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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/01/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 1063/2021 e 2245/2021 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vincenzo Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in RN (Av) al viale Puccini n. 7; E
nata a [...] il [...], C.F. rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Albanese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Ariano Irpino (Av) alla via Castello n. 4;
Con il visto del Pm del 12.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2021 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
dichiarare la separazione personale dalla coniuge con addebito a quest'ultima, CP_1 disponendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore in quanto titolare del contratto di locazione con obbligo di far uscire la resistente in un congruo termine o, in subordine, con obbligo della stessa di subentrare nel contratto medesimo con voltura delle utenze domestiche. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 18.05.2013, ha 1/11 esposto che l'unione matrimoniale si era incrinata a causa del comportamento inspiegabile della moglie che aveva manifestato reazioni spropositate e violente a partire dalla fine dell'anno 2016 e l'inizio del
2017 ossia nel periodo in cui aveva ottenuto la cittadinanza italiana. La parte ha, inoltre, esposto che la situazione era degenerata a partire dal mese di agosto del 2020 avendo la stessa accusato il suocero di averla fatta uscire fuoristrada con l'auto per poi denunciare tutto ai carabinieri e rivolgersi ad un centro antiviolenza. Il ricorrente ha precisato di essersi allontanato dalla casa coniugale su consiglio dei carabinieri, ma di aver continuato a pagare il fitto e le utenze domestiche e di aver tentato in tutti i modi di recuperare il rapporto coniugale. Infine il ricorrente ha allegato di essere dipendente di un'azienda con sede nel comune di RN con mansione di operaio e che la resistente lavora come barista.
Con successivo ricorso depositato il 1.06.2021 ha chiesto al Tribunale di Avellino CP_1
di pronunziare la separazione personale dal ricorrente riservandosi di chiedere l'addebito in caso di opposizione della controparte all'eventuale trasformazione della separazione in consensuale, di disporre l'assegnazione della casa familiare con relativo mobilio in suo favore, a carico di un Parte_1 assegno di mantenimento per sè della somma di € 500,00 mensili nonché di ordinare allo stesso di restituirle il 50% del valore del buono fruttifero postale sottratto quantificato in circa € 2.900,00. In punto di fatto dopo aver premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli, ha esposto CP_1
che il rapporto tra lei ed il coniuge si era degradato a causa dei comportamenti dei familiari del marito che avevano influenzato le sue condotte al punto da indurlo ad abbandonare ingiustificatamente la casa coniugale nel mese di agosto del 2020. La parte ha ancora esposto di aver sempre cooperato quale casalinga nell'interesse della famiglia di origine del coniuge, nonostante i dissapori sussistenti con la stessa dal 2017, curando l'allevamento degli animali, l'orto, la raccolta delle olive e di grano e che, nonostante si era allontanata dalla propria terra di origine a soli 24 anni per abitare nell'agro di Serino, continuava a subire vessazioni quotidiane da parte della famiglia del coniuge fino a vedere disgregata l'affectio con il marito, evidenziando che a seguito dell'abbandono della casa coniugale, questi le aveva sottratto i risparmi dal conto corrente al fine di non consentirle l'acquisto dei beni di prima necessità. In proposito, la parte ha esposto che, pur essendo cointestataria con il marito di un buono fruttifero di € 7.000,00, dopo l'abbandono del coniuge non aveva rinvenuto il titolo. La parte ha, altresì, evidenziato che il marito e i suoi familiari in più occasioni l'avevano minacciata, anche di morte, impugnando vari strumenti come catene, pale, pezzi di ferro, l'avevano ingiuriata, molestata telefonicamente, privata della disponibilità di fruire dell'orto, dell'allevamento, della cantina, del riscaldamento e che tali atteggiamenti l'avevano costretta a chiedere ospitalità ad una sua conoscente. Sul punto la parte si è riservata di produrre in atti le
2/11 querele sporte al fine di ottenere un'eventuale richiesta di addebito. Infine la parte ha esposto di essere casalinga e che il coniuge percepisce un reddito medio mensile di € 1.450,00.
In data 21.10.2021 il procedimento recante n. R.G. 2245/2021, iscritto a seguito del ricorso di
[...]
è stato riunito al precedente e con ordinanza presidenziale del 14.03.2022 è stato disposto CP_1
l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla moglie la somma di € 350,00 mensili a titolo Parte_1 di mantenimento.
Con memoria integrativa depositata il 31.03.2023 si è riportato al ricorso precisando Parte_1 che la moglie percepiva la somma di € 500,00 mensili così come dichiarato da lei stessa al fisco. In via istruttoria il ricorrente ha chiesto ammettersi interrogatorio formale della resistente e la prova testimoniale nonché di autorizzare l'organo competente alla verifica dei reali guadagni della resistente.
Con memoria integrativa del 21.04.2022 ha chiesto al Tribunale di dichiarare la CP_1 separazione dal ricorrente con addebito a quest'ultimo, di disporre l'assegnazione esclusiva della casa coniugale con relativo mobilio, un assegno di mantenimento a carico del coniuge della somma di € 500,00 mensili, di ordinare alla controparte di depositare il buono fruttifero postale cointestato con riconoscimento in proprio favore dell'esatta metà del titolo. In punto di fatto la parte ha richiamato i comportamenti descritti nell'atto introduttivo e le querele sporte evidenziando che il 16.09.2020 veniva Org ricoverata presso l' i Ariano Irpino per un trauma lombo sacrale a seguito di aggressione del marito e dei suoi familiari e che nelle date del 19.09.2020 e del 11.11.2020 si sottoponeva a visita psicologica e ad una consulenza psichiatrica a seguito di uno stato di agitazione indotto dal comportamento del coniuge e dei suoi familiari. La parte ha esposto, inoltre, di aver integrato il 24.11.2020 la querela già sporta e che il 16.04.2021 aveva nuovamente denunciato di aver subito minacce gravi e ingiurie da parte del suocero nonché tentativi di violazione del domicilio che la costringevano a chiedere riparo ed ospitalità ad una amica. La parte ha, ancora, sottolineato di aver denunciato i suoceri il 10.05.2021 perchè si aggiravano sospetti nei pressi dell'abitazione e il 26.8.2020 per essere stata privata dell'uso della caldaia, dell'orto e del giardino, il 1.06.2021 la suocera che la denigrava telefonicamente, il 21.06.2021 il marito Parte_1 che le aveva cambiato la serratura del garage. Infine, la parte ha dedotto che il marito aveva messo in atti comportamenti contrari ai doveri matrimoniali al fine di disfarsi di lei.
Con sentenza parziale del 20.06.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte del 13.12.2022 si è riportata a tutto quanto dedotto in atti, precisando CP_1 di rinunciare al punto IV delle conclusioni rassegnate in memoria integrativa del 21.04.2022 ossia alla
3/11 richiesta di ordinare al ricorrente il deposito del buono fruttifero postale cointestato al fine di ottenere il diritto ad incassare la metà del valore del titolo.
Con ordinanza del 31.03.2023 sono state rigettate le prove orali articolate dalle parti perché aventi ad oggetto circostante irrilevanti ai fini del giudizio, generiche e non contestate.
Con successive note scritte le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti e all'esito dell'udienza del 9.10.2023 la causa è stata assegnata in decisione.
Con comparsa conclusionale del 13.12.2023 ha chiesto di confermare lo status di Parte_1 separazione dalla resistente, di rigettare la riconvenzionale di addebito e di revocare l'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale. Il ricorrente ha ribadito che il fallimento dell'unione coniugale era da ascrivere esclusivamente alla moglie evidenziando che la stessa aveva incentrato la propria difesa solo ed esclusivamente sulla richiesta di addebito. Inoltre, il ricorrente ha ribadito che la resistente, per come dichiarato da lei stessa al fisco, aveva capacità reddituale di almeno €
500,00 mensili.
Con comparsa conclusionale del 15.12.2023 e memoria di replica del 3.01.2024 la resistente ha ribadito le conclusioni precedentemente rassegnate quantificando la somma dovuta a titolo di mantenimento in proprio favore in € 350,00 mensili.
Ciò premesso, in via preliminare vale rilevare che nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza sullo status.
Sempre in via preliminare deve essere confermata l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie formulate da e reiterata nella comparsa conclusionale in quanto, come già deciso dal CP_1
giudice istruttore, la prova orale articolata risulta inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione.
Deve essere, poi, osservato che, in mancanza di figli, come già rilevato dal Presidente del Tribunale, nulla può essere disposto quanto all'assegnazione della casa coniugale. Infatti, la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., per come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, può essere attribuita ad uno dei coniugi soltanto in presenza di figli in quanto la ratio dell'istituto è proprio quella di tutelare l'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Allo stesso modo nulla deve essere statuito sulla richiesta di ottenere la metà del valore del buono fruttifero postale cointestato con il ricorrente per espressa rinuncia (cfr. note scritte del 13.12.2022).
4/11 Passando, quindi, all'esame della domanda di addebito formulata da entrambi le parti vale osservare quanto segue.
La domanda formulata da deve essere rigettata per carenza di specifiche allegazioni Parte_1 in quanto la parte si è limitata ad allegare che le reazioni spropositate e violente della moglie e il suo disinteresse alle vicende familiari avevano determinato la crisi coniugale.
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito formulata da sia per abbandono della CP_1
casa coniugale da parte del marito sia per le condotte violente dallo stesso assunte vale osservare quanto segue.
Sotto il primo profilo rileva il Tribunale che risulta pacifico in atti che nel mese di agosto del 2020 ha abbondonato la casa coniugale senza farvi più rientro. In materia la Parte_1
giurisprudenza consolidata afferma che l'allontanamento dalla casa coniugale, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione (cfr. Cassazione 2014 n. 25663). È stato, altresì, precisato dalla giurisprudenza che la violazione dell'obbligo di coabitazione (art. 143 cpv. c.c.) non si connota soltanto per la sua particolare gravità, comportando la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi, ma implica che non possa ammettersi come conseguenza dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza alla quale essa pone invece direttamente fine in forza di una decisione unilaterale. Per questa ragione, l'abbandono del domicilio coniugale ha sempre ricevuto, nel codice civile e nella giurisprudenza, una considerazione speciale nell'accertamento delle condizioni della separazione personale. Infatti la norma di cui all'art. 146 c.c. consente al coniuge che giudichi anche solo soggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza di sottrarsi ad essa con decisione unilaterale a condizione, tuttavia, di proporre la domanda di separazione. In altre parole, nell'ipotesi in esame, la norma citata esonera il coniuge che provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale dall'onere di provare anche l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati e ponendo sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, ossia la preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 14-02-
2012 n. 2059). Da quanto esposto deriva che la violazione in esame non può ritenersi configurata quando il coniuge risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé
5/11 incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2011, n° 4540 e Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2014, n° 25663).
Ciò premesso, la ricorrente, come sopra indicato, ha fondato la propria domanda di addebito anzitutto sull'allontanamento dalla casa familiare da parte del marito avvenuto nel mese di agosto del 2020 evidenziando, sin dall'atto introduttivo del ricorso per la separazione, di essere stata privata dell'assistenza materiale dovuta. La richiesta di addebito è stata, tuttavia, formulata nella memoria integrativa depositata il 21.4.2022 nella quale la parte ha evidenziato che la disgregazione dell'affectio coniugale, dovuta alle continue vessazioni subite dal marito e dai suoi familiari, si era aggravata a seguito dell'abbandono da parte del coniuge;
di aver sporto querela in data 22 giugno 2020 (recte 2021) per gli atti subiti il 18.06.2021 ad opera dei familiari di suo marito;
in data 06.08.2020 per maltrattamenti, minacce gravi, ingiurie e percosse da parte degli stessi e del marito del quale denunziava altresì l'avvenuto ingiustificato abbandono Org del tetto familiare;
di essere stata ricoverata il 16.09.2020 presso l Controparte_2
per un trauma lombo sacrale da riferita aggressione subita dal marito e dai familiari di
[...] questi e dimessa il giorno successivo;
di essersi sottoposta il 19.09.2020 a visita psicologica presso lo stesso nosocomio e l'11.11.2020 a consulenza psichiatrica a seguito di uno stato di agitazione indotto dal comportamento del marito e dei familiari;
di aver integrato il 24.11.2020 la querela già sporta riferendo la carenza di mezzi di sussistenza a causa dell'abbandono maritale nonché tentativi di aggressione con minacce gravi da parte dello stesso;
di aver denunciato in data 16.04.2021 di aver subito minacce gravi ed ingiurie da parte del suocero nonché tentativi di violazione del domicilio, minacce telefoniche ed ingiurie da parte della suocera e la sottrazione di un buono di € 7.000,00 da parte del marito;
di aver denunciato il 10.05.2021 i suoceri che si aggiravano in maniera sospetta ed introspettiva nei pressi della abitazione;
di aver denunciato il 26.08.2020 di essere stata deprivata dell'uso della caldaia, dell'orto e del giardino da sempre goduti dalla stessa;
di aver denunciato il 1.06.2021 la suocera che a telefono con la figlia la denigrava e offendeva nonché per aver acceduto alla sua cantina ed aver sottratto arbitrariamente del vino;
di aver denunciato il marito in data 21.06.2021 dopo aver ricevuto la notifica del ricorso di separazione.
Orbene passando in rassegna le querele prodotte in atti presentate nel periodo in cui Parte_1 si è allontanato dalla casa coniugale osserva il Tribunale che dall'esame del verbale di denuncia orale sporta da il 6.08.2020 emerge che la parte ha riferito circostanze relative a minacce di CP_1 morte da parte della cognata risalenti al 2013 e circostanze relative ai dissapori con i suoceri risalenti al
2017. Con riferimento ai rapporti con il marito la parte ha riferito che questi, in alcune occasioni, di cui
6/11 non ha saputo indicare date e orari, aveva alzato le mani nei suoi confronti dandogli schiaffi e correndole dietro con la mazza e che tali episodi andavano avanti dall'anno 2017. La parte ha, poi, precisato che il
3.08.2020 il coniuge si era trasferito momentaneamente in casa dei propri genitori e che in data 5.08.2020, dopo il rifiuto del marito al suo invito di tornare a casa per parlare, ha deciso di denunciare il tutto ma il suocero l'ha seguita e lampeggiata con l'auto, facendole perdere il controllo fino ad andare fuoristrada, evidenziando che nel momento in cui cercava di uscire dall'auto, il marito l'aveva minacciata di morte imprecandole contro e dicendole che era pazza. In conclusione, la parte ha riferito che i vicini di casa avevano sentito i litigi verbali ma di non volersi separare dal marito, considerato una brava persona ed imputando le colpe ai suoi genitori e a sua sorella. La parte ha, poi, aggiunto di essere stata vittima di maltrattamenti e di lesioni personali il 6.8.2020.
Dall'esame del verbale di integrazione del 26.8.2020 relativo alla precedente querela del 6.8.2020 emerge che la parte ha confermato le circostanze riferite nella precedente querela e quindi l'abbandono del marito il 3.08.2020 della casa coniugale. Inoltre, vale rilevare che la parte ha precisato che il marito gli aveva riferito che, per la denuncia di minacce non poteva fare ritorno a casa per 15 giorni e che lei, invece, lo aspettava dopo due giorni, poiché così le era sembrato di capire in base a ciò che le avevano detto i carabinieri. Infine la parte, dopo aver riferito che il marito non tornava a casa da 22-23 giorni, che l'aveva lasciata senza soldi, che in casa era stata spenta la caldaia, che non poteva accedere al giardino o usufruire dell'orto e della cantina e di aver perso il lavoro, ha dichiarato di voler tornare con il marito ma di non riuscire a parlargli.
Dall'esame del verbale di denuncia del 24.11.2020 emerge che la parte, con seconda integrazione della querela del 6.08.2020, ha riferito che il marito aveva deciso, a seguito di varie aggressioni denunciate presso i carabinieri, di allontanarsi dalla casa abbandonandola e lasciandola senza un'assistenza economica. Sempre in tale denuncia la parte ha aggiunto di aver chiesto, quindi, aiuto economico al marito al fine di fare la spesa in quanto disoccupata e senza soldi, aggiungendo che in data 21.11.2020 era stata cambiata la serratura del locale caldaia, di essere stata minaccia di morte dal suocero il 13.11.2020 e dal marito l'11.11.2020. La parte ha riferito che in tale ultima occasione intervenivano i carabinieri e che veniva nuovamente minacciata anche in data 21.11.2020.
Orbene, ritiene il Tribunale che dall'esame delle querele sporte da nel periodo precedente CP_3
al deposito del ricorso di separazione del 13.3.2021 da parte del marito emerge che l'allontanamento dalla casa coniugale di questi è senza alcun dubbio dipeso dalla sussistenza di una situazione di fatto incompatibile con la protrazione della convivenza, ossia tale da non rendere esigibile la pretesa di
7/11 coabitare e da giustificare il comportamento tenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2011, n° 4540 e più di recente Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2014, n° 25663). Peraltro la stessa parte ha CP_1
allegato nel suo ricorso che la disgregazione dell'affectio coniugale era dipesa dalle continue vessazioni subite dal marito e dai suoi familiari e si era aggravata a seguito dell'abbandono dalla casa coniugale con la conseguenza di dover ritenere che tale condotta sia stata posta in essere dal coniuge quando i rapporti con la moglie si erano già ampiamente incrinati e tanto è dimostrato dalle numerose querele sporte dalla stessa nel periodo in esame anche nei suoi confronti. Infine anche nel capitolo di prova formulato e non ammesso la parte ha chiesto di provare che il marito, a seguito di un litigio con la stessa, aveva abbondonato la casa e nella querela del 6.08.2020 emerge che la parte ha riferito che il coniuge si era trasferito momentaneamente in casa dei propri genitori.
Con riferimento all'ulteriore motivo di addebito della separazione relativo alle allegate condotte di violenza commesse da parte del coniuge deve essere anzitutto ricordato che la giurisprudenza afferma che anche un solo episodio di violenza è sufficiente per disporre l'addebito della separazione (cfr.
Cassazione 2016 n. 433 secondo cui “..la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque
a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”). In particolare, con l'ordinanza n. 27324/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che gli atti di violenza fisica perpetrati da un coniuge nei confronti dell'altro, sebbene posti in essere nell'arco di un unico episodio temporale, configurano una violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale che giustifica l'addebito della separazione a carico del partner che si è reso autore della violenza. Nel caso di specie la Corte di Appello non aveva considerato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello penale nei confronti del marito per il delitto di lesioni aggravate poste in essere nei confronti della coniuge.
Tale indirizzo risulta confermato anche dalla sentenza n. 31351/2022 con la quale la Cassazione ha affermato che in tali casi il giudice è sollevato dall'obbligo di effettuare una comparazione con l'eventuale comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di una condotta comparabile solo con comportamenti del medesimo tenore. In conclusione per la Cassazione, le violenze, sia fisiche che morali, realizzate da uno dei coniugi rappresentano violazioni così gravi da dare luogo anche alla dichiarazione di addebito.
Ciò premesso deve essere osservato che nel caso di specie nel ricorso introduttivo si è CP_1 riservata di formulare la domanda di addebito solo in caso di opposizione del marito alla trasformazione della separazione giudiziale in consensuale;
che con successiva memoria del 21.4.2022 la parte ha
8/11 formulato la relativa richiesta di addebito in via principale per abbandono del domicilio (cfr. pagina 4 della memoria: Il comportamento del marito, dunque, in particolare l'abbandono improvviso ed immotivato del domicilio coniugale, giustifica la domanda di addebito per colpa dello stesso, con riserva di domanda risarcitoria in separata sede); che con le richieste istruttorie la parte non ha formulato alcun capitolo specifico volto a dimostrare di essere stata vittima di aggressione da parte del coniuge (cfr. 7. “vero che, in ripetute occasioni, lei Parte_1
ed i suoi familiari avete minacciato la ricorrente, anche di morte, impugnando strumenti vari (catena, pezzi di
[...]
ferro, una pala et cetera), ingiuriandola in vario modo, molestandola telefonicamente, privandola della disponibilità di fruire dell'orto comune, dell'allevamento e della can-tina, chiudendole il locale caldaia per privarla del riscaldamento e da ultimo cambian-do la serratura del garage per impedirle di ricoverare la vettura”;) chiedendo al Tribunale di ammettere, viceversa, la prova avente ad oggetto la circostanza che il rapporto con il marito si era incrinato perché non riusciva ad avere figli (cfr. capitolo 4) ed in ordine all'abbandono del domicilio;
che nella comparsa conclusionale la parte ha riferito, in punto di addebito, che “Il fatto eclatante ed incontestato risiede nell'improvviso ed ingiustificato abbandono del tetto coniugale operato dal con conseguente sospensione del contributo economico Parte_1 alle esigenze di vita della moglie priva di redditi propri e con la sottrazione di ogni sostanza (buono fruttifero cointestato). CP_ Le numerose querele sporte dalla sono l'unico segno documentale tangibile del disagio dalla stessa sofferto a causa del comportamento del marito che il 3 agosto 2020, a seguito dell'ennesimo litigio, abbandonava l'abitazione familiare in
RN, c.da Crocevie n° 43 per trasferirsi presso il padre, in c.da Crocevie n° 49 int. 1,….Se a Persona_1 tutto ciò si aggiunge che dall'abbandono dell'abitazione familiare ha lasciato la moglie senza neppure Parte_1
gli alimenti e nel corso della separazione non ha mai versato spontaneamente l'assegno di mantenimento statuito, si configura il quadro idoneo a chiedere l'addebito della separazione al medesimo stante la sussistenza ripetute violazione dei doveri coniugali da parte dello stesso, come previsto dall'art 151 c.c..” per poi allegare la violenza psicologica del marito riferendo che “Tra i doveri coniugali violati si possono annoverare la violazione l'abbandono ingiustificato del tetto CP_ coniugale, il mancato contributo al mantenimento della famiglia e la violenza psicologica sofferta dalla ed esplicitata nelle svariate querele agli atti che hanno dato luogo alla fine del matrimonio.” ed infine che nella memoria di replica la parte ha ribadito che “L'improvviso ed ingiustificato abbandono del tetto coniugale operato dal con conseguente sospensione del contributo economico alle esigenze di vita della moglie priva di redditi propri e Parte_1
con la sottrazione di ogni sostanza (buono fruttifero cointestato) costituisce l'elemento cardine delle violazioni maritali che in CP_ via istruttoria sono state provate con le querele sporte dalla . Dal 3 agosto 2020 ha Parte_1
CP_ abbandonato l'abitazione familiare senza farvi più ritorno ed il 6 agosto 2020 la sporgeva la prima querela nella quale essa significava anche che avrebbe desiderato il rientro del marito nelle mura coniugali.”; che “Altro comportamento contrario ai doveri matrimoniali è costituito dalla sottrazione delle sostanze economiche che Pt_1
9/11 (rif. udienza Presidenziale del 10.07.2021) ha perpetrato prima di abbandonare l'abitazione familiare Parte_1 appropriandosi di un buono cointestato di € 7000,00 che lo stesso ha autonomamente incassato nel 2022 all'insaputa della CP_
e dal mancato versamento dell'assegno statuito in sede Presidenziale che è stato oggetto di separata querela. Tutto ciò configura idoneo presupposto per la declaratoria di addebito della separazione al ex art 151 c.c..” (domanda Parte_1
CP_ rinunciata nel corso del giudizio.) e che “La violenza morale inflitta alla e dalla stessa esplicitata nelle svariate querele agli atti costituisce il corollario della richiesta di addebito. In mancanza di precise e puntuali contestazioni CP_ del in ordine agli addebiti mossi nei suoi confronti dalla , ne consegue che il Giudice potrà trarre adeguati Parte_1 argomenti di prova per la chiesta pronuncia di addebito a essa avanzata, rigettando l'avversa richiesta siccome infondata.”
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie dall'esame delle allegazioni e dei documenti prodotti non emerge la prova della consumazione delle condotte violente perpetrate dal coniuge e denunciate dalla parte non risultando il quadro indiziario che emerge dall'esame delle querele idoneo e sufficiente a provarne la sussistenza. Infatti, la parte non solo non ha articolato richieste istruttorie in merito a fatti specifici e concreti di violenza, ma non ha prodotto documenti dai quali possano ricavarsi informazioni in ordine alla pendenza di indagini nei confronti del marito, all'emanazione di misure cautelari personali di custodia cautelare o di divieti di allontanamento, né alla pendenza di procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna rese nei suoi confronti nonostante il lasso di tempo intercorso dalla presentazione delle querele.
Infine, in ordine alla richiesta di un assegno mensile a titolo di mantenimento deve essere, anzitutto, ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.” e che l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti su cui si fonda la domanda grava sul coniuge richiedente. Deve essere, altresì, osservato che il giudizio di adeguatezza dei redditi postula un confronto tra le parti, che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio e che in tale valutazione, occorre considerare la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali,
l'età del richiedente, le possibilità lavorative dello stesso. Vale ricordare, infine, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
10/11 Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale del
14.03.2022 tenuto conto degli elementi sopra indicati e di quanto emerso nel corso del giudizio in ordine alla posizione reddituale di entrambi i coniugi.
Va dunque disposto a carico di un assegno di mantenimento della somma richiesta Parte_1
di € 350,00 mensili in favore di CP_1
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale delle domande azionate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Parte_1
di della somma di € 350,00 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con CP_1 rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.lsg. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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