Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 maggio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2022 |
Commentari • 94
- 1. Società titolare di farmacia e di parafarmacia: limiti e ammissibilitàAndrea Bramante · https://www.iusinitinere.it/
Con il presente contributo si intende affrontare la questione, di notevole rilevanza pratica, avente ad oggetto la possibilità, da parte di una società, di essere titolare di una o più farmacie e al contempo di una o più parafarmacie. Per fornire una risposta a tale quesito, di indiscussa attualità, occorre preliminarmente inquadrare la natura giuridica dell'istituto della “farmacia” per poi analizzare il quadro normativo di settore, che dal 2017 ha subìto un profondo mutamento. Quanto al primo aspetto, è stato più volte sostenuto che nella nozione di farmacia debba essere ricondotta non soltanto la professione sanitaria in sé, che si sostanzia nella preparazione ed erogazione di …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (EX AZIENDA USL N. 2 DI CALTANISSETTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,' VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 26496 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/11/2020 FARMACIA BUFALINO D.SSA AR CONCETTA, in persona della titolare omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- fondamento·
- crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle asl·
- esclusione·
- applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002·
- adempimento·
- obbligazioni in genere·
- di cose determinate solo nel genere
Versioni del testo
- Art. 1.
L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.
((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso))
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. - Art. 1-bis. (( 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri )) - Art. 1-ter. (( 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite ))