Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1328 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza del 26.05.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 18/03/1971), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti MASOTTINI LUCIO e
MASOTTINI BARBARA, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
MAGNA GRECIA N. 6, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...]_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 12/01/1972), rappresentata e difesa dall'avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA, giusta procura su foglio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata in data 24.02.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, la pronuncia di separazione personale consensuale in
[...]
relazione al matrimonio civile contratto in Bagnara Calabra (RC) il
24.04.2003;
-considerato che con ordinanza del 30.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al 30.04.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-rilevato che con successiva ordinanza del 26.05.2025 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale, riservando la causa alla decisione collegiale (previa comunicazione all'ufficio del PM);
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Bagnara Calabra (RC) il 24.04.2003; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (28.09.2008) e (10.05.2010), entrambe Per_1 Per_2
minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il relativo parere in data 10.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, depositata il 24.02.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagnara Calabra (RC), atto n. 2, Parte 1, Serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto.
B) Le figlie, e , saranno affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo in debito conto le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni delle figlie medesime. Per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente. C) La collocazione prevalente delle figlie e Per_1 Persona_3
sarà presso la casa della madre, di proprietà della stessa, sita in Villa San
Giovanni, RC, alla Via Corigliano n.
4. Dalla predetta abitazione il sig.
si è già allontanato da tempo asportando indumenti ed effetti Parte_1
di uso personale.
D) Il padre vedrà e terrà con sé le figlie minori ogni qual volta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici di queste ultime, previo concerto con la Sig.ra Ove sopravvenisse una situazione CP_1
di disaccordo tra la coppia genitoriale, sempre ponendo in rilievo il preminente interesse di e , il sig. trascorrerà Per_1 Per_2 Parte_1
con le stesse, due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola alle ore
21.00, (prelevando direttamente le ragazze dagli istituti scolastici che frequentano), allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione familiare, nonché a settimane alterne, dal sabato pomeriggio, dall'uscita della scuola, fino alle ore 21:00 della domenica, con relativo pernotto.
Nella settimana in cui il padre non trascorrerà con le figlie il fine settimane, quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, starà con le stesse tre pomeriggi a settimana.
E) La coppia genitoriale si impegna, nel preminente interesse di tutelare la serenità e l'equilibrio psico fisico delle figlie, alla preventiva concertazione e pianificazione, in modo sinergico, relativamente alle uscite pomeridiane di e (danza, inglese, scout) con Per_1 Per_2
turnazione per accompagnare e riprendere le stesse. Il sig. si Parte_1
impegna a mantenere un costante canale di comunicazione con la sig.ra seppur per motivi strettamente inerenti alle figlie, nella CP_1 consapevolezza che le minori non possono essere utilizzate come messaggere dei genitori.
F) Il sig. deve essere obbligato a comunicare entro il 20 del Parte_1
mese precedente i propri turni alla sig.ra al fine di pianificare la CP_1
frequentazione padre/figlie come indicato al punto E.
G) Laddove per impossibilità il padre non possa esercitare il diritto di visita con le figlie sarà tenuto al recupero.
H) La Festa della Mamma e la Festa del Papà, così come il compleanno della mamma ed il compleanno del papà, le ragazze lo trascorreranno con il festeggiato di turno con il diritto dell'altro genitore al recupero del giorno qualora coincidente con la propria turnazione.
I) Per le festività natalizie e staranno, ad anni alterni e Per_1 Per_2
in base alla turnazione del che sarà comunicata entro ogni 20 Parte_1
novembre, il 24 ed il 25 con la madre, a partire da Natale 2025, il 31 e giorno 1° gennaio con il padre, salva la possibilità della coppia genitoriale di accordarsi diversamente e nel rispetto della preminente volontà delle minori. La medesima regola troverà applicazione per le festività pasquali - giorno di Pasqua con un genitore/Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per tutte le ulteriori festività non analiticamente elencate si applicherà il principio dell'alternanza.
L) Nel periodo delle vacanze estive le ragazze trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno,
M) Il sig. corrisponderà alla moglie la somma di € 450,00 Parte_1
(euro quattrocentrocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 Per_2 indici ISTAT. Tali somme saranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate: [...] CP_1
Banca MO EL & C.
N) Il predetto mantenimento dovrà essere riconosciuto a favore della sig.ra a far data dal mese di luglio 2024, quale mese in cui la CP_1
sig.ra ha ricevuto la notifica del ricorso. CP_1
O) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che già percepisce dal 2021, verrà interamente percepito dalla sig.ra nell'interesse CP_1
delle figlie.
P) Le spese straordinarie afferenti ai figli saranno sostenute nella misura del 50% tra essi coniugi e dovranno rispettare delle indicazioni stabilite e contenute nel protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del
Tribunale di Reggio Calabria. Il genitore che effettuerà l'esborso avrà diritto al rimborso entro dieci giorni dall'esibizione della relativa fattura di spesa.
Q) Nel rispetto del principio di continuità il sig. , in base alle Parte_1
proprie disponibilità economiche che andranno necessariamente rivisitate ogni anno solare, si impegna, già da ora, a confermare il proprio placet al rinnovo delle iscrizioni per i corsi frequentati da anni dalle ragazze, laddove per il futuro confermeranno la volontà in merito alla frequenza
(inglese, danza e scout).
R) Per i periodi di relativa spettanza presso ciascun genitore quest'ultimo si impegnerà a far fronte alle necessità di natura ordinaria delle ragazze.
S) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. T) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autonomi e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta e/o pretesa, di qualunque genere e/o natura nei confronti dell'altro.
L'accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionalità, sicché le spese del presente procedimento dovranno ritenersi integralmente soddisfatte.
U) la signora si impegna entro il termine di quaranta giorni CP_1
decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo ad effettuare presso l'ACI di
Reggio Calabria il passaggio di proprietà a proprie spese dell'autovettura alla stessa in uso Lancia Ypisilon targata ER094JB.
Lo stesso acquisterà validità ed efficacia tra le parti sin dal momento della sottoscrizione”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna