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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3384/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10969/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM000703 LOCAZIONE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20857/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TESM000703, relativo all'anno d'imposta 2019, concernente redditi di fabbricati.
L'atto traeva origine dal mancato assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti da contratto di locazione stipulato in data 07.06.2018 e registrato presso l'Ufficio competente.
La ricorrente deduceva che il contratto sarebbe cessato nel luglio 2018 e che, pertanto, nessun reddito fondiario sarebbe stato prodotto nell'anno 2019.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo che la risoluzione del contratto risultava intervenuta in data 17.10.2019, con conseguente imponibilità dei canoni maturati nel periodo 01.01.2019 – 17.10.2019.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2019.
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 917/1986, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione, in relazione al periodo di possesso dell'immobile. Dalle risultanze documentali prodotte dall'Ufficio emerge che il contratto di locazione, stipulato il 07.06.2018, risulta cessato in data 17.10.2019. Ne consegue che, per il periodo 01.01.2019 – 17.10.2019, i canoni risultano fiscalmente imputabili alla ricorrente.
La ricorrente assume che il contratto sarebbe cessato nel luglio 2018. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 del D.P.
R. 131/1986, le risoluzioni dei contratti di locazione devono essere comunicate all'Ufficio entro trenta giorni con il versamento dell'imposta dovuta. Dalla documentazione in atti non risulta prova della tempestiva comunicazione di risoluzione né della registrazione della cessazione nell'anno 2018.
In mancanza di data certa opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha correttamente considerato il contratto efficace sino alla data risultante nei propri archivi. Incombeva sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire prova della dedotta cessazione anticipata, prova che non è stata fornita.
L'avviso impugnato risulta pertanto legittimamente fondato sulle risultanze ufficiali e immune dai vizi dedotti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10969/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM000703 LOCAZIONE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20857/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TESM000703, relativo all'anno d'imposta 2019, concernente redditi di fabbricati.
L'atto traeva origine dal mancato assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti da contratto di locazione stipulato in data 07.06.2018 e registrato presso l'Ufficio competente.
La ricorrente deduceva che il contratto sarebbe cessato nel luglio 2018 e che, pertanto, nessun reddito fondiario sarebbe stato prodotto nell'anno 2019.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo che la risoluzione del contratto risultava intervenuta in data 17.10.2019, con conseguente imponibilità dei canoni maturati nel periodo 01.01.2019 – 17.10.2019.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2019.
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 917/1986, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione, in relazione al periodo di possesso dell'immobile. Dalle risultanze documentali prodotte dall'Ufficio emerge che il contratto di locazione, stipulato il 07.06.2018, risulta cessato in data 17.10.2019. Ne consegue che, per il periodo 01.01.2019 – 17.10.2019, i canoni risultano fiscalmente imputabili alla ricorrente.
La ricorrente assume che il contratto sarebbe cessato nel luglio 2018. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 del D.P.
R. 131/1986, le risoluzioni dei contratti di locazione devono essere comunicate all'Ufficio entro trenta giorni con il versamento dell'imposta dovuta. Dalla documentazione in atti non risulta prova della tempestiva comunicazione di risoluzione né della registrazione della cessazione nell'anno 2018.
In mancanza di data certa opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha correttamente considerato il contratto efficace sino alla data risultante nei propri archivi. Incombeva sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire prova della dedotta cessazione anticipata, prova che non è stata fornita.
L'avviso impugnato risulta pertanto legittimamente fondato sulle risultanze ufficiali e immune dai vizi dedotti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.