Articolo 1 della Legge 26 novembre 1957, n. 1285
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1958