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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.4257 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4257/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
TRAGELLA GIOVANNI, con elezione di domicilio in presso avv. TRAGELLA
GIOVANNI;
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1
CONCLUSIONI RICORRENTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Milano in data 02/10/1993, tra i coniugi e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Milano al n. 546, Parte II, Serie A, Atti di Matrimonio, anno 1993, disponendo affinchè sia data dalla cancelleria comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano competente per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio, alle seguenti III. CONDIZIONI 1) In conformità alla clausola 3) del verbale di separazione, le parti sono debitrici in parti uguali tra loro delle spese condominiali ordinarie e straordinarie arretrate, maturate antecedentemente al 26/07/2015, dovute al Condominio Zodiaco di e relative a quella che fu la casa coniugale sita in CP_2
Casorate Primo (PV), Via Buonarroti, 10; spese già interamente versate al Condominio dalla signora in esito alla procedura esecutiva RGE. 1508/2016 instaurata innanzi al Tribunale Pt_1 Parte_1
di Pavia. 2) In conformità alla clausola 7) del verbale di separazione, le parti sono debitrici in parti uguali tra loro delle cartelle esattoriali di cui sono destinatari per i debiti contratti in costanza di matrimonio: l'importo delle stesse verrà sommato e diviso per due affinché ciascuna delle parti si accolli il 50% del relativo onere;
mentre nel caso una delle parti abbia già provveduto al pagamento di alcune di esse, l'altra parte dovrà versarle tempestivamente la quota a lei spettante a semplice richiesta. Con espressa riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre, domandare, modificare le proprie conclusioni, articolare capitoli di prova ed indicare testi in prosieguo, all'esito dell'eventuale costituzione in giudizio della controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis
17 c.p.c..
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Pavia in data 28.6.2016
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e dalla L 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Le condizioni riportate nelle conclusioni non possono essere qui considerate in quanto esorbitano dalla competenza di questo Tribunale.
Trattandosi di pronuncia sul mero status le spese restano a carico della ricorrente
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa e celebrato in Milano in data Parte_1 Controparte_1
02/10/1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.
546, Parte II, Serie A, Atti di Matrimonio, anno 1993;
3 2. dispone che la cancelleria trasmetta copia di questa sentenza, non appena passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Nulla sulle le spese di lite;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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