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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4603/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, c.f. , nella qualità di titolare e legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Grattacaso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, Via Roma n.60/D
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , elettivamente Controparte_3
domiciliato ai fini del presente atto in Nocera Inferiore alla via Atzori n.233 presso lo studio dell'avvocato Pier Giuseppe Tammaro
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza : il solo procuratore costituito per l' ha trasmesso CP_4
note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria difensiva
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la ricorrente esponeva che in data 28.08.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n°10020249010907005000 per l'importo di €141.386,17, relativa anche ai seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 40020140003169378000, asseritamente notificato il 19.08.2014 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno
2010, per l'importo complessivo di € 1.587,98; 2) avviso di addebito n. 40020150000566775000, asseritamente notificato il 16.06.2015 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno2014, per l'importo complessivo di € 2.692,74; 3) avviso di addebito n.
40020150005758304000, asseritamente notificato il 21.12.2015 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 3.657,42; 4) avviso di addebito n.
40020160003102628000, asseritamente notificato il 12.05.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 9.639,02; 5) avviso di addebito n.
40020160003687316000, asseritamente notificato il 02.07.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 2.727,75; 6) avviso di addebito n.
40020160004549784000, asseritamente notificato il 21.10.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 3.428,55; 7) avviso di addebito n.
40020160008543431000, asseritamente notificato il 20.12.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 6.446,51; 8) avviso di addebito n.
40020160008666957000, asseritamente notificato il 21.12.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 1.711,98; la ricorrente eccepiva in via preliminare e pregiudiziale di disconoscere qualsiasi sottoscrizione a propria firma eventualmente apposta per la ricezione del plico contenente le cartelle impugnate, in quanto non di pugno della stessa né di persona dalla medesima autorizzata e pertanto apocrifa, e per l'effetto contestava la conformità all'originale delle ricevute di notifica se ed in quanto esibite solo in copia fotostatica;
di conseguenza le predette notifiche erano da considerarsi nulle o quantomeno irrituali;
lamentava di conseguenza che pertanto il credito di cui agli avvisi di addebito contestati sarebbe risultato prescritto essendo decorso il termine quinquennale;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito che, “in accoglimento delle esposte doglianze ed in particolare per i motivi assorbenti in fatto ed in diritto
(prescrizione del diritto, nullità/inesistenza della notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito e, dunque, inesistenza del diritto a procedere in executiviis), previa l'emissione di qualsiasi provvedimento di natura inibitoria/sospensione dei titoli a fondamento della eventuale preannunciata azione esecutiva, voglia, nel contraddittorio tra le parti ed a seguito di fissazione di udienza, annullare le stesse con ogni conseguenza di legge. Altresì, in accoglimento della presente opposizione voglia l'adita S.V. Ill.ma, condannare l' resistente alle spese e competenze professionali CP_5
di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario.”.
Notificato il ricorso all' , detta parte convenuta si costituiva Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque , nel merito , la infondatezza della proposta opposizione .; eccepiva la irretrattabilità del debito, facendo rilevare che la ricorrente impugnava avvisi di addebito per DM 10 non pagati per anni dal 2014 al 2016 riportati nell'intimazione de qua con effetto recuperatorio, non avendo impugnato nei termini di legge gli avvisi di addebito emessi dall'ente impositore, e notificati nelle date indicate;
in ogni caso evidenziava che , sebbene la prova della notifica degli avvisi di addebito dovesse essere fornita dall' , non evocato in giudizio , nella specie , l' avrebbe interrotto la prescrizione con la CP_6 CP_4
notifica di avvisi di intimazione e che provvedeva a dettagliare: 10020169008144443000 avviso di intimazione pec del 17-05-2016; 10020179014177088000 avviso di intimazione pec del 29-09-2017;
10020199005660274000 avviso di intimazione pec del 26-04-2019; 10020209004488558000 avviso di intimazione pec del 06-02-2020; 10020229001595719000 avviso di intimazione pec del 07-05-
2022; 10020249010907005000 avviso di intimazione pec del 28-08-2024; aggiungeva poi che nel calcolo del termine della prescrizione eccepita doveva aggiungersi anche la sospensione Covid dal
08.03.2020 al 31.08.2021; concludeva chiedendo quindi al giudice preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione richiesta per insussistenza e mancata prova del periculum in mora e del fumus boni iuris;
sempre in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione della deducente;
di accertare la notifica degli avvisi ai fini della interruzione della eccepita prescrizione;
di condannare infine parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Il giudice con decreto del 18.9.2024 fissava udienza al 13.2.2025 per la trattazione della controversia.
In tale data, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell' IL Giudice ha deciso la CP_4
causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' lamentando la nullità dell'atto Controparte_2
di intimazione perché non preceduto dalla notifica degli avvisi di addebito e , dall'altro ,ha contestato l'esistenza stessa del credito contributivo , asseritamente estinto per prescrizione .
Ebbene , per quanto riguarda il primo dei motivi di opposizione sollevati in ricorso , vale a dire quello relativo alla mancata notifica degli avvisi di addebito , correttamente l'azione è stata proposta nei confronti dell' , in quanto investe la regolarità formale della procedura , e l'azione è anche CP_4
tempestiva perché proposta entro i venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Certo , l' , come segnalato in memoria difensiva , non ha la disponibilità degli avvisi di CP_4 addebito menzionati nell'atto di intimazione , in quanto si tratta di titoli confezionati direttamente dall' e dallo stesso notificati , ma , a fronte della eccezione sollevata dalla ricorrente , si sarebbe CP_6 potuto sopperire alla mancata presenza in giudizio dell acquisendo d'ufficio la prova della CP_6 notifica degli avvisi di addebito. Sennonché , nella specie , si è ritenuto superfluo procedere a tale incombente istruttorio .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver comunque notificato all'attuale CP_4
opponente , prima della intimazione di pagamento oggi opposta , una serie di altre intimazioni e , più precisamente nell'anno 2017 , nel 2019 , nel 2020 e nel 2022 , senza che la ricorrente sollevasse alcuna tempestiva eccezione sulla mancata notifica degli avvisi di addebito . Sicchè la parte ricorrente non può oggi recuperare la possibilità di contestare detta notifica perché ormai decaduta.
L'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' va dunque rigettata . CP_4
L'opposizione , tuttavia , è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione atteso che la ricorrente contesta l'esistenza del potere di agire esecutivamente per l'intervenuta prescrizione del credito , ma per tale azione, legittimato passivamente è soltanto l'ente titolare del credito , nella specie non convenuto in giudizio .
Con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 , infatti , le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che spetta solo all'ente impositore la legittimazione a contraddire all'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione. "Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo". Nella specie , pertanto , erroneamente la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito nei confronti dell' , non essendo detto ente titolare del diritto di credito Controparte_2
contenuto negli avvisi di addebito opposti .
Sotto tale profilo , pertanto , il ricorso va pertanto rigettato per difetto di legittimazione passiva del convenuto .
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
1. rigetta la domanda per come proposta;
2.condanna la società ricorrente , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 854,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 13 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4603/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, c.f. , nella qualità di titolare e legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Grattacaso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, Via Roma n.60/D
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , elettivamente Controparte_3
domiciliato ai fini del presente atto in Nocera Inferiore alla via Atzori n.233 presso lo studio dell'avvocato Pier Giuseppe Tammaro
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza : il solo procuratore costituito per l' ha trasmesso CP_4
note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria difensiva
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 la ricorrente esponeva che in data 28.08.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n°10020249010907005000 per l'importo di €141.386,17, relativa anche ai seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 40020140003169378000, asseritamente notificato il 19.08.2014 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno
2010, per l'importo complessivo di € 1.587,98; 2) avviso di addebito n. 40020150000566775000, asseritamente notificato il 16.06.2015 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno2014, per l'importo complessivo di € 2.692,74; 3) avviso di addebito n.
40020150005758304000, asseritamente notificato il 21.12.2015 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 3.657,42; 4) avviso di addebito n.
40020160003102628000, asseritamente notificato il 12.05.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 9.639,02; 5) avviso di addebito n.
40020160003687316000, asseritamente notificato il 02.07.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 2.727,75; 6) avviso di addebito n.
40020160004549784000, asseritamente notificato il 21.10.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 3.428,55; 7) avviso di addebito n.
40020160008543431000, asseritamente notificato il 20.12.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 6.446,51; 8) avviso di addebito n.
40020160008666957000, asseritamente notificato il 21.12.2016 ed avente ad oggetto crediti di cui al modello DM 10 per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 1.711,98; la ricorrente eccepiva in via preliminare e pregiudiziale di disconoscere qualsiasi sottoscrizione a propria firma eventualmente apposta per la ricezione del plico contenente le cartelle impugnate, in quanto non di pugno della stessa né di persona dalla medesima autorizzata e pertanto apocrifa, e per l'effetto contestava la conformità all'originale delle ricevute di notifica se ed in quanto esibite solo in copia fotostatica;
di conseguenza le predette notifiche erano da considerarsi nulle o quantomeno irrituali;
lamentava di conseguenza che pertanto il credito di cui agli avvisi di addebito contestati sarebbe risultato prescritto essendo decorso il termine quinquennale;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito che, “in accoglimento delle esposte doglianze ed in particolare per i motivi assorbenti in fatto ed in diritto
(prescrizione del diritto, nullità/inesistenza della notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito e, dunque, inesistenza del diritto a procedere in executiviis), previa l'emissione di qualsiasi provvedimento di natura inibitoria/sospensione dei titoli a fondamento della eventuale preannunciata azione esecutiva, voglia, nel contraddittorio tra le parti ed a seguito di fissazione di udienza, annullare le stesse con ogni conseguenza di legge. Altresì, in accoglimento della presente opposizione voglia l'adita S.V. Ill.ma, condannare l' resistente alle spese e competenze professionali CP_5
di giudizio con diretta attribuzione al sott.tto avvocato antistatario.”.
Notificato il ricorso all' , detta parte convenuta si costituiva Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque , nel merito , la infondatezza della proposta opposizione .; eccepiva la irretrattabilità del debito, facendo rilevare che la ricorrente impugnava avvisi di addebito per DM 10 non pagati per anni dal 2014 al 2016 riportati nell'intimazione de qua con effetto recuperatorio, non avendo impugnato nei termini di legge gli avvisi di addebito emessi dall'ente impositore, e notificati nelle date indicate;
in ogni caso evidenziava che , sebbene la prova della notifica degli avvisi di addebito dovesse essere fornita dall' , non evocato in giudizio , nella specie , l' avrebbe interrotto la prescrizione con la CP_6 CP_4
notifica di avvisi di intimazione e che provvedeva a dettagliare: 10020169008144443000 avviso di intimazione pec del 17-05-2016; 10020179014177088000 avviso di intimazione pec del 29-09-2017;
10020199005660274000 avviso di intimazione pec del 26-04-2019; 10020209004488558000 avviso di intimazione pec del 06-02-2020; 10020229001595719000 avviso di intimazione pec del 07-05-
2022; 10020249010907005000 avviso di intimazione pec del 28-08-2024; aggiungeva poi che nel calcolo del termine della prescrizione eccepita doveva aggiungersi anche la sospensione Covid dal
08.03.2020 al 31.08.2021; concludeva chiedendo quindi al giudice preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione richiesta per insussistenza e mancata prova del periculum in mora e del fumus boni iuris;
sempre in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione della deducente;
di accertare la notifica degli avvisi ai fini della interruzione della eccepita prescrizione;
di condannare infine parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Il giudice con decreto del 18.9.2024 fissava udienza al 13.2.2025 per la trattazione della controversia.
In tale data, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell' IL Giudice ha deciso la CP_4
causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_7
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' lamentando la nullità dell'atto Controparte_2
di intimazione perché non preceduto dalla notifica degli avvisi di addebito e , dall'altro ,ha contestato l'esistenza stessa del credito contributivo , asseritamente estinto per prescrizione .
Ebbene , per quanto riguarda il primo dei motivi di opposizione sollevati in ricorso , vale a dire quello relativo alla mancata notifica degli avvisi di addebito , correttamente l'azione è stata proposta nei confronti dell' , in quanto investe la regolarità formale della procedura , e l'azione è anche CP_4
tempestiva perché proposta entro i venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Certo , l' , come segnalato in memoria difensiva , non ha la disponibilità degli avvisi di CP_4 addebito menzionati nell'atto di intimazione , in quanto si tratta di titoli confezionati direttamente dall' e dallo stesso notificati , ma , a fronte della eccezione sollevata dalla ricorrente , si sarebbe CP_6 potuto sopperire alla mancata presenza in giudizio dell acquisendo d'ufficio la prova della CP_6 notifica degli avvisi di addebito. Sennonché , nella specie , si è ritenuto superfluo procedere a tale incombente istruttorio .
Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha documentato di aver comunque notificato all'attuale CP_4
opponente , prima della intimazione di pagamento oggi opposta , una serie di altre intimazioni e , più precisamente nell'anno 2017 , nel 2019 , nel 2020 e nel 2022 , senza che la ricorrente sollevasse alcuna tempestiva eccezione sulla mancata notifica degli avvisi di addebito . Sicchè la parte ricorrente non può oggi recuperare la possibilità di contestare detta notifica perché ormai decaduta.
L'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' va dunque rigettata . CP_4
L'opposizione , tuttavia , è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione atteso che la ricorrente contesta l'esistenza del potere di agire esecutivamente per l'intervenuta prescrizione del credito , ma per tale azione, legittimato passivamente è soltanto l'ente titolare del credito , nella specie non convenuto in giudizio .
Con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 , infatti , le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che spetta solo all'ente impositore la legittimazione a contraddire all'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione. "Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo". Nella specie , pertanto , erroneamente la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito nei confronti dell' , non essendo detto ente titolare del diritto di credito Controparte_2
contenuto negli avvisi di addebito opposti .
Sotto tale profilo , pertanto , il ricorso va pertanto rigettato per difetto di legittimazione passiva del convenuto .
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
1. rigetta la domanda per come proposta;
2.condanna la società ricorrente , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 854,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 13 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio