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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2024, n. 43733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43733 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere CE LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezione della censura sul trattamento sanzionatorio riguardante la sanzione pecuniaria applicata in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha sollecitato l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43733 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA CE LUIGI Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2020, con cui RM FR veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui all'articolo 624 bis cod. pen., commesso in data 19 settembre 2016 ai danni di CI AR Teresa, alla quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva strappato dal collo una collana in oro, impossessandosene. 2. RM FR, mediante il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'ordinanza del 20 febbraio 2024, con cui la Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, il quale, attraverso il suo difensore, aveva documentato di essere impegnato in un percorso di disintossicazione presso il "Centro di osservazione e diagnosi Casa Emilia", non potendo perciò presenziare all'udienza prevista per la suddetta data. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha illogicamente ed erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta comprovasse "semplicemente l'ingresso volontario dell'imputato presso una comunità per seguire un percorso di disintossicazione", non equiparabile ad un legittimo impedimento. Al contrario di quanto ritenuto nel citato provvedimento, la sottoposizione al percorso di disintossicazione aveva reso impossibile la comparizione all'udienza per difendersi, anche mediante dichiarazioni spontanee;
il percorso terapeutico era iniziato da pochi giorni e non avrebbe potuto essere interrotto per partecipare all'udienza, se non a costo di pregiudicare il buon esito e quindi la tutela delle connesse ragioni di salute. 2.2 Con il secondo motivo, formulato sempre per violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rileva che il riconoscimento dell'autore del furto, effettuato dalla persona offesa CI AR Teresa, costituente unica prova a carico dell'imputato, era privo di attendibilità. In particolare, la testimone riferiva di aver riconosciuto "dagli occhi" la persona che le aveva sottratto la collana, pur avendo altresì precisato che la condotta furtiva era stata posta in essere da un soggetto che indossava un casco e che l'azione era stata particolarmente veloce. Ad avviso del ricorrente, appare censurabile la decisione della Corte, la quale ha affermato che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato fin dalla fase delle indagini, allorquando le venne mostrato il fascicolo fotografico dalla polizia giudiziaria;
ha effettuato un nuovo riconoscimento sul fascicolo fotografico mostratole dal giudice, ed in ultima proceduto alla identificazione personale dell'imputato allorquando quest'ultimo è rientrato nell'aula di udienza. In particolare, a motivo di censura evidenzia che, in sede di prima ricognizione fotografica, la CI non aveva riconosciuto con certezza il volto dell'imputato ("sono quasi certa"). Inoltre, 2 quando ha proceduto al riconoscimento in udienza, ha confermato di riconoscerlo, nonostante il riscontro della diversità di alcuni elementi individualizzanti in precedenza riscontrati ("non è abbronzato come l'altra volta e non mi guarda negli occhi come mi ha guardato"). In sintesi il quadro probatorio, costituito sostanzialmente dalle dichiarazione della teste CI Tisulterebbe tutt'altro che univoco, essendo connotato da plurimi elementi di incertezza e contraddittorietà. 2.3 Con il terzo motivo, contesta che la Corte d'appello, nel motivare la decisione sulla penale responsabilità, ha fatto riferimento alla circostanza che l'imputato avrebbe "sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale", non essendosi presentato in giudizio e non avendo fornito alcuna allegazione difensiva. Osserva che nel processo penale vige il principio dell'onere della prova a carico della pubblica accusa e vale il diritto dell'imputato non partecipare al processo, oppure a non rendere alcuna dichiarazione, non essendo consentito trarre dal comportamento processuale del medesimo, nell'esercizio dei propri diritti previsti dall'ordinamento, alcun elemento probatorio a carico dello stesso. 2.4 Con il quarto motivo, censura, per vizio di motivazione e per violazione di legge, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto l'istanza di applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n.4 cod.pen., statuendo che le modalità di esecuzione del reato con l'uso di violenza, seppur esercitata sul bene mobile e non sulla persona, e il valore della collana d'oro, escludevano la sussistenza dell'attenuante di carattere oggettivo invocata. Il ricorrente ha rilevato che, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, l'attenuante in oggetto si configura allorquando sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte distrettuale avrebbe perciò errato nel far riferimento alle modalità dell'azione, non contemplate dalla attenuante in esame. D'altro canto, l'uso della violenza è già considerata nella condotta tipica del reato di cui all'articolo 624 bis cod.pen, sicché, ragionando come ha fatto la Corte, l'attenuante parola risulterebbe incompatibile con tale fattispecie. Inoltre, ha ritenuto che la decisione impugnata risulterebbe altresì censurabile nella parte in cui ha affermato che "il valore della collana d'oro esclude la sussistenza dell'attenuante di carattere oggettivo invocata"; tale affermazione risulterebbe apodittica, essendosi limitata a richiamare la qualità del materiale, senza motivare su elementi specifici che determinano l'effettivo valore del bene (caratura dell'oro, spessore e peso della collana). Non avrebbe altresì considerato che, qualora non sia possibile stabilire con precisione il valore della refurtiva, nell'ipotesi di mancata precisazione di tale elemento da parte della persona offesa, l'incertezza del parametro deve essere risolta, secondo il principio del favor rei, accordando l'attenuante in parola. 2.5 Con il quinto motivo, censura, per violazione di legge vizio di motivazione, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte d'appello sulla base 3 dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e del fatto che costui non avesse partecipato sostanzialmente al processo, omettendo di fornire alcuna collaborazione. Il primo profilo, relativo alla presenza di numerosi precedenti penali, tra l'altro risalenti nel tempo, risulterebbe illogico e contraddittorio perché lo stesso Tribunale aveva escluso l'applicazione della recidiva reiterata specifica, negando perciò la rilevanza dei precedenti penali in relazione alla pericolosità del soggetto. Ugualmente contraddittoria l'affermazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche non potessero essere concesse a causa della mancata collaborazione processuale;
infatti, l'imputato ha partecipato alle udienze, consentendo, tra l'altro, alla teste CI di effettuare il riconoscimento in aula;
inoltre ha docuMentato di aver iniziato un percorso terapeutico per la disintossicazione. 2.6 Con il sesto motivo, censura la decisione per l'illegalità della pena pecuniaria inflitta, superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie contestata, secondo la disciplina in vigore al momento del fatto (pena irrogata della misura di euro 1200 di multa, a fronte del massimo edittale pari ad euro 1032). 2.7 Con il settimo motivo, censura la decisione per non aver fornito specifica motivazione in ordine alla quantificazione della pena, sensibilmente superiore ai minimi edittali, con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella motivazione sulla determinazione della pena, soprattutto quando il giudice si distacchi sensibilmente dai minimi edittali, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo all'entità del fatto o alla personalità dell'imputato, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, nel quale, i giudici hanno fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla non episodicità del reato commesso. 3.11 Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezione della censura sul trattamento sanzionatorio, ed in particolare alla sanzione pecuniaria irrogata in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con specifica e logica motivazione enunciata nel verbale di udienza (richiamato in ricorso), disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato ricoverato in comunità terapeutica per seguire un percorso di disintossicazione, ritenendo l'impedimento non assoluto. Il collocamento dell'imputato in una comunità di recupero è stato logicamente ritenuto insufficiente a integrare, da solo, l'impossibilità assoluta a comparire di cui all'art. 486 cod.proc.pen.. Infatti, non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato ospitato in una struttura di recupero che volontariamente scelga di non presenziare al giudizio d'appello nella 4 soggettiva impressione che ciò inciderebbe negativamente sullo svolgimento del percorso di disintossicazione. In tal senso, si è espressa questa Corte, nel vigore della disciplina sulla contumacia, ma con argomenti estensibili alla disciplina dell'assenza, avendo affermato che "in tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso" (Cassazione Sezione 2^ n. 7172/2006, Andreocci, RV. 233153). In ogni caso, il motivo è pure generico, atteso che il documento prodotto, proveniente dal "Centro di osservazione e diagnosi", attesta soltanto l'attualità di un percorso di disintossicazione, senza neppure specificare la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico di disintossicazione per ostative ragioni di salute, impedendo qualsivoglia apprezzamento positivo da parte del Giudice. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La questione dell'individuazione e del riconoscimento del RM ha costituito oggetto di adeguata valutazione da parte dei giudici di merito, avendo costoro evidenziato che la persona offesa, sia in fase di indagini, mediante riconoscimento fotografico, sia durante il dibattimento, mediante riconoscimento diretto dell'imputato presente in aula, ha proceduto alla reiterata individuazione dello stesso, come autore del furto, in termini di certezza. Ebbene, i rilievi del ricorrente sono palesemente versati in fatto e riproduttivi di doglianze attentamente vagliate dai giudici di merito, che hanno offerto logica ed esaustiva risposta alle critiche difensive. Il rilievo secondo cui il volto dell'autore del furto con strappo era coperto dal casco, apparentemente ostativo alla percezione dei tratti somatici, è stato adeguatamente superato dal Tribunale, osservando che la testimone CI riferiva che l'aggressore indossava un casco non integrale e che quindi la fisionomia del volto era visibile. Ed inoltre, la Corte distrettuale, integrando la prima decisione, ha altresì precisato che il riferimento agli occhi è logicamente riferibile alla indicazione dei tratti somatici rimasti particolarmente impressi nella memoria della vittima. Gli argomenti relativi alle variabili della differente abbronzatura ed alla diversa intensità dello sguardo riscontrati nel riconoscimento in aula, comunque effettuato in termini di assoluta certezza, appaiono inidonei a disarticolare la congruenza della motivazione come sopra illustrata. Va, peraltro, ricordato che il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale è da ritenere valido e processualmente utilizzabile. Esso va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, costituendo atto di identificazione diretta, effettuata mediante dichiarazioni orali non richiedente l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. (Sez. 2, Sentenza n. 23970 del 31/03/2022 Ud. (dep. 22/06/2022 ) Rv. 283392 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 7176 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205986 - 01.; Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229086; Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207410). 5 Ne discende, in sintesi, che non colgono nel segno le censure circa l'inaffidabilità del riconoscimento reiterato dalla CI, dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di "incertezza" in ordine a tale riconoscimento, replicato per ben due volte in termini di certezza e la seconda volta in presenza dell'imputato, mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito. 3. Il terzo motivo è aspecifico Il ricorrente lamenta che i giudici di merito, nel motivare la decisione sulla penale responsabilità, abbiano fatto riferimento alla circostanza che l'imputato avrebbe "sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale", non essendosi presentato in giudizio e non avendo fornito alcuna allegazione difensiva - II motivo non vale a disarticolare l'ossatura della decisione, fondata sull'affidabile riconoscimento da parte della vittima, e non intaccata dal generico riferimento da parte della Corte distrettuale al difetto di allegazioni difensive. E' stato sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque Omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, Reggio, Rv. 254988). 4.Manifestamente infondato è il quarto motivo con cui si contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. La difesa ha innanzitutto indicato, quale dato da valutare al fine di giungere a tale conclusione, l'omessa indicazione di elementi da cui desumere il valore della collana in oro oggetto di furto. Sul tema oggetto di analisi, questa Sezione ha già affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241 - 01) Ora, nel caso di specie, anche limitando l'analisi al bene strappato con forza alla vittima, è stato logicamente escluso che la sottrazione di una collana d'oro, tenuto conto del valore del 6 metallo pregiato e del tipo di gioiello, possa tradursi in un pregiudizio irrisorio e, in quanto tale, di speciale tenuità. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, va premesso che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; dove la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; la motivazione, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. Nè vi è contraddizione alcuna con la mancata applicazione della recidiva, trattandosi di profili del tutto distinti, in quanto quest'ultima si basa su una valutazione in termini di maggior spessore criminale dell'imputato (Sez. 6, 16-7-2008 n. 34702, Rv n. 240706; Sez. 6, 27-2- 2007 n. 18302, Rv n 236426; Sez 2, 19-3-2008 n. 46452, Rv 242601), laddove, viceversa, la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è correlata alla presenza di indici positivi di personalità dell'imputato, che legittimano un giudizio prognostico in termini di astensione dalla commissione di ulteriori reati. Ne deriva che la reiterazione di condotte criminose specifiche ben può essere presa in considerazione, quale elemento negativo della personalità dell'imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, nonché quale elemento che fonda un giudizio prognostico sfavorevole, nell'ottica delineata dall'art. 164 cod. pen., anche qualora si ritenga che tale dato, sulla base di un giudizio complessivo in ordine al fatto- reato e alla personalità dell'imputato, non denoti, in quest'ultimo, uno spessore criminologico di tale rilievo da giustificare l'aumento di pena, a norma dell'art. 99 c.p. 7 (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014 -Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020; e sulla diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, Sez. U. - n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319). 5. Fondato è invece il sesto motivo. Effettivamente risulta irrogata la pena pecuniaria in misura superiore al massimo edittale, prevista dalla disciplina in vigore al momento del fatto (euro 1.032). La pena concretamente irrogata è pertanto superiore al massimo edittale, ed è da considerarsi «illegale». 6. Il setti') motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente per quanto riguarda la pena pecuniaria;
mentre è infondato per quella detentiva. E' stato precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La media edittale non deve essere calcolata, dimezzando il massimo edittale previsto per il reato applicato, bensì dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. Nel caso di specie, la forbice edittale (nella disciplina in vigore al momento del fatto: da 1 a 6 anni) è di 5 anni;
la metà, pari a due anni e 6 mesi, deve essere aggiunta al minimo edittale, ottenendo il risultato di tre anni e sei mesi di reclusione, pena inferiore alla pena base applicata. Ciò nondimeno, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla gravità oggettiva del reato, alle modalità esecutive, ai precedenti penali e alla non episodicità della condotta. Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità 6. In conclusione, va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla misura della pena pecuniaria, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dei residui motivi di ricorso e, conseguentemente, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezione della censura sul trattamento sanzionatorio riguardante la sanzione pecuniaria applicata in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha sollecitato l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43733 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA CE LUIGI Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 3 novembre 2020, con cui RM FR veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui all'articolo 624 bis cod. pen., commesso in data 19 settembre 2016 ai danni di CI AR Teresa, alla quale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva strappato dal collo una collana in oro, impossessandosene. 2. RM FR, mediante il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'ordinanza del 20 febbraio 2024, con cui la Corte d'appello ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, il quale, attraverso il suo difensore, aveva documentato di essere impegnato in un percorso di disintossicazione presso il "Centro di osservazione e diagnosi Casa Emilia", non potendo perciò presenziare all'udienza prevista per la suddetta data. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha illogicamente ed erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta comprovasse "semplicemente l'ingresso volontario dell'imputato presso una comunità per seguire un percorso di disintossicazione", non equiparabile ad un legittimo impedimento. Al contrario di quanto ritenuto nel citato provvedimento, la sottoposizione al percorso di disintossicazione aveva reso impossibile la comparizione all'udienza per difendersi, anche mediante dichiarazioni spontanee;
il percorso terapeutico era iniziato da pochi giorni e non avrebbe potuto essere interrotto per partecipare all'udienza, se non a costo di pregiudicare il buon esito e quindi la tutela delle connesse ragioni di salute. 2.2 Con il secondo motivo, formulato sempre per violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rileva che il riconoscimento dell'autore del furto, effettuato dalla persona offesa CI AR Teresa, costituente unica prova a carico dell'imputato, era privo di attendibilità. In particolare, la testimone riferiva di aver riconosciuto "dagli occhi" la persona che le aveva sottratto la collana, pur avendo altresì precisato che la condotta furtiva era stata posta in essere da un soggetto che indossava un casco e che l'azione era stata particolarmente veloce. Ad avviso del ricorrente, appare censurabile la decisione della Corte, la quale ha affermato che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato fin dalla fase delle indagini, allorquando le venne mostrato il fascicolo fotografico dalla polizia giudiziaria;
ha effettuato un nuovo riconoscimento sul fascicolo fotografico mostratole dal giudice, ed in ultima proceduto alla identificazione personale dell'imputato allorquando quest'ultimo è rientrato nell'aula di udienza. In particolare, a motivo di censura evidenzia che, in sede di prima ricognizione fotografica, la CI non aveva riconosciuto con certezza il volto dell'imputato ("sono quasi certa"). Inoltre, 2 quando ha proceduto al riconoscimento in udienza, ha confermato di riconoscerlo, nonostante il riscontro della diversità di alcuni elementi individualizzanti in precedenza riscontrati ("non è abbronzato come l'altra volta e non mi guarda negli occhi come mi ha guardato"). In sintesi il quadro probatorio, costituito sostanzialmente dalle dichiarazione della teste CI Tisulterebbe tutt'altro che univoco, essendo connotato da plurimi elementi di incertezza e contraddittorietà. 2.3 Con il terzo motivo, contesta che la Corte d'appello, nel motivare la decisione sulla penale responsabilità, ha fatto riferimento alla circostanza che l'imputato avrebbe "sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale", non essendosi presentato in giudizio e non avendo fornito alcuna allegazione difensiva. Osserva che nel processo penale vige il principio dell'onere della prova a carico della pubblica accusa e vale il diritto dell'imputato non partecipare al processo, oppure a non rendere alcuna dichiarazione, non essendo consentito trarre dal comportamento processuale del medesimo, nell'esercizio dei propri diritti previsti dall'ordinamento, alcun elemento probatorio a carico dello stesso. 2.4 Con il quarto motivo, censura, per vizio di motivazione e per violazione di legge, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto l'istanza di applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n.4 cod.pen., statuendo che le modalità di esecuzione del reato con l'uso di violenza, seppur esercitata sul bene mobile e non sulla persona, e il valore della collana d'oro, escludevano la sussistenza dell'attenuante di carattere oggettivo invocata. Il ricorrente ha rilevato che, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, l'attenuante in oggetto si configura allorquando sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte distrettuale avrebbe perciò errato nel far riferimento alle modalità dell'azione, non contemplate dalla attenuante in esame. D'altro canto, l'uso della violenza è già considerata nella condotta tipica del reato di cui all'articolo 624 bis cod.pen, sicché, ragionando come ha fatto la Corte, l'attenuante parola risulterebbe incompatibile con tale fattispecie. Inoltre, ha ritenuto che la decisione impugnata risulterebbe altresì censurabile nella parte in cui ha affermato che "il valore della collana d'oro esclude la sussistenza dell'attenuante di carattere oggettivo invocata"; tale affermazione risulterebbe apodittica, essendosi limitata a richiamare la qualità del materiale, senza motivare su elementi specifici che determinano l'effettivo valore del bene (caratura dell'oro, spessore e peso della collana). Non avrebbe altresì considerato che, qualora non sia possibile stabilire con precisione il valore della refurtiva, nell'ipotesi di mancata precisazione di tale elemento da parte della persona offesa, l'incertezza del parametro deve essere risolta, secondo il principio del favor rei, accordando l'attenuante in parola. 2.5 Con il quinto motivo, censura, per violazione di legge vizio di motivazione, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte d'appello sulla base 3 dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e del fatto che costui non avesse partecipato sostanzialmente al processo, omettendo di fornire alcuna collaborazione. Il primo profilo, relativo alla presenza di numerosi precedenti penali, tra l'altro risalenti nel tempo, risulterebbe illogico e contraddittorio perché lo stesso Tribunale aveva escluso l'applicazione della recidiva reiterata specifica, negando perciò la rilevanza dei precedenti penali in relazione alla pericolosità del soggetto. Ugualmente contraddittoria l'affermazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche non potessero essere concesse a causa della mancata collaborazione processuale;
infatti, l'imputato ha partecipato alle udienze, consentendo, tra l'altro, alla teste CI di effettuare il riconoscimento in aula;
inoltre ha docuMentato di aver iniziato un percorso terapeutico per la disintossicazione. 2.6 Con il sesto motivo, censura la decisione per l'illegalità della pena pecuniaria inflitta, superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie contestata, secondo la disciplina in vigore al momento del fatto (pena irrogata della misura di euro 1200 di multa, a fronte del massimo edittale pari ad euro 1032). 2.7 Con il settimo motivo, censura la decisione per non aver fornito specifica motivazione in ordine alla quantificazione della pena, sensibilmente superiore ai minimi edittali, con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella motivazione sulla determinazione della pena, soprattutto quando il giudice si distacchi sensibilmente dai minimi edittali, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo all'entità del fatto o alla personalità dell'imputato, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, nel quale, i giudici hanno fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla non episodicità del reato commesso. 3.11 Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso, ad eccezione della censura sul trattamento sanzionatorio, ed in particolare alla sanzione pecuniaria irrogata in misura superiore al massimo edittale, per la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con specifica e logica motivazione enunciata nel verbale di udienza (richiamato in ricorso), disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato ricoverato in comunità terapeutica per seguire un percorso di disintossicazione, ritenendo l'impedimento non assoluto. Il collocamento dell'imputato in una comunità di recupero è stato logicamente ritenuto insufficiente a integrare, da solo, l'impossibilità assoluta a comparire di cui all'art. 486 cod.proc.pen.. Infatti, non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato ospitato in una struttura di recupero che volontariamente scelga di non presenziare al giudizio d'appello nella 4 soggettiva impressione che ciò inciderebbe negativamente sullo svolgimento del percorso di disintossicazione. In tal senso, si è espressa questa Corte, nel vigore della disciplina sulla contumacia, ma con argomenti estensibili alla disciplina dell'assenza, avendo affermato che "in tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso" (Cassazione Sezione 2^ n. 7172/2006, Andreocci, RV. 233153). In ogni caso, il motivo è pure generico, atteso che il documento prodotto, proveniente dal "Centro di osservazione e diagnosi", attesta soltanto l'attualità di un percorso di disintossicazione, senza neppure specificare la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico di disintossicazione per ostative ragioni di salute, impedendo qualsivoglia apprezzamento positivo da parte del Giudice. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La questione dell'individuazione e del riconoscimento del RM ha costituito oggetto di adeguata valutazione da parte dei giudici di merito, avendo costoro evidenziato che la persona offesa, sia in fase di indagini, mediante riconoscimento fotografico, sia durante il dibattimento, mediante riconoscimento diretto dell'imputato presente in aula, ha proceduto alla reiterata individuazione dello stesso, come autore del furto, in termini di certezza. Ebbene, i rilievi del ricorrente sono palesemente versati in fatto e riproduttivi di doglianze attentamente vagliate dai giudici di merito, che hanno offerto logica ed esaustiva risposta alle critiche difensive. Il rilievo secondo cui il volto dell'autore del furto con strappo era coperto dal casco, apparentemente ostativo alla percezione dei tratti somatici, è stato adeguatamente superato dal Tribunale, osservando che la testimone CI riferiva che l'aggressore indossava un casco non integrale e che quindi la fisionomia del volto era visibile. Ed inoltre, la Corte distrettuale, integrando la prima decisione, ha altresì precisato che il riferimento agli occhi è logicamente riferibile alla indicazione dei tratti somatici rimasti particolarmente impressi nella memoria della vittima. Gli argomenti relativi alle variabili della differente abbronzatura ed alla diversa intensità dello sguardo riscontrati nel riconoscimento in aula, comunque effettuato in termini di assoluta certezza, appaiono inidonei a disarticolare la congruenza della motivazione come sopra illustrata. Va, peraltro, ricordato che il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale è da ritenere valido e processualmente utilizzabile. Esso va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, costituendo atto di identificazione diretta, effettuata mediante dichiarazioni orali non richiedente l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. (Sez. 2, Sentenza n. 23970 del 31/03/2022 Ud. (dep. 22/06/2022 ) Rv. 283392 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 7176 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205986 - 01.; Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229086; Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207410). 5 Ne discende, in sintesi, che non colgono nel segno le censure circa l'inaffidabilità del riconoscimento reiterato dalla CI, dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di "incertezza" in ordine a tale riconoscimento, replicato per ben due volte in termini di certezza e la seconda volta in presenza dell'imputato, mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito. 3. Il terzo motivo è aspecifico Il ricorrente lamenta che i giudici di merito, nel motivare la decisione sulla penale responsabilità, abbiano fatto riferimento alla circostanza che l'imputato avrebbe "sostanzialmente rifiutato il rapporto processuale", non essendosi presentato in giudizio e non avendo fornito alcuna allegazione difensiva - II motivo non vale a disarticolare l'ossatura della decisione, fondata sull'affidabile riconoscimento da parte della vittima, e non intaccata dal generico riferimento da parte della Corte distrettuale al difetto di allegazioni difensive. E' stato sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque Omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, Reggio, Rv. 254988). 4.Manifestamente infondato è il quarto motivo con cui si contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. La difesa ha innanzitutto indicato, quale dato da valutare al fine di giungere a tale conclusione, l'omessa indicazione di elementi da cui desumere il valore della collana in oro oggetto di furto. Sul tema oggetto di analisi, questa Sezione ha già affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241 - 01) Ora, nel caso di specie, anche limitando l'analisi al bene strappato con forza alla vittima, è stato logicamente escluso che la sottrazione di una collana d'oro, tenuto conto del valore del 6 metallo pregiato e del tipo di gioiello, possa tradursi in un pregiudizio irrisorio e, in quanto tale, di speciale tenuità. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, va premesso che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; dove la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; la motivazione, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. Nè vi è contraddizione alcuna con la mancata applicazione della recidiva, trattandosi di profili del tutto distinti, in quanto quest'ultima si basa su una valutazione in termini di maggior spessore criminale dell'imputato (Sez. 6, 16-7-2008 n. 34702, Rv n. 240706; Sez. 6, 27-2- 2007 n. 18302, Rv n 236426; Sez 2, 19-3-2008 n. 46452, Rv 242601), laddove, viceversa, la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è correlata alla presenza di indici positivi di personalità dell'imputato, che legittimano un giudizio prognostico in termini di astensione dalla commissione di ulteriori reati. Ne deriva che la reiterazione di condotte criminose specifiche ben può essere presa in considerazione, quale elemento negativo della personalità dell'imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, nonché quale elemento che fonda un giudizio prognostico sfavorevole, nell'ottica delineata dall'art. 164 cod. pen., anche qualora si ritenga che tale dato, sulla base di un giudizio complessivo in ordine al fatto- reato e alla personalità dell'imputato, non denoti, in quest'ultimo, uno spessore criminologico di tale rilievo da giustificare l'aumento di pena, a norma dell'art. 99 c.p. 7 (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014 -Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020; e sulla diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, Sez. U. - n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319). 5. Fondato è invece il sesto motivo. Effettivamente risulta irrogata la pena pecuniaria in misura superiore al massimo edittale, prevista dalla disciplina in vigore al momento del fatto (euro 1.032). La pena concretamente irrogata è pertanto superiore al massimo edittale, ed è da considerarsi «illegale». 6. Il setti') motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente per quanto riguarda la pena pecuniaria;
mentre è infondato per quella detentiva. E' stato precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La media edittale non deve essere calcolata, dimezzando il massimo edittale previsto per il reato applicato, bensì dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. Nel caso di specie, la forbice edittale (nella disciplina in vigore al momento del fatto: da 1 a 6 anni) è di 5 anni;
la metà, pari a due anni e 6 mesi, deve essere aggiunta al minimo edittale, ottenendo il risultato di tre anni e sei mesi di reclusione, pena inferiore alla pena base applicata. Ciò nondimeno, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla gravità oggettiva del reato, alle modalità esecutive, ai precedenti penali e alla non episodicità della condotta. Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità 6. In conclusione, va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla misura della pena pecuniaria, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dei residui motivi di ricorso e, conseguentemente, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore