Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Avuto riguardo alla natura assistenziale e previdenziale del trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che esso sia soggetto allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fallimentare, che esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme al fallito stesso spettanti a titolo di stipendio, pensione o salario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere
Dott. Mario MORELLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE IT, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula n. 41, presso l'avv. Zaccagnini, unitamente all'avv. Ferdinando De Franciscis che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della SOCIETÀ DI FATTO UI LA & ON DI LA AN & C.; FALLIMENTI di AN LA, MA LV e TE IT in proprio, in persona del curatore dr. Alessandro Coletti;
- intimati -
avverso il decreto n. 102/96 emesso il 14 novembre 1996 dal Tribunale di S.M. Capua Vetere - sezione fallimentare.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto
- che con atto depositato il 23 luglio 1996 la signora EN TE proponeva reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento della società di fatto LU AN & TE ON Di AN & C. e ai fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (TE AN, RI VI e EN TE) aveva disposto l'acquisizione all'attivo fallimentare della somma, di L. 11.377.685 erogata dall'INPADAP in favore della TE quale trattamento di fine rapporto;
- che il Tribunale respingeva il reclamo, osservando che l'esclusione dall'attivo fallimentare delle somme spettanti al fallito a titolo di stipendio, pensione o salario, disposta dall'art. 46, n.2, l. fall., presuppone l'esistenza di un rapporto di contestualità tra la l'erogazione di tali somme e il mantenimento del fallito e della sua famiglia, non riscontrabile per le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, la cui percezione postula che il rapporto di lavoro sia previamente cessato;
- che la TE chiede la cassazione di tale provvedimento con due motivi di ricorso al quale la curatela del fallimento non resiste.
Considerato in diritto
- che con i due motivi di ricorso, i quali possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 46 l. fall. e degli artt. 1, 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; nonché difetto di motivazione - censura il provvedimento impugnato, oltre che per vizio di motivazione, per non aver considerato:
a) che l'indennità di fine rapporto ha natura assistenziale e previdenziale e che come tale, per ciò che riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, beneficia dello speciale regime di (limitata) impignorabilità previsto dagli artt. 1 e 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
b) che, comunque, il citato art. 46 l. fall. prevede l'esclusione dal fallimento dei guadagni del fallito nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
- che la doglianza è fondata, poiché l'inclusione delle "pensioni" tra gli emolumenti del fallito non compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, lascia intendere che essi possono riguardare anche redditi spettanti al fallito in relazione ad un'attività di lavoro cessata prima della dichiarazione del fallimento, trovando tale norma trova la sua ragion d'essere nell'esigenza, non tanto di indurre il fallito a svolgere un'attività economica retribuita durante la procedura fallimentare, quanto quella di assicurare i mezzi per soddisfare i bisogni essenziali del fallito e della sua famiglia;
- che pertanto, contrariamente a quel che si afferma nel provvedimento impugnato, deve ritenersi che anche il trattamento di fine rapporto sia soggetto allo speciale regime previsto per gli emolumenti contemplati dall'art. 46 l. fall.;
- che ogni questione circa l'applicabilità, in materia fallimentare, della disciplina dettata dall'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 in tema di pignorabilità, sequestrabilità e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi venuta meno dopo che il giudice delle leggi, con una serie di pronunce ha fatto venir meno ogni elemento di diversità tra tale disciplina e quella generale dettata dall'art. 545, quarto comma, del codice di rito (C. Cost. 31 marzo 1987, n. 89;
9 marzo 1990, n. 115; 19 marzo 1993, n. 115);
- che il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza, e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di S.M. Capua Vetere in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto formulato nella parte motiva della presente sentenza provvedendo, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando al tribunale di S.M. Capua Vetere in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999