Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Ordinanza collegiale 6 aprile 2021
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Sentenza 24 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01681/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 369 del 2020, proposto da:
- LO TO AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Doria, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Tricase, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 18631 del 3 dicembre 2019 emesso da Comune di Tricase - Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tricase.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- in data 25 marzo 2014 la Polizia Locale del Comune di Tricase, Nucleo di Vigilanza Urbanistico Edilizia, a seguito di sopralluogo su terreno di proprietà del sig. AN in Contrada ‘Finocchiaro’ ( in Catasto al foglio 33, particella 667 ), formulava il seguente “ verbale di accertamenti urgenti su luoghi e cose (art. 354 c.p.p.) e contestuale sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) ”: “… i sottoscritti ufficiale di p.g. … e agente di p.g. …, coadiuvati dal Tecnico Comunale … si sono recati sul predetto fondo ed hanno accertato la realizzazione, senza titolo di: 1. sul lato sud adiacente ad un vecchio immobile è stata effettuata una sopraelevazione parziale del vecchio muro perimetrale esistente utilizzando 5 vecchi conci di tufo ottenendo un’altezza lineare di circa mt. 2,50; sul lato est è stata effettuata la parziale realizzazione di un muro perimetrale utilizzando vecchi conci di tufo, per una lunghezza di circa mt. 1,90, ed un'altezza di circa mt. 2,00 al di sopra del quale è stata creata un’apertura pari alla lunghezza totale del predetto muro avente una lunghezza di mt. 3,40 circa, che funge da lucernaio; 3. sul lato nord è stato realizzato un muro perimetrale con vecchi conci di tufo, per una lunghezza di mt. 3,35, ed avente un’altezza pari a mt. 2,50 circa, con realizzazione sullo stesso muro di una porta di accesso. La superficie del vano realizzato abusivamente risulta di mq. 11,39 circa, coperto con pannelli metallici coibentati. La zona è di tipo E (agricola), sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ubicata nel perimetro del Parco naturale regionale Otranto - Santa Maria di Leuca, assoggettata a normativa PTTR, PUTT/Paesaggio … ”.
- in data 4 novembre 2019 il sig. AN presentava al Comune di Tricase una IA relativa a un “ Progetto di ristrutturazione di un fabbricato diruto a seguito di calamità naturali ”.
- con provvedimento prot. n. 17256 del 6 novembre 2019 il Comune ordinava la sospensione dei lavori.
- dopo le osservazioni del sig. AN, del 19 novembre 2019, il Comune di Tricase, Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, adottava infine il provvedimento n. 18631 del 3 dicembre 2019, del seguente contenuto: “ Oggetto: IA per i lavori di ‘ricostruzione fedele del vecchio fabbricato’ sito in Tricase al foglio 33 particella 667. Archiviazione IA n. 190/2019. Vista la IA presentata presso questo Ente in data 4 novembre 2019 al prot. n. 17046, pratica edilizia n. 190/2019. Visto che in data 25 marzo 2014 è stato eseguito sopralluogo da parte del Comando Polizia Locale congiuntamente a personale del Settore Assetto del Territorio, dal quale risultava che il fabbricato (rappresentato dai disegni di progetto allegati alla IA) non esisteva. Viste le osservazioni del 19 novembre 2019, prot. n. 17963, in merito all’ordine di sospensione dei lavori prot. n. 17256 del 6 novembre 2019 relative alla suddetta IA … si comunica quanto segue: si conferma l’esito dell’istruttoria e del controllo sfavorevole. Per quanto sopra riportato si considera la presente IA inefficace a ogni effetto di legge ”.
- veniva dunque proposto il ricorso in esame, così articolato: a) manifesta illogicità del provvedimento; assenza o, in subordine, contraddittorietà estrema della motivazione; violazione degli artt. 17 - 21- nonies e 22 1. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria; illogicità e manifesta ingiustizia; intempestività dell’azione amministrativa; b) eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi, intempestività dell’azione amministrativa, difetto di motivazione e d’istruttoria; violazione degli artt. 7 - 19 l. n. 241/1990.
2.- Considerato che, con le ordinanze istruttorie n. 485 e n. 1748 del 2021, la Sezione poneva in rilievo come:
- nella Relazione allegata alla IA si riferisse che: “ Il fabbricato oggetto di intervento … risulta essere presente nelle mappe catastali già dall’impianto … Il giorno 17.12.2007 un violento fortunale si è abbattuto sul fabbricato causando ingenti danni con distruzione di una buona parte di embrici in terracotta di inestimabile valore, buona parte del muro perimetrale, il tutto come già comunicato con una missiva del 08.01.2008. Alla data odierna lo stato dei luoghi non risulta essere mutato rispetto al 2007, infatti risulta il fabbricato in muratura con copertura a ‘botte’ in buono stato, la pertinenza con copertura in embrici, risulta esserci una porzione di muro originario, realizzato in conci di tufo e l’originaria fondazione anch’essa realizzata in muratura dello spessore di cm. 50. Con la presente, si intende ripristinare l’originario stato dei luoghi ”.
- nel verbale di sopralluogo, invece, si allegasse che: “ in data 25 marzo 2014 è stato eseguito sopralluogo da parte del Comando Polizia Locale congiuntamente a personale del Settore Assetto del Territorio, dal quale risultava che il fabbricato (rappresentato dai disegni di progetto allegati alla IA) non esisteva ”.
- in data 8 gennaio 2008 il sig. AN avesse presentato al Comune di Tricase la seguente “ Denuncia di danneggiamento ad immobili, cose e colture arboree per evento calamitoso di origine naturale ”: “ Il sottoscritto AN LO TO … proprietario di un appezzamento agricolo composto dalle seguenti particelle 134-383-384-385 di cui al foglio 33 del Quadro d’Unione del Comune di Tricase dichiara che il giorno 17 dicembre 2007 un violento fortunale si è abbattuto sui terreni di cui sopra causando ingenti danni ad antichi fabbricati rurali e loro pertinenze con distruzione di buona parte di embrici in terracotta di inestimabile valore e colonnati, crolli di porzioni di muretti a secco e lo sradicamento con mutilazione di svariati alberi da frutto ed ornamentali. L’elencazione dei danni sopravvenuti si è resa quanto mai opportuna per due ordini di motivi. Innanzitutto per ottenere le necessarie autorizzazioni alla rimozione dei residui arborei ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. In secondo luogo per informare gli organi competenti delle modificazioni distruttive per causa di forza maggiore intervenute sui fabbricati rurali soggetti, in questo particolare frangente, ad una completa classificazione e rilevamento catastale ex art. 2 comma 36, D.L. 3.10.2006 n.262 convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2006 n. 286 secondo le modalità previste dall’art. 1 comma 339 della L. 27.12.2006, n. 296. È infatti necessario descrivere lo stato dei luoghi prima del violento evento metereologico e consentire così che si possa attuare un’opera conservativa sulle testimonianze rurali già presenti sui territori di cui sopra. I danni arrecati alle colture arboree sono i seguenti (…) I danni ai fabbricati e pertinenze sono i seguenti. Sul primo fabbricato: Copertura in embrici relativo ad un vano di lamia distrutta completamente. Sul secondo fabbricato: Muro perimetrale di circa m. 15 di pertinenza di un fabbricato con volta a botte completamente abbattuto. Sul terzo fabbricato: Copertura in embrici della lamia parzialmente divelta. Porticato con colonne e pergolato di circa mq. 38 completamente distrutto. Crollo di parti di muro perimetrale per complessivi m. 19 circa. Parte superiore di cisterna completamente crollata. I danni relativi ad altre cose sono i seguenti: Crollo in svariati punti di porzioni di muretti a secco. Parziale distruzione di impianto di irrigazione composto da tubi in lamiera zincata. Deformazione di cancello d’ingresso in ferro ”.
2.1 Considerato, altresì, che con le medesime ordinanze la Sezione riteneva pertanto necessario, anche sulla base delle osservazioni e della documentazione fotografica allegata dal sig. AN, un approfondimento istruttorio, dovendo in specie richiedere all’A.c. di Tricase, nelle persone del Sindaco e del relativo Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, di produrre:
a) una relazione di chiarimenti sulla vicenda in esame, che desse pure compiutamente conto delle circostanze dedotte dall’AN tanto in sede procedimentale quanto in sede processuale;
b) la d.d. prot. n. 17256 del 6 novembre 2019, con cui il Comune ordinava la sospensione dei lavori;
c) la documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo e sequestro del 25 marzo 2014.
3.- Osservato che, nella relazione prot. n. 278 del 10 gennaio 2022, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica riferiva quanto segue: « 1) dall’analisi della documentazione in atti presso questo Ufficio e, con particolare riferimento alle planimetrie di impianto catastale datate 24/01/1969, dall’estratto dell’aerofotogrammetria del 1982 e dall’estratto mappale dell’odierna particella 667 si evince la presenza di un piccolo fabbricato posto a confine con le ex particelle 133 e 134 del foglio n. 33. Dal confronto delle citate planimetrie è possibile notare già a livello macroscopico la differenza dimensionale del fabbricato originale. La planimetria catastale all’impianto riportata in Figura 1 evidenzia la presenza di un fabbricato di forma rettangolare avente la dimensione leggibile sulla mappa di mm 4x3. Facendo le dovute proporzioni, trattandosi di un estratto in scala al 2.000 si può ipotizzare un fabbricato con una consistenza di circa 48 mq. Lo stralcio aerofotogrammetrico del 1982 riportato in Figura 2, in scala 1:5000 evidenzia la presenza di un fabbricato avente la dimensione in mappa di mm 1x2. Quindi fatte debite proporzioni il fabbricato avrebbe le dimensioni di 5x10 mq = 50 mq paragonabile alla precedente rilevazione. L’estratto catastale del 2010 riportato in Figura 3, riporta un fabbricato a cavallo tra le particelle 603 e 667 avente forma rettangolare avente dimensioni di mm 3x8 e quindi una consistenza complessiva di 96 mq. Dall’estratto di mappa riportato in Figura 4, acquisito da semplice interrogazione del Portale cartografico del SIT Puglia … ove è stato sovrapposto all’ortofoto del 2006 l’estratto mappale aggiornato del catasto, è possibile notare come la sagoma del fabbricato rilevata dalla foto satellitare nel 2006 è notevolmente più piccola di quella catastale (visibile in azzurro) redatta successivamente (Costituzione del 09/07/2010) come risulta dalla visura catastale in atti che si allega alla presente. Ciò posto, risulta del tutto evidente e certa l’incongruenza dimensionale del fabbricato oggetto dei lavori di ripristino e ciò ha determinato l’emissione delle note comunali prot . n. 17256 del 6 novembre 2019 e n. 18631 del 3 dicembre.
2) Fermo restando che se gli interventi riguardano immobili, comunque legittimi, sottoposti a speciale tutela, la IA è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione di competenza dell’Ente tutorio. Nel caso di specie l’intervento riguarda un immobile ricadente in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. È altresì ubicata nel perimetro del Parco naturale regionale Otranto - Santa Maria di Leuca. La stessa non ha acquisito alcun parere degli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta preventivi comunque denominati. Ciò premesso, dall’esame della IA n. 190/2019 si evidenzia (riquadro C del modello unificato qualificazione dell’intervento) che l’intervento riguarda una ‘ristrutturazione straordinaria (pesante), restauro e rasamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) (D.P.R. 380/2001, art. 22 co. 1, art. 3 co. 1 lett. b), c) ed e). Punti 4, 6 e 7 Sez. II Edilizia della Tabella A del d.lgs n. 222/2016)’. Il citato art. 3 co. 1 lett. D) D.P.R. 380/2001 recita: “… Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, … gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. Gli elaborati grafici allegati (alla IA, ndr) rappresentano la raffigurazione del piano terra e del piano primo esistente che di seguito si riportano: … come è possibile notare, al netto della parte indicata come ‘non interessata’, che probabilmente rappresenta la porzione legittima del fabbricato ante ’67 e la parte contestata come ‘inesistente’ durante il sopralluogo della Polizia Locale in data 25/03/2014, i grafici riportano un contorno con linee parallele con indicazione ‘fondazione esistente’. Quindi oltre ad ammettere esplicitamente l’inesistenza del fabbricato da recuperare (rappresentandone solo la parte di fondazione come esistente) ne omette di rappresentarne l’intera consistenza e di dimostrarne il suo stato legittimo. Si riporta di seguito una fotografia scattata all’atto del sopralluogo della Polizia Locale ove risulta evidente l’inesistenza anche delle fondazioni rappresentate nella IA (…). È possibile notare l’inesistenza delle fondazioni. La ripresa fotografica denuncia la realizzazione del vano coperto con il pannello coibentato. Da notare la diversa fattura e consistenza dei conci di tufo utilizzati per la realizzazione dei muri perimetrali di chiusura. La rappresentazione del progetto di ripristino, tra l’altro a distanza di quasi dodici anni dall’evento meteorologico avverso, difficilmente può essere aderente al dettato normativo che prescrive siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (…). Si fa presente inoltre che la consistenza presunta dell’edificio, rappresentata nel progetto di ristrutturazione con la citata IA, riporta una dimensione lorda complessiva di mq 6.50x16.00 = 104 mq con una destinazione d’uso dei locali difficilmente sovrapponibile a quella originale ante 1967 …
Considerato che:
- nessuna dimostrazione dello stato di fatto legittimo ante 7.12.2007, giorno dell’evento calamitoso che ne avrebbe determinato il crollo, è presente negli elaborati costituenti la predetta IA;
- la stessa IA è stata acquisita al protocollo comunale in data 4/11/2019, a distanza di quasi dodici anni dal citato evento calamitoso denunciato in data 08/01/2008, senza nessun parere degli Enti preposti al rilascio dei pareri prescritti per legge;
- in data 25 marzo 2014 si era accertato l’inesistenza di un fabbricato in fase di realizzazione del vano, posto in adiacenza di un vecchio fabbricato (questo sì ante 1967), secondo quanto riportato in premessa al punto A);
- dall’esame della documentazione della pratica edilizia inerente l’ottenimento della compatibilità paesaggistica di opere difformi dall’autorizzato con P.C. n. 63/2010 in capo al sig. IA TO, proprietario del fabbricato rurale sito nella particella n. 604 confinante con quello posto al confine nella particella 667 di proprietà dell’AN, risulta evidente l’inesistenza della parte di fabbricato che nel 2014 venne contestato come abusivo.
(…) la Scia presentata è da ritenersi priva di ogni effetto legale e quindi illegittima ed inefficace ».
4.- Ritenuto che:
- nella richiamata relazione istruttoria prot. n. 278 del 10 gennaio 2022, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica dà conto in modo articolato e puntuale di tutte le ragioni, in fatto e in diritto, sulla base delle quali il Comune di Tricase si determinava nei sensi poi oggetto di gravame.
- la parte ricorrente non muove a tali allegazioni alcun rilievo, sicché non vi sono concreti motivi per porle in alcun modo in dubbio: ciò determina, per conseguenza, il rigetto del ricorso.
- le spese di giudizio debbono tuttavia essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 369 del 2020 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | TO Pasca |
IL SEGRETARIO