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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di II grado iscritto al n. R.G. 4110/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DONATI ALBERTO ed elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Treviso, via L. Sartori n. 2
ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Controparte_1 C.F._1
MARCHI MARTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paese, Piazza Quaglia n. 13
CONVENUTO APPELLATO per la riforma della sentenza n. 299/2019 pubblicata in data 14.11.2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa a definizione del giudizio di primo grado, iscritto al n. R.G. 2/2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bassano Controparte_1 Pt_1
del Grappa.
Il giudizio così promosso veniva iscritto al n. R.G. 2/2019.
1.1. Nell'atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 11.08.2018, intorno alle ore 18.00, si trovava a transitare con la Controparte_1
pagina 1 di 12 propria famiglia a bordo della propria autovettura Audi A4 targata BS845WC lungo la Strada Statale
47 detta della Valsugana in Comune di Cismon del Grappa ed in direzione di Padova, stando entro la corsia di destra e osservando il limite di velocità;
- che, all'improvviso, all'altezza della chilometrica 67, la vettura che lo precedeva aveva effettuato una manovra verso sinistra, “per evitare un ostacolo presente sulla carreggiata” (atto di citazione, pag. 2);
- che il “resosi conto di non poter imitare la manovra diversiva … per il sopraggiungere da CP_1 tergo di un automezzo in sorpasso”, aveva frenato e, tuttavia, non aveva potuto evitare “l'impatto contro un grosso masso presente al centro della sua corsia di marcia” (atto di citazione, pag. 2);
- che il aveva dunque impattato “frontalmente con il predetto ostacolo” (atto di citazione, CP_1
pag. 2);
- che egli aveva accostato ed aveva constatato che “il masso colpito si era incastrato sotto l'auto provocando danni ingenti” (atto di citazione, pag. 2);
- che egli aveva subito chiamato “il 113” e che la Polizia, accertato che non v'erano feriti ed essendo impossibilitata ad intervenire, aveva consigliato al di scattare delle fotografie che “potessero CP_1 attestare le modalità del sinistro” (atto di citazione, pagg. 2 e 3);
- che l'auto era stata trasportata con un carro attrezzi presso un'officina, sì che il e i suoi CP_1
famigliari avevano dovuto rincasare in taxi.
Tanto dedotto, l'attore quantificava in complessivi € 3.891,07 il danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro e addebitava ad la responsabilità della sua verificazione a norma degli Pt_1 articoli 2051 e 2043 c.c., rilevando che il tratto stradale in cui si era verificato l'impatto era “privo di segnaletica stradale idonea a preavvisare gli utenti … dell'eventuale pericolo alla circolazione determinato dalla caduta di massi sulla sede stradale” e che, al contempo, lungo il tratto stradale non v'erano “strutture architettoniche idonee a mantenere intatta la sicurezza dei guidatori”, quali “reti protettive anticaduta massi” e “barriere di sostegno” (atto di citazione, pagg. 3 e 4).
1.2. concludeva pertanto chiedendo la condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 3.891,07, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
1.3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Pt_1
1.4. Istruito il giudizio mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti, con sentenza n. 299/2019 il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento del danno, condannando a corrispondere a l'importo di € 3.981,07, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 Controparte_1 monetaria dal 11.08.2018 al saldo, e a rifondere all'attore le spese di lite.
pagina 2 di 12 1.5. A sostegno della propria statuizione il Giudice di prime cure rilevava, in particolare:
i) che appariva pacifico il potere di controllo e di custodia del tratto stradale in capo ad che sul Pt_1
tratto in questione in effetti eseguiva controlli quotidiani;
ii) che risultava parimenti pacifico il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno;
iii) che le fotografie in atti confermavano in effetti che “il masso” aveva “colpito il mezzo dell'attore” e che tale circostanza trovava conferma anche in quanto dichiarato sia dal teste (che aveva Tes_1
riaccompagnato a casa il e la sua famiglia a bordo del proprio taxi), sia dal teste CP_1 Tes_2
(che aveva confermato i danni riportati dall'autovettura); iv) che erano risultati inattendibili i testi e (intimati da e sentiti in ordine Tes_3 Tes_4 Pt_1
ai controlli effettuati lungo il tratto stradale nel giorno di verificazione del sinistro), dal momento che le fotografie in atti attestavano “la presenza di un masso” che si era “incastrato sotto il mezzo provocando numerosi danni”;
v) che il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro era “privo di segnaletica di caduta massi” e che per questo gli utenti della strada che lo percorrevano dovevano presumere “che le pareti che costeggiano la strada” fossero “munite di idonea rete metallica atta ad impedire la caduta massi”; vi) che “gli eventuali controlli e la idonea manutenzione” effettuata da “quotidianamente … Pt_1 sulla strada Valsugana” non erano stati “sufficienti a ritenere sussistente il caso fortuito”; vii) che l'attore aveva infine assolto all''onere di provare il danno subito.
*
2. impugnava la sentenza radicando il giudizio oggi in scrutinio, iscritto in data Pt_1
10.07.2020 al n. R.G. 4110/2020.
2.1. In atto di citazione veniva censurata l'intera statuizione di prime cure, salvo soltanto il passo di motivazione nel quale era stata accertata la sussistenza, in capo ad della custodia del Pt_1
tratto stradale per cui è causa.
L'appellante, in particolare, lamentava:
- che la sentenza era erronea nella parte in cui essa aveva ritenuto pacifico il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno lamentato dal CP_1
- che, in effetti, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto acclarato il nesso di causa sulla scorta di “fotografie incomprensibili” e sulla scorta di dichiarazioni di testi che, pacificamente, non avevano assistito al sinistro - e reputando per contro inattendibili, ma senza motivazione alcuna, le deposizioni dei testi intimati da (atto di citazione, pag. 5); Pt_1
pagina 3 di 12 - che la sentenza di primo grado era parimenti erronea nella parte in cui non aveva accertato che, invero, il non aveva assolto all'onere di provare l'accadimento dei fatti descritti in atto di CP_1
citazione e il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno lamentato, per altro finendo per descrivere una dinamica del sinistro (per la quale il “masso” avrebbe “colpito” l'autovettura) financo differente da quella riferita dal che in atto di citazione aveva dedotto di aver urtato un masso presente CP_1 sulla sede stradale e già in precedenza “scansato” dal veicolo che marciava dinanzi a lui;
- che la sentenza non aveva in alcun modo “ponderato” la rilevanza della condotta di guida del
CP_1
- che il Giudice di prime cure aveva immotivatamente omesso di attribuire rilevanza al fatto che i controlli eseguiti nel giorno del sinistro sul tratto stradale non avevano segnalato alcuna anomalia
(salva la presenza di un secchio di plastica, rinvenuto tuttavia in altro tratto stradale e dunque del tutto estraneo ai fatti di causa);
- che il Giudice di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze di causa, che dimostravano che il “masso” menzionato dall'attore era invero “un cubo lavorato e squadrato” e non “un blocco distaccatosi dalla parete rocciosa” (atto di citazione, pag. 12);
- che il rilievo del Giudice in ordine alla mancanza di segnaletica atta a dar conto del pericolo di caduta massi era del tutto inconferente, dal momento che le risultanze di causa provavano che “dal lato della carreggiata” non esistevano pareti rocciose e che “dal lato opposto” era presente “una barriera paramassi posta a protezione della ferrovia che, in quel punto, si trova ad una distanza di oltre 60 metri dalla strada”, sì che era impossibile che il masso fosse “finito dalla parete rocciosa sulla carreggiata percorsa dall'attore, giacché per riuscirci avrebbe dovuto superare: la barriera paramassi, la ferrovia, la strada di servizio adiacente, il campo posto in depressione rispetto alla SS
47, la corsia di immissione in Statale con direzione TO, la carreggiata a due corsie direzione
TO, la barriera a tripla onda centrale” (atto di citazione, pag. 15);
- che il Giudice di prime cure non aveva valutato le risultanze di causa (rapporti di intervento e dichiarazioni dei testi), che concorrevano a provare che il masso “non poteva che essere stato perso da un veicolo nelle immediatezze dei fatti”, sì che la sua presenza sulla sede stradale era da addebitarsi ad un caso fortuito, imprevedibile e non altrimenti governabile da (atto di citazione, pag. 19); Pt_1
- che la sentenza gravata aveva erroneamente ritenuto provati l'esistenza e l'ammontare dei danni lamentati dall'attore il quale, tuttavia, a tal riguardo si era limitato a produrre in giudizio una fattura (di per sé inidonea a provare i suoi assunti) e a formulare nella memoria ex art. 320 c.p.c. i capitoli di pagina 4 di 12 prova n. 7 e 8 (recanti formulazione generica e valutativa);
- che la sentenza meritava infine riforma che nella parte in cui aveva condannato a pagare gli Pt_1 interessi e la rivalutazione monetaria, oltre all'importo capitale di € 3.891,198.
2.2. Così censurata (integralmente) la sentenza gravata, ne invocava la riforma e Pt_1
chiedeva il rigetto della pretesa attorea e la rifusione delle spese di lite quanto ad entrambi i gradi di giudizio, insistendo altresì in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - istanza, questa, che veniva rigettata con ordinanza del 15.09.2020.
3. L'appellato si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello, Controparte_1 del quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità alla stregua dell'art. 342 c.p.c.
3.1. All'udienza di comparizione del 12.01.2021 su concorde richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.11.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano dunque le conclusioni.
L'appellante concludeva come segue: “IN VIA PRINCIPALE In riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza, respingersi per le causali addotte in narrativa la domanda formulata da
in odio di . Per l'effetto, datosi atto del pagamento effettuato sulla Controparte_1 Pt_1 base dell'impugnata sentenza di € 7.078,73, condannarsi a restituire ad Controparte_1
quanto percepito in esecuzione della sentenza del primo grado, oltre interessi dalla Pt_1 corresponsione al saldo. IN SUBORDINE Nell'inconcesso subordine, ridursi l'entità del risarcimento tenuto conto anche del maggioritario apporto causale dell'attore – odierno appellato ai sensi dell'art.
1227 c.c. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche del primo grado”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado e ivi non accolte.
L'appellato concludeva come segue: “nel merito rigettarsi l'appello ed Controparte_1
ogni domanda ed eccezione formulate da in quanto inammissibile e comunque infondato, Parte_1
in fatto e diritto, con conferma della sentenza di I grado n. 299/19 del Giudice di Pace di Bassano del
Grappa, ed in particolare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società Parte_1
nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti del Sig. ; per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Parte_1 in favore del Sig. di tutti i danni occorsigli, per la somma di € 3.891,07, il tutto Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria: previa revoca delle ordinanze del 25.3.2019 e 21.6.2019, relativamente ai capitoli non ammessi ed ai
pagina 5 di 12 testi non escussi, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 320
c.p.c. del 21.2.2019, opponendosi alle avverse istanze per i motivi dedotti nella memoria di replica ex art. 320 c.p.c.”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dal convenuto a norma dell'art. 342
c.p.c. non è fondata.
La complessiva lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio mostra infatti che Pt_1
ha inteso censurare integralmente la sentenza gravata, addebitando al Giudice di prime cure, da un lato, la erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; dall'altro lato, il malgoverno delle risultanze istruttorie;
dall'altro lato ancora, una complessiva carenza di motivazione.
*
5. Ciò detto, l'appello è nel merito fondato.
5.1. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudie di Pace di Bassano Controparte_1 Pt_1
del Grappa per veder risarcito il danno patrimoniale che egli assume di aver risentito in conseguenza del sinistro a suo dire occorso in data 11.08.2018, quando egli, mentre stava transitando a bordo della propria autovettura Audi A4 targata BS845WC lungo la Strada Statale 47 detta della Valsugana in
Comune di Cismon del Grappa ed in direzione di Padova, stando entro la corsia di destra e osservando il limite di velocità, ha impattato contro un “grosso masso” presente sulla sede stradale, al centro della sua corsia di marcia (così di legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure).
Sempre secondo la prospettazione attorea, il “masso” (raffigurato nelle fotografie di cui al doc.
2 depositato dall'attore nel giudizio di primo grado) si sarebbe appalesato quale ostacolo in maniera improvvisa ed imprevedibile e l'unica manovra di emergenza che l'attore ha potuto porre in essere (la frenata) non sarebbe bastata ad evitare l'impatto, che avrebbe portato il “masso” ad “incastrarsi” sotto l'autovettura.
Deduce infine l'attore che la verificazione del sinistro sarebbe addebitabile ad custode Pt_1 del tratto stradale in cui si è verificato l'impatto – e ciò in ragione del fatto che essa non avrebbe installato lungo il tratto stradale alcun segnale atto a rendere noto il pericolo di caduta massi, né alcun approntamento atto a impedire la caduta dei massi sulla sede stradale.
5.2. Ebbene, la domanda attorea va certamente ricondotta entro la cornice dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 12 Va allora qui rammentato che il colui il quale agisce per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. civ. n. 6651/2020) – spettando per contro al custode l'allegazione e la prova del caso fortuito: l'allegazione e la prova, cioè, del fatto che l'evento dannoso si è verificato in ragione di un fattore causale esterno alla res, idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso e, dunque, a degradare la res medesima da causa dell'evento dannoso a mera occasione della sua verificazione (Cass. civ n.
11611/2014).
Altrettanto pacificamente, il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. può limitare e financo escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di causa tra la cosa e il danno, “può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale)” (Cass. civ. n. 9355/2017).
A norma dell'art. 2051 c.c., dunque, colui il quale lamenta di aver subito un danno cagionato da una cosa posta nella custodia di terzi è tenuto ad allegare e provare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res. E il custode, da par sua, per andare esente da responsabilità è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del caso fortuito.
5.3. Tali principi, invero consolidati, trovano pacifica applicazione anche laddove la “cosa” di cui si faccia questione sia compendiata da una strada aperto al pubblico transito.
Merita tuttavia a tal riguardo precisare quanto segue.
Secondo quanto anche da ultimo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere tra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni”, poiché nel secondo caso “la responsabilità può essere imputata all'ente pubblico se risulta che
l'intrusione di agenti esterni è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene oppure dai difetti di manutenzione o di vigilanza sul bene, entrambi ravvisabili quando c'è stato un colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla” (Cass. civ. n. 33136/2024).
Si tratta di principio al quale va prestata piena adesione.
Nel caso in cui il danno sia materialmente promanato non dalla strada (cioè a dire da un pagina 7 di 12 intrinseco modo di essere dalla strada: esemplificando, la presenza di una buca), ma da un agente estraneo alla strada (tipicamente, un oggetto inanimato presente sulla sede stradale ed estraneo alla sua struttura, come il “masso” che ci occupa), potrà concludersi che il danno è stato (giuridicamente) causato dalla strada soltanto se la ingerenza nella sfera giuridica del danneggiato da parte dell'agente estraneo sia stata essa stessa causata dalla strada - cioè a dire da un intrinseco modo di essere della strada o dalle caratteristiche dell'attività di manutenzione e vigilanza svolta dal custode con riguardo alla strada che, per parafrasare la sopra menzionata pronuncia, abbiano permesso “l'intrusione” dell'agente.
Ne discende che laddove il danno sia stato materialmente cagionato da un agente estraneo alla struttura della strada e l'intrusione di tale agente sulla sede stradale non sia dipesa da un intrinseco modo di essere della strada (o dell'attività di manutenzione e vigilanza svolta dal custode) l'interazione del danneggiato con la strada deve essere riguardata non quale causa del danno, ma quale mera occasione della verificazione del danno. E poiché, come già segnalato, anche “l'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest” può integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ. n.
9355/2017 cit.), laddove consti che “l'intrusione” dell'agente sulla sede stradale e la sua ingerenza nella sfera giuridica del danneggiato non avrebbe potuto essere impedita dal custode della strada, la presenza dell'agente estraneo deve essere semplicemente riguardata quale esito di un caso fortuito, idoneo a norma dell'art. 2051 c.c. ad impedire la imputabilità del danno al custode.
5.4. I principi ora enunciati conducono alla riforma della sentenza gravata.
5.5. ha censurato la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto provata la verificazione Pt_1
del sinistro e, al contempo, la sua verificazione secondo la dinamica descritta dall'attore.
L'accertamento sul punto risulta tuttavia superfluo, ai fini della presente decisione.
5.6. Se, infatti, si ritenesse che il sinistro si è effettivamente verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, dovrebbe concludersi che l'autovettura condotta dal ha impattato contro CP_1
un sasso presente sulla sede stradale e, al contempo (secondo quanto correttamente rilevato dall'appellante), dovrebbe in radice escludersi che il sasso abbia “colpito” l'autovettura (così si legge nella sentenza gravata), come cadendo dall'alto.
Secondo quanto ancora correttamente rilevato dall'appellante, è allora inconferente ai fini che ci occupano il fatto (valorizzato dal Giudice di prime cure) che lungo il tratto stradale fossero assenti segnali atti a dar conto del pericolo di caduta di massi ed approntamenti atti ad impedire la caduta di massi sulla sede stradale.
pagina 8 di 12 Proprio alla stregua della dinamica descritta dal in effetti, nel caso di specie non si fa CP_1
questione di un sinistro cagionato dalla caduta di un masso sulla sede stradale.
D'altro canto, il fatto che una simile caduta possa essersi verificata va radicalmente escluso avendo riguardo alla conformazione dei luoghi di causa come rappresentati dalle fotografie dimesse in atti da Le fotografie mostrano in effetti che alla destra della corsia impegnata dalla vettura Pt_1 dell'appellato non esiste invero alcuna parete rocciosa e che l'unica parete rocciosa presente sui luoghi di causa si trova alle spalle della carreggiata a due corsie di marcia destinata alla circolazione in direzione di TO (la direzione opposta a quella osservata dal : una parete rocciosa, questa, CP_1 che secondo quanto è stato allegato dall' in difetto di contestazione, dista decine di metri dalla Pt_1
sede stradale, è dotata di barriera paramassi ed è fianco separata dalla strada da una ferrovia.
5.7. Posto, dunque, che nel caso di specie non si è affatto verificata la caduta sulla sede stradale di un masso distaccatosi da una parete rocciosa, si deve inferire che il “masso” che ci occupa è invero un sasso accidentalmente fatto cadere sulla sede stradale da un mezzo che lo trasportava. Diversamente opinando, in effetti, la “provenienza” del sasso per cui è causa finirebbe per essere invero inspiegabile, dal momento che sul manto di una strada del tipo di quella che ci occupa ben possono formarsi o accumularsi detriti o sabbia o pulviscoli, ma non certo sassi “squadrati” e dalla forma assai regolare, qual è quello ritratto dalle fotografie dimesse in atti dal CP_1
Va allora fatto qui riferimento agli esiti dell'istruttoria orale condotta in corso di causa, che il
Giudice di prime cure ha immotivatamente ritenuto inattendibili.
Il teste , escusso nel corso dell'udienza del 21.06.2019, sentito sui capitoli di Testimone_5 cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. di ha dichiarato di aver effettuato personalmente l'attività di Pt_1
sorveglianza lungo il tratto stradale per cui è causa dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel giorno in cui si è verificato il sinistro che qui ci occupa, e di non aver rinvenuto alcuna anomalia. L'effettuazione del servizio è confermata per tabulas dal doc. 2 di Il teste ha per altro dichiarato di ricordare, ma Pt_1
senza esserne troppo sicuro, di aver invero lavorato sino alle ore 18,00, quel giorno, e la circostanza trova conferma nel documento n. 4 di compendiato da un rapporto che dà conto di un Pt_1
intervento effettuato sulla sede stradale dal in data 11.08.2018 dalle ore 18.00 alle ore Tes_3
19,30, in uno ad altri due colleghi.
Il teste , pure escusso nel corso dell'udienza del 21.06.2019, ha da par sua Testimone_6
dichiarato di essersi occupato del servizio di vigilanza e sorveglianza lungo il tratto stradale nel giorno di verificazione del sinistro.
pagina 9 di 12 Il teste , infine, ha confermato di aver effettuato un intervento lungo la sede Tes_7
stradale in data 11.08.2018, intorno alle ore 18,00, dichiarando quanto segue: “Stavamo rientrando per andare in ferie e siamo tornati indietro al Km 63”, ove egli ha riferito di aver rinvenuto con i colleghi
“un secchio di plastica bianco di diametro di circa 50 cm ed era a fianco del guard rail”. Si tratta dell'intervento descritto nel rapporto di cui al doc. 4 di sopra menzionato: un intervento che, Pt_1
tuttavia, pacificamente è estraneo ai fatti che qui ci occupano.
5.8. Le risultanze di causa provano dunque che in data 11.08.2018 per il tramite dei Pt_1
propri dipendenti o comunque di propri incaricati ha effettuato un regolare servizio di vigilanza e sorveglianza lungo il tratto stradale identificato dall'attore quale luogo di verificazione del sinistro per cui è causa;
che nel corso di tale intervento non è stata verificata la presenza di alcuna anomalia lungo il tratto stradale;
che, infine, se mai una anomalia vi fosse stata (o fosse stata segnalata), sarebbe Pt_1
stata in grado di far intervenire prontamente le proprie maestranze che, quel giorno, allertate da una segnalazione, hanno in effetti eseguito un intervento che si è protratto dalle 18,00 alle 19,30 e che si è compendiato, propriamente, nella rimozione di un agente esterno del tipo di quello per cui è qui causa
(si è trattato, in particolare, di un secchio di plastica) presente sulla carreggiata.
La presenza entro la carreggiata del sasso descritto dall'attore non può allora essere addebitata ad una carenza del servizio di vigilanza sulla strada approntato da dal momento che una simile Pt_1
carenza non trova conferma in alcuna delle risultanze di causa. E, del resto, lo stesso Giudice di prime cure (senza essere sul punto censurato dall'appellato) ha accertato che eseguiva “quotidiani Pt_1 controlli sul tratto di strada”, dando al contempo atto della esecuzione, da parte di di una Pt_1 quotidiana e “idonea manutenzione … sulla strada Valsugana”.
La presenza del sasso non può d'altro canto essere addebitata ad un colpevole ritardo in cui sarebbe incorsa nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo (la presenza del sasso) e/o Pt_1
nell'intervenire per rimuoverla. Anche di un simile ritardo non v'è infatti alcuna evidenza in atti.
5.9. Va allora concluso, alla stregua del principio sopra rammentato, che quand'anche si assumesse che il sinistro che ci occupa si sia effettivamente verificato, secondo le modalità descritte dall'attore, il sinistro sarebbe da ricondurre causalmente non alla strada rimessa alla custodia di Pt_1 ma all'intervento di un agente esterno (il sasso), la cui presenza entra la sede stradale (non cagionata, né agevolata dalla conformazione della strada, da un difetto di manutenzione della strada o da una carenza dell'attività di vigilanza esercitata dal custode) dovrebbe senz'altro ascriversi al caso fortuito: caso fortuito che erroneamente il Giudice di prime cura ha ritenuto non integrato nel caso di specie.
pagina 10 di 12 5.10. Tanto basta per addivenire al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
nei confronti di e, dunque, alla integrale riforma della sentenza gravata – con
[...] Pt_1 assorbimento di ogni altra censura spiegata dall'appellante.
*
6. In conclusione, in integrale riforma della sentenza gravata la domanda di risarcimento del danno spiegata da nei confronti di va rigettata. Controparte_1 Pt_1
6.1. Secondo quanto allegato dall'appellante in comparsa conclusionale, in difetto di contestazione da parte dell'appellato, sulla scorta della sentenza gravata ha corrisposto a Pt_1
il complessivo importo di € € 7.078,73, a titolo di risarcimento del danno e di Controparte_1
rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Visto l'esito del giudizio e in accoglimento della domanda all'uopo spiegata dall'appellante,
va condannato a restituire ad il predetto importo. Controparte_1 Pt_1
6.2. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere ad le spese di lite che, in Controparte_1 Pt_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, e dei compensi in esso in esso previsti quanto a giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, nei valori medi quanto alla fase di studio ed introduttiva e nei valori minimi quanto alla fase di decisione), vanno liquidate in € 1.265,00 per compensi, quanto al giudizio di primo grado, ed in € 174,00 per esborsi ed €
1.276,00 per compensi, quanto al presente giudizio, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4110/2020:
1) accoglie l'appello; per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 299/2019 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa,
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_1
Pt_1
3) condanna a corrispondere ad l'importo di € 7.078,73, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.265,00 per Controparte_1 Pt_1
compensi, quanto al giudizio di primo grado, ed in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, quanto al presente giudizio, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vicenza, 12 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di II grado iscritto al n. R.G. 4110/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DONATI ALBERTO ed elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Treviso, via L. Sartori n. 2
ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE Controparte_1 C.F._1
MARCHI MARTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paese, Piazza Quaglia n. 13
CONVENUTO APPELLATO per la riforma della sentenza n. 299/2019 pubblicata in data 14.11.2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa a definizione del giudizio di primo grado, iscritto al n. R.G. 2/2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bassano Controparte_1 Pt_1
del Grappa.
Il giudizio così promosso veniva iscritto al n. R.G. 2/2019.
1.1. Nell'atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 11.08.2018, intorno alle ore 18.00, si trovava a transitare con la Controparte_1
pagina 1 di 12 propria famiglia a bordo della propria autovettura Audi A4 targata BS845WC lungo la Strada Statale
47 detta della Valsugana in Comune di Cismon del Grappa ed in direzione di Padova, stando entro la corsia di destra e osservando il limite di velocità;
- che, all'improvviso, all'altezza della chilometrica 67, la vettura che lo precedeva aveva effettuato una manovra verso sinistra, “per evitare un ostacolo presente sulla carreggiata” (atto di citazione, pag. 2);
- che il “resosi conto di non poter imitare la manovra diversiva … per il sopraggiungere da CP_1 tergo di un automezzo in sorpasso”, aveva frenato e, tuttavia, non aveva potuto evitare “l'impatto contro un grosso masso presente al centro della sua corsia di marcia” (atto di citazione, pag. 2);
- che il aveva dunque impattato “frontalmente con il predetto ostacolo” (atto di citazione, CP_1
pag. 2);
- che egli aveva accostato ed aveva constatato che “il masso colpito si era incastrato sotto l'auto provocando danni ingenti” (atto di citazione, pag. 2);
- che egli aveva subito chiamato “il 113” e che la Polizia, accertato che non v'erano feriti ed essendo impossibilitata ad intervenire, aveva consigliato al di scattare delle fotografie che “potessero CP_1 attestare le modalità del sinistro” (atto di citazione, pagg. 2 e 3);
- che l'auto era stata trasportata con un carro attrezzi presso un'officina, sì che il e i suoi CP_1
famigliari avevano dovuto rincasare in taxi.
Tanto dedotto, l'attore quantificava in complessivi € 3.891,07 il danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro e addebitava ad la responsabilità della sua verificazione a norma degli Pt_1 articoli 2051 e 2043 c.c., rilevando che il tratto stradale in cui si era verificato l'impatto era “privo di segnaletica stradale idonea a preavvisare gli utenti … dell'eventuale pericolo alla circolazione determinato dalla caduta di massi sulla sede stradale” e che, al contempo, lungo il tratto stradale non v'erano “strutture architettoniche idonee a mantenere intatta la sicurezza dei guidatori”, quali “reti protettive anticaduta massi” e “barriere di sostegno” (atto di citazione, pagg. 3 e 4).
1.2. concludeva pertanto chiedendo la condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 3.891,07, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
1.3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Pt_1
1.4. Istruito il giudizio mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti, con sentenza n. 299/2019 il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento del danno, condannando a corrispondere a l'importo di € 3.981,07, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 Controparte_1 monetaria dal 11.08.2018 al saldo, e a rifondere all'attore le spese di lite.
pagina 2 di 12 1.5. A sostegno della propria statuizione il Giudice di prime cure rilevava, in particolare:
i) che appariva pacifico il potere di controllo e di custodia del tratto stradale in capo ad che sul Pt_1
tratto in questione in effetti eseguiva controlli quotidiani;
ii) che risultava parimenti pacifico il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno;
iii) che le fotografie in atti confermavano in effetti che “il masso” aveva “colpito il mezzo dell'attore” e che tale circostanza trovava conferma anche in quanto dichiarato sia dal teste (che aveva Tes_1
riaccompagnato a casa il e la sua famiglia a bordo del proprio taxi), sia dal teste CP_1 Tes_2
(che aveva confermato i danni riportati dall'autovettura); iv) che erano risultati inattendibili i testi e (intimati da e sentiti in ordine Tes_3 Tes_4 Pt_1
ai controlli effettuati lungo il tratto stradale nel giorno di verificazione del sinistro), dal momento che le fotografie in atti attestavano “la presenza di un masso” che si era “incastrato sotto il mezzo provocando numerosi danni”;
v) che il tratto stradale in cui si era verificato il sinistro era “privo di segnaletica di caduta massi” e che per questo gli utenti della strada che lo percorrevano dovevano presumere “che le pareti che costeggiano la strada” fossero “munite di idonea rete metallica atta ad impedire la caduta massi”; vi) che “gli eventuali controlli e la idonea manutenzione” effettuata da “quotidianamente … Pt_1 sulla strada Valsugana” non erano stati “sufficienti a ritenere sussistente il caso fortuito”; vii) che l'attore aveva infine assolto all''onere di provare il danno subito.
*
2. impugnava la sentenza radicando il giudizio oggi in scrutinio, iscritto in data Pt_1
10.07.2020 al n. R.G. 4110/2020.
2.1. In atto di citazione veniva censurata l'intera statuizione di prime cure, salvo soltanto il passo di motivazione nel quale era stata accertata la sussistenza, in capo ad della custodia del Pt_1
tratto stradale per cui è causa.
L'appellante, in particolare, lamentava:
- che la sentenza era erronea nella parte in cui essa aveva ritenuto pacifico il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno lamentato dal CP_1
- che, in effetti, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto acclarato il nesso di causa sulla scorta di “fotografie incomprensibili” e sulla scorta di dichiarazioni di testi che, pacificamente, non avevano assistito al sinistro - e reputando per contro inattendibili, ma senza motivazione alcuna, le deposizioni dei testi intimati da (atto di citazione, pag. 5); Pt_1
pagina 3 di 12 - che la sentenza di primo grado era parimenti erronea nella parte in cui non aveva accertato che, invero, il non aveva assolto all'onere di provare l'accadimento dei fatti descritti in atto di CP_1
citazione e il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno lamentato, per altro finendo per descrivere una dinamica del sinistro (per la quale il “masso” avrebbe “colpito” l'autovettura) financo differente da quella riferita dal che in atto di citazione aveva dedotto di aver urtato un masso presente CP_1 sulla sede stradale e già in precedenza “scansato” dal veicolo che marciava dinanzi a lui;
- che la sentenza non aveva in alcun modo “ponderato” la rilevanza della condotta di guida del
CP_1
- che il Giudice di prime cure aveva immotivatamente omesso di attribuire rilevanza al fatto che i controlli eseguiti nel giorno del sinistro sul tratto stradale non avevano segnalato alcuna anomalia
(salva la presenza di un secchio di plastica, rinvenuto tuttavia in altro tratto stradale e dunque del tutto estraneo ai fatti di causa);
- che il Giudice di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze di causa, che dimostravano che il “masso” menzionato dall'attore era invero “un cubo lavorato e squadrato” e non “un blocco distaccatosi dalla parete rocciosa” (atto di citazione, pag. 12);
- che il rilievo del Giudice in ordine alla mancanza di segnaletica atta a dar conto del pericolo di caduta massi era del tutto inconferente, dal momento che le risultanze di causa provavano che “dal lato della carreggiata” non esistevano pareti rocciose e che “dal lato opposto” era presente “una barriera paramassi posta a protezione della ferrovia che, in quel punto, si trova ad una distanza di oltre 60 metri dalla strada”, sì che era impossibile che il masso fosse “finito dalla parete rocciosa sulla carreggiata percorsa dall'attore, giacché per riuscirci avrebbe dovuto superare: la barriera paramassi, la ferrovia, la strada di servizio adiacente, il campo posto in depressione rispetto alla SS
47, la corsia di immissione in Statale con direzione TO, la carreggiata a due corsie direzione
TO, la barriera a tripla onda centrale” (atto di citazione, pag. 15);
- che il Giudice di prime cure non aveva valutato le risultanze di causa (rapporti di intervento e dichiarazioni dei testi), che concorrevano a provare che il masso “non poteva che essere stato perso da un veicolo nelle immediatezze dei fatti”, sì che la sua presenza sulla sede stradale era da addebitarsi ad un caso fortuito, imprevedibile e non altrimenti governabile da (atto di citazione, pag. 19); Pt_1
- che la sentenza gravata aveva erroneamente ritenuto provati l'esistenza e l'ammontare dei danni lamentati dall'attore il quale, tuttavia, a tal riguardo si era limitato a produrre in giudizio una fattura (di per sé inidonea a provare i suoi assunti) e a formulare nella memoria ex art. 320 c.p.c. i capitoli di pagina 4 di 12 prova n. 7 e 8 (recanti formulazione generica e valutativa);
- che la sentenza meritava infine riforma che nella parte in cui aveva condannato a pagare gli Pt_1 interessi e la rivalutazione monetaria, oltre all'importo capitale di € 3.891,198.
2.2. Così censurata (integralmente) la sentenza gravata, ne invocava la riforma e Pt_1
chiedeva il rigetto della pretesa attorea e la rifusione delle spese di lite quanto ad entrambi i gradi di giudizio, insistendo altresì in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - istanza, questa, che veniva rigettata con ordinanza del 15.09.2020.
3. L'appellato si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello, Controparte_1 del quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità alla stregua dell'art. 342 c.p.c.
3.1. All'udienza di comparizione del 12.01.2021 su concorde richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.11.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano dunque le conclusioni.
L'appellante concludeva come segue: “IN VIA PRINCIPALE In riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza, respingersi per le causali addotte in narrativa la domanda formulata da
in odio di . Per l'effetto, datosi atto del pagamento effettuato sulla Controparte_1 Pt_1 base dell'impugnata sentenza di € 7.078,73, condannarsi a restituire ad Controparte_1
quanto percepito in esecuzione della sentenza del primo grado, oltre interessi dalla Pt_1 corresponsione al saldo. IN SUBORDINE Nell'inconcesso subordine, ridursi l'entità del risarcimento tenuto conto anche del maggioritario apporto causale dell'attore – odierno appellato ai sensi dell'art.
1227 c.c. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche del primo grado”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado e ivi non accolte.
L'appellato concludeva come segue: “nel merito rigettarsi l'appello ed Controparte_1
ogni domanda ed eccezione formulate da in quanto inammissibile e comunque infondato, Parte_1
in fatto e diritto, con conferma della sentenza di I grado n. 299/19 del Giudice di Pace di Bassano del
Grappa, ed in particolare: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società Parte_1
nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti del Sig. ; per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Parte_1 in favore del Sig. di tutti i danni occorsigli, per la somma di € 3.891,07, il tutto Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria: previa revoca delle ordinanze del 25.3.2019 e 21.6.2019, relativamente ai capitoli non ammessi ed ai
pagina 5 di 12 testi non escussi, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 320
c.p.c. del 21.2.2019, opponendosi alle avverse istanze per i motivi dedotti nella memoria di replica ex art. 320 c.p.c.”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dal convenuto a norma dell'art. 342
c.p.c. non è fondata.
La complessiva lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio mostra infatti che Pt_1
ha inteso censurare integralmente la sentenza gravata, addebitando al Giudice di prime cure, da un lato, la erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; dall'altro lato, il malgoverno delle risultanze istruttorie;
dall'altro lato ancora, una complessiva carenza di motivazione.
*
5. Ciò detto, l'appello è nel merito fondato.
5.1. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudie di Pace di Bassano Controparte_1 Pt_1
del Grappa per veder risarcito il danno patrimoniale che egli assume di aver risentito in conseguenza del sinistro a suo dire occorso in data 11.08.2018, quando egli, mentre stava transitando a bordo della propria autovettura Audi A4 targata BS845WC lungo la Strada Statale 47 detta della Valsugana in
Comune di Cismon del Grappa ed in direzione di Padova, stando entro la corsia di destra e osservando il limite di velocità, ha impattato contro un “grosso masso” presente sulla sede stradale, al centro della sua corsia di marcia (così di legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure).
Sempre secondo la prospettazione attorea, il “masso” (raffigurato nelle fotografie di cui al doc.
2 depositato dall'attore nel giudizio di primo grado) si sarebbe appalesato quale ostacolo in maniera improvvisa ed imprevedibile e l'unica manovra di emergenza che l'attore ha potuto porre in essere (la frenata) non sarebbe bastata ad evitare l'impatto, che avrebbe portato il “masso” ad “incastrarsi” sotto l'autovettura.
Deduce infine l'attore che la verificazione del sinistro sarebbe addebitabile ad custode Pt_1 del tratto stradale in cui si è verificato l'impatto – e ciò in ragione del fatto che essa non avrebbe installato lungo il tratto stradale alcun segnale atto a rendere noto il pericolo di caduta massi, né alcun approntamento atto a impedire la caduta dei massi sulla sede stradale.
5.2. Ebbene, la domanda attorea va certamente ricondotta entro la cornice dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 12 Va allora qui rammentato che il colui il quale agisce per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. civ. n. 6651/2020) – spettando per contro al custode l'allegazione e la prova del caso fortuito: l'allegazione e la prova, cioè, del fatto che l'evento dannoso si è verificato in ragione di un fattore causale esterno alla res, idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso e, dunque, a degradare la res medesima da causa dell'evento dannoso a mera occasione della sua verificazione (Cass. civ n.
11611/2014).
Altrettanto pacificamente, il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. può limitare e financo escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di causa tra la cosa e il danno, “può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale)” (Cass. civ. n. 9355/2017).
A norma dell'art. 2051 c.c., dunque, colui il quale lamenta di aver subito un danno cagionato da una cosa posta nella custodia di terzi è tenuto ad allegare e provare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res. E il custode, da par sua, per andare esente da responsabilità è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del caso fortuito.
5.3. Tali principi, invero consolidati, trovano pacifica applicazione anche laddove la “cosa” di cui si faccia questione sia compendiata da una strada aperto al pubblico transito.
Merita tuttavia a tal riguardo precisare quanto segue.
Secondo quanto anche da ultimo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere tra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni”, poiché nel secondo caso “la responsabilità può essere imputata all'ente pubblico se risulta che
l'intrusione di agenti esterni è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene oppure dai difetti di manutenzione o di vigilanza sul bene, entrambi ravvisabili quando c'è stato un colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla” (Cass. civ. n. 33136/2024).
Si tratta di principio al quale va prestata piena adesione.
Nel caso in cui il danno sia materialmente promanato non dalla strada (cioè a dire da un pagina 7 di 12 intrinseco modo di essere dalla strada: esemplificando, la presenza di una buca), ma da un agente estraneo alla strada (tipicamente, un oggetto inanimato presente sulla sede stradale ed estraneo alla sua struttura, come il “masso” che ci occupa), potrà concludersi che il danno è stato (giuridicamente) causato dalla strada soltanto se la ingerenza nella sfera giuridica del danneggiato da parte dell'agente estraneo sia stata essa stessa causata dalla strada - cioè a dire da un intrinseco modo di essere della strada o dalle caratteristiche dell'attività di manutenzione e vigilanza svolta dal custode con riguardo alla strada che, per parafrasare la sopra menzionata pronuncia, abbiano permesso “l'intrusione” dell'agente.
Ne discende che laddove il danno sia stato materialmente cagionato da un agente estraneo alla struttura della strada e l'intrusione di tale agente sulla sede stradale non sia dipesa da un intrinseco modo di essere della strada (o dell'attività di manutenzione e vigilanza svolta dal custode) l'interazione del danneggiato con la strada deve essere riguardata non quale causa del danno, ma quale mera occasione della verificazione del danno. E poiché, come già segnalato, anche “l'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest” può integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ. n.
9355/2017 cit.), laddove consti che “l'intrusione” dell'agente sulla sede stradale e la sua ingerenza nella sfera giuridica del danneggiato non avrebbe potuto essere impedita dal custode della strada, la presenza dell'agente estraneo deve essere semplicemente riguardata quale esito di un caso fortuito, idoneo a norma dell'art. 2051 c.c. ad impedire la imputabilità del danno al custode.
5.4. I principi ora enunciati conducono alla riforma della sentenza gravata.
5.5. ha censurato la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto provata la verificazione Pt_1
del sinistro e, al contempo, la sua verificazione secondo la dinamica descritta dall'attore.
L'accertamento sul punto risulta tuttavia superfluo, ai fini della presente decisione.
5.6. Se, infatti, si ritenesse che il sinistro si è effettivamente verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, dovrebbe concludersi che l'autovettura condotta dal ha impattato contro CP_1
un sasso presente sulla sede stradale e, al contempo (secondo quanto correttamente rilevato dall'appellante), dovrebbe in radice escludersi che il sasso abbia “colpito” l'autovettura (così si legge nella sentenza gravata), come cadendo dall'alto.
Secondo quanto ancora correttamente rilevato dall'appellante, è allora inconferente ai fini che ci occupano il fatto (valorizzato dal Giudice di prime cure) che lungo il tratto stradale fossero assenti segnali atti a dar conto del pericolo di caduta di massi ed approntamenti atti ad impedire la caduta di massi sulla sede stradale.
pagina 8 di 12 Proprio alla stregua della dinamica descritta dal in effetti, nel caso di specie non si fa CP_1
questione di un sinistro cagionato dalla caduta di un masso sulla sede stradale.
D'altro canto, il fatto che una simile caduta possa essersi verificata va radicalmente escluso avendo riguardo alla conformazione dei luoghi di causa come rappresentati dalle fotografie dimesse in atti da Le fotografie mostrano in effetti che alla destra della corsia impegnata dalla vettura Pt_1 dell'appellato non esiste invero alcuna parete rocciosa e che l'unica parete rocciosa presente sui luoghi di causa si trova alle spalle della carreggiata a due corsie di marcia destinata alla circolazione in direzione di TO (la direzione opposta a quella osservata dal : una parete rocciosa, questa, CP_1 che secondo quanto è stato allegato dall' in difetto di contestazione, dista decine di metri dalla Pt_1
sede stradale, è dotata di barriera paramassi ed è fianco separata dalla strada da una ferrovia.
5.7. Posto, dunque, che nel caso di specie non si è affatto verificata la caduta sulla sede stradale di un masso distaccatosi da una parete rocciosa, si deve inferire che il “masso” che ci occupa è invero un sasso accidentalmente fatto cadere sulla sede stradale da un mezzo che lo trasportava. Diversamente opinando, in effetti, la “provenienza” del sasso per cui è causa finirebbe per essere invero inspiegabile, dal momento che sul manto di una strada del tipo di quella che ci occupa ben possono formarsi o accumularsi detriti o sabbia o pulviscoli, ma non certo sassi “squadrati” e dalla forma assai regolare, qual è quello ritratto dalle fotografie dimesse in atti dal CP_1
Va allora fatto qui riferimento agli esiti dell'istruttoria orale condotta in corso di causa, che il
Giudice di prime cure ha immotivatamente ritenuto inattendibili.
Il teste , escusso nel corso dell'udienza del 21.06.2019, sentito sui capitoli di Testimone_5 cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. di ha dichiarato di aver effettuato personalmente l'attività di Pt_1
sorveglianza lungo il tratto stradale per cui è causa dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nel giorno in cui si è verificato il sinistro che qui ci occupa, e di non aver rinvenuto alcuna anomalia. L'effettuazione del servizio è confermata per tabulas dal doc. 2 di Il teste ha per altro dichiarato di ricordare, ma Pt_1
senza esserne troppo sicuro, di aver invero lavorato sino alle ore 18,00, quel giorno, e la circostanza trova conferma nel documento n. 4 di compendiato da un rapporto che dà conto di un Pt_1
intervento effettuato sulla sede stradale dal in data 11.08.2018 dalle ore 18.00 alle ore Tes_3
19,30, in uno ad altri due colleghi.
Il teste , pure escusso nel corso dell'udienza del 21.06.2019, ha da par sua Testimone_6
dichiarato di essersi occupato del servizio di vigilanza e sorveglianza lungo il tratto stradale nel giorno di verificazione del sinistro.
pagina 9 di 12 Il teste , infine, ha confermato di aver effettuato un intervento lungo la sede Tes_7
stradale in data 11.08.2018, intorno alle ore 18,00, dichiarando quanto segue: “Stavamo rientrando per andare in ferie e siamo tornati indietro al Km 63”, ove egli ha riferito di aver rinvenuto con i colleghi
“un secchio di plastica bianco di diametro di circa 50 cm ed era a fianco del guard rail”. Si tratta dell'intervento descritto nel rapporto di cui al doc. 4 di sopra menzionato: un intervento che, Pt_1
tuttavia, pacificamente è estraneo ai fatti che qui ci occupano.
5.8. Le risultanze di causa provano dunque che in data 11.08.2018 per il tramite dei Pt_1
propri dipendenti o comunque di propri incaricati ha effettuato un regolare servizio di vigilanza e sorveglianza lungo il tratto stradale identificato dall'attore quale luogo di verificazione del sinistro per cui è causa;
che nel corso di tale intervento non è stata verificata la presenza di alcuna anomalia lungo il tratto stradale;
che, infine, se mai una anomalia vi fosse stata (o fosse stata segnalata), sarebbe Pt_1
stata in grado di far intervenire prontamente le proprie maestranze che, quel giorno, allertate da una segnalazione, hanno in effetti eseguito un intervento che si è protratto dalle 18,00 alle 19,30 e che si è compendiato, propriamente, nella rimozione di un agente esterno del tipo di quello per cui è qui causa
(si è trattato, in particolare, di un secchio di plastica) presente sulla carreggiata.
La presenza entro la carreggiata del sasso descritto dall'attore non può allora essere addebitata ad una carenza del servizio di vigilanza sulla strada approntato da dal momento che una simile Pt_1
carenza non trova conferma in alcuna delle risultanze di causa. E, del resto, lo stesso Giudice di prime cure (senza essere sul punto censurato dall'appellato) ha accertato che eseguiva “quotidiani Pt_1 controlli sul tratto di strada”, dando al contempo atto della esecuzione, da parte di di una Pt_1 quotidiana e “idonea manutenzione … sulla strada Valsugana”.
La presenza del sasso non può d'altro canto essere addebitata ad un colpevole ritardo in cui sarebbe incorsa nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo (la presenza del sasso) e/o Pt_1
nell'intervenire per rimuoverla. Anche di un simile ritardo non v'è infatti alcuna evidenza in atti.
5.9. Va allora concluso, alla stregua del principio sopra rammentato, che quand'anche si assumesse che il sinistro che ci occupa si sia effettivamente verificato, secondo le modalità descritte dall'attore, il sinistro sarebbe da ricondurre causalmente non alla strada rimessa alla custodia di Pt_1 ma all'intervento di un agente esterno (il sasso), la cui presenza entra la sede stradale (non cagionata, né agevolata dalla conformazione della strada, da un difetto di manutenzione della strada o da una carenza dell'attività di vigilanza esercitata dal custode) dovrebbe senz'altro ascriversi al caso fortuito: caso fortuito che erroneamente il Giudice di prime cura ha ritenuto non integrato nel caso di specie.
pagina 10 di 12 5.10. Tanto basta per addivenire al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
nei confronti di e, dunque, alla integrale riforma della sentenza gravata – con
[...] Pt_1 assorbimento di ogni altra censura spiegata dall'appellante.
*
6. In conclusione, in integrale riforma della sentenza gravata la domanda di risarcimento del danno spiegata da nei confronti di va rigettata. Controparte_1 Pt_1
6.1. Secondo quanto allegato dall'appellante in comparsa conclusionale, in difetto di contestazione da parte dell'appellato, sulla scorta della sentenza gravata ha corrisposto a Pt_1
il complessivo importo di € € 7.078,73, a titolo di risarcimento del danno e di Controparte_1
rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Visto l'esito del giudizio e in accoglimento della domanda all'uopo spiegata dall'appellante,
va condannato a restituire ad il predetto importo. Controparte_1 Pt_1
6.2. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere ad le spese di lite che, in Controparte_1 Pt_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, e dei compensi in esso in esso previsti quanto a giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, nei valori medi quanto alla fase di studio ed introduttiva e nei valori minimi quanto alla fase di decisione), vanno liquidate in € 1.265,00 per compensi, quanto al giudizio di primo grado, ed in € 174,00 per esborsi ed €
1.276,00 per compensi, quanto al presente giudizio, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4110/2020:
1) accoglie l'appello; per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 299/2019 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa,
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Controparte_1
Pt_1
3) condanna a corrispondere ad l'importo di € 7.078,73, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.265,00 per Controparte_1 Pt_1
compensi, quanto al giudizio di primo grado, ed in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, quanto al presente giudizio, il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vicenza, 12 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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