Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 aprile 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 novembre 2009 |
Commentari • 17
- 1. PNRR finanziamento farmacie ruraliGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 23 aprile 2025
La Struttura di Missione PNRR ha pubblicato Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, M5C3I2 - Struttura sanitarie di prossimità territoriale - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Investimento “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rientra nell'ambito della Missione n. 5 Inclusione e Coesione, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”. La Misura è finalizzata a supportare le farmacie rurali (L. 8 marzo 1968, n. 221) per rafforzare i servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore …
Leggi di più… - 2. L’indennità di residenza in favore delle farmacie rurali: profili critici della disciplina regionale (3Laura Uccello Barretta · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 16050 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 28/07/2020), n.16050 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 26892/2015 proposto da: M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ORAZIO ABBAMONTE, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro Z.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio …
Leggi di più… - 5. Tabelle retributive CCNL farmacie private 2024 e anni precedentiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 13 maggio 2024
Giurisprudenza • 434
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2015, n. 4682Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7087/2013 proposto da: AZIENDA SANITARIA USL 11 EMPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6799Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06799/2025REG.PROV.COLL. N. 05059/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2022, proposto da In.Rosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …Leggi di più...
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- 3. TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 585Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2026 N. 00585/2026 REG.PROV.COLL. N. 00370/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 370 del 2025, proposto dalla Farmacia Valle Dell'Irno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e IU MA TE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sonia Selletti, Annalisa Cecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa …Leggi di più...
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- 4. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4060Provvedimento: Rg. n. 701602/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 701602/2011 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito, vertente: tra (C.F. - P.I. ), quale titolare della farmacia Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rurale sita in Castel di Sasso alla via S. Marco n. 14, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Carlo Grillo, …Leggi di più...
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- 5. Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1977Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. RG.3939 \ 2019 introitata in decisione il 29 ottobre 2025 a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta TRA P.I. Parte_1 , in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata P.IVA_1 e difesa, per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giancarlo Niutta ( ) del ruolo professionale legale ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso la sede in – Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) Pt_1 pec: - fax 090 3652776 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.
((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217)) - Art. 2. ((L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.))
Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578 , ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. (1a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 marzo 1973, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica." - Art. 3.
L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell' articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , nella misura fissata per il titolare.
Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.