Versione
11 aprile 1968
11 aprile 1968
Art. 6.
L'onere dell'indennita' di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.
L'onere dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.
La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e' notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.
La liquidazione dell'indennita' per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
L'indennita' spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale.
Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
Per la liquidazione delle indennita' e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanita' provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908 .
L'onere dell'indennita' di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.
L'onere dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.
La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e' notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.
La liquidazione dell'indennita' per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
L'indennita' spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale.
Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
Per la liquidazione delle indennita' e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanita' provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908 .
Giurisprudenza • 1
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