CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 18047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18047 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AI ME TE GO ME, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dei cellulari in sequestro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Torino ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta - pari ad anni 3 di reclusione ed euro 16.000,100 di multa - in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale confisca e distruzione dello stupefacente, nonché di ogni altro bene in sequestro, strumentale allo spaccio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18047 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/01/2024 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'illegalità della misura di sicurezza patrimoniale applicata, nella parte in cui essa ha attinto anche due telefoni cellulari nella disponibilità dell'imputato, sprovvisti del necessario nesso di pertinenzialità con il reato in contestazione. In particolare, precisa la difesa che, afferendo la condotta contestata alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non si comprende quale sia il nesso strumentale e funzionale dei due cellulari confiscati rispetto alla commissione del reato, tanto più in considerazione del fatto che, attualmente, tali dispositivi rappresentano un oggetto comunemente in uso a ciascuna persona. Trattandosi di confisca facoltativa, inoltre, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È necessario premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione, anche per vizio di motivazione, avverso la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17 luglio 2020, Rv. 279348. Deve, inoltre, rilevarsi che, con la sentenza ex art. 444 c:od. proc. pen., può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, c:omma 1, cod. pen. delle cose che servirono a commettere il reato, ovvero di quelle che ne costituiscano il prodotto o il profitto, e che, c:on riferimento specifico alle nozione di «cose che servirono a commettere il reato», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità, tale da legittimare il giudizio di pericolosità, derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato, pur senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro (ex multis, Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631). Quanto all'onere argomentativo del giudice, si è anche affermato che la sinteticità della motivazione tipica del patteggiamento non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta di ufficio, se non nei limiti in cui lo sviluppo argomentativo della decisione sia correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti 2 Così deciso il 23/01/2024. nell'imputazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081). Dal che si deve dedurre che l'onere della motivazione potrà essere ridotto rispetto al rapporto di derivazione (per il profitto) e strumentalità (per le cose che servirono a commettere il reato), qualora tale rapporto emerga ictu °culi dalla stessa imputazione, mentre dovrà essere maggiormente approfondito negli altri casi in cui non sussista una tale evidenza. Sempre in materia di stupefacenti, con riferimento al telefono cellulare, si è sostenuto che la confisca è legittima laddove sia dimostrato l'asservimento del bene al reato, ovvero un suo uso non occasionale, ma costante per comunicazioni relative allo spaccio (Sez.6, n. 34088 del 07707/2003, Rv 226687). 1.2. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente, la sentenza impugnata si limita a disporre, in maniera immotivata, la confisca di «quant'altro in sequestro strumentale allo spaccio». In altri termini, non si specifica quali elementi in atti valessero a dimostrare l'asservimento di tali oggetti, nel senso di destinazione prevalente, al reato. Dal dispositivo, peraltro, risulterebbe essere stata disposta anche la distruzione delle cose sequestrate;
prescrizione parimenti rimasta senza giustificazione. 2. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino, che procederà al nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dei cellulari in sequestro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Torino ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta - pari ad anni 3 di reclusione ed euro 16.000,100 di multa - in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale confisca e distruzione dello stupefacente, nonché di ogni altro bene in sequestro, strumentale allo spaccio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18047 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/01/2024 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'illegalità della misura di sicurezza patrimoniale applicata, nella parte in cui essa ha attinto anche due telefoni cellulari nella disponibilità dell'imputato, sprovvisti del necessario nesso di pertinenzialità con il reato in contestazione. In particolare, precisa la difesa che, afferendo la condotta contestata alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non si comprende quale sia il nesso strumentale e funzionale dei due cellulari confiscati rispetto alla commissione del reato, tanto più in considerazione del fatto che, attualmente, tali dispositivi rappresentano un oggetto comunemente in uso a ciascuna persona. Trattandosi di confisca facoltativa, inoltre, il giudice avrebbe dovuto motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È necessario premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione, anche per vizio di motivazione, avverso la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17 luglio 2020, Rv. 279348. Deve, inoltre, rilevarsi che, con la sentenza ex art. 444 c:od. proc. pen., può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, c:omma 1, cod. pen. delle cose che servirono a commettere il reato, ovvero di quelle che ne costituiscano il prodotto o il profitto, e che, c:on riferimento specifico alle nozione di «cose che servirono a commettere il reato», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità, tale da legittimare il giudizio di pericolosità, derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato, pur senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro (ex multis, Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631). Quanto all'onere argomentativo del giudice, si è anche affermato che la sinteticità della motivazione tipica del patteggiamento non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta di ufficio, se non nei limiti in cui lo sviluppo argomentativo della decisione sia correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti 2 Così deciso il 23/01/2024. nell'imputazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081). Dal che si deve dedurre che l'onere della motivazione potrà essere ridotto rispetto al rapporto di derivazione (per il profitto) e strumentalità (per le cose che servirono a commettere il reato), qualora tale rapporto emerga ictu °culi dalla stessa imputazione, mentre dovrà essere maggiormente approfondito negli altri casi in cui non sussista una tale evidenza. Sempre in materia di stupefacenti, con riferimento al telefono cellulare, si è sostenuto che la confisca è legittima laddove sia dimostrato l'asservimento del bene al reato, ovvero un suo uso non occasionale, ma costante per comunicazioni relative allo spaccio (Sez.6, n. 34088 del 07707/2003, Rv 226687). 1.2. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente, la sentenza impugnata si limita a disporre, in maniera immotivata, la confisca di «quant'altro in sequestro strumentale allo spaccio». In altri termini, non si specifica quali elementi in atti valessero a dimostrare l'asservimento di tali oggetti, nel senso di destinazione prevalente, al reato. Dal dispositivo, peraltro, risulterebbe essere stata disposta anche la distruzione delle cose sequestrate;
prescrizione parimenti rimasta senza giustificazione. 2. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino, che procederà al nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino.