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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CIVALE ANTONELLA;
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA FIORE MICHELE CP_1 P.IVA_1
LIONELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA FIORE Controparte_2 P.IVA_2
MICHELE LIONELLO
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 07.02.23, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, proponevano opposizione avverso atto di precetto e contestuale titolo esecutivo
[...]
costituito da mutuo fondiario del 30/10/2008 a rogito notaio rep. 40495 e raccolta Per_1
11397, munito di formula esecutiva il 17/11/2008, intestato a e Parte_1 CP_3
pagina 1 di 7 , nonché a in qualità di terza datrice di ipoteca. Precisava che il CP_4 Controparte_5
precetto e contestuale titolo esecutivo venivano notificato ad istanza di società CP_1
derivante dalla scissione parziale di Mb Credit Solutions, che aveva dedotto che la CP_1 società MB Credit Solutions aveva acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
T.U. bancario, in base ad un contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili “in blocco” dal Credito Emiliano Spa, tutti i crediti di cui al contratto di cessione tra cui quelli relativi al contratto di mutuo fondiario intestato agli odierni concludenti;
che in data 21/12/2022 si era Contr verificata una scissione parziale di MB Credit Solutions, con attribuzione del ramo alla società che, pertanto, ai sensi dell'art. 2056 c.c., aveva assunto tutti i diritti e gli CP_1
Contr obblighi di Mb Credit Solutions afferenti il ramo e di volere procedere ex art. 2929 bis c.,p.c. con pignoramento revocatorio, non essendo trascorso ancora un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione con cui il e la donavano Pt_1 Controparte_6
alcuni immobili ai figli e , così notificando il Controparte_5 Parte_2
precetto ex art. 603 c.p.c., opposto dagli odierni concludenti. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato, nella specie contratto di mutuo fondiario, sì da scongiurare che possa promuovere l'esecuzione; nel merito in via principale, CP_1
accertare la mancanza di legittimazione attiva della ad agire in executivis nei CP_1
confronti degli odierni istanti;
sempre nel merito, in via principale, che il contratto di mutuo fondiario per cui è causa non ha valore di titolo esecutivo e, indi, la mancanza del potere di agire in executivis nei confronti degli odierni istanti;
in subordine che mancano i presupposti per il promuovimento del pignoramento revocatorio;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio e per essa quale CP_1 Controparte_7 procuratrice della prima, al fine di vedere accolte le seguenti: “CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito, - respingere, ove coltivata, l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo nella fattispecie i gravi motivi richiesti;
Nel merito: -respingere l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa, confermando
l'esecutorietà del titolo.
In data 16.12.2024 interveniva in giudizio e per essa la sua Controparte_2 procuratrice dando atto dell'intervenuta fusione per Controparte_7
pagina 2 di 7 incorporazione di in e facendo propri tutti gli CP_1 Controparte_2
atti, le difese e le eccezioni spiegate da CP_1
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art 190 c.p.c.
1. Sulla asserita mancanza di legittimazione attiva
Gli opponenti ritengono inesistente la prova della cessione del contratto di mutuo fondiario in capo alla convenuta opposta ed anzi sostengono che si possa concludere per l'esatto opposto in considerazione della circostanza che, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Società comunicava l'acquisto dei crediti dal Credito Emiliano Controparte_7
S.p.a., riportando la dicitura: “crediti derivanti da contratti di credito al consumo e che alla data del 15.06.2021 soddisfacevano determinati criteri ……”.
Sul punto si osserva, che il mutuo fondiario rientra nella tutela prevista per i crediti immobiliari ai consumatori (e non residenziali), già disposta dalla Direttiva UE n. 17 del 2014 ed introdotta nel Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (agli articoli da 120-quinquies a 120- noviesdecies), “Testo Unico Bancario” nonché dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 72 del
2016 (Decreto Mutui) che ha dato attuazione alla Direttiva citata.
Il mutuo fondiario in oggetto è stato concesso con lo specifico fine di acquistare la proprietà di un immobile ad uso abitativo, rientrando quindi nei contratti definiti dall'art. 120-quinquies
TUB come contratti di credito: “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
E' sufficiente infatti, ai fini dell'applicabilità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, che i contratti di credito siano garantiti da ipoteca su un immobile residenziale, a prescindere dalla finalità e destinazione dello stesso credito.
Si osserva ancora che l'art. 58 TUB prevede espressamente che “ La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie risulta allegato l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in versione completa, a conferma della titolarità del credito in capo alla convenuta, del perfezionamento della comunicazione della cessione e quindi dell'avvenuta notifica ai debitori ceduti.
Dalla documentazione allegata si evince infatti che la convenuta ha acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tutti i crediti elencati nel predetto contratto di cessione per capitale, interessi anche di mora e accessori derivanti da contratti di credito al consumo e che alla data del 15 Giugno 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) soddisfacevano i seguenti criteri specificati e meglio individuati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Parte II n. 78 del 3 Luglio 2021(doc.5) e precisamente:
1. derivanti da rapporti ab origine instaurati dai debitori con la TE (o banca incorporata dalla TE);
2. sorti da contratti di finanziamento regolati dalla Legge Italiana sotto varie forme tecniche, chirografari, erogati a persone fisiche o persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
3. denominati in Euro;
4. classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
5. presenti nell'elenco analitico pubblicato sul seguente indirizzo internet della Cessionaria: https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazioni-di-cessione , selezionando il quale emerge l'inclusione del credito oggetto di causa.
Risulta, inoltre, allegato il conto corrente di corrispondenza, (cfr. documento 13 allegato CP_ comparsa CO ) da cui si evince l'originario contratto concluso tra gli opponenti e il
Credito Emiliano S.p.a.
In punto di diritto si osserva che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o, comunque, particolari al fine specifico della sua validità, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Cass. n. 5617 del
28/2/2020; Trib. Verona, 14 novembre 2020; Trib. Busto Arsizio n. 1038 del 5 luglio 2022) cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
pagina 4 di 7 è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Invero, la disponibilità in capo alla convenuta della documentazione contrattuale e del titolo esecutivo azionato, costituisce ulteriore elemento di prova della titolarità del credito.
Si osserva ancora che a seguito della comunicazione della fusione l' Controparte_8
deve ritenersi legittimata ad agire, ritenendo, sul punto questo Giudice di condividere il principio secondo cui “non vi è dubbio che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v. la L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 5) o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione”
(Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021 (Suprema Corte a Sez. Unite, Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 -ud. 13/07/2021, dep. 30/07/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti.
2.Sulla mancanza di valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario
Sotto tale profilo si rileva che opponenti hanno anche contestato il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario, sull'assunto che la somma erogata e quietanzata sarebbe stata costituita come deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle condizioni pattuite e poste a carico della parte finanziata.
Va, tuttavia, evidenziato che le contestazioni attinenti il titolo, devono ritenersi tardive, poiché avrebbero dovuto essere proposte in sede di opposizione al precetto e/o del pignoramento, sulla base del quale è stata radicata l' esecuzione immobiliare R.g.e n. 3/2016
Ad ogni buon conto si osserva che il contratto di mutuo de quo, all'art.2 da dato atto della
“consegna” di € 121.000,00 (euro centoventunomila/00) mediante “contabile di accredito” e pagina 5 di 7 all'art.3 dell'obbligo di restituzione scaturente a decorrere dal giorno successivo all'erogazione del mutuo, ovvero 31 ottobre 2008 .
La costituzione del deposito cauzionale presso la Banca delle somme erogate, invero, è un atto di disposizione del mutuatario che presuppone che la somma sia rimasta nell'ambito della sua sfera giuridica (Trib. Pescara 6.5.2021, Trib. Catania 29.12.2020).
3 Sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2929 bis I presupposti del pignoramento revocatorio
Chiarito che il mutuo fondiario versato in atti deve considerarsi titolo esecutivo valido ad incardinare la procedura esecutiva immobiliare, si osserva che l'art. 2929 bis c.c. stabilisce che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di alienazione di un bene immobile compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
I presupposti di operatività della norma sono quindi costituiti da:
1) il pregiudizio arrecato al creditore, nel caso di specie conseguente all'atto di disposizione a titolo gratuito di numerosi beni immobili, che, in quanto tale, essendo privo di controprestazione, comporta ipso iure una deminutio patrimoni
2) L'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione in oggetto, provata dall'allegazione dell'atto notarile relativo all'accensione del mutuo.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2929 bis , va rigettata l'opposizione.
3.Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Spese compensate.
pagina 6 di 7 Castrovillari 15 marzo 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CIVALE ANTONELLA;
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA FIORE MICHELE CP_1 P.IVA_1
LIONELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTA FIORE Controparte_2 P.IVA_2
MICHELE LIONELLO
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 07.02.23, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, proponevano opposizione avverso atto di precetto e contestuale titolo esecutivo
[...]
costituito da mutuo fondiario del 30/10/2008 a rogito notaio rep. 40495 e raccolta Per_1
11397, munito di formula esecutiva il 17/11/2008, intestato a e Parte_1 CP_3
pagina 1 di 7 , nonché a in qualità di terza datrice di ipoteca. Precisava che il CP_4 Controparte_5
precetto e contestuale titolo esecutivo venivano notificato ad istanza di società CP_1
derivante dalla scissione parziale di Mb Credit Solutions, che aveva dedotto che la CP_1 società MB Credit Solutions aveva acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
T.U. bancario, in base ad un contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili “in blocco” dal Credito Emiliano Spa, tutti i crediti di cui al contratto di cessione tra cui quelli relativi al contratto di mutuo fondiario intestato agli odierni concludenti;
che in data 21/12/2022 si era Contr verificata una scissione parziale di MB Credit Solutions, con attribuzione del ramo alla società che, pertanto, ai sensi dell'art. 2056 c.c., aveva assunto tutti i diritti e gli CP_1
Contr obblighi di Mb Credit Solutions afferenti il ramo e di volere procedere ex art. 2929 bis c.,p.c. con pignoramento revocatorio, non essendo trascorso ancora un anno dalla trascrizione dell'atto di donazione con cui il e la donavano Pt_1 Controparte_6
alcuni immobili ai figli e , così notificando il Controparte_5 Parte_2
precetto ex art. 603 c.p.c., opposto dagli odierni concludenti. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato, nella specie contratto di mutuo fondiario, sì da scongiurare che possa promuovere l'esecuzione; nel merito in via principale, CP_1
accertare la mancanza di legittimazione attiva della ad agire in executivis nei CP_1
confronti degli odierni istanti;
sempre nel merito, in via principale, che il contratto di mutuo fondiario per cui è causa non ha valore di titolo esecutivo e, indi, la mancanza del potere di agire in executivis nei confronti degli odierni istanti;
in subordine che mancano i presupposti per il promuovimento del pignoramento revocatorio;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio e per essa quale CP_1 Controparte_7 procuratrice della prima, al fine di vedere accolte le seguenti: “CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito, - respingere, ove coltivata, l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo nella fattispecie i gravi motivi richiesti;
Nel merito: -respingere l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa, confermando
l'esecutorietà del titolo.
In data 16.12.2024 interveniva in giudizio e per essa la sua Controparte_2 procuratrice dando atto dell'intervenuta fusione per Controparte_7
pagina 2 di 7 incorporazione di in e facendo propri tutti gli CP_1 Controparte_2
atti, le difese e le eccezioni spiegate da CP_1
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 18.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini ex art 190 c.p.c.
1. Sulla asserita mancanza di legittimazione attiva
Gli opponenti ritengono inesistente la prova della cessione del contratto di mutuo fondiario in capo alla convenuta opposta ed anzi sostengono che si possa concludere per l'esatto opposto in considerazione della circostanza che, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Società comunicava l'acquisto dei crediti dal Credito Emiliano Controparte_7
S.p.a., riportando la dicitura: “crediti derivanti da contratti di credito al consumo e che alla data del 15.06.2021 soddisfacevano determinati criteri ……”.
Sul punto si osserva, che il mutuo fondiario rientra nella tutela prevista per i crediti immobiliari ai consumatori (e non residenziali), già disposta dalla Direttiva UE n. 17 del 2014 ed introdotta nel Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (agli articoli da 120-quinquies a 120- noviesdecies), “Testo Unico Bancario” nonché dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 72 del
2016 (Decreto Mutui) che ha dato attuazione alla Direttiva citata.
Il mutuo fondiario in oggetto è stato concesso con lo specifico fine di acquistare la proprietà di un immobile ad uso abitativo, rientrando quindi nei contratti definiti dall'art. 120-quinquies
TUB come contratti di credito: “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
E' sufficiente infatti, ai fini dell'applicabilità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, che i contratti di credito siano garantiti da ipoteca su un immobile residenziale, a prescindere dalla finalità e destinazione dello stesso credito.
Si osserva ancora che l'art. 58 TUB prevede espressamente che “ La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità […] Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie risulta allegato l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in versione completa, a conferma della titolarità del credito in capo alla convenuta, del perfezionamento della comunicazione della cessione e quindi dell'avvenuta notifica ai debitori ceduti.
Dalla documentazione allegata si evince infatti che la convenuta ha acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tutti i crediti elencati nel predetto contratto di cessione per capitale, interessi anche di mora e accessori derivanti da contratti di credito al consumo e che alla data del 15 Giugno 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) soddisfacevano i seguenti criteri specificati e meglio individuati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Parte II n. 78 del 3 Luglio 2021(doc.5) e precisamente:
1. derivanti da rapporti ab origine instaurati dai debitori con la TE (o banca incorporata dalla TE);
2. sorti da contratti di finanziamento regolati dalla Legge Italiana sotto varie forme tecniche, chirografari, erogati a persone fisiche o persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
3. denominati in Euro;
4. classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
5. presenti nell'elenco analitico pubblicato sul seguente indirizzo internet della Cessionaria: https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazioni-di-cessione , selezionando il quale emerge l'inclusione del credito oggetto di causa.
Risulta, inoltre, allegato il conto corrente di corrispondenza, (cfr. documento 13 allegato CP_ comparsa CO ) da cui si evince l'originario contratto concluso tra gli opponenti e il
Credito Emiliano S.p.a.
In punto di diritto si osserva che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o, comunque, particolari al fine specifico della sua validità, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Cass. n. 5617 del
28/2/2020; Trib. Verona, 14 novembre 2020; Trib. Busto Arsizio n. 1038 del 5 luglio 2022) cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
pagina 4 di 7 è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Invero, la disponibilità in capo alla convenuta della documentazione contrattuale e del titolo esecutivo azionato, costituisce ulteriore elemento di prova della titolarità del credito.
Si osserva ancora che a seguito della comunicazione della fusione l' Controparte_8
deve ritenersi legittimata ad agire, ritenendo, sul punto questo Giudice di condividere il principio secondo cui “non vi è dubbio che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v. la L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 5) o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione”
(Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021 (Suprema Corte a Sez. Unite, Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 -ud. 13/07/2021, dep. 30/07/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti.
2.Sulla mancanza di valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario
Sotto tale profilo si rileva che opponenti hanno anche contestato il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario, sull'assunto che la somma erogata e quietanzata sarebbe stata costituita come deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle condizioni pattuite e poste a carico della parte finanziata.
Va, tuttavia, evidenziato che le contestazioni attinenti il titolo, devono ritenersi tardive, poiché avrebbero dovuto essere proposte in sede di opposizione al precetto e/o del pignoramento, sulla base del quale è stata radicata l' esecuzione immobiliare R.g.e n. 3/2016
Ad ogni buon conto si osserva che il contratto di mutuo de quo, all'art.2 da dato atto della
“consegna” di € 121.000,00 (euro centoventunomila/00) mediante “contabile di accredito” e pagina 5 di 7 all'art.3 dell'obbligo di restituzione scaturente a decorrere dal giorno successivo all'erogazione del mutuo, ovvero 31 ottobre 2008 .
La costituzione del deposito cauzionale presso la Banca delle somme erogate, invero, è un atto di disposizione del mutuatario che presuppone che la somma sia rimasta nell'ambito della sua sfera giuridica (Trib. Pescara 6.5.2021, Trib. Catania 29.12.2020).
3 Sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2929 bis I presupposti del pignoramento revocatorio
Chiarito che il mutuo fondiario versato in atti deve considerarsi titolo esecutivo valido ad incardinare la procedura esecutiva immobiliare, si osserva che l'art. 2929 bis c.c. stabilisce che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di alienazione di un bene immobile compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
I presupposti di operatività della norma sono quindi costituiti da:
1) il pregiudizio arrecato al creditore, nel caso di specie conseguente all'atto di disposizione a titolo gratuito di numerosi beni immobili, che, in quanto tale, essendo privo di controprestazione, comporta ipso iure una deminutio patrimoni
2) L'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione in oggetto, provata dall'allegazione dell'atto notarile relativo all'accensione del mutuo.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2929 bis , va rigettata l'opposizione.
3.Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Spese compensate.
pagina 6 di 7 Castrovillari 15 marzo 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7