopponibile.
- Parte convenuta: allegava copia di bonifici disposti dal Comune di a titolo di quota di CP_2
Indennità di Residenza di propria spettanza per gli anni 2014-2017 sul conto personale della CP_1
(doc.ti 12-15 ) a dimostrazione che lo stesso Comune considerava l'indennità spettante
[...]
personalmente alla farmacista anziché alla CP_2
In merito ai finanziamenti, precisava che l'SU accreditava le somme del contributo direttamente a la quale, a fronte del pagamento con appositi RID (per il leasing da parte della CP_4 CP_2
e per il mutuo personale da parte della riaccreditava pari importi alla posto
[...] CP_1 CP_2
che la onorava mensilmente le rate. CP_1
Agiungeva poi che, a decorrere dal mese di maggio 2018, coincidente con l'estinzione del contratto di
Co leasing, l'SU iniziò a versare le somme dell'indennità di residenza direttamente alla e che la
OT.SA proseguiva il pagamento dei ratei del proprio mutuo personale in favore di CP_1 CP_4
[...]
Sollevava altresì eccezione di prescrizione quinquennale sul presupposto che trattavasi di indennità corrisposte annualmente, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
In merito alla domanda riconvenzionale, ne precisava i contorni: per l'anno 2020 chiedeva la ripetizione di € 9.231,97 corrisposti dall'SU il 16.3.2022 alla e tanto faceva per i primi CP_2 dieci mesi dell'anno 2021, pur non conoscendo ancora l'importo.
Il secondo termine di cui all'art. 183 cpc:
- Parte attrice eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta soltanto con la prima memoria del 183 cpc e la sua infondatezza.
- Parte convenuta allegava copia della Delibera n.1 del 20.4.2011, sottoscritta da entrambi i soci,
e per il (all.17), nonché copia dei Controparte_1 Persona_4 Controparte_3
pagina 7 di 18 bonifici delle rate di mutuo (all.18) e di tutte le domande di indennità di residenza inviate all'SU con richiesta di liquidazione sul proprio conto corrente personale (doc.ti 19-26).
La fase istruttoria.
Stante allegazioni delle parti non concordanti, veniva disposta ctu onde fare chiarezza in merito all'effettivo soggetto recepente le Indennità di Residenza erogate dall'SU, al percorso contabile e finanziario delle somme erogate dall'SU, nonché agli addebiti mossi in punto di omessi adempimenti fiscali ed ammanco di caSA.
Altresì veniva esperita prova testimoniale volta a conoscere se il testimone, OT. Persona_4
(Sindaco pro-tempore del comune di alla data del 20.4.2011), riconoscesse come propria CP_2
la firma apposta in calce al documento 17 allegato da parte convenuta e prodotto in copia: Delibera originale della del 20.4.2011. Controparte_2
La causa, così istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.24 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dalla società attrice è chiaramente qualificabile come azione sociale di responsabilità contro l'amministratore promoSA ex art. 2476 c.c., fattispecie che disegna una figura di responsabilità in termini colposi e causativa di un danno, laddove la mancanza del danno per la società rende irrilevante un eventuale comportamento inadempiente.
Tanto premesso occorre, in via preliminare rilevare che l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 167 cpc (ndr. l'eccezione è stata formulata con la prima memoria ex art. 183 cpc), risulta tardiva e pertanto deve essere rigettata senza neppure entrare nel merito della sua infondatezza (posto che ai sensi dell'art. 2393 c.c. l'azione sociale di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla ceSAzione dell'incarico di amministratore, fatto avvenuto il
02.11.2021).
Atteso quanto sopra e venendo all'esame proprio dell'addebito di illecito contrattuale, valga quanto a seguire in merito alle categorie giuridiche coinvolte nel paradigma di cui all'art. 1218 c.c., che affronta e risolve il tema della causalità materiale, da intendersi quale imputazione del danno eziologicamente riconducibile alla condotta del debitore inadempiente.
Consolidato in giurisprudenza è il principio che l'illecito gestorio risponde al tipico paradigma dell'illecito contrattuale (Cass. civile Sez. 1 - , Sentenza n. 25056 del 09/11/2020 (Rv. 659656 - 01), principio ribadito nelle più recenti pronuncie di merito: “L'addebito di mala gestio dell'amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l'amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la medesima.
pagina 8 di 18 Pertanto per quanto riguarda gli oneri probatorio, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l'illecito (…) e provare nesso causale e danno;
spetta all'amministratore provare di avere invece diligentemente operato” (per tutte, Tribunale Venezia, Sez. imprese, Sent. 3869/2024 e
Sent. 3407/2024).
Principiando dunque da tale assunto in punto di diritto, l'illecito gestorio, relativamente al danno arrecato dall'amministratore alla società amministrata, ha natura contrattuale, con conseguente applicazione a carico degli amministratori di società degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.: tali oneri li gravano della prova di avere operato le loro scelte, dalle quali si assume derivare un danno alla società, secondo previa adeguata valutazione dell'interesse sociale, essendo sufficiente che la società alleghi l'inadempimento degli obblighi gestori, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione, imputabile all'organo amministrativo.
Più precisamente la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. individua due distinte dimensioni, quella del rapporto causale tra condotta ed evento (cd. imputazione oggettiva), e quella della presunzione di colpa per l'evento di danno verificatosi in capo al debitore inadempiente (imputazione soggettiva), tanto che ne scaturiscono conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio: sul creditore della obbligazione inadempiuta grava l'onere di dimostrare il danno e la sua genesi eziologica dalla condotta inadempiente dell'obbligato, su quest'ultimo grava, al contrario, l'onere di 'discolparsi', ovverosia di provare che inadempimento non vi è stato ovvero di essere stato impossibilitato a rendere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.
Il principio è talmente consolidato che non ammette deroghe ed è stato anche di recente ribadito nella pronuncia della S.C.: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area
pagina 9 di 18 sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)”.
(Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 02).
Dunque, lungi dal confondere il piano della causalità materiale da quello della colpevolezza, logica suggerisce di procedere, dapprima, con l'accertare se il dedotto inadempimento abbia negli effetti arrecato un danno, ad esso riconducibile e, soltanto qualora sia stato accertato positivamente tale primo dato, potrà paSArsi allo scrutinio successivo, quello propriamente inerente il giudizio di valore, la colpa.
Calandosi nel caso concreto, occorre vagliare se gli atti distrattivi risoltisi nell'appropriazione della
Indennità di Residenza per il periodo 2012-2020 (e che rappresentano la principale censura in termini di valore e dunque di monetizzazione del danno), abbiano negli effetti cagionato un danno alla società attrice in termini di perdita patrimoniale, ed a tal fine preliminare ed assorbente è la individuazione del soggetto giuridico titolare del menzionato contributo.
Lo scenario normativo
Dalla disamina della normativa speciale riguardante il settore farmaceutico risulta che il R.D.
1925/2578, all'art.1, consente ai comuni di assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi tra cui quello delle farmacie (punto 6 art.1).
Ai sensi della successiva L. 475/1968 - art. 9 comma 1 (come sostituito dall'art. 10 L.362/1991)-, è stato così disposto:
“Art. 9
La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società ceSA di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
pagina 10 di 18 Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.
La normativa nazionale pertanto abilita il comune all'esercizio diretto della farmacia, sia in economia sia a mezzo di società di capitali, oltrechè di esercitare il diritto di prelazione sulle farmacie divenute vacanti (diritto che, come dianzi illustrato, è stato esercitato dal comune di in data CP_2
9.8.2010, divenendone titolare -fatto incontestato).
In tale quadro si innesta la distinzione tra farmacie urbane e rurali, utile ai fini del presente giudizio, in quanto soltanto le seconde possono godere del diritto ad una indennità, denominata “indennità di residenza” ed istituita dal R.D. n. 1265/1934, art. 115.
La distinzione tra le due tipologie di farmacie poggia sul diverso bacino di utenza servito: le farmacie urbane, sono situate in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le farmacie rurali, sono ubicate in comuni o frazioni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti (art. 1 L.221/1968): la farmacia ubicata nel comune di è qualificata come farmacia rurale, come dedotto da parte CP_2 attrice e non contestato (tant'è che ad eSA è stata riconosciuta la indennità di residenza sulla cui spettanza si è acceso il presente giudizio).
L'indennità di residenza di cui si discute è oggi così prevista e tratteggiata dall'art. 2 della L. 221/1968 in favore dei titolari delle farmacie rurali (comma 1) e del comune che le gestisce (comma 3) :
“Art.2:
L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione
pagina 11 di 18 della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito 6.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti 7.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei 8”.
L'indennità di residenza in questione viene a gravare, secondo il disposto della normativa testè citata
(art. 6), in parte sul bilancio del comune per l'altra parte sullo Stato.
Alla normativa nazionale fa eco quella regionale che, con la L.R. Marche n.4/2015, art. 3, dispone che il riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali compete all'SU ed, all'art. 18, così recita:
“Art. 18 (Indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con volume di affari fino ad euro 1.250.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fiSAta nella misura seguente:
a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.
2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.
3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.
4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere variati con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio”.
All'art. 20 dispone che l'SU è competente a corrispondere la indennità entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una domanda presentata dai soggetti intereSAti entro il 30 giugno.
pagina 12 di 18 Per concludere il panorama normativo, il regolamento regionale n. 2/2019 -attuativo della L.R. n.
4/2015- all'art. 13 prevede che i farmacisti aspiranti all'indennità di residenza di cui all'art. 18 della L.
4/2015 presentano all'SU la relativa domanda, la quale SU invita i Comuni sede delle farmacie rurali sussidiate a provvedere al pagamento della quota di loro competenza (come sopra indicato ai sensi dell'art. 6 della L.221/1968 la indennità viene a gravare sul bilancio del Comune per una quota).
Orbene, da quanto sopra pare evidente che l'indennità di residenza ha quale ratio normativa quella di agevolare, per meglio dire sussidiare, le farmacie ubicate in centri urbani remoti perché collocati in zone rurali, disagiate e scarsamente popolate e quindi scarsamente redditizie, al fine di assicurare che tali siti siano provvisti di un presidio farmaceutico;
a scongiurare il rischio che tali luoghi rimangano sprovvisti di tale servizio essenziale è stato previsto un incentivo di tipo monetario a chi intende optare per provvedere al loro esercizio già a far data dall'anno 1934, in cui detto contributo, all'epoca, era destinato al farmacista nominato in seguito a concorso (art. 115 , R.D. 1265/1934).
A seguito del riconoscimento anche ai comuni del diritto di esercitare le farmacie, il legislatore ha inteso riconoscere il detto incentivo anche alle amministrazioni comunali, come si evince con chiarezza dall'art. 2, comma 3, della L.221/1968 che così recita: “Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune”, riconoscendo all'ente un contributo in tutto pari all'indennità di residenza destinata ai farmacisti titolari e direttori responsabili di farmacie, ferma la detrazione della quota di sua spettanza.
Detto principio è stato poi ossequiato dalla legislazione regionale (L.R. n.4/2015) che parimenti ha disposto all'art. 18, comma 2, che: “Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1”.
Deve dunque concludersi, in base alla tralatizia stratificazione legislativa illustrata, che l'indennità di residenza debba spettare al comune che gestisce la farmacia, a nulla valendo che esso la eserciti in forma societaria come consentito dalla normativa di settore, posto che il sacrificio ricompensabile tramite il detto contributo è risentito direttamente dal comune, ente che si è fatto carico del suo esercizio;
il tutto senza ulteriormente considerare che il comune di è anche titolare della CP_2
farmacia.
Due ordini di ragioni militano in favore di detta conclusione: l'espreSA lettera normativa che riconosce direttamente al comune gestore l'indennità, nonché il fatto, aggiuntivo, che l'ente è il titolare della farmacia.
pagina 13 di 18 A fronte di tale interpretazione normativa individuante il soggetto titolare della indennità di residenza nell'ente comune di nulla sposta il fatto che nel corso degli anni l'SU ed il comune di CP_2
hanno versato tali indennità, ognuno per la quota di sua competenza, a due destinatari CP_2
diversi -alla società (da parte dell'SU) ed alla OT.SA (da parte del comune di CP_1
- essendo tale argomentazione del tutto eccentrica ed irrilevante rispetto alla CP_2
individuazione del soggetto legittimato a riceverla in base al dettato legislativo.
Deve pertanto disconoscersi alla parte attrice -società “ Controparte_2
costituita dal comune per la gestione della farmacia- il diritto di vantare la titolarità della indennità di residenza, ed, altrettanto, deve negarsi alla convenuta OT.SA il diritto di richiederne Controparte_1
la corresponsione in via restitutoria alla società.
A fronte di tale primaria conclusione soccorre esaminare gli esiti della ctu.
La ctu
Dalla ctu è emerso che tutti gli importi erogati dall'SU alla hanno riguardato esclusivamente CP_4
le indennità di residenza per gli anni dal 2012 al 2017 e sono stati pari ad Euro 45.466,60.
L'Ausiliare, OT. così esponeva: “Si precisa inoltre che nel mandato concesso, non si fa Per_5
riferimento a crediti nei confronti della SU derivanti dal riconoscimento dell'Indennità di Residenza, bensì a crediti in senso generale;
tuttavia, dalla lettura congiunta degli allegati all'atto di citazione, n.
5 (comunicazione SU delle Indennità di Residenza erogate) e n. 6 (attestazioni di pagamento SU), emerge che i versamenti effettuati dall'SU nei confronti della nel periodo 2012-2017 erano CP_4 relativi proprio alle Indennità di Residenza per tali annualità”.
Rilevava altresì il ctu che dagli estratti conto prodotti dalla convenuta emergeva che la steSA aveva provveduto al pagamento nei confronti della (poi denominata , CP_4 Controparte_6
tramite Rid o bonifici diretti, a partire dal 01.06.2011 e fino al 01.02.2023 (anche se non risulta il pagamento di otto mensilità), dell'importo mensile di Euro 1.137,50.
Conclude dunque il ctu: “Da un lato quindi la sig.ra ha sempre provveduto (tranne per 8 CP_1
mensilità totali che non risultano agli atti, di cui tre del periodo fino al 31.12.2017) al versamento nei confronti della dell'importo mensile relativo al rimborso del contratto di finanziamento CP_4
704081; dall'altro invece l'SU ha provveduto al versamento, sempre nei confronti della , CP_4
delle Indennità di Residenza.
Con riferimento al contratto n. 704082 di concessione del leasing strumentale, risulta invece agli atti
(allegato n. 8 all'atto di citazione) il pagamento delle rate mensili direttamente da parte della
”. CP_2
pagina 14 di 18 Altresì accertava l'Ausiliare che le Indennità di Residenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano state versate dall'SU direttamente nel conto corrente della acceso presso la filiale di CP_2 CP_7
Ascoli Piceno per complessivi Euro 22.114,84 e poi i medesimi importi erano stati prelevati dalla convenuta dal conto corrente acceso presso la . CP_7
Vale dunque considerare che la ctu ha mostrato come nessun'altra posta attiva, ad esclusione di quella per le dette indennità predette, è stata distratta dalle entrate della società.
Co Atteso che tale posta attiva non era di pertinenza della bensì del comune di soggetto CP_2 estraneo al predetto giudizio, e che nessun'altra entrata della società è stata distratta dalla convenuta come appurato dall'ausiliare, deve trarsi la necessitata conclusione che alcun danno al patrimonio societario si è negli effetti concretizzato.
Il ctu, partendo dal presupposto che le predette indennità fossero di spettanza della società, deduceva il loro mancato rilievo nella contabilità e dunque in bilancio.
Come detto tale presupposto non viene condiviso dal Collegio, ragione per cui le eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non godono di alcuna rilevanza in assenza di danno effettivo.
L'assenza del danno lamentato dalla società vale di per sé ad inibire l'indagine, naturalmente assorbita, sulla sussistenza o meno di colpa da parte dell'amministratore nel compimento degli atti distrattivi a lui imputati e qualificati come inadempimento degli obblighi gestori.
Come si ripete, oltre a rilevare l'inefficacia causale di tali atti gestori rispetto ad un danno rivelatosi inesistente, vale comunque considerare che non può reputarsi che le operazioni contrattuali disposte
Co dalla OT.SA vale a dire la costituzione di garanzia sui crediti della in favore di CP_1 CP_4 ed il mandato irrevocabile all'incasso dei medesimi sempre in favore di , fossero atti
[...] CP_4
compiuti arbitrariamente e colpevolmente, in quanto risultano autorizzati dalla società.
Infatti esattamente nella scrittura autenticata dal Notaio e più volte richiamata “Mandato con Per_1 rappresentanza irrevocabile ad esigere” registrata in data 20.4.2011, alla pag. 2 viene dato atto che la
OT.SA interviene all'atto in forza dei poteri ad eSA spettanti ed in esecuzione della CP_1 delibera dei soci del 20.4.2011: “… quale amministratore unico e legale rappresentante della
“ con sede a … costituita con atto a rogito della Controparte_8 CP_2
OT.SA Notaio in Ascoli Piceno in data 20.4.2011, rep. 23509/12759, non ancora registrato Per_1
perché nei termini, in forza dei poteri ad eSA spettanti in base ai vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dei soci in data 20.4.2011” (allegato n. 7 all'atto di citazione).
Trattasi all'evidenza della Delibera n. 1 del 20.4.2011 (All.ti 11 e 17 fasc. convenuta), titolata
“Deliberazione Originale della società -firmata dal OT. Controparte_2
Sindaco pro-tempore del che in udienza ha riconosciuto la Persona_4 Controparte_3
pagina 15 di 18 propria sottoscrizione-. Benchè non risultante del Libro dei verbali assembleari della società, fatto in parte superabile dalla circostanza che la steSA delibera avvenne contestualmente all'atto di costituzione della società anch'esso non ancora registrato perché nei termini (come si legge nella citata scrittura), sta di fatto che detta determina autorizzava la socia nonchè amministratore unico al Controparte_1
compimento delle attività indicate e deve essere intesa quale manifestazione di consenso da parte del socio comune di CP_2
Né peraltro tale socio ha mai inteso negli anni censurare le indicate operazioni negoziali quali atti di mala gestio, registrandosi in tale comportamento una sua accettazione in tutto conforme alla delibera autorizzatoria originaria del 20.4.2011 conferendole piena rilevanza.
Altrettanto si dica per il prelievo delle indennità da parte della dal conto corrente della CP_1 società ed a quest'ultima direttamente erogate dall'SU in seguito alla ceSAzione effettiva del mandato all'incasso (dal 2018 al 2020): con tali prelievi si è negli effetti data continuità alla decisione della delibera del 20.4.2011 di esternare i detti incassi ed anche tali atti gestori negli anni sono stati tacitamente accettati dal socio comune di CP_2
Le prospettate considerazioni valgono non soltanto a respingere la censura di inadempimento ma anche a disconoscere un comportamento colpevole della convenuta, ferma restando la inesistenza di un danno alla società cagionato dalla sua gestione amministrativa.
PaSAndo alla seconda voce di danno lamentata dall'attore, quella relativa al mancato pagamento CP dell'Iva per gli anni 2015 e 2016 nonché al mancato pagamento dell' per l'anno 2016, per complessivi Euro 3.210,34, va osservato che parte attrice si limita ad allegare soltanto gli avvisi bonari trasmessi alla dall'amministrazione finanziaria (Doc.ti n. Controparte_2
10-11-12 all'atto di citazione).
Tali documenti non sono idonei secondo questo Collegio a dimostrare il dedotto danno, posto che trattandosi di avvisi passibili di essere corretti ed addirittura annullati a seguito di indicazioni del contribuente su irregolarità compiute dall'amministrazione, non dimostrano l'effettivo esito della verifica fiscale e di certo non provano l'esborso sostenuto dal soggetto sottoposto a verifica.
La mancata idoneità probatoria di tali documenti induce a ritenere non dimostrata da parte della società attrice neppure tale voce di danno.
Per quanto da ultimo attiene alla terza tipologia di censura, quella relativa ad un ammanco di caSA pari ad Euro 1.613,64 rilevato alla data del 02.11.2021 (doc. 14 fasc. parte attrice), deve aversi riguardo sia al fatto che tale voce di danno non è stata contestata dalla convenuta, sia al fatto che il ctu ne ha accertato la sussistenza.
pagina 16 di 18 In assenza di contestazione e così di giustificazione plausibile del mancato rinvenimento nella caSA dell'ammontare indicato, l'ammanco deve essere considerato sussistente ed imputabile alla convenuta ai sensi dell'art. 2476 e 1218 c.c..
In definitiva la domanda attorea può essere accolta limitatamente alla somma di € 1.613,64, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi legali maggiorati ex art. 1284 comma 4 cod.civ. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, siccome espreSAmente richiesti;
la norma infatti è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espreSA richiesta (Cass. SU
12449/2024).
La domanda riconvenzionale.
La riconosciuta spettanza dell'Indennità di Residenza in capo al comune gestore della farmacia rurale impone il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la restituzione delle delle indennità relative gli anni 2020 e 2021, con rigetto di ogni istanza istruttoria formulata per conoscerne il quantum.
Ogni diversa questione ed istanza restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate come da d.m. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in base al decisum e dunque in quello che va da € 1.001 a € 5.200, valori medi.
Le spese di ctu vengono compensate tra le parti posto che la consulenza è stata svolta nell'interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni derivanti da responsabilità ex art. 2476
c.c. formulata dalla “ (C.F.: ), nei Controparte_2 P.IVA_1
confronti della OT.sa limitatamente alla somma di € 1.613,64; Controparte_1
2) condanna la OT.SA (c.f.: , al risarcimento Controparte_1 CodiceFiscale_1
del danno in favore della “ Parte_1
” (C.F.: , nella misura di € 1.613,64, oltre
[...] P.IVA_1
interessi ex art.1284 comma 4 cod.civ. dalla domanda al saldo,
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla OT.SA Controparte_1
4) dichiara tenuta e condanna la dott.SA (c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
al pagamento in favore della Parte_1
” (C.F.: delle spese di lite, che si liquidano nella
[...] P.IVA_1
pagina 17 di 18 misura di € 2.552,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
5) compensa integralmente le spese di ctu tra le parti.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
Il Presidente dott.SA Gabriella Pompetti, il Giudice estensore
OT.SA Francesca Perlini
pagina 18 di 18
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione specializzata in materia di impresa
Seconda Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 20.5.2025, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Gabriella Pompetti - Presidente dott. Maria Federica Minervini - Giudice dott. Francesca Perlini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4755 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 rimeSA al Collegio per la decisione all'udienza del 28.11.2024 con concessione alle parti del termine di giorni seSAnta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche
TRA
“ Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Canducci del Foro di Ascoli
[...] P.IVA_1
Piceno ed elettiviamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, C.so Mazzini
193, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
OT.SA (COD. FISC.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paolo Leopardi con studio in Roma, Via Boezio n. 14, c.a.p. 00193, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 2476 c.c., responsabilità amministratore di srl.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024
pagina 1 di 18 Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, sulla scorta delle ragioni in fatto ed in diritto sopra illustrate e di cui al presente atto, della allegata ed alleganda documentazione e delle risultanze istruttorie, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, anche ex art.2476 cod.civ., nella sua pregreSA qualità di amministratore della società in Controparte_2 carica dal 20/04/2011 al 02/11/2021 e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta a pagare, a titolo risarcitorio ed alla società attrice, la somma di € 72.404,92 ovvero, in subordine, la diversa - maggiore o minore - somma che risulterà accertata in corso di causa, se del caso anche mediante apposita CTU ovvero anche in via equitativa, somma da rivalutarsi, per ciascuno degli atti distrattivi, di anno in anno dal giorno della singola condotta lesiva fino alla sentenza, oltre agli interessi ex art.1284 comma 4 cod.civ. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato da liquidarsi in conformità ai parametri di cui al DM n.55/2014”.
Parte convenuta: previa richiesta di autorizzazione al deposito di documento sopravvenuto allo spirare dei termini istruttori ed individuato nella nota dell'Ast Ascoli Piceno del 14.11.2023, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reiecta, in via riconvenzionale, condannare la a corrispondere alla Controparte_2
OToreSA la somma a titolo di indennità di residenza per l'anno 2020 per euro Controparte_1
9.261,97 (anno di presentazione domanda 2021 e liquidazione 2022), nonchè quella relativa all'anno
2021, in particolare relativamente al periodo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2021 (anno di presentazione domanda 2022 e liquidazione 2023), come previsto nella nota AST del 14.11.2023, nell'importo di euro 6.550,51 e dunque per i dieci mesi per euro 5.458,75 e dunque per un totale di euro 14.720,72, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da conteggiarsi dalla domanda al saldo, nel merito in via principale attesa l'esistenza dell'atto transattivo del contenzioso in oggetto del 20 ottobre 2021, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione e comunque rigettare integralmente
l'avversa richiesta risarcitoria per i motivi esposti negli atti. in via subordinata rigettare, per le considerazioni esposte in tutti gli scritti difensivi, ogni domanda in quanto del tutto infondata giuridicamente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “ a seguito di delibera assembleare del 15.6.2022 ha Controparte_2
spiegato azione contro la OT.SA , quale amministratore unico della società dalla data Controparte_1
della sua costituzione, 20.4.2011, alla data del 02.11.2021, al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni patiti per effetto di mala gestio a titolo di responsabilità ex art. 2476 c.c..
La censura moSA alla ex amministratrice consiste nella indebita distrazione di risorse proprie della società per € 67.581,44, con le modalità meglio illustrate infra, nonché nell'omesso adempimento di pagina 2 di 18 talune obbligazioni fiscali pari ad € 3.210,34 ed in un ammanco di caSA per € 1.613,14, il tutto per un totale di € 72.404,92.
Le deduzioni di parte attrice, in dettaglio.
In data 09.8.2010, a seguito della vacanza nella titolarità dell'unica farmacia esistente nel territorio del
Comune di l'amministrazione comunale decise, con delibera n.29 del 09.8.10, di CP_2 esercitare il diritto di prelazione consentito all'ente dall'art. 9 della L. 475/1968, divenenendone titolare.
Dapprima l'esercizio della farmacia avvenne in modo diretto tramite l'assunzione a tempo determinato della OT.SA farmacista titolata;
in un secondo tempo, il Comune decise di optare per una CP_1 gestione in forma societaria (Delib. n.5 dell'11.3.2011) mediante il modello della società di capitali, come consentito dalla disposizione normativa citata.
In data 20.4.2011, con rogito Notaio OT.SA di Ascoli Piceno (doc.20 fasc. attore), veniva Per_1 costituita la società “ , avente sede in Comune di Controparte_2
ed il capitale sociale ripartito tra i due soci, (per la quota del CP_2 Controparte_3
20%) e OT.SA (per la quota dell'80%), con assunzione dell'incarico di amministratore CP_1
unico nonché di Direttore Tecnico della farmacia da parte di quest'ultima (art.3 atto costitutivo).
A seguito di transazione del 20.10.2011 -che poneva fine a contenzioso nel tempo insorto tra i soci,
e presso il Tribunale di Ascoli Piceno-, le parti si Controparte_1 Controparte_3
accordavano per la cessione della quota sociale della al Comune e per la dismissione dalla CP_1
carica di amministratore unico, tutto formalizzato con atto a rogito Notaio del 2.11.21 (doc.2 Per_2
fasc. attore).
Deduce parte attrice che la nuova amministrazione societaria soltanto in data 3.5.2022 prendeva contezza di taluni fatti gestori compiuti dal precedente amministratore, qui convenuto, relativi al periodo 2012 – 2020, apprendendo informazioni dalla comunicazione pervenuta dall'SU (doc. 5 fascicolo attore) con la quale le erano fornite elementi utili ad identificare detti atti gestori come indebiti.
Co In particolare deduceva che, nella medesima data in cui veniva costituita la ovverosia il 20.4.2011, la OT.SA stipulava con tre distinti negozi, e così due contratti di CP_1 CP_4
finanziamento ed un mandato con rappresentanza irrevocabile ad incaSAre crediti della CP_2
come di seguito elencati:
1-Un contratto di finanziamento, n.704081, a titolo personale, per € 140.000,00 da restituire in 180 rate mensili da € 1.130,00, dal 01.5.2011 sino al 1.04.26 (ultima rata), per un importo complessivo di € 203.400,00;
pagina 3 di 18 2-Un contratto di leasing strumentale, n. 704082, quale amministratore unico della
[...]
(d'ora innanzi , per € 50.000,00 da restituire in 83 Controparte_2 CP_2 rate dell'importo di € 847,50, dal 01.5.2011 al 01.3.2018, per un totale di € 70.342,50;
3-Un “mandato con rappresentanza irrevocabile ad esigere”, sottoscritto avanti al Notaio Per_3 di Ascoli Piceno tra e (e, per
[...] CP_4 Controparte_2
eSA, dalla quale A.U.), in cui, dopo aver riepilogato i contratti sopra indicati al punto CP_1
1) e 2), è stato precisato che il “debito garantito” dalla Controparte_2
ammonta ad Euro 203.400,00 per il contratto n. 704081 e ad Euro 70.342,50 per il contratto n.
704082, per un totale quindi di Euro 273.742,50 (salvo indicizzazioni derivanti dai piani di ammortamento a tasso variabile dei due contratti) ed è stato rilasciato un mandato irrevocabile a riscuotere i crediti maturandi nei confronti dell'ASUR Zona Territoriale n. 13 Ascoli Piceno, mandato in forza del quale la ha nominato propria Controparte_2
mandataria munita di rappresentanza la steSA per la riscossione con cadenza CP_4 mensile dall'ASUR, a partire dalla data di notifica del mandato e fino al 01.04.2026, dei mandati di pagamento dalla steSA emessi (allegato n. 7 all'atto di citazione).
Per effetto di tale mandato all'incasso l'SU aveva versato direttamente alla i crediti della CP_4
costituiti dalle “Indennità di Residenza” previste per le farmacie rurali dalla L. 221/1968 CP_2
e dalla normativa regionale L.R. 4/2015: trattavasi di indennità erogate per gli anni 2012-2017 per un ammontare di € 45.466,60.
L'attore deduceva che tali somme, invero di spettanza della società Controparte_2
secondo la sua prospettazione, non risultavano né dalle risultanze contabili né dal
[...]
bilancio della società, così come non vi risultava traccia della garanzia prestata dalla CP_2
Aggiungeva poi che le Indennità di Residenza per il periodo 2018-2020, ammontanti ad € 22.135,84, pur essendo state erogate dall'SU questa volta direttamente nel conto corrente della società ed indicate nelle scritture scontabili, tuttavia erano state prelevate dalla OT.SA tant'è che le CP_1
speculari poste attive non risultavano in bilancio.
L'attore in sintesi contestava che la OT.SA abusando della propria veste di amministratore CP_1
unico della società, avesse posto a garanzia della i crediti che la vantava nei CP_4 CP_2 confronti dell'SU a fronte anche dei propri debiti personali derivanti dal finanziamento di cui al n.1),
e che, tramite il meccanismo del mandato all'incasso conferito a avesse nella sostanza CP_4
ceduto crediti societari anche a copertura di propri personali debiti, per finalità del tutto estranee all'interesse della società ed operando in conflitto di interessi con eSA.
pagina 4 di 18 In defintiva, per esemplificazione, può così schematizzarsi il complesso scenario sopra descritto con riguardo al percorso seguito dalle Indennità di Residenza erogate dall'SU che, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe procurato una distrazione delle predette risorse dal patrimonio sociale per
€ 70.342,50:
1-l'ammontare di € 45.466,60, riferito alle indennità per gli anni 2012-2017, non è mai entrato nelle casse della società perché versato dall'SU direttamente alla mediante il mandato CP_4 all'incasso;
2-l'ammotare di € 22.135,84, riferito alle indennità 2018-2020, pur entrato nelle casse della società, in quanto ad eSA direttamente erogato dall'SU, è poi stato prelevato dalla CP_1
Contestava da ultimo l'attore che:
- alla erano pervenuti avvisi bonari con cui Controparte_2
l'Amministrazione Finanziaria accertava il mancato pagamento dell'Iva dell'anno 2015 (comprensivo di sanzioni ed interessi per complessivi Euro 2.231,05) e 2016 (comprensivo di sanzioni ed interessi
CP per complessivi Euro 746,40), nonché il mancato pagamento dell' per l'anno 2016 (comprensivo di sanzioni ed interessi per complessivi Euro 232,89), per complessivi Euro 3.210,34, (Doc.ti n. 10-11-12 all'atto di citazione);
- dalla documentazione in atti si riscontrava un ammanco di caSA della società alla data del 02.11.2021 pari ad Euro 1.613,64 (doc. 14 all'atto di citazione di parte attrice).
Tali inadempimenti erano ricondotti da parte attrice ad un non corretto assolvimento dei propri obblighi da parte della sig.ra quale amministratore unico della società, ed ad una gestione disinvolta CP_1
della caSA.
Si costituiva la OT.SA che, senza contestare la cronologia degli eventi illustrati da CP_1 parte attrice sino all'epoca della cessione della propria quota societaria al e Controparte_3
Co contestuale dismissione della carica di amministratore unico della (02.11.2011), asseriva però che con l'atto di transazione del 20.10.21 intercorso tra la medesima ed il -quali Controparte_3 soci della “ dalla data della sua costituzione al 02.11.2021- Controparte_2 era stata risolta in via definitiva ogni questione tra le parti, ivi inclusa quella delle 'entrate della CP_ farmacia' -dovendo come tali considerarsi le Indennità di Residenza rivendicate dalla da ciò traeva la convenuta che il Comune, oggi unico socio della , fosse Controparte_2
ben consapevole della esistenza ed erogazione della indennità in questione e della sua natura, vale a dire quale diritto spettante personalmente alla farmacista e non alla società che gestisce la farmacia.
In particolare sosteneva che tale conclusione era evincibile dalla normativa regionale individuata nella
L.R. 4/2015, e regolamento attuativo n.2 del 2019, provvedimenti che ne identificavano la spettanza nei pagina 5 di 18 titolari e direttori responsabili di farmacie rurali aventi i requisiti per essere sussidiate tramite il detto contributo (art. 18 L.R. 4/2015), abilitando i farmacisti aspiranti alla indennità a farne richiesta all'SU, che avrebbe erogato la parte di propria spettanza ed invitato i Comuni, sede delle farmacie rurali, a provvedere a versare quella di loro competenza (art. 13 Reg. 2/2019), normativa che si inseriva nel solco di quella nazionale.
Sulla scorta di tali argomentazioni deduceva la convenuta un comportamento del tutto trasparente ed improntato a buona fede, avendo eSA steSA, con nota del 2 marzo 2022, richiesto al nuovo amministratore della la restituzione delle indennità percepite Controparte_2
dalla società e riferibili agli anni 2020 e 2021, indennità liquidate su domanda di eSA (doc.5 CP_1 fasc convenuta) ma erogate dall'SU soltanto in epoca successiva alla sua fuoriuscita dalla società, ed a tal fine formulava domanda riconvenzionale di ripetizione delle sopradette somme.
Altresì deduceva la totale assenza di colpa con riguardo alla concessione della garanzia e del mandato all'incasso in favore di posto che la società steSA, con Delibera n.1 del 20.4.2011 della CP_4
tenutasi alla presenza del Notaio (doc.11), aveva Controparte_2 Per_1
autorizzato dette operazioni.
Deduceva infatti che il verbale assembleare della predetta determina, dopo aver dato atto in premeSA della sottoscrizione dei due contratti di finanziamento di cui sopra ai n.1) e 2) e della costituzione di una garanzia a favore di per il totale portato da entrambi i contratti per € 273.742,50, CP_4 all'unanimità dei soci, e (e per esso, il Sindaco firmatario Parte_2 Controparte_3
OT. , aveva deliberato che la Persona_4 Parte_1
”, nella sua qualità di gestore della sede farmaceutica, cedesse a
[...] CP_4 tutti i crediti vantati nei confronti dell'SU ed a tal fine rilasciasse un mandato con rappresentanza irrevocabile a favore di per l'incasso dei predetti crediti. CP_4
Sosteneva poi che le rate del mutuo personale della (n.1 del sopra scritto elenco) erano state CP_1
sempre onorate dalla medesima con proprie personali finanze e che quelle del leasing (n.2 dell'elenco) erano state regolarmente ammortizzate dalla società fino a completa estinzione del finanziamento, avvenuta nell'aprile 2018, tant'è che a seguito di tale estinzione non era stato più dato corso al mandato all'incasso nei confronti di ma l'SU aveva iniziato a versare l'indennità direttamente sul CP_4
c/c della società.
Le memorie di cui al primo termine dell'art. 183 cpc:
- Parte attrice: con la prima memoria ex art.183 cpc esponeva la assoluta inopponibilità alla società
dell'accordo transattivo del 20.11.21 che non la coinvolgeva Controparte_2
in quanto intercorso tra altri soggetti, la ed il per dirimere il Controparte_1 Controparte_3
pagina 6 di 18 loro rapporti all'interno della società; inoltre, e per di più, argomentava che l'accordo non aveva avuto quale oggetto la responsabilità dell'allora amministratore OT.SA La argomentazione CP_1 veniva più diffusamente motivata nell'appendice scritta (2a e 3a memoria ex art. 183 cpc), laddove si allegavano gli atti afferenti al giudizio definito con transazione (RG. 468/2020 Tribunale di Ascoli
Piceno) e si esponeva che la aveva promosso il giudizio rivendicando posizioni soggettive CP_1
personali, concernenti i rapporti tra soci, e che dunque non aveva agito nella veste di amministratore della società.
Altresì assumeva parte attrice l'inidoneità del documento allegato -la Delibera n.1 del 20.4.2011 della società “ - a valere quale prova di assenza di colpevolezza, Controparte_2
posto che né risultava firmato né risultava nel Libro verbali assembleari della società, dunque ad eSA inopponibile.
- Parte convenuta: allegava copia di bonifici disposti dal Comune di a titolo di quota di CP_2
Indennità di Residenza di propria spettanza per gli anni 2014-2017 sul conto personale della CP_1
(doc.ti 12-15 ) a dimostrazione che lo stesso Comune considerava l'indennità spettante
[...]
personalmente alla farmacista anziché alla CP_2
In merito ai finanziamenti, precisava che l'SU accreditava le somme del contributo direttamente a la quale, a fronte del pagamento con appositi RID (per il leasing da parte della CP_4 CP_2
e per il mutuo personale da parte della riaccreditava pari importi alla posto
[...] CP_1 CP_2
che la onorava mensilmente le rate. CP_1
Agiungeva poi che, a decorrere dal mese di maggio 2018, coincidente con l'estinzione del contratto di
Co leasing, l'SU iniziò a versare le somme dell'indennità di residenza direttamente alla e che la
OT.SA proseguiva il pagamento dei ratei del proprio mutuo personale in favore di CP_1 CP_4
[...]
Sollevava altresì eccezione di prescrizione quinquennale sul presupposto che trattavasi di indennità corrisposte annualmente, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
In merito alla domanda riconvenzionale, ne precisava i contorni: per l'anno 2020 chiedeva la ripetizione di € 9.231,97 corrisposti dall'SU il 16.3.2022 alla e tanto faceva per i primi CP_2 dieci mesi dell'anno 2021, pur non conoscendo ancora l'importo.
Il secondo termine di cui all'art. 183 cpc:
- Parte attrice eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione proposta soltanto con la prima memoria del 183 cpc e la sua infondatezza.
- Parte convenuta allegava copia della Delibera n.1 del 20.4.2011, sottoscritta da entrambi i soci,
e per il (all.17), nonché copia dei Controparte_1 Persona_4 Controparte_3
pagina 7 di 18 bonifici delle rate di mutuo (all.18) e di tutte le domande di indennità di residenza inviate all'SU con richiesta di liquidazione sul proprio conto corrente personale (doc.ti 19-26).
La fase istruttoria.
Stante allegazioni delle parti non concordanti, veniva disposta ctu onde fare chiarezza in merito all'effettivo soggetto recepente le Indennità di Residenza erogate dall'SU, al percorso contabile e finanziario delle somme erogate dall'SU, nonché agli addebiti mossi in punto di omessi adempimenti fiscali ed ammanco di caSA.
Altresì veniva esperita prova testimoniale volta a conoscere se il testimone, OT. Persona_4
(Sindaco pro-tempore del comune di alla data del 20.4.2011), riconoscesse come propria CP_2
la firma apposta in calce al documento 17 allegato da parte convenuta e prodotto in copia: Delibera originale della del 20.4.2011. Controparte_2
La causa, così istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.24 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dalla società attrice è chiaramente qualificabile come azione sociale di responsabilità contro l'amministratore promoSA ex art. 2476 c.c., fattispecie che disegna una figura di responsabilità in termini colposi e causativa di un danno, laddove la mancanza del danno per la società rende irrilevante un eventuale comportamento inadempiente.
Tanto premesso occorre, in via preliminare rilevare che l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 167 cpc (ndr. l'eccezione è stata formulata con la prima memoria ex art. 183 cpc), risulta tardiva e pertanto deve essere rigettata senza neppure entrare nel merito della sua infondatezza (posto che ai sensi dell'art. 2393 c.c. l'azione sociale di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla ceSAzione dell'incarico di amministratore, fatto avvenuto il
02.11.2021).
Atteso quanto sopra e venendo all'esame proprio dell'addebito di illecito contrattuale, valga quanto a seguire in merito alle categorie giuridiche coinvolte nel paradigma di cui all'art. 1218 c.c., che affronta e risolve il tema della causalità materiale, da intendersi quale imputazione del danno eziologicamente riconducibile alla condotta del debitore inadempiente.
Consolidato in giurisprudenza è il principio che l'illecito gestorio risponde al tipico paradigma dell'illecito contrattuale (Cass. civile Sez. 1 - , Sentenza n. 25056 del 09/11/2020 (Rv. 659656 - 01), principio ribadito nelle più recenti pronuncie di merito: “L'addebito di mala gestio dell'amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l'amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la medesima.
pagina 8 di 18 Pertanto per quanto riguarda gli oneri probatorio, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l'illecito (…) e provare nesso causale e danno;
spetta all'amministratore provare di avere invece diligentemente operato” (per tutte, Tribunale Venezia, Sez. imprese, Sent. 3869/2024 e
Sent. 3407/2024).
Principiando dunque da tale assunto in punto di diritto, l'illecito gestorio, relativamente al danno arrecato dall'amministratore alla società amministrata, ha natura contrattuale, con conseguente applicazione a carico degli amministratori di società degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.: tali oneri li gravano della prova di avere operato le loro scelte, dalle quali si assume derivare un danno alla società, secondo previa adeguata valutazione dell'interesse sociale, essendo sufficiente che la società alleghi l'inadempimento degli obblighi gestori, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione, imputabile all'organo amministrativo.
Più precisamente la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. individua due distinte dimensioni, quella del rapporto causale tra condotta ed evento (cd. imputazione oggettiva), e quella della presunzione di colpa per l'evento di danno verificatosi in capo al debitore inadempiente (imputazione soggettiva), tanto che ne scaturiscono conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio: sul creditore della obbligazione inadempiuta grava l'onere di dimostrare il danno e la sua genesi eziologica dalla condotta inadempiente dell'obbligato, su quest'ultimo grava, al contrario, l'onere di 'discolparsi', ovverosia di provare che inadempimento non vi è stato ovvero di essere stato impossibilitato a rendere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.
Il principio è talmente consolidato che non ammette deroghe ed è stato anche di recente ribadito nella pronuncia della S.C.: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area
pagina 9 di 18 sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)”.
(Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 02).
Dunque, lungi dal confondere il piano della causalità materiale da quello della colpevolezza, logica suggerisce di procedere, dapprima, con l'accertare se il dedotto inadempimento abbia negli effetti arrecato un danno, ad esso riconducibile e, soltanto qualora sia stato accertato positivamente tale primo dato, potrà paSArsi allo scrutinio successivo, quello propriamente inerente il giudizio di valore, la colpa.
Calandosi nel caso concreto, occorre vagliare se gli atti distrattivi risoltisi nell'appropriazione della
Indennità di Residenza per il periodo 2012-2020 (e che rappresentano la principale censura in termini di valore e dunque di monetizzazione del danno), abbiano negli effetti cagionato un danno alla società attrice in termini di perdita patrimoniale, ed a tal fine preliminare ed assorbente è la individuazione del soggetto giuridico titolare del menzionato contributo.
Lo scenario normativo
Dalla disamina della normativa speciale riguardante il settore farmaceutico risulta che il R.D.
1925/2578, all'art.1, consente ai comuni di assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi tra cui quello delle farmacie (punto 6 art.1).
Ai sensi della successiva L. 475/1968 - art. 9 comma 1 (come sostituito dall'art. 10 L.362/1991)-, è stato così disposto:
“Art. 9
La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società ceSA di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
pagina 10 di 18 Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.
La normativa nazionale pertanto abilita il comune all'esercizio diretto della farmacia, sia in economia sia a mezzo di società di capitali, oltrechè di esercitare il diritto di prelazione sulle farmacie divenute vacanti (diritto che, come dianzi illustrato, è stato esercitato dal comune di in data CP_2
9.8.2010, divenendone titolare -fatto incontestato).
In tale quadro si innesta la distinzione tra farmacie urbane e rurali, utile ai fini del presente giudizio, in quanto soltanto le seconde possono godere del diritto ad una indennità, denominata “indennità di residenza” ed istituita dal R.D. n. 1265/1934, art. 115.
La distinzione tra le due tipologie di farmacie poggia sul diverso bacino di utenza servito: le farmacie urbane, sono situate in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le farmacie rurali, sono ubicate in comuni o frazioni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti (art. 1 L.221/1968): la farmacia ubicata nel comune di è qualificata come farmacia rurale, come dedotto da parte CP_2 attrice e non contestato (tant'è che ad eSA è stata riconosciuta la indennità di residenza sulla cui spettanza si è acceso il presente giudizio).
L'indennità di residenza di cui si discute è oggi così prevista e tratteggiata dall'art. 2 della L. 221/1968 in favore dei titolari delle farmacie rurali (comma 1) e del comune che le gestisce (comma 3) :
“Art.2:
L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione
pagina 11 di 18 della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito 6.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti 7.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei 8”.
L'indennità di residenza in questione viene a gravare, secondo il disposto della normativa testè citata
(art. 6), in parte sul bilancio del comune per l'altra parte sullo Stato.
Alla normativa nazionale fa eco quella regionale che, con la L.R. Marche n.4/2015, art. 3, dispone che il riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali compete all'SU ed, all'art. 18, così recita:
“Art. 18 (Indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con volume di affari fino ad euro 1.250.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fiSAta nella misura seguente:
a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.
2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.
3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.
4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere variati con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio”.
All'art. 20 dispone che l'SU è competente a corrispondere la indennità entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una domanda presentata dai soggetti intereSAti entro il 30 giugno.
pagina 12 di 18 Per concludere il panorama normativo, il regolamento regionale n. 2/2019 -attuativo della L.R. n.
4/2015- all'art. 13 prevede che i farmacisti aspiranti all'indennità di residenza di cui all'art. 18 della L.
4/2015 presentano all'SU la relativa domanda, la quale SU invita i Comuni sede delle farmacie rurali sussidiate a provvedere al pagamento della quota di loro competenza (come sopra indicato ai sensi dell'art. 6 della L.221/1968 la indennità viene a gravare sul bilancio del Comune per una quota).
Orbene, da quanto sopra pare evidente che l'indennità di residenza ha quale ratio normativa quella di agevolare, per meglio dire sussidiare, le farmacie ubicate in centri urbani remoti perché collocati in zone rurali, disagiate e scarsamente popolate e quindi scarsamente redditizie, al fine di assicurare che tali siti siano provvisti di un presidio farmaceutico;
a scongiurare il rischio che tali luoghi rimangano sprovvisti di tale servizio essenziale è stato previsto un incentivo di tipo monetario a chi intende optare per provvedere al loro esercizio già a far data dall'anno 1934, in cui detto contributo, all'epoca, era destinato al farmacista nominato in seguito a concorso (art. 115 , R.D. 1265/1934).
A seguito del riconoscimento anche ai comuni del diritto di esercitare le farmacie, il legislatore ha inteso riconoscere il detto incentivo anche alle amministrazioni comunali, come si evince con chiarezza dall'art. 2, comma 3, della L.221/1968 che così recita: “Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune”, riconoscendo all'ente un contributo in tutto pari all'indennità di residenza destinata ai farmacisti titolari e direttori responsabili di farmacie, ferma la detrazione della quota di sua spettanza.
Detto principio è stato poi ossequiato dalla legislazione regionale (L.R. n.4/2015) che parimenti ha disposto all'art. 18, comma 2, che: “Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1”.
Deve dunque concludersi, in base alla tralatizia stratificazione legislativa illustrata, che l'indennità di residenza debba spettare al comune che gestisce la farmacia, a nulla valendo che esso la eserciti in forma societaria come consentito dalla normativa di settore, posto che il sacrificio ricompensabile tramite il detto contributo è risentito direttamente dal comune, ente che si è fatto carico del suo esercizio;
il tutto senza ulteriormente considerare che il comune di è anche titolare della CP_2
farmacia.
Due ordini di ragioni militano in favore di detta conclusione: l'espreSA lettera normativa che riconosce direttamente al comune gestore l'indennità, nonché il fatto, aggiuntivo, che l'ente è il titolare della farmacia.
pagina 13 di 18 A fronte di tale interpretazione normativa individuante il soggetto titolare della indennità di residenza nell'ente comune di nulla sposta il fatto che nel corso degli anni l'SU ed il comune di CP_2
hanno versato tali indennità, ognuno per la quota di sua competenza, a due destinatari CP_2
diversi -alla società (da parte dell'SU) ed alla OT.SA (da parte del comune di CP_1
- essendo tale argomentazione del tutto eccentrica ed irrilevante rispetto alla CP_2
individuazione del soggetto legittimato a riceverla in base al dettato legislativo.
Deve pertanto disconoscersi alla parte attrice -società “ Controparte_2
costituita dal comune per la gestione della farmacia- il diritto di vantare la titolarità della indennità di residenza, ed, altrettanto, deve negarsi alla convenuta OT.SA il diritto di richiederne Controparte_1
la corresponsione in via restitutoria alla società.
A fronte di tale primaria conclusione soccorre esaminare gli esiti della ctu.
La ctu
Dalla ctu è emerso che tutti gli importi erogati dall'SU alla hanno riguardato esclusivamente CP_4
le indennità di residenza per gli anni dal 2012 al 2017 e sono stati pari ad Euro 45.466,60.
L'Ausiliare, OT. così esponeva: “Si precisa inoltre che nel mandato concesso, non si fa Per_5
riferimento a crediti nei confronti della SU derivanti dal riconoscimento dell'Indennità di Residenza, bensì a crediti in senso generale;
tuttavia, dalla lettura congiunta degli allegati all'atto di citazione, n.
5 (comunicazione SU delle Indennità di Residenza erogate) e n. 6 (attestazioni di pagamento SU), emerge che i versamenti effettuati dall'SU nei confronti della nel periodo 2012-2017 erano CP_4 relativi proprio alle Indennità di Residenza per tali annualità”.
Rilevava altresì il ctu che dagli estratti conto prodotti dalla convenuta emergeva che la steSA aveva provveduto al pagamento nei confronti della (poi denominata , CP_4 Controparte_6
tramite Rid o bonifici diretti, a partire dal 01.06.2011 e fino al 01.02.2023 (anche se non risulta il pagamento di otto mensilità), dell'importo mensile di Euro 1.137,50.
Conclude dunque il ctu: “Da un lato quindi la sig.ra ha sempre provveduto (tranne per 8 CP_1
mensilità totali che non risultano agli atti, di cui tre del periodo fino al 31.12.2017) al versamento nei confronti della dell'importo mensile relativo al rimborso del contratto di finanziamento CP_4
704081; dall'altro invece l'SU ha provveduto al versamento, sempre nei confronti della , CP_4
delle Indennità di Residenza.
Con riferimento al contratto n. 704082 di concessione del leasing strumentale, risulta invece agli atti
(allegato n. 8 all'atto di citazione) il pagamento delle rate mensili direttamente da parte della
”. CP_2
pagina 14 di 18 Altresì accertava l'Ausiliare che le Indennità di Residenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 erano state versate dall'SU direttamente nel conto corrente della acceso presso la filiale di CP_2 CP_7
Ascoli Piceno per complessivi Euro 22.114,84 e poi i medesimi importi erano stati prelevati dalla convenuta dal conto corrente acceso presso la . CP_7
Vale dunque considerare che la ctu ha mostrato come nessun'altra posta attiva, ad esclusione di quella per le dette indennità predette, è stata distratta dalle entrate della società.
Co Atteso che tale posta attiva non era di pertinenza della bensì del comune di soggetto CP_2 estraneo al predetto giudizio, e che nessun'altra entrata della società è stata distratta dalla convenuta come appurato dall'ausiliare, deve trarsi la necessitata conclusione che alcun danno al patrimonio societario si è negli effetti concretizzato.
Il ctu, partendo dal presupposto che le predette indennità fossero di spettanza della società, deduceva il loro mancato rilievo nella contabilità e dunque in bilancio.
Come detto tale presupposto non viene condiviso dal Collegio, ragione per cui le eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non godono di alcuna rilevanza in assenza di danno effettivo.
L'assenza del danno lamentato dalla società vale di per sé ad inibire l'indagine, naturalmente assorbita, sulla sussistenza o meno di colpa da parte dell'amministratore nel compimento degli atti distrattivi a lui imputati e qualificati come inadempimento degli obblighi gestori.
Come si ripete, oltre a rilevare l'inefficacia causale di tali atti gestori rispetto ad un danno rivelatosi inesistente, vale comunque considerare che non può reputarsi che le operazioni contrattuali disposte
Co dalla OT.SA vale a dire la costituzione di garanzia sui crediti della in favore di CP_1 CP_4 ed il mandato irrevocabile all'incasso dei medesimi sempre in favore di , fossero atti
[...] CP_4
compiuti arbitrariamente e colpevolmente, in quanto risultano autorizzati dalla società.
Infatti esattamente nella scrittura autenticata dal Notaio e più volte richiamata “Mandato con Per_1 rappresentanza irrevocabile ad esigere” registrata in data 20.4.2011, alla pag. 2 viene dato atto che la
OT.SA interviene all'atto in forza dei poteri ad eSA spettanti ed in esecuzione della CP_1 delibera dei soci del 20.4.2011: “… quale amministratore unico e legale rappresentante della
“ con sede a … costituita con atto a rogito della Controparte_8 CP_2
OT.SA Notaio in Ascoli Piceno in data 20.4.2011, rep. 23509/12759, non ancora registrato Per_1
perché nei termini, in forza dei poteri ad eSA spettanti in base ai vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dei soci in data 20.4.2011” (allegato n. 7 all'atto di citazione).
Trattasi all'evidenza della Delibera n. 1 del 20.4.2011 (All.ti 11 e 17 fasc. convenuta), titolata
“Deliberazione Originale della società -firmata dal OT. Controparte_2
Sindaco pro-tempore del che in udienza ha riconosciuto la Persona_4 Controparte_3
pagina 15 di 18 propria sottoscrizione-. Benchè non risultante del Libro dei verbali assembleari della società, fatto in parte superabile dalla circostanza che la steSA delibera avvenne contestualmente all'atto di costituzione della società anch'esso non ancora registrato perché nei termini (come si legge nella citata scrittura), sta di fatto che detta determina autorizzava la socia nonchè amministratore unico al Controparte_1
compimento delle attività indicate e deve essere intesa quale manifestazione di consenso da parte del socio comune di CP_2
Né peraltro tale socio ha mai inteso negli anni censurare le indicate operazioni negoziali quali atti di mala gestio, registrandosi in tale comportamento una sua accettazione in tutto conforme alla delibera autorizzatoria originaria del 20.4.2011 conferendole piena rilevanza.
Altrettanto si dica per il prelievo delle indennità da parte della dal conto corrente della CP_1 società ed a quest'ultima direttamente erogate dall'SU in seguito alla ceSAzione effettiva del mandato all'incasso (dal 2018 al 2020): con tali prelievi si è negli effetti data continuità alla decisione della delibera del 20.4.2011 di esternare i detti incassi ed anche tali atti gestori negli anni sono stati tacitamente accettati dal socio comune di CP_2
Le prospettate considerazioni valgono non soltanto a respingere la censura di inadempimento ma anche a disconoscere un comportamento colpevole della convenuta, ferma restando la inesistenza di un danno alla società cagionato dalla sua gestione amministrativa.
PaSAndo alla seconda voce di danno lamentata dall'attore, quella relativa al mancato pagamento CP dell'Iva per gli anni 2015 e 2016 nonché al mancato pagamento dell' per l'anno 2016, per complessivi Euro 3.210,34, va osservato che parte attrice si limita ad allegare soltanto gli avvisi bonari trasmessi alla dall'amministrazione finanziaria (Doc.ti n. Controparte_2
10-11-12 all'atto di citazione).
Tali documenti non sono idonei secondo questo Collegio a dimostrare il dedotto danno, posto che trattandosi di avvisi passibili di essere corretti ed addirittura annullati a seguito di indicazioni del contribuente su irregolarità compiute dall'amministrazione, non dimostrano l'effettivo esito della verifica fiscale e di certo non provano l'esborso sostenuto dal soggetto sottoposto a verifica.
La mancata idoneità probatoria di tali documenti induce a ritenere non dimostrata da parte della società attrice neppure tale voce di danno.
Per quanto da ultimo attiene alla terza tipologia di censura, quella relativa ad un ammanco di caSA pari ad Euro 1.613,64 rilevato alla data del 02.11.2021 (doc. 14 fasc. parte attrice), deve aversi riguardo sia al fatto che tale voce di danno non è stata contestata dalla convenuta, sia al fatto che il ctu ne ha accertato la sussistenza.
pagina 16 di 18 In assenza di contestazione e così di giustificazione plausibile del mancato rinvenimento nella caSA dell'ammontare indicato, l'ammanco deve essere considerato sussistente ed imputabile alla convenuta ai sensi dell'art. 2476 e 1218 c.c..
In definitiva la domanda attorea può essere accolta limitatamente alla somma di € 1.613,64, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi legali maggiorati ex art. 1284 comma 4 cod.civ. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, siccome espreSAmente richiesti;
la norma infatti è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espreSA richiesta (Cass. SU
12449/2024).
La domanda riconvenzionale.
La riconosciuta spettanza dell'Indennità di Residenza in capo al comune gestore della farmacia rurale impone il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la restituzione delle delle indennità relative gli anni 2020 e 2021, con rigetto di ogni istanza istruttoria formulata per conoscerne il quantum.
Ogni diversa questione ed istanza restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate come da d.m. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in base al decisum e dunque in quello che va da € 1.001 a € 5.200, valori medi.
Le spese di ctu vengono compensate tra le parti posto che la consulenza è stata svolta nell'interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni derivanti da responsabilità ex art. 2476
c.c. formulata dalla “ (C.F.: ), nei Controparte_2 P.IVA_1
confronti della OT.sa limitatamente alla somma di € 1.613,64; Controparte_1
2) condanna la OT.SA (c.f.: , al risarcimento Controparte_1 CodiceFiscale_1
del danno in favore della “ Parte_1
” (C.F.: , nella misura di € 1.613,64, oltre
[...] P.IVA_1
interessi ex art.1284 comma 4 cod.civ. dalla domanda al saldo,
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla OT.SA Controparte_1
4) dichiara tenuta e condanna la dott.SA (c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
al pagamento in favore della Parte_1
” (C.F.: delle spese di lite, che si liquidano nella
[...] P.IVA_1
pagina 17 di 18 misura di € 2.552,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
5) compensa integralmente le spese di ctu tra le parti.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
Il Presidente dott.SA Gabriella Pompetti, il Giudice estensore
OT.SA Francesca Perlini
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