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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1871/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente, Parte_1
dagli avv.ti Salvatore Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il di lui studio, sito in Terzigno, alla via Roma n. 17;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dalla dott.ssa
Rossella Santoro e dal dott. Modestino Peluso.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di Controparte_1 vedere annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, l'ordinanza- ingiunzione n. 685/2020 per la somma complessiva di euro 322,65 emessa dal su indicato ente in data 02.12.2020 (e notificata al ricorrente il 09.02.2020) a fronte della contestata violazione dell'art.2, D.L. 352/1978, conv. In L. n. 467/1978 e di cui all'art.12, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, per non aver denunciato nei termini previsti la cessazione della lavorazione già assicurata, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procurati dichiaratisi antistatari e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha asserito l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990; ha eccepito, altresì, il decorso del termine di prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981 per omessa notificazione di valido atto interruttivo, ivi incluso il verbale di accertamento dell'illecito de quo, risalente al 01.05.2015, con conseguente lesione del diritto di difesa.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 6 del D.lgs.
150/2011; nel merito, l'infondatezza del ricorso e dei motivi di illegittimità prospettati dalla controparte, in particolare, deducendo l'occorsa notifica del verbale di accertamento in data
08.02.2016, avvenuta a mezzo pec ai sensi dell'art. 149 bis, co. 2., c.p.c. nonché l'adeguatezza, ai fini del disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, della motivazione “per relationem” contenuta nell'impugnata ordinanza-ingiunzione, stante il puntale rinvio al verbale di contestazione già notificato. Ha chiesto, così, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art.9
D.Lgs. 149/2015.
3. Denegata la chiesta sospensiva, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio, dapprima all'udienza del
19.01.2023 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 26.11.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione – così come eccepito dall'Amministrazione opposta – deve essere dichiarata inammissibile.
1.1. Mette conto in diritto ricordare che l'art. 6, comma 6, del D.lgs. 150/2011, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, stabilisce che: <il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (…)>>.
È principio consolidato quello che grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto, sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini della controparte (Cass. 26 ottobre 2006, n. 23026; 18730 del 2004; n. 6854 del 2004).
Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica (Cass. n. 11033 del 2002; n. 13420 del 2004), o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.
1.2 Nel caso in esame, come affermato dallo stesso opponente e comprovato dalla documentazione depositata da parte resistente, l'ordinanza ingiunzione, notificata a mezzo raccomandata A/R, è giunta a conoscenza del ricorrente in data 09.12.2020 (cfr. data di consegna apposta sulla ricevuta di ritorno di cui all.2 del fascicolo di parte resistente), mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo ben oltre il termine decadenziale prescritto e, segnatamente il 22.03.2021 (di poi notificato all'Amministrazione convenuta il 20.05.2021).
1.3 Donde, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
2. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389; Cass. 27/8/2007, n.
18066).
3. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice- dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1871/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente, Parte_1
dagli avv.ti Salvatore Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il di lui studio, sito in Terzigno, alla via Roma n. 17;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dalla dott.ssa
Rossella Santoro e dal dott. Modestino Peluso.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di Controparte_1 vedere annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, l'ordinanza- ingiunzione n. 685/2020 per la somma complessiva di euro 322,65 emessa dal su indicato ente in data 02.12.2020 (e notificata al ricorrente il 09.02.2020) a fronte della contestata violazione dell'art.2, D.L. 352/1978, conv. In L. n. 467/1978 e di cui all'art.12, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, per non aver denunciato nei termini previsti la cessazione della lavorazione già assicurata, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procurati dichiaratisi antistatari e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha asserito l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990; ha eccepito, altresì, il decorso del termine di prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981 per omessa notificazione di valido atto interruttivo, ivi incluso il verbale di accertamento dell'illecito de quo, risalente al 01.05.2015, con conseguente lesione del diritto di difesa.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 6 del D.lgs.
150/2011; nel merito, l'infondatezza del ricorso e dei motivi di illegittimità prospettati dalla controparte, in particolare, deducendo l'occorsa notifica del verbale di accertamento in data
08.02.2016, avvenuta a mezzo pec ai sensi dell'art. 149 bis, co. 2., c.p.c. nonché l'adeguatezza, ai fini del disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, della motivazione “per relationem” contenuta nell'impugnata ordinanza-ingiunzione, stante il puntale rinvio al verbale di contestazione già notificato. Ha chiesto, così, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art.9
D.Lgs. 149/2015.
3. Denegata la chiesta sospensiva, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio, dapprima all'udienza del
19.01.2023 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 26.11.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione – così come eccepito dall'Amministrazione opposta – deve essere dichiarata inammissibile.
1.1. Mette conto in diritto ricordare che l'art. 6, comma 6, del D.lgs. 150/2011, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, stabilisce che: <il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (…)>>.
È principio consolidato quello che grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto, sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini della controparte (Cass. 26 ottobre 2006, n. 23026; 18730 del 2004; n. 6854 del 2004).
Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica (Cass. n. 11033 del 2002; n. 13420 del 2004), o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.
1.2 Nel caso in esame, come affermato dallo stesso opponente e comprovato dalla documentazione depositata da parte resistente, l'ordinanza ingiunzione, notificata a mezzo raccomandata A/R, è giunta a conoscenza del ricorrente in data 09.12.2020 (cfr. data di consegna apposta sulla ricevuta di ritorno di cui all.2 del fascicolo di parte resistente), mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo ben oltre il termine decadenziale prescritto e, segnatamente il 22.03.2021 (di poi notificato all'Amministrazione convenuta il 20.05.2021).
1.3 Donde, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
2. Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. 689/81, né ha documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate (cfr. Cass. Civ., 10/12/2018, n. 31860; Cass. 24/05/2011 n. 11389; Cass. 27/8/2007, n.
18066).
3. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice- dott.ssa Donatella Cennamo