TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore presidente dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1
in Bisceglie alla via Praga snc ( p.iva n. P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 25.10.2024 da CP_2
e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 16.1.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 23.1.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione della società ricorrente;
- ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 1 lett. d) e 121 c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, dalla consultazione della documentazione in atti ed, in particolare, dall'Informativa della Guardia di Finanza risulta il superamento delle soglie previste dall'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.: in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risulta che la società convenuta, ha realizzato un attivo pari ad € 3.503.347,00 e conseguito ricavi pari a complessivi euro
2.255,399,00;
ritenuto che sussiste altresì la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 quinto comma c.c.i.i., in quanto i debiti scaduti e non pagati sono superiori ad € 30.000,00. In particolare, il credito vantato dalla società ricorrente si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1305/2023 emesso dal Tribunale di Pisa provvisoriamente esecutivo della complessiva somma di € 210.547,42;
considerato che la pendenza di procedure esecutive mobiliari nonché il deposito di una proposta di concordato non omologata rappresentano indici sintomatici dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice inteso quale situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
ritenuto che
la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, dato il suo stato, appare non solo non dannosa ma anche utile per i creditori;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
DISPONE la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 211 secondo comma c.c.i.i.;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1
istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 10.7.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 19.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore presidente dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1
in Bisceglie alla via Praga snc ( p.iva n. P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 25.10.2024 da CP_2
e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 16.1.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 23.1.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenute la propria competenza e la legittimazione della società ricorrente;
- ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 1 lett. d) e 121 c.c.i.i. per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, dalla consultazione della documentazione in atti ed, in particolare, dall'Informativa della Guardia di Finanza risulta il superamento delle soglie previste dall'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.: in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risulta che la società convenuta, ha realizzato un attivo pari ad € 3.503.347,00 e conseguito ricavi pari a complessivi euro
2.255,399,00;
ritenuto che sussiste altresì la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 quinto comma c.c.i.i., in quanto i debiti scaduti e non pagati sono superiori ad € 30.000,00. In particolare, il credito vantato dalla società ricorrente si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1305/2023 emesso dal Tribunale di Pisa provvisoriamente esecutivo della complessiva somma di € 210.547,42;
considerato che la pendenza di procedure esecutive mobiliari nonché il deposito di una proposta di concordato non omologata rappresentano indici sintomatici dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice inteso quale situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
ritenuto che
la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, dato il suo stato, appare non solo non dannosa ma anche utile per i creditori;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
DISPONE la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 211 secondo comma c.c.i.i.;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1
istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 10.7.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 19.3.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore