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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO Presidente Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5209, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Pasquale Virtù), Parte_1
e
(Avv. Vito Chimienti), Controparte_1
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.5.2025, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 24.10.2012), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1 che le parti avevano cessato la loro convivenza nel gennaio 2025; che cessata la relazione, era necessario regolare gli aspetti personali ed economici relativi alla figlia;
che ella era dipendente della Metropolis srl con retribuzione mensile di €860,00 mentre il sig. era dipendente di un supermercato con retribuzione di €1.500,00; CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, ponendo a carico del sig. un contributo di €350,00 mensili CP_1 per il mantenimento della minore, oltre spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale, e prevedendo la percezione da parte della stessa dell'AUU. Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 6.11.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , provvedendo al deposito della Per_1 convenzione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori;
le parti rinunciavano, altresì, alla comparizione personale per l'udienza del 12.11.2025; la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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Gli atti erano trasmessi al P.M. per la sua partecipazione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i suoi genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto con l'accordo sottoscritto il 30.10.2025, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. La minore avrà residenza anagrafica presso la madre, con diritto di visita del padre che provvederà a contribuire al suo mantenimento come indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti. L'AUU verrà percepito dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente. Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede. Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta il 30.10.2025 e depositata il 6.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE GIUSEPPE DISABATO
(Avv. Pasquale Virtù), Parte_1
e
(Avv. Vito Chimienti), Controparte_1
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.5.2025, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 24.10.2012), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1 che le parti avevano cessato la loro convivenza nel gennaio 2025; che cessata la relazione, era necessario regolare gli aspetti personali ed economici relativi alla figlia;
che ella era dipendente della Metropolis srl con retribuzione mensile di €860,00 mentre il sig. era dipendente di un supermercato con retribuzione di €1.500,00; CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, ponendo a carico del sig. un contributo di €350,00 mensili CP_1 per il mantenimento della minore, oltre spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale, e prevedendo la percezione da parte della stessa dell'AUU. Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 6.11.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , provvedendo al deposito della Per_1 convenzione sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori;
le parti rinunciavano, altresì, alla comparizione personale per l'udienza del 12.11.2025; la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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Gli atti erano trasmessi al P.M. per la sua partecipazione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i suoi genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto con l'accordo sottoscritto il 30.10.2025, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. La minore avrà residenza anagrafica presso la madre, con diritto di visita del padre che provvederà a contribuire al suo mantenimento come indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti. L'AUU verrà percepito dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente. Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede. Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta il 30.10.2025 e depositata il 6.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE GIUSEPPE DISABATO