Decreto cautelare 1 luglio 2023
Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA AR IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia AR Cavallo, Filiberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rollo e NAlisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del provvedimento del 09.06.23 - mai notificato alla ricorrente ma comunicato a quest''ultima dal proprio tecnico di fiducia- con cui la Responsabile del Servizio SUAP vietava la prosecuzione dell''attività di agricampeggio oggetto della SCIA n. [...]- 31052023-1717 relativa all'' "apertura di un''attività di agricamper sita in Manduria (TA), loc. Specchiarica, via Ortona ang. Via Vieste s.n, denominato “Agricamper Monaci”;
ed ove occorra, delle relazioni di sopralluogo dell''Area 4 - Sviluppo del Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Manduria, richiamate nel suddetto provvedimento ostativo;
nonché di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuti e non impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT NA AR il 13/09/2023:
a) dell’Ordinanza n. 202 del 27.06.23, notificata l’11.07.23, con cui il Dirigente dell’Area 4 del Comune di Manduria ha ingiunto alla ricorrente la rimozione di installazioni esterne ed opere presenti sull’area di sua proprietà (fgl. 144, p.lla 4145), attrezzata per lo svolgimento dell’attività agrituristica di sosta camper;
ed ove occorra
b) della relazione di sopralluogo prot. n. 22189/23 redatta dal personale tecnico dell’Ufficio Urbanistico il cui contenuto è riportato nei preamboli della predetta ordinanza.
c) nonché di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuti e non impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT NA AR IT il 02/09/2024:
a) del provvedimento prot. n. 35975 del 12.6.2024, notificato a mezzo pec alla sig.ra IT in pari data, con cui i Responsabili dell’Area 4 e 5 del Comune di Manduria hanno ordinato di non effettuare l’intervento di cui alla CIL del 31.5.2024 relativo alla installazione su un terreno sito in località “Specchiarica” di alcune opere stagionali facilmente amovibili, inibendo la prosecuzione dell’attività di agricampeggio per la stagione estiva 2024 sul medesimo suolo;
ed ove occorra
b) del provvedimento del 09.06.2023 con cui il Responsabile del SUAP aveva vietato l’esercizio della medesima attività per la stagione 2023, rispetto al quale con il presente atto si ripropone l’istanza di tutela interinale ai sensi dell’art. 58 c.p.a., sussistendone i relativi presupposti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra IT NA AR ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., del provvedimento del 09.06.2023, a firma del Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Manduria, avente ad oggetto “ Divieto di prosecuzione attività art. 19 L. 241/90 Scia per l’apertura attività agricamper sita in Manduria (TA) loc. Specchiarica, Via Ortona ang. Via Vieste sn “Agricamper Monaci” - fg. 144 p.lle 233 e 4145” , e degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, in epigrafe indicati.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione ed elusione dell’art. 19, c. 3, e comma 6- bis della lg. 241/90. Carenza di potere. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, manifesta ingiustizia.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in materia di giudicato. Violazione dell’art. 2, comma 2, della l. 96/2006 e dell’art. 4 e 13 d.lgs. 79/11. Violazione dell’art. 17 e 24 L.R. 11/1999. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, della Lg. 241/1990. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità di presupposti, illogicità, manifesta ingiustizia.
4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 31del D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 1 e 7 del R.D. 3267/1933. Violazione del D.P.R. 31/2017. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia.
Questo Tribunale, con decreto presidenziale n. 356 del 01.07.2023, ha accolto l’istanza cautelare proposta.
Il Comune di Manduria, in data 21.07.2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 26.07.2023, parte ricorrente ha chiesto disporsi rinvio per la necessità di proporre motivi aggiunti.
La causa è stata, pertanto, rinviata alla camera di consiglio del 27.09.2023.
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificati e depositati in data 13.09.2023, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 202 del 27.06.2023 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
A sostegno del gravame, sono state proposte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01.Vioalzione dell’art. 19, commi 3 e 6- bis del D.P.R. 380/2001. Carenza di potere. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia.
2)Violazione dell’art. 6, c. 1, lett. e- bis, D.P.R. n. 380/01, come modificato dal D.L. 76/20. Violazione del D.M. 23/2018. Violazione dell’art. 6, c.1, lett. e- ter del D.P.R. 380/01. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Illogicità. Manifesta ingiustizia.
All’esito della camera di consiglio del 27.09.2023, con ordinanza n. 507 del 29.09.2023, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, è stata sospesa l’efficacia della sanzione demolitoria gravata.
Con un secondo atto di motivi aggiunti del 02.09.2024, il gravame è stato, ulteriormente, esteso al provvedimento, prot. n. 35975 del 12.06.2024, avente ad oggetto l’ordine di non effettuare l’intervento di cui alla Comunicazione inizio lavori, prot. n. 33428 del 31.05.2024 per “ l’installazione strutture amovibili” , con deduzione delle seguenti censure:
1)Nullità ex art. 21- septies della L. n. 241/1990 per assenza di potere tipico e/o illegittimità per violazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento di potere.
2)Violazione ed elusione dell’art. 19, comma 3, e comma 6- bis della l. 241/1990. Carenza di potere. Violazione dell’art. 2, comma 8- bis, della L. 241/1990 (introdotto dal D.L. 76/2020 c.d. Decreto semplificazioni) e dell’art. 3 della medesima L. 241/1990 sotto il profilo della carenza di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento del terzo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
Alla camera di consiglio del 25.09.2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 05.03.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso introduttivo e i due atti per motivi aggiunti - che per affinità contenutistica delle doglianze proposte, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati per le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, le opere contestate sono state realizzate in assenza del preventivo rilascio del titolo edilizio richiesto.
Dal punto di vista urbanistico, infatti, la realizzazione di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta dei turisti con manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi è intervento di trasformazione urbanistica assoggettata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al preventivo rilascio del permesso di costruire.
E, nella specie, per quanto in atti, i manufatti contestati, valutati nel loro insieme, per dimensioni, consistenza e caratteristiche strutturali e funzionali avrebbero richiesto il rilascio di un titolo edilizio, che è mancato (relazione di sopralluogo, nota prot. n. 22189/2023, richiamata in calce all’ordinanza di demolizione n. 2020/2023).
Né parte ricorrente ha offerto, al di là delle mere asserzioni difensive, elementi di prova idonei a confutare gli esiti degli accertamenti comunali.
II che, reca con sé, anche l’infondatezza delle ulteriori doglianze incentrate sul richiamo al Glossario dell’Edilizia libera.
Privo di pregio è anche il riferimento alla stagionalità dei manufatti contestati.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, infatti, la stagionalità “ non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo, tenuto conto che una struttura destinata a essere rimossa e rimontata periodicamente è in grado di determinare un aumento permanente, seppur periodicamente delimitato ad alcuni mesi dell’anno, del carico urbanistico, che costituisce la “ratio” della sua sottoposizione all’obbligo del permesso di costruire ” (Cons. Stato, Sez. II, 08.10.2020, n. 5965; c.f.r. anche T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28.05.2020, n. 1149).
E, come sopra detto, per i manufatti di che trattasi sarebbe stato necessario chiedere ed ottenere il permesso di costruire.
Né a superare l’assenza del permesso di costruire è idoneo il richiamo alla Scia edilizia del 2017.
La Scia del 2017, per quanto in atti, è stata presentata per una tipologia di interventi edilizi differenti ovvero per gli interventi di sola manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione (all. 7 al ricorso).
Né la stessa (appunto la Scia), in qualità di titolo inferiore è idonea ad autorizzare opere - come quelle di cui si discorre - per le quali sarebbe stato necessario richiedere ed acquisire un titolo superiore (il permesso di costruire).
Sul punto vale l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale “ L’utilizzo di un titolo completamente inadeguato a “coprire” l’intervento realizzato, non elide la natura illecita dello stesso, sì da poter comunque scongiurare l’intervento sanzionatorio del Comune nell’ambito del proprio generico potere di vigilanza ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 3645/2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 2332/2024).
Il permesso di costruire in sanatoria n. 227/2017, poi, è stato rilasciato con riferimento al solo fabbricato esistente, adibito a civile abitazione.
Né può ritenersi titolo idoneo dal punto di vista urbanistico, la Scia del 2018 presentata per l’inizio della sola attività economica.
Quanto esposto, depone per l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente si duole della violazione dei limiti previsti dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere inibitorio.
Nella specie, il Comune resistente non ha esercitato alcun potere di riesame e/o di annullamento di precedenti titoli edilizi; ma solo gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso come peraltro previsto dall’art. 19 comma 6 bis della L. n. 241/1990 a tenore del quale “restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalle leggi regionali”.
E poi, ai sensi degli art. 22, comma 6, e 23, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, la Scia, contrariamente all’assunto attoreo, non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite - come quelle in esame - sono da considerarsi abusive.
Da quanto in atti, infatti, le opere sono state realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
Privo di pregio, è il riferimento attoreo all’autorizzazione paesaggistica n. 64/2014; e ciò in considerazione del disposto di cui all’art. 146, comma 4, del D.lgs. 42/2004.
E il successivo diniego di autorizzazione paesaggistica, prot. n. 44149 del 18.11.2020, deve ritenersi, per quanto in atti, definitivo ed incontrovertibile.
L’intervento in esame non risulta nemmeno corredato del nulla osta richiesto per il vincolo idrogeologico di zona.
Non può nemmeno condividersi l’assunto attoreo secondo il quale l’area del cui intervento trattasi non sarebbe soggetta ad alcun vincolo paesaggistico e/o idrogeologico.
Le contestazioni proposte sono tutte generiche e indimostrate.
Non colgono nel segno, nemmeno, le censure con cui la ricorrente si duole della violazione dei principi generali in materia di giudicato.
Le evenienze processuali di che trattasi hanno definito - in senso negativo per la ricorrente - il ricorso proposto avverso il diniego opposto alla precedente istanza di rilascio del titolo edilizio.
Né parte ricorrente può rimettere in discussione una incompatibilità urbanistica esclusa dall’Amministrazione né pretendere che il Tribunale si pronunci su questioni, per quanto in atti, definitive.
Quanto esposto vale anche a respingere tutte le doglianze proposte con il primo atto per motivi aggiunti.
Né può condividersi, poi, il richiamo all’astratta assentibilità dei singoli manufatti contestati.
In senso reiettivo, è sufficiente osservare che, per pacifica e condivisa giurisprudenza, non è possibile parcellizzare le opere abusive caratterizzate, come nella specie, da unitarietà sul piano funzionale ( ex pluris : Cons. Stato, Sez. VII, 20/04/2023, n. 4029; e, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VI, 30/06/2021, n. 4919 Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2020, n. 4170 Cons. Stato, Sez. VI, 12/03/2020, n. 1783).
Non colgono nel segno neppure le censure sollevate con riferimento all’ordine di non effettuare l’intervento di cui alla Cil prot. n. 33428 del 31.5.2024 presentata per “l’installazione delle strutture amovibili”.
Alle considerazioni precedenti, occorre solo aggiungere il fatto che, anche a fronte di istituti di liberalizzazione come quello in esame, l’Amministrazione resta titolare di un generale potere generale di vigilanza di cui agli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001, in vista dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi, non soggetto a termini di decadenza o a procedure particolari (Cons. Stato, Sez. VII, 28.04.2023, n. 4327).
Infondate sono anche le censure con cui la ricorrente si duole del difetto di motivazione.
Il divieto di montaggio in esame contiene l’esatta indicazione delle ragioni ostative al montaggio richiesto ovvero la carenza del presupposto titolo edilizio abilitativo richiesto per l’intervento realizzato.
Le restanti doglianze sono tutte generiche e indimostrate, oltre che smentite dalle risultanze documentali in atti.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti proposti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Le spese, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due atti per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO