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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/02/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PESARO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1813/2023
tra
+ 1 Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
+ 1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 8 febbraio 2024, innanzi al dott. Emanuele Mosci, sono comparsi:
l'Avv. COMPAGNONE ROSA GIOIA e l'Avv. per parte attrice presente nella persona di Pt_1
e l'Avv. FORTUNATO SABRINA COSIMA per parte convenuta presente nella Parte_1
persona di . CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, dato atto che non vi è possibilità di trovare una soluzione di tipo conciliativo, il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO pagina 1 di 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2023
promossa da:
– rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI Parte_1 Parte_2
AMORUSO e dall'Avv. ROSA GIOIA COMPAGNONE
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA Controparte_3 CP_2
COSIMA FORTUNATO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Actio negatoria servitutis
In fatto ed in diritto
1.E' in questione la legittimità delle immissioni sonore e di altri fenomeni meccanici provocati dagli impianti di proprietà delle convenute che attraversano l'immobile di proprietà degli attori (unità immobiliare ubicata nel Comune di Vallefoglia (PU), alla via Bramante n. 2, distinta al Catasto al foglio 4 del Comune di Vallefoglia, Sez. Sant'Angelo in Lizzola, Particella 86, sub 1).
2.A riguardo, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
• In via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità delle Sig.re e per i CP_2 CP_1 danni patiti dai Sig.ri e;
• Condannare e ordinare alle odierne resistenti il rispristino Pt_1 Pt_2
dello stato dei luoghi, secondo quanto stabilito dalla CTU in sede di ATP, quindi sostituzione della tubazione fatiscente e ripristino delle lesioni riscontrate sul soffitto dei coniugi • CP_4
Sempre in via preliminare, condannare le Sig.re e al risarcimento di tutti i danni CP_2 CP_1 subiti e subendi dai coniugi e per i fatti di cui in premessa;
• Con vittoria di spese e Pt_1 Pt_2
compensi di lite.
3.I convenuti hanno concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premesse le pagina 2 di 4 opportune declaratorie di rito, voglia: nel merito: rigettare le domande dei ricorrenti perché non argomentate e non provate oltre che infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare gli stessi alla rifusione delle spese di lite oltre che al risarcimento in via equitativa del danno da lite temeraria, giusto il disposto di cui all'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali e tecniche sia del presente giudizio che del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Pesaro - r.g. 18/2023), oltre accessori di legge.
4.Come allegato dagli attori, i rumori e le vibrazioni sono localizzati nel solaio di interpiano nonché nelle pareti comuni che separano le unità abitative delle parti contendenti. Il solaio attraversato dalle tubazioni accumula anche il calore proveniente dalle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
5.Non è in questione la circostanza che gli impianti ed i relativi condotti -causa dei fenomeni lamentati dagli attori- siano di proprietà delle convenute.
6.La domanda va, pertanto, qualificata nell'ambito del disposto di cui all'art. 949 c.c. (vedi Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23245 del 15/11/2016).
7.Sulla base dei risultati raggiunti nel procedimento di ATP (Tribunale di Pesaro - r.g. 18/2023), la cui acquisizione è stata richiesta da entrambe le parti, la domanda è fondata, per quanto di ragione.
L'assenza del materiale isolante a servizio delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento è causa, oltre che di una notevole dispersione di calore durante il tragitto dalla caldaia ai corpi scaldanti, della dilatazione dei corpi dalle medesime attraversati e del conseguente rumore (ticchettio).
Il CTU ha verificato, d'altro canto, la idoneità ed il buon funzionamento della caldaia e, allo stato, la assenza di deterioramento delle tubazioni.
Ha ricondotto, infine, la origine di una crepa presente sul soffitto della unità abitativa degli attori alla mancanza di isolamento delle condutture.
8.Il CTU ha individuato, pertanto, due tipologie di interventi al fine di ovviare al rumore proveniente dalla tubature ed agli altri fenomeni conseguenti al differenziale termico provocato dalla acqua contenuta nelle medesime.
Uno consistente nella iniezione di resine poco espansive (al fine di non provocare danni alle tubazioni vetuste) all'interno delle cavità del solaio (vuoti all'interno delle pignatte dove sono alloggiati i tubi) in modo tale da rivestire il più possibile i tubi di materiale isolante.
L'altro consistente nella demolizione del soffitto in corrispondenza dei tubi, nel portarli a nudo e pagina 3 di 4 rivestirli di materiale isolante per evitare il contatto tra i tubi stessi.
Il capo della domanda va, pertanto, accolto come in dispositivo.
9.Non vi è prova, invece, del danno, come lamentato dagli attori.
10.La condanna alle spese del procedimento di ATP, che ha riguardato anche questioni (sollevate da parte convenuta) che non fanno parte del presente giudizio, vanno poste a carico di parte convenuta.
Si ritiene equo compensare le spese del giudizio di merito nella misura di 1/3 in ragione della parziale soccombenza degli attori con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
11.Le spese di CTU in sede di ATP, sulla quale vi è totale soccombenza di parte convenuta, vanno poste definitivamente a carico della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina a e , in qualità di proprietarie della unità immobiliare ubicata Controparte_1 CP_2
nel Comune di Vallefoglia (PU), alla via Bramante n. 2, la esecuzione delle opere di manutenzione degli impianti, correnti a confine con la proprietà degli attori, al fine dell'isolamento acustico e termico dei medesimi.
Rigetta per il resto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite della fase di ATP che si liquidano in €1.700,00 per compensi, di cui €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase istruttoria e di trattazione oltre CU, rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice 2/3 delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 + €12,74 per spese, €2.300,00 per compensi, di cui €300,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., resa alle ore 15.37 del 8 febbraio 2024.
Il Giudice on.
dott. Emanuele Mosci
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1813/2023
tra
+ 1 Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
+ 1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 8 febbraio 2024, innanzi al dott. Emanuele Mosci, sono comparsi:
l'Avv. COMPAGNONE ROSA GIOIA e l'Avv. per parte attrice presente nella persona di Pt_1
e l'Avv. FORTUNATO SABRINA COSIMA per parte convenuta presente nella Parte_1
persona di . CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, dato atto che non vi è possibilità di trovare una soluzione di tipo conciliativo, il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO pagina 1 di 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2023
promossa da:
– rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI Parte_1 Parte_2
AMORUSO e dall'Avv. ROSA GIOIA COMPAGNONE
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA Controparte_3 CP_2
COSIMA FORTUNATO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Actio negatoria servitutis
In fatto ed in diritto
1.E' in questione la legittimità delle immissioni sonore e di altri fenomeni meccanici provocati dagli impianti di proprietà delle convenute che attraversano l'immobile di proprietà degli attori (unità immobiliare ubicata nel Comune di Vallefoglia (PU), alla via Bramante n. 2, distinta al Catasto al foglio 4 del Comune di Vallefoglia, Sez. Sant'Angelo in Lizzola, Particella 86, sub 1).
2.A riguardo, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
• In via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità delle Sig.re e per i CP_2 CP_1 danni patiti dai Sig.ri e;
• Condannare e ordinare alle odierne resistenti il rispristino Pt_1 Pt_2
dello stato dei luoghi, secondo quanto stabilito dalla CTU in sede di ATP, quindi sostituzione della tubazione fatiscente e ripristino delle lesioni riscontrate sul soffitto dei coniugi • CP_4
Sempre in via preliminare, condannare le Sig.re e al risarcimento di tutti i danni CP_2 CP_1 subiti e subendi dai coniugi e per i fatti di cui in premessa;
• Con vittoria di spese e Pt_1 Pt_2
compensi di lite.
3.I convenuti hanno concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premesse le pagina 2 di 4 opportune declaratorie di rito, voglia: nel merito: rigettare le domande dei ricorrenti perché non argomentate e non provate oltre che infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare gli stessi alla rifusione delle spese di lite oltre che al risarcimento in via equitativa del danno da lite temeraria, giusto il disposto di cui all'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali e tecniche sia del presente giudizio che del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Pesaro - r.g. 18/2023), oltre accessori di legge.
4.Come allegato dagli attori, i rumori e le vibrazioni sono localizzati nel solaio di interpiano nonché nelle pareti comuni che separano le unità abitative delle parti contendenti. Il solaio attraversato dalle tubazioni accumula anche il calore proveniente dalle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
5.Non è in questione la circostanza che gli impianti ed i relativi condotti -causa dei fenomeni lamentati dagli attori- siano di proprietà delle convenute.
6.La domanda va, pertanto, qualificata nell'ambito del disposto di cui all'art. 949 c.c. (vedi Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23245 del 15/11/2016).
7.Sulla base dei risultati raggiunti nel procedimento di ATP (Tribunale di Pesaro - r.g. 18/2023), la cui acquisizione è stata richiesta da entrambe le parti, la domanda è fondata, per quanto di ragione.
L'assenza del materiale isolante a servizio delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento è causa, oltre che di una notevole dispersione di calore durante il tragitto dalla caldaia ai corpi scaldanti, della dilatazione dei corpi dalle medesime attraversati e del conseguente rumore (ticchettio).
Il CTU ha verificato, d'altro canto, la idoneità ed il buon funzionamento della caldaia e, allo stato, la assenza di deterioramento delle tubazioni.
Ha ricondotto, infine, la origine di una crepa presente sul soffitto della unità abitativa degli attori alla mancanza di isolamento delle condutture.
8.Il CTU ha individuato, pertanto, due tipologie di interventi al fine di ovviare al rumore proveniente dalla tubature ed agli altri fenomeni conseguenti al differenziale termico provocato dalla acqua contenuta nelle medesime.
Uno consistente nella iniezione di resine poco espansive (al fine di non provocare danni alle tubazioni vetuste) all'interno delle cavità del solaio (vuoti all'interno delle pignatte dove sono alloggiati i tubi) in modo tale da rivestire il più possibile i tubi di materiale isolante.
L'altro consistente nella demolizione del soffitto in corrispondenza dei tubi, nel portarli a nudo e pagina 3 di 4 rivestirli di materiale isolante per evitare il contatto tra i tubi stessi.
Il capo della domanda va, pertanto, accolto come in dispositivo.
9.Non vi è prova, invece, del danno, come lamentato dagli attori.
10.La condanna alle spese del procedimento di ATP, che ha riguardato anche questioni (sollevate da parte convenuta) che non fanno parte del presente giudizio, vanno poste a carico di parte convenuta.
Si ritiene equo compensare le spese del giudizio di merito nella misura di 1/3 in ragione della parziale soccombenza degli attori con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
11.Le spese di CTU in sede di ATP, sulla quale vi è totale soccombenza di parte convenuta, vanno poste definitivamente a carico della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina a e , in qualità di proprietarie della unità immobiliare ubicata Controparte_1 CP_2
nel Comune di Vallefoglia (PU), alla via Bramante n. 2, la esecuzione delle opere di manutenzione degli impianti, correnti a confine con la proprietà degli attori, al fine dell'isolamento acustico e termico dei medesimi.
Rigetta per il resto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite della fase di ATP che si liquidano in €1.700,00 per compensi, di cui €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase istruttoria e di trattazione oltre CU, rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice 2/3 delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 + €12,74 per spese, €2.300,00 per compensi, di cui €300,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., resa alle ore 15.37 del 8 febbraio 2024.
Il Giudice on.
dott. Emanuele Mosci
pagina 4 di 4