TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10383/2014 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_6
LI TA (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Frattamaggiore (NA) alla via C. Pezzullo n. 53 (PEC:
Email_1
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Scuotto (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via Piccinni n. 6 (pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli eredi del sig. convenivano in Parte_6
giudizio l' per sentirla condannare, previa declaratoria di Controparte_2
responsabilità della struttura sanitaria presso cui il loro congiunto veniva ricoverato per le cure del caso il giorno 04.10.2010 nella causazione del decesso di quest'ultimo, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'exitus del congiunto.
Si costituiva la convenuta la cui difesa eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_7
proposta nei confronti della struttura sanitaria per assenza di qualsivoglia responsabilità in capo agli operatori del presidio sanitario nonché invocando la declaratoria di non sussistenza del nesso eziologico tra l'exitus e la asserita condotta medica, invocando, pertanto, il rigetto della pretesa ex adverso azionata.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché mediante espletamento di prova testimoniale e di due ctu medico-legali.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.25, all'udienza del 24.06.2025, celebratasi in presenza, il giudizio, all'esito di ampia discussione orale, veniva assegnato a sentenza previa concessione alle parti dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: in data 0/10/2010 il sig.
veniva ricoverato presso il P.O. di Aversa per insufficienza respiratoria acuta. Il Parte_6
5/10/2010 veniva sottoposto a sedazione farmacologica e nella notte successiva si superficializzava dalla sedazione e, voltandosi su un fianco, superava la barra di protezione laterale e scivolava su un fianco del letto provocandosi una f.l.c. fronto-temporale dx. veniva, pertanto, sottoposto a TAC al cranio che rilevava “(...) modesta dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali per note di atrofia corticale e rachide cervicale che non mostra esiti traumatici”. Non veniva effettuato alcun ulteriore esame strumentale per verificare gli esiti a distanza del trauma cranio-encefalico subito a causa dell'incidente occorso durante la degenza e il paziente veniva dimesso. In data 10/12/2010, quest'ultimo veniva nuovamente trasportato d'urgenza presso il P.O. di Aversa, ove una TC del cranio evidenziava "ematoma subdurale subacuto cronico a carico dell'emisfero cerebrale sin. dello spessore massimo di circa 25 mm con effetto massa sulle strutture della linea mediana”. In pari data veniva trasferito al P.S. della e ivi operato d'urgenza per "Evacuazione e Controparte_3
drenaggio ematoma subdurale cronico FTP sinistro (foro di trapano allargato) [...] immediata fuoriuscita dell'ematoma colliquato (color brunastro)”. Il 07/01/2011, veniva dimesso con trasferimento presso altra struttura per ciclo di riabilitazione in regime di ricovero. Alla dimissione veniva posta diagnosi di “tetraipostenia in ematoma subdurale emisferico sin. BPCO severa. Artrosi polidistrettuale severa in obesità moderata severa. Lesioni da decubito sacrale e calcaneari bilaterali.
Ipertensione arteriosa”. Con valutazione neurologico-funzionale: “vigile, collaborante, non ben orientato nel tempo, meglio nello spazio. Comprensione valida, eloquio congruo ed efficace. autonomo in assisa con buon controllo del tronco. PP e trasferimenti con moderata assistenza.
Ortostasi con ausili (girello) e tutore rigido di ginocchio a destra per insufficienza al carico
(ginocchio artrosico con limitazione ai gradi estremi dell'estensione. Veniva prescritta la seguente terapia medica “Continui interventi FKT per il rinforzo delle residue competenze motorie, rivalutazione per decubiti in sede interglutea e tallone bilaterale”. Stante il progressivo peggioramento del quadro neurologico, il decedeva in data 21.09.2013. Pt_6
Sulla base dei detti esiti, gli attori, quali eredi del de cuius, invocavano la condanna della convenuta struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti a causa della asserita negligente gestione e cura nosocomiale del loro congiunto.
Ai fini dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'odierna fattispecie, e con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per l'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa.
Al riguardo va precisato che, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione sanitaria, nonché allegare la colpa professionale, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario e/o la struttura, la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, e nel procedere all'esame del merito della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, occorre fare ricorso all'ausilio tecnico- specialistico per chiarire i contorni della vicenda in questione, stanti i profili di negligenza professionale contestata dagli attori alla struttura nosocomiale nonché ai sanitari a diverso titolo e in diverse fasi coinvolti nella fattispecie analizzata. A tale proposito, deve dirsi degna di fede la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU, prof. , le cui conclusioni appaiono Persona_1
immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Innanzitutto, il CTU nel suo elaborato ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dagli attori, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico- legale. Così riferisce il CTU: “in data 4/10/2010, il sig. , 75enne, all'epoca dei Parte_6
fatti, già affetto da BPCO, ipertensione arteriosa e obesità severa, a seguito di un episodio di insufficienza respiratoria acuta, veniva ricoverato presso il PO di Aversa nel reparto di terapia intensiva. Alle ore 23.00 del 5.10.2010, il paziente veniva posto in sedazione farmacologica. Dal decorso clinico si legge che alle ore 5.40 del giorno 6.10.2011 il paziente si superficializza dalla sedazione e voltandosi su un fianco supera la barra di protezione laterale e scivola su un fianco del letto producendosi una f.l.c. fronto-temporale dx. Alle ore 6.35 dello stesso giorno veniva praticato un esame TAC cranio con riscontro di una "modesta dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali per note di atrofia corticale". Durante la degenza le condizioni respiratorie ed emodinamiche subirono una graduale ripresa;
non veniva effettuato alcun ulteriore esame strumentale per verificare gli esiti a distanza del trauma cranio-encefalico né, alla dimissione, fu prescritto un controllo a distanza. Ottenuta, quindi, la stabilizzazione del quadro clinico internistico, il paziente veniva dimesso il giorno 10/11/2010. Dopo circa un mese, in data 10/12/2010, per la comparsa di uno stato soporoso fu trasportato dapprima al PO di Aversa ove posero la diagnosi di "ematoma subdurale subacuto-cronico a carico dell'emisfero cerebrale sin. dello spessore massimo di circa
25 mm con effetto massa sulle strutture della linea mediana. (…). Trasferito presso la di CP_3
, veniva operato nello stesso giorno alle ore 23.30 (…). Durante la degenza, durata circa CP_1
un mese, sia le condizioni respiratorie che quelle cardiocircolatorie furono correttamente monitorate e non evidenziarono particolari criticità. Diversamente, in conseguenza dello svuotamento dell'ematoma subdurale cronico si instaurò una tetraparesi e, in fase iniziale, anche un interessamento del sensorio.”. Sempre secondo l'Ausiliare, “In data 7/1/2011, il paziente, come si può rilevare dalla scheda di dimissione della di , veniva dimesso in discrete condizioni generali ma in precarie CP_3 CP_1
condizioni neurologiche (…). Dopo le dimissioni fu ricoverato per la riabilitazione presso la casa di cura Villa delle Magnolie di Castelmorrone dal 07/01/11 al 08/03/11. (…). Questa la diagnosi di dimissione: "tetraipostenia in ematoma subdurale emisferico sin. BPCO severa. Artrosi polidistrettuale severa in obesità moderata severa. Lesioni da decubito sacrale e calcaneari bilaterali. Ipertensione arteriosa". .... "Resti sotto controllo medico. Continui intervento FKT per il rinforzo delle residue competenze motorie, rivalutazione per decubiti in sede interglutea e tallone bilaterale". Dalla valutazione della scala di Norton alle dimissioni (8.3.2014) si rileva che il paziente era sveglio e cosciente, con mobilità molto limitata, affetto da incontinenza urinaria (uso di catetere). (…) risulta che il sig. , dopo essere rientrato al proprio domicilio, non Parte_6
ha mai più ripreso la propria autonomia deambulatoria, essendo stato costantemente allettato ed assistito dai parenti. (…). progressivo peggioramento dello stato generale con ipotensione e instabilità emodinamica (inizialmente sostenuta da farmaci inotropi e poi refrattaria), contrazione della diuresi e l'instaurarsi di una insufficienza multiorgano (…) conseguente ad uno stato settico generalizzato causa del decesso per shock settico in data 21/9/2013.”.
Nell'esaminare, alla luce dei dettami medico-scientifici richiamati, gli sviluppi della vicenda sanitaria de qua, il CTU precisa che “il paziente era alto 170 cm (cfr cartella clinica dell'8/9/2013) ed era affetto da obesità di 3° grado (peso 115 kg), nonchè in sedazione farmacologica. (…) . A seguito di tale caduta, il paziente riportava un trauma cranico valutato strumentalmente con TAC cerebrale nella mattinata del medesimo giorno e con esito negativo per lesioni accertabili in tale fase. Dimesso in data 10.11.2010 in fase di remissione clinica e senza alcuna prescrizione relativa al trauma cranico subito. In questa fase, due sono i punti rilevanti:
- il primo, l'obbligo di sorveglianza del paziente sedato, in stato di incoscienza, da parte del personale sanitario;
- il secondo, l'omesso monitoraggio degli esiti a distanza del trauma cranico”.
Sempre secondo l'Ausiliare, seguivano il rientro a casa del paziente e la “comparsa di sintomi e segni neurologici che costringevano il sig. a ricoverarsi nuovamente in data 10.12.2010 Pt_6
per comparsa di ematoma subdurale cronico fronto-temporo-parietale sinistro, drenato attraverso foro di trapano allargato con immediata fuoriuscita dell'ematoma colliquato (color brunastro).
Detto ematoma subdurale cronico è da ritenersi causalmente correlato all'antecedente costituito dal trauma cranico del 6.10.2010”.
Chiarisce, ancora, l'Ausiliare che “Il trauma cranico lieve dell'adulto viene definito come qualsiasi evento traumatico che interessa il distretto cranioencefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni con punteggio Glasgow Coma Scale (GCS): 15 e 14. (…). Nel caso del sig. si Parte_6
rileva l'impossibilità dell'inquadramento clinico iniziale secondo il GCS, trattandosi di paziente in stato di sedazione. Nondimeno, in una tale condizione, non può che emergere la responsabilità omissiva dei sanitari consistente nel mancato inquadramento clinico e monitoraggio degli esiti del trauma cranico, considerato anche che trattavasi di soggetto di età superiore ai 65 anni, quindi ad aumentato rischio di sviluppare un ematoma cerebrale anche nel medio e lungo termine (…)”.
Conclude, pertanto, il CTU che “sussiste nesso di causalità tra evento lesivo del 6.10.2010 e decesso avvenuto a circa tre anni di distanza in costanza di ipomobilità ed allettamento. Infatti, si può ritenere che accanto alle preesistenti comorbilità (ipertensione, obesità e BPCO), di per sé non espressive di una criticità tale da determinare la morte del paziente all'epoca dei fatti, abbia rivestito un ruolo letifero preponderante l'insorgenza di una sindrome da allettamento derivante in toto dai postumi del danno neurologico conseguito all'evento lesivo de quo (consistenti in esiti stabilizzati dell'ematoma subdurale cronico descritti e valutati in precedenza)”.
Il prof. fornisce un ulteriore elemento relativo alla gestione del paziente Per_1 Parte_6 da parte della struttura nosocomiale aversana. In particolare, secondo l'Ausiliare “né dalla cartella clinica, né negli atti disponibili allo scrivente, è descritto il tipo di lettino utilizzato, né l'altezza delle sbarre di protezione (…). si può certamente affermare che la superficializzazione dalla sedazione è un evento prevedibile ed evitabile con un corretto dosaggio farmacologico. Infatti, tra i parametri da cui deriva la durata della sedazione vi è principalmente il tipo di farmaco e il suo dosaggio in rapporto all'età, peso corporeo ed alle condizioni fisiche. Quindi, la concentrazione ottimale varia in considerazione della variabilità interpersonale della farmacocinetica e della farmacodinamica del farmaco utilizzato. Le concentrazioni ottimali devono essere selezionate in base alla risposta del paziente in maniera da raggiungere la profondità di sedazione necessaria.
Nella fattispecie non è possibile rilevare il tipo di sedazione utilizzata in data 6.10.2010. Infatti, in cartella clinica le modalità di sedazione risultano descritte in data 4.10.2010 ore 22.00, Diprivam
150 mg;
mentre il paziente era sveglio in data 5.10.2010 dalle ore 10.30 alle ore 23.00, ora in cui viene nuovamente sedato ma non è indicato il farmaco e la dose utilizzata e da cui doveva derivare lo stato di sedazione in cui si trovasse il paziente alle ore 5.40 del giorno 6.10.2010”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Le valutazioni peritali appaiono coerenti ed adeguatamente argomentate dal punto di vista logico - scientifico, stante anche l'assenza di fondata critica da parte convenuta. Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, la condotta nosocomiale, come stigmatizzata da
C.T.U., è consistita in una cattiva gestione del paziente dovuta a mancata vigilanza durante la sedazione nonché ad una diagnosi non adeguata e non tempestiva delle conseguenze della caduta occorsa allo stesso durante la citata fase di sedazione.
D'altra parte, la convenuta non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare la corretta gestione del paziente (in particolare, l'impiego dei presidi di sicurezza regolamentari in caso di soggetti sottoposti a sedazione), nonché il valido iter diagnostico seguito in ragione dell'occorso.
In definitiva e per tutto quanto sopra, deve dirsi accertata la condotta colposa della convenuta nella vicenda che ci occupa e che ha portato all'exitus di . Controparte_1 Parte_6
Deve, ora, procedersi ad esaminare i danni di cui gli eredi del de cuius chiedono il ristoro.
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità dei rapporti e legami parentali che, di volta in volta vengono dedotti. Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di , abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al coniuge superstite che Parte_6
in capo ai figli. Può ritenersi dimostrato, sia in via presuntiva che alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, che gli odierni attori intrattenevano con il defunto un congruo legame affettivo, tale da giustificare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo, nella duplice dimensione del c.d. danno morale e del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Per quanto riguarda la liquidazione del danno in esame, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile del Tribunale di Milano e aggiornate al 2024. In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) per Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 51
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 199.461,00
2) per Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 168.173,00
3) per Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 61
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 238.571,00
4) per Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 175.995,00
5) per Parte_5
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 168.173,00
Relativamente a , e , non si sono Parte_2 Parte_4 Parte_5
attribuiti punti a titolo di convivenza nel calcolo complessivo atteso che, come anche dichiarato dai testimoni escussi da parte attrice, i suddetti non convivevano con il de cuius al momento dell'exitus.
Deve ora valutarsi la richiesta del risarcimento del pregiudizio iure hereditatis, ossia del danno terminale e catastrofale asserito come patito dal de cuius e poi trasmesso agli eredi.
Come è noto, il danno biologico terminale, secondo oramai consolidata giurisprudenza, consiste in un danno da invalidità temporanea totale, ossia in un danno-conseguenza, risarcibile iure hereditatis e caratterizzato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra l'evento e la morte. Lo stesso è configurabile e trasmissibile iure successionis nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta per un minimo di 24 ore in seguito al fatto lesivo subito, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini del riconoscimento della suddetta invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nn. 18056/2019 e 16592/2019). Nel caso specifico, deve ritenersi sussistente e provata sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute sia il notevole lasso di tempo tale da far configurare, in capo al paziente, il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria dai successori, sussistendo un considerevole spazio temporale dal fatto (04.10.2010) all'exitus (21.09.2013).
Secondo la Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 26727/2018) il danno terminale, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed è tale da sfociare nella morte. Pertanto, detto danno risulta comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico): mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulterà integrato un danno non patrimoniale di natura peculiare che comporta la necessità di una liquidazione secondo un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio. Nella suddetta fattispecie, si configura un danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica" perchè in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della fine.
Pertanto, in caso di danno biologico terminale, il risarcimento sarà, sì, commisurato soltanto all'inabilità temporanea, ma per la relativa liquidazione si dovrà tenere conto del fatto che, se pure temporaneo, tale pregiudizio è massimo nella sua entità e intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da essere insuscettibile di recupero tanto da esitare nella morte: “lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata” (così Cass.
Civ., 17/12/2024, n. 33009).
Ciò detto, in ossequio alla necessità di evitare il pericolo di duplicazione di identiche poste di pregiudizio, il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano attualmente vigenti in riferimento al danno non patrimoniale cd. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, ai fini della liquidazione della suddetta partita di danno come domandata dagli eredi del de cuius. Come è noto, il sopra citato Osservatorio milanese considera la liquidazione del danno terminale in modo unitario, postulando il ristoro di ogni pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima nella frazione temporale iniziata con il manifestarsi dell'evento illecito e il suo exitus, purché il danno non si protragga per un lasso di tempo esteso: il periodo di tempo plausibile perché sussista il diritto risarcitorio consiste in un massimo di 100 giorni, superato il quale avviene l'esclusione del riconoscimento del danno terminale e il risarcimento del solo danno biologico temporaneo ordinario.
Quindi, andranno riconosciuti agli eredi € 35.247, per i primi 3 giorni di Parte_6
sopravvivenza del de cuius. Per i giorni da 4 a 100, il valore tabellare previsto, ossia € 62.544, va personalizzato in aumento (pari al 50%) in ragione della vicenda occorsa al malcapitato nel caso di specie, delle negligenze in cui è incorsa la struttura nosocomiale, del lungo lasso di tempo intercorso fino al decesso e al progressivo ed irreversibile aggravarsi delle condizioni del paziente: quindi, il montante relativo ai giorni da 4 a 100 sarà pari a € 62.544 + € 31.272 (50% di 62.544) = €
93.816.
A questo punto, detratti i primi 100 giorni successivi alla data dell'illecito (06.10.2011) come appena liquidati, ai fini della liquidazione del dovuto per l'ulteriore periodo intercorso fino alla data dell'exitus (21.09.2013), dovrà farsi applicazione degli ordinari criteri di valutazione dell'inabilità temporanea secondo le Tabelle milanesi: moltiplicando, quindi, il valore del punto base per ITT
(pari a € 115,00) per il numero di giorni successivi fino alla data della morte (che risulta equo quantificare in 616), l'ulteriore invalidità temporanea da riconoscere sarà pari a € 70.840.
Di conseguenza, il totale da riconoscere iure hereditatis agli eredi del de cuius Parte_6
sarà pari a complessivi € 199.903,00.
Tale somma andrà ripartita pro quota, secondo le regole della successione ereditaria.
Da ultimo, deve valutarsi il danno cd. psichico come allegato e provato dalla sola attrice Parte_3
Anche in tale ambito, vengono in ausilio le risultanze della seconda ctu espletata in corso
[...]
di causa ed affidata al CTU dott. , medico psichiatra e psicoterapeuta, al quale è Persona_2
stato richiesto di valutare se e quanto l'intera vicenda sanitaria occorsa al genitore e gli oneri assistenziali cui la stessa è stata chiamata abbiano influenzato lo stato di salute della sig.ra Parte_3
figlia del defunto sig. , e quale eventuale danno abbiano potuto procurarle.
[...] Pt_6
Orbene, secondo l'Ausiliare, “il quadro evidenziato attraverso i colloqui clinici ed il test somministrato permettono di affermare che l'evento ha avuto sulla signora Parte_3
l'impatto di un trauma che in maniera diretta e causale ha provocato un forte disagio che si manifesta sia nel corpo, con la comparsa di disturbi di natura psicosomatica, che nella psiche, con la compromissione delle sfere affettiva, cognitiva e relazionale. Il nesso eziologico temporale tra disturbi ed evento traumatico è individuabile poiché dalla ricostruzione anamnestica non risultano fenomeni psicopatologici di rilievo prima del decesso del padre e d'altronde, sia quanto emerge dall'analisi del colloquio clinico sia dalle evidenze del test, non si rileva una tipologia di personalità che possa far ipotizzare una pregressa sussistenza strutturale dei sintomi rilevati mentre (…) la perizianda ha sviluppato l'insorgenza di sintomi ansiosi e depressivi dall'epoca immediatamente successiva al decesso del padre”. Secondo l'Ausiliare “poiché, nel caso di specie,
l'inquadramento diagnostico scaturito all'esito della procedura clinico/psicodiagnostica ampiamente e dettagliatamente esposta nella presente relazione, è per un disturbo da stress post- traumatico di grado medio, sulla base di quanto appena riportato sembra equo valutare il danno biologico permanente nella misura del 16%, che corrisponde ad una “forma lieve complicata o moderata”. Non sembra emergere, invece, dall'analisi del caso e dallo studio della documentazione medica agli atti, un vero e proprio danno alla salute di natura “temporanea”, cioè progressivamente a scalare e fino alla stabilizzazione dei postumi”.
Conclude, pertanto, il CTU che “la signora è affetta da Disturbo Post Parte_3
Traumatico da Stress di grado medio. Tale condizione è attendibile di causalità con il decesso del padre, , avvenuto dopo lunga malattia nel settembre del 2013 in conseguenza di Parte_6
evento traumatico (caduta dal letto di degenza ospedaliera) del 6.10.2010 in discussione in questo procedimento. In base al complesso delle indagini il danno biologico permanente conseguente alla suddetta patologia può valutarsi nella misura del 16%. Dall'analisi del caso non emerge la sussistenza di un danno biologico temporaneo”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Nel far proprie le risultanze peritali d'ufficio, perché debitamente e scientificamente motivate, il
Tribunale ritiene, pertanto, di poter quantificare il danno vantato dall'attrice Parte_3
facendo applicazione delle sopra richiamate Tabelle milanesi e di riconoscere in favore della stessa, tenuto conto della percentuale di danno indicata dall'Ausiliare e del valore per punto di danno già
“appesantito” a titolo di incremento per sofferenza soggettiva (€ 4.396,67), il diritto al risarcimento per il pregiudizio psichico della somma di € 57.333,00.
Su tutti gli importi sopra determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento del fatto e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo. Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al totale complessivamente liquidato dal Tribunale, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese delle espletate c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del de cuius nei confronti della Parte_6
, iscritta al R.G. con il n. 10383/2014, così provvede: CP_4
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, accerta la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati in questa sede dagli eredi del defunto;
Parte_6
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore
• di della somma di € 199.461,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva;
• di della somma di € 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_2
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 175.995,00 a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_5
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 238.571,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_3
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 57.333,00 a titolo di danno non patrimoniale cd. Parte_3
psichico, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli eredi di della complessiva Parte_6 somma di € 199.903,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da ripartirsi pro quota fra gli aventi diritto secondo le regole della successione ereditaria;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
, 11.12.2025. CP_5
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10383/2014 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_6
LI TA (C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Frattamaggiore (NA) alla via C. Pezzullo n. 53 (PEC:
Email_1
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Scuotto (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via Piccinni n. 6 (pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli eredi del sig. convenivano in Parte_6
giudizio l' per sentirla condannare, previa declaratoria di Controparte_2
responsabilità della struttura sanitaria presso cui il loro congiunto veniva ricoverato per le cure del caso il giorno 04.10.2010 nella causazione del decesso di quest'ultimo, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'exitus del congiunto.
Si costituiva la convenuta la cui difesa eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_7
proposta nei confronti della struttura sanitaria per assenza di qualsivoglia responsabilità in capo agli operatori del presidio sanitario nonché invocando la declaratoria di non sussistenza del nesso eziologico tra l'exitus e la asserita condotta medica, invocando, pertanto, il rigetto della pretesa ex adverso azionata.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché mediante espletamento di prova testimoniale e di due ctu medico-legali.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.25, all'udienza del 24.06.2025, celebratasi in presenza, il giudizio, all'esito di ampia discussione orale, veniva assegnato a sentenza previa concessione alle parti dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: in data 0/10/2010 il sig.
veniva ricoverato presso il P.O. di Aversa per insufficienza respiratoria acuta. Il Parte_6
5/10/2010 veniva sottoposto a sedazione farmacologica e nella notte successiva si superficializzava dalla sedazione e, voltandosi su un fianco, superava la barra di protezione laterale e scivolava su un fianco del letto provocandosi una f.l.c. fronto-temporale dx. veniva, pertanto, sottoposto a TAC al cranio che rilevava “(...) modesta dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali per note di atrofia corticale e rachide cervicale che non mostra esiti traumatici”. Non veniva effettuato alcun ulteriore esame strumentale per verificare gli esiti a distanza del trauma cranio-encefalico subito a causa dell'incidente occorso durante la degenza e il paziente veniva dimesso. In data 10/12/2010, quest'ultimo veniva nuovamente trasportato d'urgenza presso il P.O. di Aversa, ove una TC del cranio evidenziava "ematoma subdurale subacuto cronico a carico dell'emisfero cerebrale sin. dello spessore massimo di circa 25 mm con effetto massa sulle strutture della linea mediana”. In pari data veniva trasferito al P.S. della e ivi operato d'urgenza per "Evacuazione e Controparte_3
drenaggio ematoma subdurale cronico FTP sinistro (foro di trapano allargato) [...] immediata fuoriuscita dell'ematoma colliquato (color brunastro)”. Il 07/01/2011, veniva dimesso con trasferimento presso altra struttura per ciclo di riabilitazione in regime di ricovero. Alla dimissione veniva posta diagnosi di “tetraipostenia in ematoma subdurale emisferico sin. BPCO severa. Artrosi polidistrettuale severa in obesità moderata severa. Lesioni da decubito sacrale e calcaneari bilaterali.
Ipertensione arteriosa”. Con valutazione neurologico-funzionale: “vigile, collaborante, non ben orientato nel tempo, meglio nello spazio. Comprensione valida, eloquio congruo ed efficace. autonomo in assisa con buon controllo del tronco. PP e trasferimenti con moderata assistenza.
Ortostasi con ausili (girello) e tutore rigido di ginocchio a destra per insufficienza al carico
(ginocchio artrosico con limitazione ai gradi estremi dell'estensione. Veniva prescritta la seguente terapia medica “Continui interventi FKT per il rinforzo delle residue competenze motorie, rivalutazione per decubiti in sede interglutea e tallone bilaterale”. Stante il progressivo peggioramento del quadro neurologico, il decedeva in data 21.09.2013. Pt_6
Sulla base dei detti esiti, gli attori, quali eredi del de cuius, invocavano la condanna della convenuta struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti a causa della asserita negligente gestione e cura nosocomiale del loro congiunto.
Ai fini dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'odierna fattispecie, e con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 34156/2023).
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto e alloggio), sia per l'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa.
Al riguardo va precisato che, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione sanitaria, nonché allegare la colpa professionale, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario e/o la struttura, la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020).
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, e nel procedere all'esame del merito della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, occorre fare ricorso all'ausilio tecnico- specialistico per chiarire i contorni della vicenda in questione, stanti i profili di negligenza professionale contestata dagli attori alla struttura nosocomiale nonché ai sanitari a diverso titolo e in diverse fasi coinvolti nella fattispecie analizzata. A tale proposito, deve dirsi degna di fede la consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU, prof. , le cui conclusioni appaiono Persona_1
immuni da vizi logici, adeguatamente motivate dal punto di vista argomentativo, deduttivo e scientifico e, pertanto, condivisibili.
Innanzitutto, il CTU nel suo elaborato ricostruisce i passaggi temporali e sanitari della vicenda denunciata dagli attori, previo inquadramento della stessa dal punto di vista scientifico e medico- legale. Così riferisce il CTU: “in data 4/10/2010, il sig. , 75enne, all'epoca dei Parte_6
fatti, già affetto da BPCO, ipertensione arteriosa e obesità severa, a seguito di un episodio di insufficienza respiratoria acuta, veniva ricoverato presso il PO di Aversa nel reparto di terapia intensiva. Alle ore 23.00 del 5.10.2010, il paziente veniva posto in sedazione farmacologica. Dal decorso clinico si legge che alle ore 5.40 del giorno 6.10.2011 il paziente si superficializza dalla sedazione e voltandosi su un fianco supera la barra di protezione laterale e scivola su un fianco del letto producendosi una f.l.c. fronto-temporale dx. Alle ore 6.35 dello stesso giorno veniva praticato un esame TAC cranio con riscontro di una "modesta dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali per note di atrofia corticale". Durante la degenza le condizioni respiratorie ed emodinamiche subirono una graduale ripresa;
non veniva effettuato alcun ulteriore esame strumentale per verificare gli esiti a distanza del trauma cranio-encefalico né, alla dimissione, fu prescritto un controllo a distanza. Ottenuta, quindi, la stabilizzazione del quadro clinico internistico, il paziente veniva dimesso il giorno 10/11/2010. Dopo circa un mese, in data 10/12/2010, per la comparsa di uno stato soporoso fu trasportato dapprima al PO di Aversa ove posero la diagnosi di "ematoma subdurale subacuto-cronico a carico dell'emisfero cerebrale sin. dello spessore massimo di circa
25 mm con effetto massa sulle strutture della linea mediana. (…). Trasferito presso la di CP_3
, veniva operato nello stesso giorno alle ore 23.30 (…). Durante la degenza, durata circa CP_1
un mese, sia le condizioni respiratorie che quelle cardiocircolatorie furono correttamente monitorate e non evidenziarono particolari criticità. Diversamente, in conseguenza dello svuotamento dell'ematoma subdurale cronico si instaurò una tetraparesi e, in fase iniziale, anche un interessamento del sensorio.”. Sempre secondo l'Ausiliare, “In data 7/1/2011, il paziente, come si può rilevare dalla scheda di dimissione della di , veniva dimesso in discrete condizioni generali ma in precarie CP_3 CP_1
condizioni neurologiche (…). Dopo le dimissioni fu ricoverato per la riabilitazione presso la casa di cura Villa delle Magnolie di Castelmorrone dal 07/01/11 al 08/03/11. (…). Questa la diagnosi di dimissione: "tetraipostenia in ematoma subdurale emisferico sin. BPCO severa. Artrosi polidistrettuale severa in obesità moderata severa. Lesioni da decubito sacrale e calcaneari bilaterali. Ipertensione arteriosa". .... "Resti sotto controllo medico. Continui intervento FKT per il rinforzo delle residue competenze motorie, rivalutazione per decubiti in sede interglutea e tallone bilaterale". Dalla valutazione della scala di Norton alle dimissioni (8.3.2014) si rileva che il paziente era sveglio e cosciente, con mobilità molto limitata, affetto da incontinenza urinaria (uso di catetere). (…) risulta che il sig. , dopo essere rientrato al proprio domicilio, non Parte_6
ha mai più ripreso la propria autonomia deambulatoria, essendo stato costantemente allettato ed assistito dai parenti. (…). progressivo peggioramento dello stato generale con ipotensione e instabilità emodinamica (inizialmente sostenuta da farmaci inotropi e poi refrattaria), contrazione della diuresi e l'instaurarsi di una insufficienza multiorgano (…) conseguente ad uno stato settico generalizzato causa del decesso per shock settico in data 21/9/2013.”.
Nell'esaminare, alla luce dei dettami medico-scientifici richiamati, gli sviluppi della vicenda sanitaria de qua, il CTU precisa che “il paziente era alto 170 cm (cfr cartella clinica dell'8/9/2013) ed era affetto da obesità di 3° grado (peso 115 kg), nonchè in sedazione farmacologica. (…) . A seguito di tale caduta, il paziente riportava un trauma cranico valutato strumentalmente con TAC cerebrale nella mattinata del medesimo giorno e con esito negativo per lesioni accertabili in tale fase. Dimesso in data 10.11.2010 in fase di remissione clinica e senza alcuna prescrizione relativa al trauma cranico subito. In questa fase, due sono i punti rilevanti:
- il primo, l'obbligo di sorveglianza del paziente sedato, in stato di incoscienza, da parte del personale sanitario;
- il secondo, l'omesso monitoraggio degli esiti a distanza del trauma cranico”.
Sempre secondo l'Ausiliare, seguivano il rientro a casa del paziente e la “comparsa di sintomi e segni neurologici che costringevano il sig. a ricoverarsi nuovamente in data 10.12.2010 Pt_6
per comparsa di ematoma subdurale cronico fronto-temporo-parietale sinistro, drenato attraverso foro di trapano allargato con immediata fuoriuscita dell'ematoma colliquato (color brunastro).
Detto ematoma subdurale cronico è da ritenersi causalmente correlato all'antecedente costituito dal trauma cranico del 6.10.2010”.
Chiarisce, ancora, l'Ausiliare che “Il trauma cranico lieve dell'adulto viene definito come qualsiasi evento traumatico che interessa il distretto cranioencefalico in soggetti di età maggiore di 14 anni con punteggio Glasgow Coma Scale (GCS): 15 e 14. (…). Nel caso del sig. si Parte_6
rileva l'impossibilità dell'inquadramento clinico iniziale secondo il GCS, trattandosi di paziente in stato di sedazione. Nondimeno, in una tale condizione, non può che emergere la responsabilità omissiva dei sanitari consistente nel mancato inquadramento clinico e monitoraggio degli esiti del trauma cranico, considerato anche che trattavasi di soggetto di età superiore ai 65 anni, quindi ad aumentato rischio di sviluppare un ematoma cerebrale anche nel medio e lungo termine (…)”.
Conclude, pertanto, il CTU che “sussiste nesso di causalità tra evento lesivo del 6.10.2010 e decesso avvenuto a circa tre anni di distanza in costanza di ipomobilità ed allettamento. Infatti, si può ritenere che accanto alle preesistenti comorbilità (ipertensione, obesità e BPCO), di per sé non espressive di una criticità tale da determinare la morte del paziente all'epoca dei fatti, abbia rivestito un ruolo letifero preponderante l'insorgenza di una sindrome da allettamento derivante in toto dai postumi del danno neurologico conseguito all'evento lesivo de quo (consistenti in esiti stabilizzati dell'ematoma subdurale cronico descritti e valutati in precedenza)”.
Il prof. fornisce un ulteriore elemento relativo alla gestione del paziente Per_1 Parte_6 da parte della struttura nosocomiale aversana. In particolare, secondo l'Ausiliare “né dalla cartella clinica, né negli atti disponibili allo scrivente, è descritto il tipo di lettino utilizzato, né l'altezza delle sbarre di protezione (…). si può certamente affermare che la superficializzazione dalla sedazione è un evento prevedibile ed evitabile con un corretto dosaggio farmacologico. Infatti, tra i parametri da cui deriva la durata della sedazione vi è principalmente il tipo di farmaco e il suo dosaggio in rapporto all'età, peso corporeo ed alle condizioni fisiche. Quindi, la concentrazione ottimale varia in considerazione della variabilità interpersonale della farmacocinetica e della farmacodinamica del farmaco utilizzato. Le concentrazioni ottimali devono essere selezionate in base alla risposta del paziente in maniera da raggiungere la profondità di sedazione necessaria.
Nella fattispecie non è possibile rilevare il tipo di sedazione utilizzata in data 6.10.2010. Infatti, in cartella clinica le modalità di sedazione risultano descritte in data 4.10.2010 ore 22.00, Diprivam
150 mg;
mentre il paziente era sveglio in data 5.10.2010 dalle ore 10.30 alle ore 23.00, ora in cui viene nuovamente sedato ma non è indicato il farmaco e la dose utilizzata e da cui doveva derivare lo stato di sedazione in cui si trovasse il paziente alle ore 5.40 del giorno 6.10.2010”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Le valutazioni peritali appaiono coerenti ed adeguatamente argomentate dal punto di vista logico - scientifico, stante anche l'assenza di fondata critica da parte convenuta. Nel caso portato all'attenzione del Tribunale, la condotta nosocomiale, come stigmatizzata da
C.T.U., è consistita in una cattiva gestione del paziente dovuta a mancata vigilanza durante la sedazione nonché ad una diagnosi non adeguata e non tempestiva delle conseguenze della caduta occorsa allo stesso durante la citata fase di sedazione.
D'altra parte, la convenuta non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare la corretta gestione del paziente (in particolare, l'impiego dei presidi di sicurezza regolamentari in caso di soggetti sottoposti a sedazione), nonché il valido iter diagnostico seguito in ragione dell'occorso.
In definitiva e per tutto quanto sopra, deve dirsi accertata la condotta colposa della convenuta nella vicenda che ci occupa e che ha portato all'exitus di . Controparte_1 Parte_6
Deve, ora, procedersi ad esaminare i danni di cui gli eredi del de cuius chiedono il ristoro.
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità dei rapporti e legami parentali che, di volta in volta vengono dedotti. Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di , abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al coniuge superstite che Parte_6
in capo ai figli. Può ritenersi dimostrato, sia in via presuntiva che alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, che gli odierni attori intrattenevano con il defunto un congruo legame affettivo, tale da giustificare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo, nella duplice dimensione del c.d. danno morale e del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Per quanto riguarda la liquidazione del danno in esame, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile del Tribunale di Milano e aggiornate al 2024. In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente:
1) per Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 51
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 199.461,00
2) per Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 168.173,00
3) per Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 61
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 238.571,00
4) per Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 175.995,00
5) per Parte_5
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO = € 168.173,00
Relativamente a , e , non si sono Parte_2 Parte_4 Parte_5
attribuiti punti a titolo di convivenza nel calcolo complessivo atteso che, come anche dichiarato dai testimoni escussi da parte attrice, i suddetti non convivevano con il de cuius al momento dell'exitus.
Deve ora valutarsi la richiesta del risarcimento del pregiudizio iure hereditatis, ossia del danno terminale e catastrofale asserito come patito dal de cuius e poi trasmesso agli eredi.
Come è noto, il danno biologico terminale, secondo oramai consolidata giurisprudenza, consiste in un danno da invalidità temporanea totale, ossia in un danno-conseguenza, risarcibile iure hereditatis e caratterizzato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra l'evento e la morte. Lo stesso è configurabile e trasmissibile iure successionis nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta per un minimo di 24 ore in seguito al fatto lesivo subito, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini del riconoscimento della suddetta invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nn. 18056/2019 e 16592/2019). Nel caso specifico, deve ritenersi sussistente e provata sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute sia il notevole lasso di tempo tale da far configurare, in capo al paziente, il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria dai successori, sussistendo un considerevole spazio temporale dal fatto (04.10.2010) all'exitus (21.09.2013).
Secondo la Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 26727/2018) il danno terminale, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed è tale da sfociare nella morte. Pertanto, detto danno risulta comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico): mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulterà integrato un danno non patrimoniale di natura peculiare che comporta la necessità di una liquidazione secondo un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio. Nella suddetta fattispecie, si configura un danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica" perchè in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della fine.
Pertanto, in caso di danno biologico terminale, il risarcimento sarà, sì, commisurato soltanto all'inabilità temporanea, ma per la relativa liquidazione si dovrà tenere conto del fatto che, se pure temporaneo, tale pregiudizio è massimo nella sua entità e intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da essere insuscettibile di recupero tanto da esitare nella morte: “lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata” (così Cass.
Civ., 17/12/2024, n. 33009).
Ciò detto, in ossequio alla necessità di evitare il pericolo di duplicazione di identiche poste di pregiudizio, il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano attualmente vigenti in riferimento al danno non patrimoniale cd. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, ai fini della liquidazione della suddetta partita di danno come domandata dagli eredi del de cuius. Come è noto, il sopra citato Osservatorio milanese considera la liquidazione del danno terminale in modo unitario, postulando il ristoro di ogni pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima nella frazione temporale iniziata con il manifestarsi dell'evento illecito e il suo exitus, purché il danno non si protragga per un lasso di tempo esteso: il periodo di tempo plausibile perché sussista il diritto risarcitorio consiste in un massimo di 100 giorni, superato il quale avviene l'esclusione del riconoscimento del danno terminale e il risarcimento del solo danno biologico temporaneo ordinario.
Quindi, andranno riconosciuti agli eredi € 35.247, per i primi 3 giorni di Parte_6
sopravvivenza del de cuius. Per i giorni da 4 a 100, il valore tabellare previsto, ossia € 62.544, va personalizzato in aumento (pari al 50%) in ragione della vicenda occorsa al malcapitato nel caso di specie, delle negligenze in cui è incorsa la struttura nosocomiale, del lungo lasso di tempo intercorso fino al decesso e al progressivo ed irreversibile aggravarsi delle condizioni del paziente: quindi, il montante relativo ai giorni da 4 a 100 sarà pari a € 62.544 + € 31.272 (50% di 62.544) = €
93.816.
A questo punto, detratti i primi 100 giorni successivi alla data dell'illecito (06.10.2011) come appena liquidati, ai fini della liquidazione del dovuto per l'ulteriore periodo intercorso fino alla data dell'exitus (21.09.2013), dovrà farsi applicazione degli ordinari criteri di valutazione dell'inabilità temporanea secondo le Tabelle milanesi: moltiplicando, quindi, il valore del punto base per ITT
(pari a € 115,00) per il numero di giorni successivi fino alla data della morte (che risulta equo quantificare in 616), l'ulteriore invalidità temporanea da riconoscere sarà pari a € 70.840.
Di conseguenza, il totale da riconoscere iure hereditatis agli eredi del de cuius Parte_6
sarà pari a complessivi € 199.903,00.
Tale somma andrà ripartita pro quota, secondo le regole della successione ereditaria.
Da ultimo, deve valutarsi il danno cd. psichico come allegato e provato dalla sola attrice Parte_3
Anche in tale ambito, vengono in ausilio le risultanze della seconda ctu espletata in corso
[...]
di causa ed affidata al CTU dott. , medico psichiatra e psicoterapeuta, al quale è Persona_2
stato richiesto di valutare se e quanto l'intera vicenda sanitaria occorsa al genitore e gli oneri assistenziali cui la stessa è stata chiamata abbiano influenzato lo stato di salute della sig.ra Parte_3
figlia del defunto sig. , e quale eventuale danno abbiano potuto procurarle.
[...] Pt_6
Orbene, secondo l'Ausiliare, “il quadro evidenziato attraverso i colloqui clinici ed il test somministrato permettono di affermare che l'evento ha avuto sulla signora Parte_3
l'impatto di un trauma che in maniera diretta e causale ha provocato un forte disagio che si manifesta sia nel corpo, con la comparsa di disturbi di natura psicosomatica, che nella psiche, con la compromissione delle sfere affettiva, cognitiva e relazionale. Il nesso eziologico temporale tra disturbi ed evento traumatico è individuabile poiché dalla ricostruzione anamnestica non risultano fenomeni psicopatologici di rilievo prima del decesso del padre e d'altronde, sia quanto emerge dall'analisi del colloquio clinico sia dalle evidenze del test, non si rileva una tipologia di personalità che possa far ipotizzare una pregressa sussistenza strutturale dei sintomi rilevati mentre (…) la perizianda ha sviluppato l'insorgenza di sintomi ansiosi e depressivi dall'epoca immediatamente successiva al decesso del padre”. Secondo l'Ausiliare “poiché, nel caso di specie,
l'inquadramento diagnostico scaturito all'esito della procedura clinico/psicodiagnostica ampiamente e dettagliatamente esposta nella presente relazione, è per un disturbo da stress post- traumatico di grado medio, sulla base di quanto appena riportato sembra equo valutare il danno biologico permanente nella misura del 16%, che corrisponde ad una “forma lieve complicata o moderata”. Non sembra emergere, invece, dall'analisi del caso e dallo studio della documentazione medica agli atti, un vero e proprio danno alla salute di natura “temporanea”, cioè progressivamente a scalare e fino alla stabilizzazione dei postumi”.
Conclude, pertanto, il CTU che “la signora è affetta da Disturbo Post Parte_3
Traumatico da Stress di grado medio. Tale condizione è attendibile di causalità con il decesso del padre, , avvenuto dopo lunga malattia nel settembre del 2013 in conseguenza di Parte_6
evento traumatico (caduta dal letto di degenza ospedaliera) del 6.10.2010 in discussione in questo procedimento. In base al complesso delle indagini il danno biologico permanente conseguente alla suddetta patologia può valutarsi nella misura del 16%. Dall'analisi del caso non emerge la sussistenza di un danno biologico temporaneo”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici nominati dalle parti costituite in ordine alla bozza di relazione trasmessa dall'Ausiliare, confermando mediante ampia argomentazione le risultanze rese.
Nel far proprie le risultanze peritali d'ufficio, perché debitamente e scientificamente motivate, il
Tribunale ritiene, pertanto, di poter quantificare il danno vantato dall'attrice Parte_3
facendo applicazione delle sopra richiamate Tabelle milanesi e di riconoscere in favore della stessa, tenuto conto della percentuale di danno indicata dall'Ausiliare e del valore per punto di danno già
“appesantito” a titolo di incremento per sofferenza soggettiva (€ 4.396,67), il diritto al risarcimento per il pregiudizio psichico della somma di € 57.333,00.
Su tutti gli importi sopra determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento del fatto e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo. Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al totale complessivamente liquidato dal Tribunale, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese delle espletate c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del de cuius nei confronti della Parte_6
, iscritta al R.G. con il n. 10383/2014, così provvede: CP_4
- per tutte le ragioni esposte in parte motiva, accerta la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni lamentati in questa sede dagli eredi del defunto;
Parte_6
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore
• di della somma di € 199.461,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva;
• di della somma di € 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_2
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 175.995,00 a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_5
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 238.571,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_3
proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 57.333,00 a titolo di danno non patrimoniale cd. Parte_3
psichico, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli eredi di della complessiva Parte_6 somma di € 199.903,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da ripartirsi pro quota fra gli aventi diritto secondo le regole della successione ereditaria;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.
, 11.12.2025. CP_5
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli