Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 aprile 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 novembre 2009 |
Commentari • 18
- 1. PNRR finanziamento farmacie ruraliGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 23 aprile 2025
La Struttura di Missione PNRR ha pubblicato Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, M5C3I2 - Struttura sanitarie di prossimità territoriale - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Investimento “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rientra nell'ambito della Missione n. 5 Inclusione e Coesione, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”. La Misura è finalizzata a supportare le farmacie rurali (L. 8 marzo 1968, n. 221) per rafforzare i servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore …
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Giurisprudenza • 434
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6799Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06799/2025REG.PROV.COLL. N. 05059/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2022, proposto da In.Rosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …Leggi di più...
- dispensario farmaceutico·
- giurisdizione amministrativa·
- pianificazione territoriale·
- competenza amministrativa·
- chiusura dispensario·
- partecipazione procedimentale·
- apertura farmacia·
- eccesso di potere·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 3 e 10-bis l. n. 241/90
Versioni del testo
- Art. 1.
Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.
((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217)) - Art. 2. ((L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.))
Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578 , ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. (1a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 marzo 1973, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica." - Art. 3.
L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell' articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , nella misura fissata per il titolare.
Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.