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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. MARGHERITA CAMILLI sito in San Gemini, Via Piave n. 14; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 27.12.2024-8.1.2025; esaminata la documentazione ad esso allegata;
visti decreti interlocutori del giudice delegato del 27.1.2025, 11.3.2025 e 13.3.2025; esaminata la documentazione e relazione integrativa dell'OCC depositati il 21.2.2025 ed integrati il successivo 25.3.2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); rilevato che la debitrice ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata per i debiti contratti in proprio, sia in qualità di titolare dell'impresa individuale con sede in Terni, Via Parte_1
Mancini n. 7, cancellata dal registro delle imprese in data 16.1.2013;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1,
CCII), ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non più esercente attività di impresa) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
1 ritenuta l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale di un'impresa cancellata dal registro imprese da oltre un anno e, quindi, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII, in relazione sia a debiti personali, sia a debiti d'impresa residui al momento della cancellazione, come già affermato dalla giurisprudenza di merito nella vigenza della L. n. 3/2012 (cfr. ex multis Trib. Milano del 3.6.2021), come confermato dall'espresso dettato dell'art. 33, co. 1 bis, CCII introdotto con il d.lgs. n. 136/2024; esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Debora Castellani, da ultimo integrata il 20.3.2025; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitrice non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo alla ricorrente, atteso che, su di essa grava una situazione debitoria a pari a circa
€ 139.042,26 riconducibile principalmente alle fideiussioni bancarie sottoscritte a garanzia dei debiti della Italcomit s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Terni nel 2015 e di cui era socia al 20%, sia allo scoperto del conto corrente affidato da costei aperto per l'attività d'impresa in passato esercitata in via individuale sino al 16.1.2013 (all. 21) - complesso debitorio a cui va aggiunto il compenso dell'OCC e dell'avv. Camilli - e che, dall'altro lato, percepisce solo un Parte_1 reddito mensile netto, quale lavoratrice dipendente della con mansioni di operaia Controparte_1 qualificata presso il punto vendita Maurys di Terni, pari a circa € 1.375,00 (per n. 14 mensilità), oltre alla somma di € 200,00 mensile (per n. 12 mensilità) dall' a titolo di assegno unico, e oltre ad CP_2 esser titolare di un conto corrente presso con saldo di € 659,86 al 31.12.2024; Controparte_3 ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente persona fisica è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;
rilevato che, dalla documentazione fornita risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente ormai privo della qualifica di imprenditore commerciale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di IA (all. 37), negli archivi CRIF (all. 33); rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso
18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);
2 riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr.
Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023) da depositare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
rilevato che nella propria relazione l'OCC, per come integrata il 20.3.2025, ha attestato ai sensi dell'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII che la procedura concorsuale consentirà il recupero di attivo, seppur di entità ridotta, da distribuire ai creditori concorsuali, al netto delle spese di procedura;
rilevato che la debitrice intende destinare all'attivo sia la quota della retribuzione mensile eccedente il limite che verrà fissato dal giudice delegato ai sensi ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, sia una quota pari al 30% del TFR maturato al momento della chiusura della procedura;
precisato che qualora il TFR divenga esigibile in costanza di procedura non potrà esser lasciato nella disponibilità della debitrice, poiché tutto il suo patrimonio concorre all'attivo della liquidazione controllata (cfr. Trib. Bologna 22.2.2023 e Trib. Spoleto 5.4.2024); ricordato, sul tema, che stante la sua connotazione retributiva (sia pure sotto forma di “risparmio forzoso”: v. Cass. n. 4261/2001) anche il trattamento di fine rapporto è escluso dall'attivo nei soli limiti di quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (v. in relazione alla previgente legge fallimentare Cass. n. 17751/2009 e Cass. n. 2591/99, nonché con specifico riguardo all'indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, Cass. n. 5787/1979); ritenuto che il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M.
n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt.
68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358
CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e
358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib.
Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno
10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); rilevato che l'istante ha chiesto di nominare l'OCC quale liquidatore per ragioni di economia processuale;
ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore l'avv. Debora Castellani, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Castellani sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre
2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda non possono ritenersi in prededuzione e
3 dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” (e non già anteriori) sorti “in occasione o in funzione della liquidazione” sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib.
Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
p.q.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- nomina liquidatore l'avv. Debora Castellani, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- ordina a l'elenco dei creditori, nonché la consegna o il rilascio dei beni Parte_1 facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 03/07/2025, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. MARGHERITA CAMILLI sito in San Gemini, Via Piave n. 14; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 27.12.2024-8.1.2025; esaminata la documentazione ad esso allegata;
visti decreti interlocutori del giudice delegato del 27.1.2025, 11.3.2025 e 13.3.2025; esaminata la documentazione e relazione integrativa dell'OCC depositati il 21.2.2025 ed integrati il successivo 25.3.2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); rilevato che la debitrice ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata per i debiti contratti in proprio, sia in qualità di titolare dell'impresa individuale con sede in Terni, Via Parte_1
Mancini n. 7, cancellata dal registro delle imprese in data 16.1.2013;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1,
CCII), ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non più esercente attività di impresa) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
1 ritenuta l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale di un'impresa cancellata dal registro imprese da oltre un anno e, quindi, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII, in relazione sia a debiti personali, sia a debiti d'impresa residui al momento della cancellazione, come già affermato dalla giurisprudenza di merito nella vigenza della L. n. 3/2012 (cfr. ex multis Trib. Milano del 3.6.2021), come confermato dall'espresso dettato dell'art. 33, co. 1 bis, CCII introdotto con il d.lgs. n. 136/2024; esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Debora Castellani, da ultimo integrata il 20.3.2025; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitrice non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo alla ricorrente, atteso che, su di essa grava una situazione debitoria a pari a circa
€ 139.042,26 riconducibile principalmente alle fideiussioni bancarie sottoscritte a garanzia dei debiti della Italcomit s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Terni nel 2015 e di cui era socia al 20%, sia allo scoperto del conto corrente affidato da costei aperto per l'attività d'impresa in passato esercitata in via individuale sino al 16.1.2013 (all. 21) - complesso debitorio a cui va aggiunto il compenso dell'OCC e dell'avv. Camilli - e che, dall'altro lato, percepisce solo un Parte_1 reddito mensile netto, quale lavoratrice dipendente della con mansioni di operaia Controparte_1 qualificata presso il punto vendita Maurys di Terni, pari a circa € 1.375,00 (per n. 14 mensilità), oltre alla somma di € 200,00 mensile (per n. 12 mensilità) dall' a titolo di assegno unico, e oltre ad CP_2 esser titolare di un conto corrente presso con saldo di € 659,86 al 31.12.2024; Controparte_3 ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente persona fisica è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;
rilevato che, dalla documentazione fornita risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente ormai privo della qualifica di imprenditore commerciale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di IA (all. 37), negli archivi CRIF (all. 33); rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso
18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);
2 riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr.
Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023) da depositare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
rilevato che nella propria relazione l'OCC, per come integrata il 20.3.2025, ha attestato ai sensi dell'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII che la procedura concorsuale consentirà il recupero di attivo, seppur di entità ridotta, da distribuire ai creditori concorsuali, al netto delle spese di procedura;
rilevato che la debitrice intende destinare all'attivo sia la quota della retribuzione mensile eccedente il limite che verrà fissato dal giudice delegato ai sensi ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, sia una quota pari al 30% del TFR maturato al momento della chiusura della procedura;
precisato che qualora il TFR divenga esigibile in costanza di procedura non potrà esser lasciato nella disponibilità della debitrice, poiché tutto il suo patrimonio concorre all'attivo della liquidazione controllata (cfr. Trib. Bologna 22.2.2023 e Trib. Spoleto 5.4.2024); ricordato, sul tema, che stante la sua connotazione retributiva (sia pure sotto forma di “risparmio forzoso”: v. Cass. n. 4261/2001) anche il trattamento di fine rapporto è escluso dall'attivo nei soli limiti di quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (v. in relazione alla previgente legge fallimentare Cass. n. 17751/2009 e Cass. n. 2591/99, nonché con specifico riguardo all'indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, Cass. n. 5787/1979); ritenuto che il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M.
n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt.
68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358
CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e
358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib.
Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno
10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); rilevato che l'istante ha chiesto di nominare l'OCC quale liquidatore per ragioni di economia processuale;
ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore l'avv. Debora Castellani, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Castellani sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre
2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda non possono ritenersi in prededuzione e
3 dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” (e non già anteriori) sorti “in occasione o in funzione della liquidazione” sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib.
Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
p.q.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- nomina liquidatore l'avv. Debora Castellani, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- ordina a l'elenco dei creditori, nonché la consegna o il rilascio dei beni Parte_1 facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 03/07/2025, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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