Decreto presidenziale 9 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Decreto decisorio 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 09/02/2021, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2021
N. 00096/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2021, proposto da
Thetis Acquacoltura S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
contro
il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Chioggia, corso del Popolo;
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica disposto dal Comune di Chioggia con atto 027008.AOO Registro ufficiale U.0054070 del 26.11.2020 e del presupposto parere della competente Soprintendenza prot. 15977 del 30.3.2020;
- del diniego di sanatoria edilizia disposto dal Comune di Chioggia con atto 027008.AOO Registro ufficiale U.0054070 in data 1.12.2020,
nonché, ove occorra, delle previsioni di Piano Regolatore Generale ivi richiamate, nella parte in cui precluderebbero nell'area in disponibilità della ricorrente l'esecuzione di un intervento edilizio diretto e lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
- dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 289 del 16.12.2020.
Visto il ricorso con la domanda cautelare e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti gli articoli 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;
Rilevato che il ricorrente è ammesso alla discussione da remoto della domanda cautelare nella Camera di Consiglio 11 febbraio 2021;
Visto l'atto di opposizione alla discussione da remoto, depositata dal Comune resistente in considerazione della natura documentale della causa e della raggiunta completezza del contraddittorio;
Ritenuto che tali ragioni non privano di potenziale utilità la trattazione orale e non sono ostative al suo svolgimento da remoto.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione e conferma l'ammissione delle parti alla discussione da remoto nella Camera di Consiglio 11 Febbraio 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO