Legge 8 marzo 1968, n. 221

Commentari14

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Giurisprudenza433

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2015, n. 4682
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7087/2013 proposto da: AZIENDA SANITARIA USL 11 EMPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato …
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    • fondamento·
    • ammissibilità·
    • fattispecie·
    • sindacato di cassazione·
    • impugnazioni civili·
    • consiglio di stato·
    • giurisdizioni speciali (impugnabilità)·
    • cassazione (ricorso per)

  • 2Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6799
    Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06799/2025REG.PROV.COLL. N. 05059/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2022, proposto da In.Rosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …
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    • dispensario farmaceutico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • pianificazione territoriale·
    • competenza amministrativa·
    • chiusura dispensario·
    • partecipazione procedimentale·
    • apertura farmacia·
    • eccesso di potere·
    • art. 87 c.p.a.·
    • art. 3 e 10-bis l. n. 241/90

  • 3Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4060
    Provvedimento: Rg. n. 701602/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 701602/2011 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito, vertente: tra (C.F. - P.I. ), quale titolare della farmacia Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rurale sita in Castel di Sasso alla via S. Marco n. 14, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Carlo Grillo, …
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    • sconto farmacie rurali·
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    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione normativa·
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    • indennità di residenza·
    • art. 11 L. 405/2001·
    • compensazione spese di lite·
    • ricognizione di debito

  • 4TAR Parma, sez. I, sentenza 23/09/2025, n. 394
    Provvedimento: Pubblicato il 23/09/2025 N. 00394/2025 REG.PROV.COLL. N. 00358/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 358 del 2022, proposto da Federfarma Reggio Emilia, Farmacia Comunale Tressano, Farmacia Calerno Sas, Farmacie Frara Sas, Farmacia Rivi della Dottoressa Rivi Barbara, Farmacia Pelizzoni della Dottoressa Fiamminghi Malvina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Oreste Carrozza, Rita Carrozza, con domicilio digitale come da PEC …
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    • programmazione spesa pubblica·
    • termine perentorio·
    • farmacie rurali·
    • giurisprudenza TAR·
    • proporzionalità·
    • art. 4 Legge n. 221/1968·
    • termine ordinatorio·
    • indennità di residenza·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato

  • 5Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2024, n. 987
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Salerno 2^ Sezione Civile R.G. 262/2023 La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati: 1. Dott. Vito Colucci - Presidente; 2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere; 3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 262/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 26/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 27/01/2023 – notificata in …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • dispensario farmaceutico·
    • difetto di presupposto·
    • violazione di legge·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • eccesso di potere·
    • art. 2043 c.c.·
    • responsabilità civile·
    • art. 2055 c.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Le farmacie sono classificate in due categorie:
    a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
    b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
    Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.
    ((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
    La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
    Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217))
  • Art. 2. ((L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito.
    Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.))
    Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578 , ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
    Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. (1a)
    --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 5 marzo 1973, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica."
  • Art. 3.
    L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell' articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , nella misura fissata per il titolare.
    Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.