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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4341/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4341 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via della Parte_1 C.F._1
Scuola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Foggia che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attore opponente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa quale procuratrice (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Pontasserchio (PI), Via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Taddei, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1444/2021 (R.G. n. 3193/2021) del 18/09/2021, il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad il pagamento della somma di € 6.505,74 a titolo di ratei non corrisposti Parte_1 originati dal finanziamento concessogli da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (che successivamente ha ceduto il diritto di credito alla . Controparte_1
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 18/11/2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa - REIECTIS CONTRARIIS – preliminarmente: a) -
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio dall'ingiungente. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) - Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario. NEL MERITO, In prima ipotesi, a) - Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta per difetto di prova in relazione al (contestato asserito) credito azionato. Indi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. b) - Con vittoria di spese, compensi,
15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In seconda ipotesi, a) - Accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in premessa, della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e/o del TAEG e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale debenza della parte opponente ex art. 125 bis TUB. Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. b) - Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto azionato da parte di attesa la Controparte_1 mancata prova dell'effettiva cessione del credito, e ha dedotto, nel merito: - il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria, non essendo sufficiente la dichiarazione ex art. 50 TUB in quanto
“documento di formazione unilaterale privo di qualsivoglia valenza e giuridico effetto;
- la nullità della clausola contrattuale di determinazione del TAEG/ISC, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 125bis del TUB.
In data 28.6.2022, si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto di ogni Controparte_1
avversa domanda in quanto infondata.
La opposta, nel dettaglio, ha dedotto: - che il diritto di credito per cui è causa le è stato ceduto dalla
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. con contratto stipulato in data 6 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
16/12/2017 - Parte Seconda n.148; - che l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al contratto, essendosi limitata a contestare genericamente la prova del diritto di credito e l'ammontare del quantum; - la rilevanza probatoria dell'estratto conto notarile sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- la genericità dell'eccezione concernente l'applicazione di un TAEG/I.S.C. in tesi superiore ai tassi indicati nel contratto;
- che l'ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento;
- che, pertanto, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG/ISC al più potrebbe rilevare in termini di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuo, neppure allegato nel caso di specie.
Con ordinanza del 3.10.2022, è stata accolta la domanda ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito, azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 1444/2021 del 18/09/2021), nascente dal mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria sorta dal contratto di finanziamento concesso ad
[...]
alla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., successivamente ceduto a Pt_1 [...]
(pari a € 6.505,74). CP_1
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In limine litis, sussiste la legittimazione attiva di la quale ha dimostrato di Controparte_1
essere validamente divenuta titolare del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna opponente e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.
3.1 Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
3.2 In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte. Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile. Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione.
Con particolare riferimento all'ipotesi di cessione dei crediti da parte di una banca, il comma 2 dell'art. 58 TUB dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
Il recente orientamento della Corte di Cassazione – che si condivide - ha chiarito che in caso di cessione in blocco, ai fini della prova della titolarità del credito del cessionario non è necessario fornire una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, ma è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purchè recante l'indicazione “per categorie” dei rapporti ceduti in blocco, rendendo possibile la chiara individuazione dei crediti oggetto di cessione
(Cass. civ., n. 21821/2023; Cass. civ. n. 4277/2023; Cass. civ. n. 1642/2023).
Sul piano processuale, grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. civ., n. 10518/2016). In particolare, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la disciplina di cui all'art 58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (si vedano, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2025 n. 9073; Cass. civ., sez. III, 7/10/2024, n. 26127).
3.3 Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'opposta costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito azionato.
Nel dettaglio, ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dall'opposta Controparte_3
con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. da cui è sorto il credito azionato (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), l'estratto del contratto di cessione con riferimento alla posizione oggetto del ricorso monitorio ove è indicato il nominativo del debitore, , e il codice di riferimento Parte_1
S00236902 (doc. 6 allegato all'atto di costituzione) e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/12/2017 - Parte Seconda n.148 (doc. 3 allegato all'atto di costituzione) relativo al contratto di cessione di crediti in blocco del 6 dicembre 2017 con cui essa ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017, con la specifica indicazione del codice di riferimento al credito de quo “ S00236902”.
E' dunque provato per tabulas il trasferimento della titolarità del diritto di credito azionato, dovendosi ritenere che esso, avuto riguardo alla sua natura e alla data di origine, rientri fra quelli trasferiti all'opposta con contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017, di cui al richiamato avviso di cessione.
Ad abundantiam, va menzionata la dichiarazione di avvenuta cessione del credito della Cassa di
Risparmio di San Miniato S.p.a. a rilasciata da Credit Agricole S.p.a. (doc. 7 Controparte_1 allegato all'atto di costituzione in giudizio) che con atto del 21/06/2018 (repertorio n. 71331 e raccolta n. 13702) ha fuso per incorporazione Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (doc. 8 allegato all'atto di costituzione in giudizio), dalla quale si evince che il diritto di credito nascente dal contratto di finanziamento de quo è stato ricompreso nell'operazione suddetta.
Inoltre, in sede monitoria è stata prodotta la comunicazione informativa, con la quale CP_1
ha provveduto ad informare il debitore dell'avvenuta cessione del diritto di credito (doc. 6
[...]
allegato al fascicolo monitorio).
Infine, dalla visura camerale storica aggiornata relativa alla creditrice i evince Controparte_1
l'avvenuta iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese (“denuncia modifica del 27.12.2017” riferibile all'atto avente “data effetto: 06.12.2017” riguardante “CARTOLARIZZAZIONE DI
CREDITI AI SENSI DELLA LEGGE 130 DEL 30.04.1999”, doc. 10 allegato all'atto di costituzione).
4. Nel merito, è pacifico e in ogni caso risulta per tabulas (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio) che n data 3 marzo 2017 ha concluso “contratto di finanziamento chirografario” Parte_1
con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. per la somma di euro 4.500,00, che lo stesso si è obbligato a rimborsare mediante pagamento di n. 1 rata di preammortamento posticipata, composta di soli interessi con scadenza al 31/03/2017, e di n. 24 rate di ammortamento mensile posticipate, comprensive di capitale e di interessi.
L'opposta ha inoltre prodotto in giudizio le risultanze dell'estratto conto notarile idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB e, nel giudizio di opposizione, a dimostrare l'andamento del rapporto fino a prova contraria, potendo esse essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Sul punto, è noto che spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito, in difetto delle quali le evidenze contabili dell'estratto conto costituiscono prova del saldo attivo a favore dell'istituto di credito (Cass. civ., n. 11626/2011; Cass. civ., n. 1281/2002; Cass. civ., 14849/2000). Nella fattispecie, l'opponente non ha mosso contestazioni circostanziate dirette a contestare l'esistenza e le risultanze dell'estratto conto, limitandosi ad asserire che il documento prodotto dalla creditrice opposta non presenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. Tale genericità non consente di esaminare funditus la doglianza, che comunque appare infondata alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla creditrice nell'ambito del presente giudizio.
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta applicazione, da parte dell'opposta, di un TAEG/ISC superiore al tasso effettivamente indicato nel contratto di finanziamento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. civ., sez. III, 3/07/2024 n.18235; Cass. civ.,
n. 14000/2023; Cass. civile n. 39169/2021).
Ne deriva che l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla validità del contratto, integrando la violazione di una regola di condotta della banca e, segnatamente, del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, la quale può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale, di natura risarcitoria.
Nel caso che ne occupa, tale domanda non è stata prospettata, essendosi l'opponente limitato a contestare il quantum del diritto di credito vantato dalla banca, lamentando in termini del tutto generici una discrasia fra il TAEG/ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato
(doglianza rispetto alla quale una eventuale CTU avrebbe assunto natura meramente esplorativa).
5. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) dell'opponente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (poiché il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA lla refusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 18/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4341 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, via della Parte_1 C.F._1
Scuola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Foggia che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attore opponente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa quale procuratrice (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Pontasserchio (PI), Via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Taddei, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1444/2021 (R.G. n. 3193/2021) del 18/09/2021, il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad il pagamento della somma di € 6.505,74 a titolo di ratei non corrisposti Parte_1 originati dal finanziamento concessogli da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (che successivamente ha ceduto il diritto di credito alla . Controparte_1
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 18/11/2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa - REIECTIS CONTRARIIS – preliminarmente: a) -
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio dall'ingiungente. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) - Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario. NEL MERITO, In prima ipotesi, a) - Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta per difetto di prova in relazione al (contestato asserito) credito azionato. Indi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. b) - Con vittoria di spese, compensi,
15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In seconda ipotesi, a) - Accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in premessa, della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e/o del TAEG e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale debenza della parte opponente ex art. 125 bis TUB. Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. b) - Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto azionato da parte di attesa la Controparte_1 mancata prova dell'effettiva cessione del credito, e ha dedotto, nel merito: - il difetto di prova del credito azionato in sede monitoria, non essendo sufficiente la dichiarazione ex art. 50 TUB in quanto
“documento di formazione unilaterale privo di qualsivoglia valenza e giuridico effetto;
- la nullità della clausola contrattuale di determinazione del TAEG/ISC, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 125bis del TUB.
In data 28.6.2022, si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto di ogni Controparte_1
avversa domanda in quanto infondata.
La opposta, nel dettaglio, ha dedotto: - che il diritto di credito per cui è causa le è stato ceduto dalla
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. con contratto stipulato in data 6 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
16/12/2017 - Parte Seconda n.148; - che l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al contratto, essendosi limitata a contestare genericamente la prova del diritto di credito e l'ammontare del quantum; - la rilevanza probatoria dell'estratto conto notarile sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- la genericità dell'eccezione concernente l'applicazione di un TAEG/I.S.C. in tesi superiore ai tassi indicati nel contratto;
- che l'ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento;
- che, pertanto, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG/ISC al più potrebbe rilevare in termini di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuo, neppure allegato nel caso di specie.
Con ordinanza del 3.10.2022, è stata accolta la domanda ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito, azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 1444/2021 del 18/09/2021), nascente dal mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria sorta dal contratto di finanziamento concesso ad
[...]
alla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., successivamente ceduto a Pt_1 [...]
(pari a € 6.505,74). CP_1
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In limine litis, sussiste la legittimazione attiva di la quale ha dimostrato di Controparte_1
essere validamente divenuta titolare del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna opponente e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.
3.1 Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
3.2 In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte. Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile. Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione.
Con particolare riferimento all'ipotesi di cessione dei crediti da parte di una banca, il comma 2 dell'art. 58 TUB dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
Il recente orientamento della Corte di Cassazione – che si condivide - ha chiarito che in caso di cessione in blocco, ai fini della prova della titolarità del credito del cessionario non è necessario fornire una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, ma è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purchè recante l'indicazione “per categorie” dei rapporti ceduti in blocco, rendendo possibile la chiara individuazione dei crediti oggetto di cessione
(Cass. civ., n. 21821/2023; Cass. civ. n. 4277/2023; Cass. civ. n. 1642/2023).
Sul piano processuale, grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. civ., n. 10518/2016). In particolare, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la disciplina di cui all'art 58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (si vedano, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2025 n. 9073; Cass. civ., sez. III, 7/10/2024, n. 26127).
3.3 Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'opposta costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito azionato.
Nel dettaglio, ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dall'opposta Controparte_3
con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. da cui è sorto il credito azionato (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), l'estratto del contratto di cessione con riferimento alla posizione oggetto del ricorso monitorio ove è indicato il nominativo del debitore, , e il codice di riferimento Parte_1
S00236902 (doc. 6 allegato all'atto di costituzione) e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/12/2017 - Parte Seconda n.148 (doc. 3 allegato all'atto di costituzione) relativo al contratto di cessione di crediti in blocco del 6 dicembre 2017 con cui essa ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del 31.03.2017, con la specifica indicazione del codice di riferimento al credito de quo “ S00236902”.
E' dunque provato per tabulas il trasferimento della titolarità del diritto di credito azionato, dovendosi ritenere che esso, avuto riguardo alla sua natura e alla data di origine, rientri fra quelli trasferiti all'opposta con contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017, di cui al richiamato avviso di cessione.
Ad abundantiam, va menzionata la dichiarazione di avvenuta cessione del credito della Cassa di
Risparmio di San Miniato S.p.a. a rilasciata da Credit Agricole S.p.a. (doc. 7 Controparte_1 allegato all'atto di costituzione in giudizio) che con atto del 21/06/2018 (repertorio n. 71331 e raccolta n. 13702) ha fuso per incorporazione Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (doc. 8 allegato all'atto di costituzione in giudizio), dalla quale si evince che il diritto di credito nascente dal contratto di finanziamento de quo è stato ricompreso nell'operazione suddetta.
Inoltre, in sede monitoria è stata prodotta la comunicazione informativa, con la quale CP_1
ha provveduto ad informare il debitore dell'avvenuta cessione del diritto di credito (doc. 6
[...]
allegato al fascicolo monitorio).
Infine, dalla visura camerale storica aggiornata relativa alla creditrice i evince Controparte_1
l'avvenuta iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese (“denuncia modifica del 27.12.2017” riferibile all'atto avente “data effetto: 06.12.2017” riguardante “CARTOLARIZZAZIONE DI
CREDITI AI SENSI DELLA LEGGE 130 DEL 30.04.1999”, doc. 10 allegato all'atto di costituzione).
4. Nel merito, è pacifico e in ogni caso risulta per tabulas (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio) che n data 3 marzo 2017 ha concluso “contratto di finanziamento chirografario” Parte_1
con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. per la somma di euro 4.500,00, che lo stesso si è obbligato a rimborsare mediante pagamento di n. 1 rata di preammortamento posticipata, composta di soli interessi con scadenza al 31/03/2017, e di n. 24 rate di ammortamento mensile posticipate, comprensive di capitale e di interessi.
L'opposta ha inoltre prodotto in giudizio le risultanze dell'estratto conto notarile idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB e, nel giudizio di opposizione, a dimostrare l'andamento del rapporto fino a prova contraria, potendo esse essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Sul punto, è noto che spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito, in difetto delle quali le evidenze contabili dell'estratto conto costituiscono prova del saldo attivo a favore dell'istituto di credito (Cass. civ., n. 11626/2011; Cass. civ., n. 1281/2002; Cass. civ., 14849/2000). Nella fattispecie, l'opponente non ha mosso contestazioni circostanziate dirette a contestare l'esistenza e le risultanze dell'estratto conto, limitandosi ad asserire che il documento prodotto dalla creditrice opposta non presenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. Tale genericità non consente di esaminare funditus la doglianza, che comunque appare infondata alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla creditrice nell'ambito del presente giudizio.
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta applicazione, da parte dell'opposta, di un TAEG/ISC superiore al tasso effettivamente indicato nel contratto di finanziamento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. civ., sez. III, 3/07/2024 n.18235; Cass. civ.,
n. 14000/2023; Cass. civile n. 39169/2021).
Ne deriva che l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla validità del contratto, integrando la violazione di una regola di condotta della banca e, segnatamente, del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, la quale può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale, di natura risarcitoria.
Nel caso che ne occupa, tale domanda non è stata prospettata, essendosi l'opponente limitato a contestare il quantum del diritto di credito vantato dalla banca, lamentando in termini del tutto generici una discrasia fra il TAEG/ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato
(doglianza rispetto alla quale una eventuale CTU avrebbe assunto natura meramente esplorativa).
5. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) dell'opponente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (poiché il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA lla refusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 18/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino