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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 603/2025 R.G. V.G
Tribunale di OR Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria ROria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 603/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al vico Bufale 5. Parte ammessa al patrocinio a spese ELlo Stato, giusta ELibera n. Prot. n°
2025/634/GP EL 19/03/2025 EL Consiglio ELl'Ordine degli Avv.ti di OR Annunziata e
IG ES (cf: ), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._2 residente al vico Bufale 5, entrambi rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to
MA Di RO presso il cui studio sono elett.te dom.tiin OR EL RE (NA), alla Via A. De
Gasperi n. 62.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare EL 30.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate e riportate anche nel verbale d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in OR EL RE (Na), in data
16.09.1987 (Atto N. 546 parte 2 serie A - anno 1987), optando per il regime patrimoniale ELla separazione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: (OR EL RE – 21.06.1988) e Per_1 Per_2
(OR EL RE – 03.10.1990), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione ELla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero all'udienza cartolare EL
30.09.2025 il giudice, letti gli atti di causa, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e IG ES Parte_1 in data 19.03.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.09.1965 e IG ES nato a [...] il [...] (Atto N. 546 parte 2 serie A - anno 1987) - registri atti matrimonio EL Comune di OR EL RE (Na), anno 1987), ai seguenti patti e condizioni:
1. Essi coniugi vivranno separati, con l'obbligo EL mutuo reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva EL marito, continuerà ad essere abitata da quest'ultimo, mentre la sig.ra si trasferirà nell'immobile posto al piano terraneo ELla predetta casa Parte_1 coniugale, adibito ad abitazione con accesso indipendente, che il sig. IG concede in comodato d'uso gratuito a partire dalla data di sottoscrizione EL presente accordo, trasferendone il relativo possesso, con espresso divieto di cedere o estendere il predetto godimento a terzi.
3. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione EL presente accordo la sig.ra provvederà ad Parte_1 aprire un nuovo conto corrente o una carta prepagata a sé intestata, mentre il conto corrente attualmente cointestato, rimarrà intestato esclusivamente al marito. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione ELla presente la sig.ra provvederà a restituire la carta di debito collegata al Parte_1 predetto conto cointestato. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla ripartizione ELle somme ivi giacenti.
4. Il sig. IG si obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento per se stessa, l'importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di OR EL RE (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto N. 546 parte 2 serie A - anno 1987);
C. Nulla per le spese;
OR Annunziata, camera di consiglio EL 14.10.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria ROria Barbato