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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6584 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6584 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, da:
P.VA , e , C.F. , entrambi Parte_1 P.VA_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv. Davide Meloni e Tiziano Tatti, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti, in atti;
attori-opponenti
contro
C.F. , quale mandataria di Controparte_1 P.VA_2 Controparte_2
rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Maria Bernarda Sanna, presso il
[...]
cui studio ha eletto domicilio;
convenuta-opposta
e contro
P.VA , per il tramite della procuratrice Controparte_3 P.VA_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bova, presso il cui studio in Cagliari ha eletto
[...]
domicilio;
intervenuta ****
Conclusioni
Nell'interesse di parte attrice, che non ha depositato note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, per la quale, devono pertanto ritenersi confermate le conclusioni di cui all'atto di citazione: “Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Revocare il Decreto opposto in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. IN OGNI CASO: 2) Accertare e dichiarare che nel contratto di finanziamento intercorso tra le parti in causa si è verificata la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in quanto è stato indicato un TAEG differente e minore da quello effettivamente applicato al contratto;
3) per l'effetto applicare al contratto il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB; 4) per l'ulteriore effetto determinare il piano di ammortamento del contratto applicando il tasso di cui al punto 3) delle conclusioni;
5) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della parte convenuta e della parte intervenuta: “A) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate per i motivi meglio indicati nella parte espositiva, mandando assolta parte convenuta da qualsivoglia avversa pretesa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui
l'Ill.mo Tribunale adito dovesse denegatamente accogliere l'avversa domanda, condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra Parte_1
, in dipendenza della garanzia fideiussoria dalla medesima prestata, alla ripetizione Parte_3
delle somme dal corrisposte alla n virtù del contratto di mutuo Controparte_2 Parte_1 chirografario. C) In ogni caso, con vittoria delle spese e onorari del giudizio”.
CONCISA MOTVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione depositato il 2.8.2019, quale debitrice principale e Parte_1
in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto del Parte_2
Tribunale di Cagliari n. 1165 del 2019, con il quale è stato ingiunto loro il pagamento della somma di 51.029,21 euro, oltre interessi e accessori di legge in favore di Controparte_5
Al riguardo, gli opponenti hanno rappresentato che la convenuta-opposta ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggi contestato in forza di contratto di mutuo, viziato nella parte in cui indica un
T.A.E.G. diverso e inferiore rispetto a quello reale.
Da ciò, secondo quanto allegato dagli opponenti, discende la nullità per violazione degli artt.
121 e 125 bis, d.lgs. 385 del 1993, della clausola che prevede il tasso di interessi e, conseguentemente,
l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma VI, d.lgs. 385 del 1993.
Così rideterminato il tasso degli interessi, il residuo debito in capo agli opponenti sarebbe di 9.918,41 euro, a fronte della richiesta trasfusa nel decreto ingiuntivo di circa 50.000,00 euro.
Con specifico riferimento alla sua posizione di fideiussore, ha invece Parte_2
eccepito la decadenza dell'istituto di credito dal diritto di agire nei suoi confronti, per non avere agito nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
B) Con memoria depositata il 4.12.2019, si è costituita, ha Controparte_6
formulata le domande sopra riportate e contestato le allegazioni in fatto e diritto degli opponenti.
Quanto all'erroneità del TAEG, l'opposta ha contestato la circostanza e, comunque, ha evidenziato l'irrilevanza della stessa, che non comporterebbe comunque la nullità della pattuizione in materia di interessi.
Quanto alla posizione di , la creditrice ha rilevato che la fideiussione Parte_2 rilasciata dalla stessa prevede (legittimamente) espressa deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e che la garante è stata messa in mora tempestivamente con relativa diffida di pagamento.
C) Con memoria depositata il 5.11.2020, si è costituita dichiarandosi Controparte_3 cessionaria del credito contestato e aderendo a tutte le domande dell'opposta.
La presente sentenza, pertanto, verrà emessa fra le parti originarie del giudizio ma spiegherà effetti ex art. 111, comma IV, c.p.c. anche nei confronti della cessionaria del credito.
D) Con le memorie istruttorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e allegazioni.
In particolare, gli opponenti hanno evidenziato che il mutuo prevede ammortamento alla francese, illegittimo di per sé in quanto meccanismo di capitalizzazione degli interessi in contrasto con l'art. 1283 c.c., e illegittimo anche in quanto incide ulteriormente sul TAEG, rendendolo diverso e più elevato rispetto a quello indicato in contratto.
E) L'opposizione della società inè fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito specificate.
E.1) Quanto alla funzione del TAEG e alle conseguenze della sua mancata o erronea indicazione, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa, affermando che “In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale” (Cass. 14000 del 2023). In particolare, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597 del 2023).
Detto orientamento appare pienamente condivisibile e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Neanche le allegazioni di parte attrice relative alla circostanza che il mutuo prevede l'ammortamento alla francese, incide su quanto sopra, restando ferma la natura meramente informativa del TAEG e non essendo detto ammortamento di per sé illegittimo.
In tal senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 15130 del 2024).
F) Anche l'opposizione del fideiussore appare infondata e deve quindi essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
ha eccepito la decadenza dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., Parte_2
per non avere lo stesso provveduto a proporre le sue istanze al garante entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni principali.
al riguardo ha allegato di aver provveduto tempestivamente a Controparte_2
richiedere il pagamento anche al fideiussore.
La circostanza trova riscontro nella documentazione in atti: già con diffida stragiudiziale del
19.7.2017, la creditrice ha provveduto a domandare alla garante il pagamento di quanto dovuto dalla società debitrice in ragione dell'andamento irregolare del rapporto di mutuo e della conseguente dichiarata decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine.
In altri termini, ha provveduto a diffidare la garante pressoché Controparte_2 contestualmente alla dichiarazione di decadenza della debitrice principale e alla richiesta nei confronti di questa del pagamento di tutte le rate a scadere.
L'eccezione della garante, pertanto, non appare fondata in fatto.
G) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della sua bassa complessità.
Si ribadisce, da ultimo, che la sentenza viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio ma, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, Controparte_3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari
n. 1165 del 2019, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna e in solido a rifondere gli attori delle spese del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 euro, oltre spese generali del 15%
e accessori di legge.
Cagliari, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona