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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 904/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Parte_1
Giancola, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso l'Ufficio legale Controparte_1 dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Braglia e dall'avv. Giovanni Parisi, per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 aprile 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della (d'ora innanzi anche: esponendo: Controparte_1 CP_2
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con inquadramento nella Categoria giuridico-economica D5, in servizio presso la Direzione Generale per la Protezione Civile;
- che la Direzione Generale per la Protezione Civile è articolata in 3 uffici dirigenziali, retti da dirigenti, tra i quali figura il Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari,
Comunicazione e Formazione;
- che nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 24 febbraio 2019 il posto di Direttore del
Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione è rimasto vacante in ragione della cessazione del rapporto lavorativo del dirigente titolare, collocato in quiescenza;
- di avere di fatto assunto la direzione del Servizio con decorso dal 1° luglio 2018 fino al 24 febbraio 2018, in qualità di funzionario con maggiore anzianità nella qualifica, vista la mancanza di altri dirigenti assegnati alla struttura;
pagina 1 di 9 - che l'art. 30, co. 4 l.r. n. 31/1998 prevede infatti che: “In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio”;
- di aver svolto tutte le funzioni dirigenziali declinate agli artt. 23 e 25, L.R. n. 31/1998, oltre a quelle specificamente connesse al Servizio da egli diretto, per tutto il periodo di vacanza del titolare, ossia per 8 mesi;
- che in data 25 febbraio 2019 l'incarico ad interim della Direzione del Servizio
Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione è stato assunto temporaneamente da un Dirigente effettivo;
- di avere poi nuovamente assunto l'incarico per la durata di tre anni a seguito del superamento della selezione indetta con Determinazione del Direttore Generale dell'Organizzazione e del
Personale n. p. 25392/1297 del 3 settembre 2018, per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a copertura di n. 6 posizioni presso l'Amministrazione regionale, da inquadrare con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, l.r. n. 31/1998;
- di aver percepito per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo tra il 1° luglio 2018
e il 24 febbraio 2019 la sola quota parte della retribuzione di risultato prevista dal vigente CCRL
Area Dirigenti, senza ricevere la retribuzione di posizione di cui al medesimo CCRL Area
Dirigenti, articolata in una parte fissa, pari a euro 750,00 mensili, e una parte variabile, determinata in relazione per i Direttori di Servizio in euro 2.772,00 mensili;
- di aver continuato a percepire l'indennità di alta professionalità – pari a euro 700,00 mensili – prevista dall'art. 100 CCRL dei Dipendenti dell'Amministrazione regionale, Enti ed Agenzie per i
Coordinatori di Settore, corrispostagli ancor prima e a prescindere dall'incarico dirigenziale, in relazione alle funzioni di Coordinatore del Settore Logistica, Servizi Finanziari, Formazione e
Rapporti Istituzionali contemporaneamente svolte.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha dedotto di non aver svolto una semplice reggenza, ma mansioni superiori, e ciò per due ordini di motivi: perché nel caso della reggenza,
l'amministrazione è tenuta ad attivare tempestivamente le procedure per la copertura del posto vacante, mentre nel caso di specie ciò non è avvenuto;
perché l'esercizio delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo rilevante, incompatibile con la temporaneità propria della reggenza.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il trattamento economico accessorio – comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato – spettante ai pagina 2 di 9 Direttori di Servizio, quale retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante, quantificate in euro 22.573,00.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 30, comma 6, l.r. n. 31/1998, con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 cit. (il quale prevede che: “Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate”), per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), (“atteso che la norma fissa autonomamente sia l'attribuzione che la misura della voce retributiva spettante al personale preposto in via sostitutiva alla direzione dei Servizi, ponendosi, per questa ragione, in contrasto con la norma statale che impone la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico mediante contrattazione collettiva, così violando il limite del rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3 e 36, Cost.” vd. pag. 12 del ricorso) e degli artt. 3 (vista l'asserita ingiustificata diversità di trattamento con quanto previsto dall'art. 28 co. 4-bis e 4-ter l.r. 31/1998) e 36 Cost. (“si osserva che la retribuzione di posizione spettante al dirigente, riflette il livello di responsabilità connesso alla funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale, cosicché la sua esclusione, si traduce nell'attribuzione di un trattamento economico non corrispondente alla quantità e qualità del lavoro prestato”, vd. pag. 16 del ricorso).
La si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità Controparte_1 dell'operato dell'Amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
È pacifico che, nel periodo compreso tra luglio 2018 e febbraio 2019, il ricorrente avesse ricoperto de facto le funzioni connesse alla direzione del Servizio Programmazione, Affari
Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione della Direzione Generale della Protezione
Civile, in qualità di funzionario più anziano assegnato a quel plesso organizzativo.
È altresì incontestato che il ricorrente avesse assunto tali funzioni a seguito della vacanza del posto determinata dal collocamento in quiescenza del precedente titolare, cessato già ad aprile
2018, e che, al momento dell'inizio dell'attività da parte del medesimo, non fosse stato adottato alcun provvedimento formale di nomina, né fosse stata avviata una procedura per la copertura della posizione, che risulta essersi concretizzata soltanto otto mesi dopo, nel febbraio 2019.
pagina 3 di 9 2.1. La ha ammesso di aver applicato alla fattispecie de quo il trattamento economico CP_1 previsto dall'art. 30 co. 6 l.r. 31/1998, corrispondendo al ricorrente la sola quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
L'art. 30 l.r. 31/1998, nella parte dedicata alla sostituzione del direttore di servizio, stabilisce che:
“
4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo
28, comma4- bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.
6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età”.
La norma in parola, nella parte in cui disciplina l'esercizio delle funzioni di direttore di servizio in caso di vacanza del posto, prefigura evidentemente un'ipotesi di reggenza, configurando una supplenza temporanea e funzionale da parte del dirigente (o, in mancanza, del funzionario) con maggiore anzianità.
La previsione di cui al comma 6, che riconosce al sostituto il diritto alla quota parte dell'indennità di risultato per l'anno di competenza, conferma il carattere sostitutivo ma effettivo dell'incarico svolto, fondato su criteri oggettivi di anzianità e continuità temporale, anche in assenza di un formale provvedimento di nomina.
Si tratta dunque di un meccanismo volto a garantire la funzionalità dell'amministrazione in assenza del titolare della posizione, senza interrompere l'operatività del servizio.
2.2. La reggenza è una figura giuridica che si integra quando un ufficio pubblico rimane temporaneamente privo del suo titolare, generalmente un dirigente, e viene provvisoriamente affidato a un altro dipendente in attesa della nomina ufficiale del nuovo titolare.
Si tratta di una situazione che deve avere natura eccezionale, non può diventare stabile nel tempo e può essere giustificata solo se il posto risulta vacante e sono state avviate le procedure per la sua pagina 4 di 9 copertura, oppure se il titolare è assente temporaneamente con diritto alla conservazione del posto, come nei casi di aspettativa o malattia.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c.e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura – laddove congrui e compatibili con un ordinario periodo per decidere – cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (Cass. SSUU 3814/2011 e 4963/2011; Cass. 25363/2016; Cass.
14453/2015; 18680/2015; 16889/2015; 7823/2013; 2534/2009; 22932/2008; 9130/2007)” (Cass.
Civ. Sez. L. 12 febbraio 2018 n. 3317).
2.3. Alla luce di tali principi non può essere qualificata come reggenza l'ipotesi di un dipendente che assuma il ruolo di direttore di servizio a seguito del pensionamento del titolare avvenuto oltre tre mesi prima, senza che l'amministrazione abbia avviato le procedure per la copertura del posto,
e che permane in tale funzione per un periodo di otto mesi.
In tal caso, applicando i dettami della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi integrata una situazione di fatto di svolgimento di mansioni superiori, in quanto mancano i requisiti fondamentali della eccezionalità e della temporaneità, e la cessazione del collega per pensionamento era perfettamente programmabile e gestibile.
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, nel caso dei dipendenti della CP_1
lo svolgimento delle mansioni superiori sia specificamente disciplinato dall'art. 36 della
[...]
l.r. 31/1998, che così dispone:
“
1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza:
a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando
l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
pagina 5 di 9 b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.
2. Non può essere sostituito con le modalità di cui al comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.
3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.
4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art. 35.
7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.
8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.
9. In deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse”.
Infatti, se è vero che nel caso di specie non risulta adottato un formale provvedimento di assegnazione alle mansioni superiori, e che il ricorrente ha iniziato a svolgere l'incarico nella funzione di direttore di servizio in virtù della propria anzianità di servizio, quale funzionario più alto in grado nell'ambito della struttura di appartenenza – in applicazione dell'art. 30 della L.R.
31/1998, che prevede criteri di sostituzione in via temporanea nelle ipotesi di vacanza o assenza del responsabile – ciò non vale a escludere l'applicazione delle regole contenute nell'art. 36 l.r.
31/1998, che disciplina in maniera specifica l'assegnazione temporanea a mansioni superiori.
Il quadro normativo regionale, infatti, chiarisce che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori pagina 6 di 9 può avvenire anche in assenza di un provvedimento formale di attribuzione, e che in tali ipotesi, pur configurandosi un'assegnazione nulla dal punto di vista procedurale, il dipendente ha comunque diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore.
In particolare, l'art. 36, co. 5, l.r. 31/1998 prevede espressamente che: “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. […]”
Questa norma assume particolare rilievo proprio nei casi, come quello in esame, in cui un dipendente abbia svolto per un tempo prolungato funzioni proprie di una qualifica superiore, in assenza tanto di un provvedimento formale, quanto dell'attivazione di un procedimento di copertura del posto vacante. La norma, infatti, tutela la sostanza del lavoro prestato, riconoscendo il diritto alla retribuzione differenziale sulla base del principio di proporzionalità e corrispettività della prestazione lavorativa, già garantito a livello costituzionale dall'art. 36 Cost.
Ne consegue che, pur essendo il ricorrente subentrato all'incarico in via informale, e pur avendo assunto le funzioni in virtù di una prassi organizzativa interna fondata sull'anzianità di servizio, la natura e la continuità delle funzioni esercitate, nonché la durata della sostituzione (pari a otto mesi), impongono una qualificazione della fattispecie come svolgimento di mansioni superiori di fatto.
Ciò in quanto mancano del tutto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità della reggenza, ovvero la straordinarietà, la temporaneità e, soprattutto, l'attivazione del procedimento di copertura del posto, la cui vacanza – per effetto del pensionamento del titolare – era del tutto prevedibile e programmabile da parte dell'amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l'Amministrazione regionale abbia errato nel qualificare la fattispecie come semplice reggenza, eludendo in tal modo il diritto del ricorrente al riconoscimento del corrispondente trattamento economico differenziale. L'ufficio svolto non può essere considerato coperto in via eccezionale o transitoria, trattandosi di una vacanza strutturale e priva di misure di copertura formali.
L'attività prestata dal ricorrente, dunque, deve essere inquadrata giuridicamente come svolgimento di mansioni superiori, con conseguente diritto al riconoscimento integrale della differenza retributiva maturata nel periodo in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 5, l.r. 31/1998 e in conformità ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità.
2.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi pienamente sussistente il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive rivendicate per l'espletamento di mansioni superiori proprie del Direttore di Servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 24
pagina 7 di 9 febbraio 2019, data a partire dalla quale le funzioni sono state assunte da un dirigente effettivamente nominato.
Nel periodo in esame, infatti, ha pacificamente svolto in via continuativa e Parte_1
senza interruzioni le funzioni dirigenziali riferibili alla posizione di Direttore di Servizio, con piena assunzione delle responsabilità organizzative, decisionali e gestionali proprie della qualifica superiore, in assenza di formale conferimento ma con piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione, la quale ha continuato ad avvalersi della sua attività senza attivare alcun procedimento di copertura della posizione.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CCRL “Dirigenti dell'Amministrazione, Enti,
Istituti, Aziende o Agenzie Regionali” (doc. 4 fascicolo del ricorrente), la retribuzione di posizione si articola in una parte fissa e in una parte variabile. In particolare, per la posizione dirigenziale di
Direttore di Servizio (2ª graduazione), alla data del 1° gennaio 2018, spettano:
- parte fissa: euro 750,00 mensili (come da punto 3 dell'art. 5 CCRL)
- parte variabile: euro 2.772,00 mensili
Pertanto, la retribuzione complessiva spettante per ciascun mese ammonta a euro 3.522,00.
Il periodo oggetto di conteggio, pari a 7 mesi e 24 giorni, può essere convertito in 7,8 mesi (24 giorni = 0,8 mesi).
Il totale teorico spettante per l'intero periodo è quindi: euro 3.522,00 × 7,8 mesi = euro 27.471,60
Dall'importo lordo sopra indicato va detratto, conformemente alla richiesta del ricorrente, quanto già percepito a titolo di indennità di alta professionalità, pari a euro 700,00 mensili, per un totale di euro 5.603,00.
Ne deriva che l'importo finale dovuto al ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo considerato, è pari a: euro 27.471,60 - euro 5.603,00 = euro 21.868,60
Tale somma (euro 21.868,60) deve essere riconosciuta al ricorrente quale differenza retributiva maturata per lo svolgimento in via di fatto delle mansioni proprie della qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della l.r. 31/1998, nonché in coerenza con i principi di proporzionalità
e corrispettività della retribuzione stabiliti dall'art. 36 Cost. e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vd. supra).
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma complessiva di euro 21.868,60 oltre alla maggior Parte_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di pagina 8 di 9 maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
2.5. Alla luce di quanto accertato, non occorre esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della l.r. 31/1998 sollevata dalla difesa ricorrente in via subordinata, in quanto la disposizione non risulta applicabile al caso di specie.
La fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, non attiene alla mera supplenza temporanea in funzione sostitutiva come regolata dall'art. 30 citato, bensì allo svolgimento prolungato, pieno e continuativo di mansioni proprie di una posizione dirigenziale vacante, senza che sia stato adottato alcun provvedimento formale e, soprattutto, senza che siano state attivate le procedure per la copertura del posto. La disciplina correttamente applicabile è pertanto quella di cui all'art. 36 della medesima legge regionale, che regola l'ipotesi dello svolgimento di mansioni superiori di fatto e riconosce, anche in assenza di un atto formale, il diritto del lavoratore alla differenza retributiva con la qualifica superiore.
Ne consegue che la questione di costituzionalità si presenta irrilevante ai fini della decisione, poiché l'art. 30 l.r. 31/1998 non governa la fattispecie concreta oggetto del giudizio.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di euro 21.868,60 oltre alla maggior somma tra interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che liquida in euro 3.606,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 904/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristina Parte_1
Giancola, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso l'Ufficio legale Controparte_1 dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Braglia e dall'avv. Giovanni Parisi, per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 aprile 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della (d'ora innanzi anche: esponendo: Controparte_1 CP_2
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con inquadramento nella Categoria giuridico-economica D5, in servizio presso la Direzione Generale per la Protezione Civile;
- che la Direzione Generale per la Protezione Civile è articolata in 3 uffici dirigenziali, retti da dirigenti, tra i quali figura il Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari,
Comunicazione e Formazione;
- che nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 24 febbraio 2019 il posto di Direttore del
Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione è rimasto vacante in ragione della cessazione del rapporto lavorativo del dirigente titolare, collocato in quiescenza;
- di avere di fatto assunto la direzione del Servizio con decorso dal 1° luglio 2018 fino al 24 febbraio 2018, in qualità di funzionario con maggiore anzianità nella qualifica, vista la mancanza di altri dirigenti assegnati alla struttura;
pagina 1 di 9 - che l'art. 30, co. 4 l.r. n. 31/1998 prevede infatti che: “In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio”;
- di aver svolto tutte le funzioni dirigenziali declinate agli artt. 23 e 25, L.R. n. 31/1998, oltre a quelle specificamente connesse al Servizio da egli diretto, per tutto il periodo di vacanza del titolare, ossia per 8 mesi;
- che in data 25 febbraio 2019 l'incarico ad interim della Direzione del Servizio
Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione è stato assunto temporaneamente da un Dirigente effettivo;
- di avere poi nuovamente assunto l'incarico per la durata di tre anni a seguito del superamento della selezione indetta con Determinazione del Direttore Generale dell'Organizzazione e del
Personale n. p. 25392/1297 del 3 settembre 2018, per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a copertura di n. 6 posizioni presso l'Amministrazione regionale, da inquadrare con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis, l.r. n. 31/1998;
- di aver percepito per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo tra il 1° luglio 2018
e il 24 febbraio 2019 la sola quota parte della retribuzione di risultato prevista dal vigente CCRL
Area Dirigenti, senza ricevere la retribuzione di posizione di cui al medesimo CCRL Area
Dirigenti, articolata in una parte fissa, pari a euro 750,00 mensili, e una parte variabile, determinata in relazione per i Direttori di Servizio in euro 2.772,00 mensili;
- di aver continuato a percepire l'indennità di alta professionalità – pari a euro 700,00 mensili – prevista dall'art. 100 CCRL dei Dipendenti dell'Amministrazione regionale, Enti ed Agenzie per i
Coordinatori di Settore, corrispostagli ancor prima e a prescindere dall'incarico dirigenziale, in relazione alle funzioni di Coordinatore del Settore Logistica, Servizi Finanziari, Formazione e
Rapporti Istituzionali contemporaneamente svolte.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha dedotto di non aver svolto una semplice reggenza, ma mansioni superiori, e ciò per due ordini di motivi: perché nel caso della reggenza,
l'amministrazione è tenuta ad attivare tempestivamente le procedure per la copertura del posto vacante, mentre nel caso di specie ciò non è avvenuto;
perché l'esercizio delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo rilevante, incompatibile con la temporaneità propria della reggenza.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il trattamento economico accessorio – comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato – spettante ai pagina 2 di 9 Direttori di Servizio, quale retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante, quantificate in euro 22.573,00.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 30, comma 6, l.r. n. 31/1998, con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 cit. (il quale prevede che: “Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate”), per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), (“atteso che la norma fissa autonomamente sia l'attribuzione che la misura della voce retributiva spettante al personale preposto in via sostitutiva alla direzione dei Servizi, ponendosi, per questa ragione, in contrasto con la norma statale che impone la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico mediante contrattazione collettiva, così violando il limite del rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3 e 36, Cost.” vd. pag. 12 del ricorso) e degli artt. 3 (vista l'asserita ingiustificata diversità di trattamento con quanto previsto dall'art. 28 co. 4-bis e 4-ter l.r. 31/1998) e 36 Cost. (“si osserva che la retribuzione di posizione spettante al dirigente, riflette il livello di responsabilità connesso alla funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale, cosicché la sua esclusione, si traduce nell'attribuzione di un trattamento economico non corrispondente alla quantità e qualità del lavoro prestato”, vd. pag. 16 del ricorso).
La si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità Controparte_1 dell'operato dell'Amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
È pacifico che, nel periodo compreso tra luglio 2018 e febbraio 2019, il ricorrente avesse ricoperto de facto le funzioni connesse alla direzione del Servizio Programmazione, Affari
Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione della Direzione Generale della Protezione
Civile, in qualità di funzionario più anziano assegnato a quel plesso organizzativo.
È altresì incontestato che il ricorrente avesse assunto tali funzioni a seguito della vacanza del posto determinata dal collocamento in quiescenza del precedente titolare, cessato già ad aprile
2018, e che, al momento dell'inizio dell'attività da parte del medesimo, non fosse stato adottato alcun provvedimento formale di nomina, né fosse stata avviata una procedura per la copertura della posizione, che risulta essersi concretizzata soltanto otto mesi dopo, nel febbraio 2019.
pagina 3 di 9 2.1. La ha ammesso di aver applicato alla fattispecie de quo il trattamento economico CP_1 previsto dall'art. 30 co. 6 l.r. 31/1998, corrispondendo al ricorrente la sola quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
L'art. 30 l.r. 31/1998, nella parte dedicata alla sostituzione del direttore di servizio, stabilisce che:
“
4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo
28, comma4- bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.
6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.
7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età”.
La norma in parola, nella parte in cui disciplina l'esercizio delle funzioni di direttore di servizio in caso di vacanza del posto, prefigura evidentemente un'ipotesi di reggenza, configurando una supplenza temporanea e funzionale da parte del dirigente (o, in mancanza, del funzionario) con maggiore anzianità.
La previsione di cui al comma 6, che riconosce al sostituto il diritto alla quota parte dell'indennità di risultato per l'anno di competenza, conferma il carattere sostitutivo ma effettivo dell'incarico svolto, fondato su criteri oggettivi di anzianità e continuità temporale, anche in assenza di un formale provvedimento di nomina.
Si tratta dunque di un meccanismo volto a garantire la funzionalità dell'amministrazione in assenza del titolare della posizione, senza interrompere l'operatività del servizio.
2.2. La reggenza è una figura giuridica che si integra quando un ufficio pubblico rimane temporaneamente privo del suo titolare, generalmente un dirigente, e viene provvisoriamente affidato a un altro dipendente in attesa della nomina ufficiale del nuovo titolare.
Si tratta di una situazione che deve avere natura eccezionale, non può diventare stabile nel tempo e può essere giustificata solo se il posto risulta vacante e sono state avviate le procedure per la sua pagina 4 di 9 copertura, oppure se il titolare è assente temporaneamente con diritto alla conservazione del posto, come nei casi di aspettativa o malattia.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c.e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura – laddove congrui e compatibili con un ordinario periodo per decidere – cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (Cass. SSUU 3814/2011 e 4963/2011; Cass. 25363/2016; Cass.
14453/2015; 18680/2015; 16889/2015; 7823/2013; 2534/2009; 22932/2008; 9130/2007)” (Cass.
Civ. Sez. L. 12 febbraio 2018 n. 3317).
2.3. Alla luce di tali principi non può essere qualificata come reggenza l'ipotesi di un dipendente che assuma il ruolo di direttore di servizio a seguito del pensionamento del titolare avvenuto oltre tre mesi prima, senza che l'amministrazione abbia avviato le procedure per la copertura del posto,
e che permane in tale funzione per un periodo di otto mesi.
In tal caso, applicando i dettami della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi integrata una situazione di fatto di svolgimento di mansioni superiori, in quanto mancano i requisiti fondamentali della eccezionalità e della temporaneità, e la cessazione del collega per pensionamento era perfettamente programmabile e gestibile.
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, nel caso dei dipendenti della CP_1
lo svolgimento delle mansioni superiori sia specificamente disciplinato dall'art. 36 della
[...]
l.r. 31/1998, che così dispone:
“
1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza:
a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando
l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
pagina 5 di 9 b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.
2. Non può essere sostituito con le modalità di cui al comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.
3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.
4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art. 35.
7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.
8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.
9. In deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse”.
Infatti, se è vero che nel caso di specie non risulta adottato un formale provvedimento di assegnazione alle mansioni superiori, e che il ricorrente ha iniziato a svolgere l'incarico nella funzione di direttore di servizio in virtù della propria anzianità di servizio, quale funzionario più alto in grado nell'ambito della struttura di appartenenza – in applicazione dell'art. 30 della L.R.
31/1998, che prevede criteri di sostituzione in via temporanea nelle ipotesi di vacanza o assenza del responsabile – ciò non vale a escludere l'applicazione delle regole contenute nell'art. 36 l.r.
31/1998, che disciplina in maniera specifica l'assegnazione temporanea a mansioni superiori.
Il quadro normativo regionale, infatti, chiarisce che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori pagina 6 di 9 può avvenire anche in assenza di un provvedimento formale di attribuzione, e che in tali ipotesi, pur configurandosi un'assegnazione nulla dal punto di vista procedurale, il dipendente ha comunque diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore.
In particolare, l'art. 36, co. 5, l.r. 31/1998 prevede espressamente che: “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. […]”
Questa norma assume particolare rilievo proprio nei casi, come quello in esame, in cui un dipendente abbia svolto per un tempo prolungato funzioni proprie di una qualifica superiore, in assenza tanto di un provvedimento formale, quanto dell'attivazione di un procedimento di copertura del posto vacante. La norma, infatti, tutela la sostanza del lavoro prestato, riconoscendo il diritto alla retribuzione differenziale sulla base del principio di proporzionalità e corrispettività della prestazione lavorativa, già garantito a livello costituzionale dall'art. 36 Cost.
Ne consegue che, pur essendo il ricorrente subentrato all'incarico in via informale, e pur avendo assunto le funzioni in virtù di una prassi organizzativa interna fondata sull'anzianità di servizio, la natura e la continuità delle funzioni esercitate, nonché la durata della sostituzione (pari a otto mesi), impongono una qualificazione della fattispecie come svolgimento di mansioni superiori di fatto.
Ciò in quanto mancano del tutto i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità della reggenza, ovvero la straordinarietà, la temporaneità e, soprattutto, l'attivazione del procedimento di copertura del posto, la cui vacanza – per effetto del pensionamento del titolare – era del tutto prevedibile e programmabile da parte dell'amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l'Amministrazione regionale abbia errato nel qualificare la fattispecie come semplice reggenza, eludendo in tal modo il diritto del ricorrente al riconoscimento del corrispondente trattamento economico differenziale. L'ufficio svolto non può essere considerato coperto in via eccezionale o transitoria, trattandosi di una vacanza strutturale e priva di misure di copertura formali.
L'attività prestata dal ricorrente, dunque, deve essere inquadrata giuridicamente come svolgimento di mansioni superiori, con conseguente diritto al riconoscimento integrale della differenza retributiva maturata nel periodo in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 5, l.r. 31/1998 e in conformità ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità.
2.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi pienamente sussistente il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive rivendicate per l'espletamento di mansioni superiori proprie del Direttore di Servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 24
pagina 7 di 9 febbraio 2019, data a partire dalla quale le funzioni sono state assunte da un dirigente effettivamente nominato.
Nel periodo in esame, infatti, ha pacificamente svolto in via continuativa e Parte_1
senza interruzioni le funzioni dirigenziali riferibili alla posizione di Direttore di Servizio, con piena assunzione delle responsabilità organizzative, decisionali e gestionali proprie della qualifica superiore, in assenza di formale conferimento ma con piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione, la quale ha continuato ad avvalersi della sua attività senza attivare alcun procedimento di copertura della posizione.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CCRL “Dirigenti dell'Amministrazione, Enti,
Istituti, Aziende o Agenzie Regionali” (doc. 4 fascicolo del ricorrente), la retribuzione di posizione si articola in una parte fissa e in una parte variabile. In particolare, per la posizione dirigenziale di
Direttore di Servizio (2ª graduazione), alla data del 1° gennaio 2018, spettano:
- parte fissa: euro 750,00 mensili (come da punto 3 dell'art. 5 CCRL)
- parte variabile: euro 2.772,00 mensili
Pertanto, la retribuzione complessiva spettante per ciascun mese ammonta a euro 3.522,00.
Il periodo oggetto di conteggio, pari a 7 mesi e 24 giorni, può essere convertito in 7,8 mesi (24 giorni = 0,8 mesi).
Il totale teorico spettante per l'intero periodo è quindi: euro 3.522,00 × 7,8 mesi = euro 27.471,60
Dall'importo lordo sopra indicato va detratto, conformemente alla richiesta del ricorrente, quanto già percepito a titolo di indennità di alta professionalità, pari a euro 700,00 mensili, per un totale di euro 5.603,00.
Ne deriva che l'importo finale dovuto al ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo considerato, è pari a: euro 27.471,60 - euro 5.603,00 = euro 21.868,60
Tale somma (euro 21.868,60) deve essere riconosciuta al ricorrente quale differenza retributiva maturata per lo svolgimento in via di fatto delle mansioni proprie della qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della l.r. 31/1998, nonché in coerenza con i principi di proporzionalità
e corrispettività della retribuzione stabiliti dall'art. 36 Cost. e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vd. supra).
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma complessiva di euro 21.868,60 oltre alla maggior Parte_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di pagina 8 di 9 maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
2.5. Alla luce di quanto accertato, non occorre esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della l.r. 31/1998 sollevata dalla difesa ricorrente in via subordinata, in quanto la disposizione non risulta applicabile al caso di specie.
La fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, non attiene alla mera supplenza temporanea in funzione sostitutiva come regolata dall'art. 30 citato, bensì allo svolgimento prolungato, pieno e continuativo di mansioni proprie di una posizione dirigenziale vacante, senza che sia stato adottato alcun provvedimento formale e, soprattutto, senza che siano state attivate le procedure per la copertura del posto. La disciplina correttamente applicabile è pertanto quella di cui all'art. 36 della medesima legge regionale, che regola l'ipotesi dello svolgimento di mansioni superiori di fatto e riconosce, anche in assenza di un atto formale, il diritto del lavoratore alla differenza retributiva con la qualifica superiore.
Ne consegue che la questione di costituzionalità si presenta irrilevante ai fini della decisione, poiché l'art. 30 l.r. 31/1998 non governa la fattispecie concreta oggetto del giudizio.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di euro 21.868,60 oltre alla maggior somma tra interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che liquida in euro 3.606,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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