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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 173/2017
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro e Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 11.3.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 20.5.2017 e distinta al n. 173/2017 R.G., promossa da:
in persona del legale rapp. te pro tempore, con Controparte_1 domicilio eletto a Nuoro nello studio del difensore, avv. Paolo Raffaele Tuffu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
parte ricorrente/opponente contro
anche quale mandatario della CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, presso CP_4 gli uffici territoriali dell'Ente, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti, dall'avv. Mario Nivola;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.5.2017, la ha evocato in giudizio, Controparte_1 davanti al Tribunale di Nuoro, l' e la impugnando l'avviso di addebito distinto CP_2 CP_4 al n. 374 2017 00000514 85 000, notificato il 12.4.2017 per l'importo di euro 68.145,60.
1.1. L' si è costituito con memoria difensiva depositata il 24.11.2017 e ha invocato, oltre CP_2 al difetto di legittimazione passiva della la reiezione dell'opposizione e la condanna CP_4 della ricorrente a pagare quanto addebitato “con eccezione dei crediti relativi alle obbligazioni contributive scadenti nel periodo anteriore al febbraio 2009”.
1.2. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
1.3. All'udienza del 11.3.2025, in particolare, le parti hanno dichiarato di danno atto di essere addivenute ad un'intesa del seguente tenore: 1 << … 1) la in persona del legale rappresentante pro tempore, a definitiva CP_1 Controparte_1 tacitazione di ogni maggiore pretesa economica avanzata dall' con l'avviso di addebito n. 374 2017 CP_2
00000514 85 000, si obbliga a pagare all' ed al concessionario della riscossione competente per l'incasso le CP_2 seguenti somme: a) €. 8.554,05 a titolo di contributi relativi alle posizioni dei lavoratori , Persona_1
e per i quali la prestazione di attività lavorativa è stata resa Persona_2 Persona_3 Persona_4
a tempo pieno invece che part-time; b) € 5.132,44 a titolo di somme/sanzioni aggiuntive cristallizzate al 30/05/2017; c) gli interessi di mora e gli aggi di riscossione sugli importi sub a) e b) che precedono, così come verranno calcolati dal concessionario della riscossione competente per l'incasso di tutti i predetti importi;
2) integrale compensazione delle spese di lite.
…>>.
1.4. Sempre nel corso dell'udienza, l'opponente ha voluto precisare che “il pagamento degli importi di cui al punto 1) che precede, seppur estintivi dell'obbligazione, non costituiscono e/o costituiranno mai riconoscimento alcuno da parte della stessa della fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti Controparte_1 dall' con l'avviso di addebito n. 374 2017 00000514 85 000, né riconoscimento e/o accertamento della CP_2 suss dei presupposti di fatto e diritto sottesi alle pretese di pagamento ivi mosse, avendo lo stesso pagamento unicamente finalità di conciliazione della lite”.
1.5. Le parti hanno chiesto di volersi definire la lite mediante presa d'atto, da parte del Tribunale, dell'accordo, e declaratoria di cessazione della materia del contendere: il Giudice, all'esito dell'udienza, ha pronunciato sentenza
2. In forza di quanto sopra, al Tribunale non resta che deliberare nel senso prospettato dalle parti, prendendo e dando atto che la materia del contendere è cessata in forza dell'accordo raggiunto e della sua concreta esecuzione.
2.1. Nulla di ulteriore sulle spese processuali, avendo le parti ricompreso le stesse nel complessivo accordo, compensandole integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando in lite, respinta e/o assorbita ogni altra e diversa domanda o eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese processuali.
Nuoro, 11 marzo 2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro e Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 11.3.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 20.5.2017 e distinta al n. 173/2017 R.G., promossa da:
in persona del legale rapp. te pro tempore, con Controparte_1 domicilio eletto a Nuoro nello studio del difensore, avv. Paolo Raffaele Tuffu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
parte ricorrente/opponente contro
anche quale mandatario della CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, presso CP_4 gli uffici territoriali dell'Ente, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti, dall'avv. Mario Nivola;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.5.2017, la ha evocato in giudizio, Controparte_1 davanti al Tribunale di Nuoro, l' e la impugnando l'avviso di addebito distinto CP_2 CP_4 al n. 374 2017 00000514 85 000, notificato il 12.4.2017 per l'importo di euro 68.145,60.
1.1. L' si è costituito con memoria difensiva depositata il 24.11.2017 e ha invocato, oltre CP_2 al difetto di legittimazione passiva della la reiezione dell'opposizione e la condanna CP_4 della ricorrente a pagare quanto addebitato “con eccezione dei crediti relativi alle obbligazioni contributive scadenti nel periodo anteriore al febbraio 2009”.
1.2. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
1.3. All'udienza del 11.3.2025, in particolare, le parti hanno dichiarato di danno atto di essere addivenute ad un'intesa del seguente tenore: 1 << … 1) la in persona del legale rappresentante pro tempore, a definitiva CP_1 Controparte_1 tacitazione di ogni maggiore pretesa economica avanzata dall' con l'avviso di addebito n. 374 2017 CP_2
00000514 85 000, si obbliga a pagare all' ed al concessionario della riscossione competente per l'incasso le CP_2 seguenti somme: a) €. 8.554,05 a titolo di contributi relativi alle posizioni dei lavoratori , Persona_1
e per i quali la prestazione di attività lavorativa è stata resa Persona_2 Persona_3 Persona_4
a tempo pieno invece che part-time; b) € 5.132,44 a titolo di somme/sanzioni aggiuntive cristallizzate al 30/05/2017; c) gli interessi di mora e gli aggi di riscossione sugli importi sub a) e b) che precedono, così come verranno calcolati dal concessionario della riscossione competente per l'incasso di tutti i predetti importi;
2) integrale compensazione delle spese di lite.
…>>.
1.4. Sempre nel corso dell'udienza, l'opponente ha voluto precisare che “il pagamento degli importi di cui al punto 1) che precede, seppur estintivi dell'obbligazione, non costituiscono e/o costituiranno mai riconoscimento alcuno da parte della stessa della fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti Controparte_1 dall' con l'avviso di addebito n. 374 2017 00000514 85 000, né riconoscimento e/o accertamento della CP_2 suss dei presupposti di fatto e diritto sottesi alle pretese di pagamento ivi mosse, avendo lo stesso pagamento unicamente finalità di conciliazione della lite”.
1.5. Le parti hanno chiesto di volersi definire la lite mediante presa d'atto, da parte del Tribunale, dell'accordo, e declaratoria di cessazione della materia del contendere: il Giudice, all'esito dell'udienza, ha pronunciato sentenza
2. In forza di quanto sopra, al Tribunale non resta che deliberare nel senso prospettato dalle parti, prendendo e dando atto che la materia del contendere è cessata in forza dell'accordo raggiunto e della sua concreta esecuzione.
2.1. Nulla di ulteriore sulle spese processuali, avendo le parti ricompreso le stesse nel complessivo accordo, compensandole integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando in lite, respinta e/o assorbita ogni altra e diversa domanda o eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese processuali.
Nuoro, 11 marzo 2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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