Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Servizi Trasporti Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Bertorello, Andrea Rossi ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Ricorso per la riproposizione e la riassunzione del processo e delle domande formulate nel giudizio R.G. n. 13598/2023 – instaurato dalla Società odierna ricorrente contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti innanzi al Tribunale Civile di Torino e definito con sentenza 9/4/2024, n. 2203, pubblicata l’11/4/2024, che ha dichiarato “ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ” – nell’ambito del quale era stato chiesto di “ accertare e dichiarare ” che Azienda Servizi Trasporti Logistica s.r.l. “ nulla deve corrispondere alla convenuta ART […] a titolo di contributi per il funzionamento della medesima Autorità, per gli anni 2020 e 2021 ”, “ previa se del caso disapplicazione degli atti amministrativi allegati al presente atto di citazione ed emanati dalla convenuta Autorità di Regolazione dei Trasporti ed in particolare delle delibere 172/2019 e 225/2020 e di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o successivi ”,
e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi emanati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in relazione al contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 (tra cui le delibere ART nn. 172/2019 e 225/2020 e tutti gli ulteriori atti ad esse presupposti, conseguenti e/o connessi), che Azienda Servizi Trasporti Logistica S.r.l., non è tenuta a corrispondere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti – A.R.T. il contributo per il funzionamento della medesima Autorità per gli anni 2020 e 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azienda Servizi Trasporti Logistica S.R.L. il 20/1/2025:
Motivi aggiunti nel ricorso per la riproposizione e la riassunzione del processo e delle domande formulate nel giudizio R.G. n. 13598/2023 – instaurato dalla Società odierna ricorrente contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti innanzi al Tribunale Civile di Torino e definito con sentenza 9/4/2024, n. 2203, pubblicata l’11/4/2024, che ha dichiarato “ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ” – nell’ambito del quale era stato chiesto di “ accertare e dichiarare ” che Azienda Servizi Trasporti Logistica s.r.l. “ nulla deve corrispondere alla convenuta ART […] a titolo di contributi per il funzionamento della medesima Autorità, per gli anni 2020 e 2021 ”, “ previa se del caso disapplicazione degli atti amministrativi allegati al presente atto di citazione ed emanati dalla convenuta Autorità di Regolazione dei Trasporti ed in particolare delle delibere 172/2019 e 225/2020 e di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o successivi ”, e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi emanati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in relazione al contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 (tra cui le delibere ART nn. 172/2019 e 225/2020 e tutti gli ulteriori atti ad esse presupposti, conseguenti e/o connessi), che Azienda Servizi Trasporti Logistica S.r.l., non è tenuta a corrispondere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti – A.R.T. il contributo per il funzionamento della medesima Autorità per gli anni 2020 e 2021.
Ed ora per l’annullamento:
- della determina del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 15/11/2024, n. 208, avente ad oggetto “ Atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per l'anno 2020 – Azienda Servizi Trasporti Logistica s.r.l. ”;
- della nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 15/11/2024, prot. n. 0117036/2024, con la quale è stata trasmessa la menzionata determina n. 208/2024;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso ivi comprese, ove occorra e nei limiti di quanto infra specificato:
- della nota di costituzione in mora dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 4/10/2022;
- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 172/2019;
- della determina del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 19/2/2020 n. 77, “ di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020 ”;
- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 20/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Vista l’istanza del 30 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che ASTL, in seguito alla sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha riproposto e riassunto innanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59, legge n. 69/2009, il ricorso, successivamente integrato dai motivi aggiunti, con riferimento al contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti richiesto per gli anni 2020 e 2021;
Considerato che in data 30 maggio 2025, la Società ha depositato istanza con la quale ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della presente causa nel merito;
Ritenuto pertanto che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, stante l’accordo raggiunto tra le parti in ordine alla compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO