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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1352 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1352/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/a presso lo studio dell'avv. DE LUCA ARIANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente CP_1 C.F._2 in Tornaco alla Via Luigi Cabrino n. 9, elettivamente domiciliato in Novara, alla Via Magnani Ricotti, 7 e 7/a presso lo studio dell'avv. DE LUCA ARIANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Voglia il tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in data 19.07.1997, con atto trascritto dello Stato Civile del Comune di Torino al 00956 Parte II, serie A, onerando la Cancelleria delle comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Torino in data Parte_1 CP_1
19/07/1997 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 956, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: in data 28.04.2000 e in data Persona_1 Persona_2
10.10.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 19/07/1997 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.
[...] CP_1
956, Parte II, Serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12 giugno 2025 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1352/2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Magnani Ricotti n. 7 e 7/a presso lo studio dell'avv. DE LUCA ARIANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente CP_1 C.F._2 in Tornaco alla Via Luigi Cabrino n. 9, elettivamente domiciliato in Novara, alla Via Magnani Ricotti, 7 e 7/a presso lo studio dell'avv. DE LUCA ARIANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Voglia il tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in data 19.07.1997, con atto trascritto dello Stato Civile del Comune di Torino al 00956 Parte II, serie A, onerando la Cancelleria delle comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Torino in data Parte_1 CP_1
19/07/1997 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 956, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: in data 28.04.2000 e in data Persona_1 Persona_2
10.10.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 19/07/1997 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.
[...] CP_1
956, Parte II, Serie A, anno 1997;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12 giugno 2025 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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