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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. dell'udienza del 6.10.25 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n.
5975/2021 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cerchia ed elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 studio giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso;
ricorrente
e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo Zotti giusta procura CP_1 generale alle liti, in atti, elett.te dom.to in Caserta, Via Arena, presso il proprio Ufficio legale;
resistente
Conclusioni: come in atti.
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 12-10-2021, parte ricorrente ha evidenziato che con omologa del 27-
04-2021 era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 01-
11-2018, lamentando che nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del 29-04-2021 e nonostante la ricorrenza di tutti i requisiti socioeconomici previsti per presupposti, CP_ l' non aveva ancora provveduto a liquidare la prestazione richiesta;
concludeva per la condanna al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di lite, con attribuzione;
instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto pagamento delle CP_1 prestazioni richieste, come da comunicazione di liquidazione del 18-07-2022 in atti, e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, come rappresentato dal procuratore dell' e come confermato nelle note CP_1 depositate per l'udienza odierna dal procuratore della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto CP_1 di omologa e, pertanto, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui ha provveduto alla liquidazione.
Le spese processuali sono liquidate tenendo conto dell'assenza di istruttoria (cfr. Cass. civ., Ord. n.
10206 del 16.04.2021 e Cass. 5807/2024) della natura seriale della lite, della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della esiguità dell'opera professionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 600,00 per CP_1 compensi oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e contributo (se versato), con attribuzione all'Avv. Antonio Cerchia anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.10.25
Il G. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. dell'udienza del 6.10.25 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n.
5975/2021 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cerchia ed elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 studio giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso;
ricorrente
e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo Zotti giusta procura CP_1 generale alle liti, in atti, elett.te dom.to in Caserta, Via Arena, presso il proprio Ufficio legale;
resistente
Conclusioni: come in atti.
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 12-10-2021, parte ricorrente ha evidenziato che con omologa del 27-
04-2021 era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 01-
11-2018, lamentando che nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del 29-04-2021 e nonostante la ricorrenza di tutti i requisiti socioeconomici previsti per presupposti, CP_ l' non aveva ancora provveduto a liquidare la prestazione richiesta;
concludeva per la condanna al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di lite, con attribuzione;
instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto pagamento delle CP_1 prestazioni richieste, come da comunicazione di liquidazione del 18-07-2022 in atti, e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, come rappresentato dal procuratore dell' e come confermato nelle note CP_1 depositate per l'udienza odierna dal procuratore della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto CP_1 di omologa e, pertanto, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui ha provveduto alla liquidazione.
Le spese processuali sono liquidate tenendo conto dell'assenza di istruttoria (cfr. Cass. civ., Ord. n.
10206 del 16.04.2021 e Cass. 5807/2024) della natura seriale della lite, della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della esiguità dell'opera professionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 600,00 per CP_1 compensi oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e contributo (se versato), con attribuzione all'Avv. Antonio Cerchia anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.10.25
Il G. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
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