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12 maggio 1968
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17 novembre 1991
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25 marzo 2012
25 marzo 2012
Art. 1.
L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso))
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso))
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Commentari • 18
- 1. TAR Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 10 settembre 2018, n. 855https://www.eius.it/articoli/ · 5.2036247
Evidenziato: - che l'art. 104 del TULS statuisce espressamente che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 212Provvedimento: […] ciò, al fine di verificare la praticabilità della soluzione ri-allocativa nel rispetto del limite distanziale (200 mt.) previsto dalla normativa di settore, segnatamente dall'art. 1 legge n. 475/1968; […] In sostanza l'appellante lamenta l'incompatibilità del limite distanziometrico tra farmacie di 200 metri stabilito dall'art. 1 della legge n. 475/1968 con i principi costituzionali e comunitari in materia di libera concorrenza. […] Vanno respinte pertanto le domande proposte dall'appellante in via generica e subordinata: di disapplicazione dell'art. 1 legge 475/1968, per contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario; di rimessione alla Corte di Giustizia; […]Leggi di più...
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