Art. 1. Articolo unico.
Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e' elevato a lire 500.000.
Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , e' elevato a lire 500.000.