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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1129/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1076/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, in composizione monocratica, nel proc. n. 369/2021 R.G., datata
26/9/2024, pubblicata in data 26/9/2024, avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Lisanti, per Parte_1 procura alle liti depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Montano Antilia (SA), alla via del
Mediterraneo n. 42;
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore Delegato, con sede Controparte_1 in Milano, Via Santa Marta 25, rappresentata e difesa, per procura depositata in via telematica, dall'avv. Vittorio Colomba e dall'avv. Valentina Zanni, per procura recante firma autenticata dal notaio di Cuneo in data Per_1
1 14/3/2023, repertorio 99010, raccolta n. 26064, domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Modena (MO), via Ferruccio Lamborghini n.81;
APPELLATA
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 1/11/2024
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1076/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nel proc. n. 369/2021 R.G., datata 26/9/2024, pubblicata in data 26/9/2024, nei confronti di . Con tale atto l'appellante ha Controparte_1 formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «… voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti così riformare l'impugnata sentenza:
1. Nel merito ed in via principale: - riformare la ridetta sentenza di primo grado resa dal Tribunale di
Vallo della Lucania - Composizione Monocratica distinta con n. 1076/2024 resa e pubblicata il 26/09/2024 (giudizio n. 369/2021 R. G.) notificata in data
26/09/2024 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi revocare, annullare, o dichiarare nullo e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in persona del Giudice Antonio PASQUARIELLO il 12/01/2021 e pubblicato il giorno seguente (13/01/2013) distinto con il nr. 5/2021 (R. G. n. 1479/2020) la cui somma ingiunta ammontava ad € 7.940,46** oltre agli interessi così come richiesti, o se superiori, nei limiti dei tassi soglia normativamente applicabili più le spese di lite analiticamente indicati in esso decreto.
3. In ordine alle spese: - con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio».
L'appellata si è costituita e, nell'atto di Controparte_1 costituzione in secondo grado, ha chiesto quanto segue: «CONCLUSIONI»:
«Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto destituito di ogni Parte_1 fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare integralmente la
2 Sentenza n. 1076/2024, RG n. 369/2021, Repert. n. 912/2024 del 26/09/2024
(allegato n. 4 citazione controparte). Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio».
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
Nel primo grado di giudizio ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 5/2021, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data
12/01/2021, pubblicato in data 13/01/2021, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di € 7.940,46, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in relazione al contratto di locazione finanziaria del
19/06/2012.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con cui il Tribunale ha, in particolare, così statuito: “
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5/2021, emesso il 13.1.2021 dal Tribunale di Vallo della Lucania;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi”.
ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata in Parte_1
primo grado.
I motivi di impugnazione.
I motivi della impugnazione proposta da possono essere Parte_1
sintetizzati nei termini qui di seguito specificati:
I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei seguenti termini: vi è stata violazione di legge ed erroneo inquadramento, da parte del
3 Tribunale, dell'obbligazione assunta da;
la sentenza impugnata, in Parte_1 particolare, va censurata nella parte in cui ha ritenuto che avesse Parte_1
assunto, in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato, in data
19/06/2012, tra CI NQ S.A. e la la qualità di Controparte_2
cointestatario coobbligato, in solido con la debitrice principale;
Controparte_2
difatti, “a livello terminologico”, occorre distinguere tra “la figura del cliente, quale beneficiario del contratto di finanziamento ed obbligato alla restituzione dell'importo maggiorato degli interessi, e quella del coobbligato-garante dai contorni in prevalenza imprecisati all'interno del momento contrattuale”;
l'obbligazione del coobbligato-garante è radicalmente diversa, in quanto fondata su di una causa diversa, di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale gravante sul cliente;
pertanto, l'obbligazione del coobbligato-garante “non può che rinvenire il suo riferimento nella fattispecie fideiussoria”, come affermato dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui “…in ambito contrattuale, o si assume la veste di parte e, pertanto, in caso di pluralità soggettiva, si assumono di regola obbligazioni solidali o si è garanti fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale”; “l'ordinamento non prevede la qualità di coobbligato in un contratto ex se, cioè di soggetto che, sebbene non sia parte e, per ciò solo, non essendo titolare degli effetti di esso, assuma l'obbligo di garantire l'adempimento altrui”; pertanto, il coobbligato assume la qualità di fideiussore, con conseguente applicazione della relativa disciplina;
escluso che al coobbligato possa attribuirsi la qualità di parte nel contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il ruolo di garante;
vi è altresì violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'applicazione, al caso in esame, dell'art. 1957
c.c.; difatti, avendo il assunto la qualità di garante-fideiussore, e Parte_1
non quella di coobbligato cointestatario, la sentenza impugnata va censurata per aver il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 1292 c.c., anziché l'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore “rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; difatti, non essendo rinvenibile in atti alcuna pattuizione derogatoria, “non pare dubitabile dare per acclarato il decorso semestrale per proporre azione giudiziale e, pertanto, poiché trova applicazione l'art. 1957 cod.civ.”, la società, odierna appellata, “è irrimediabilmente decaduta da ogni diritto nei confronti del sig. ”. Parte_1
Su queste basi, l'appellante ha domandato di riformare l'impugnata
4 sentenza e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti da
Controparte_1
La prospettazione della vicenda offerta dalla parte appellata.
costituendosi nel presente giudizio d'appello, ha Controparte_1
chiesto di respingere l'appello avversario, in quanto infondato, deducendo in particolare: che l'appellante, , non ha mai contestato Parte_1
l'inadempimento contrattuale ex adverso allegato, non avendo negato né la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, né di aver interrotto i pagamenti dovuti;
quanto all'asserito erroneo inquadramento, da parte del
Tribunale, dell'obbligazione assunta da , ha sostenuto che Parte_1
l'appellante non ha mai prestato alcuna garanzia fideiussoria, in quanto, come emerge dal contratto di locazione finanziaria, il ha assunto “il ruolo non già Pt_1
di fideiussore, bensì di coobbligato”, unitamente alla debitrice Controparte_2
principale, al pagamento delle rate concordate;
pertanto, l'odierno appellante,
, al pari della “è responsabile della corretta Parte_1 Controparte_2 restituzione del capitale erogato…avendo preso parte direttamente al rapporto contrattuale ed assunto i medesimi obblighi al momento della sottoscrizione del contratto”; la figura del coobbligato è ammessa dalla giurisprudenza, che da tempo si sofferma sulla sua qualificazione e distinzione dalla categoria dei fideiussori;
l'espressione “coobbligato”, pur non trovando corrispondenza in alcun istituto del codice civile, “deve riferirsi alla qualità di debitore solidale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1292 e ss. c.c., e non a quella della fideiussione”; conseguentemente, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 1957 c.c. invocato dalla controparte;
nessuna decadenza può, quindi, essere imputata alla
“la quale, correttamente, ha agito in sede monitoria contro il Controparte_1
sig. , quale coobbligato in solido della società . Parte_1 Controparte_2
Sulla base di queste deduzioni, l'appellata ha chiesto di Controparte_1
respingere l'appello, confermando l'impugnata sentenza.
La decisione
Va, a questo punto, osservato che l'appello risulta fondato nel senso qui di seguito specificato.
Come si è accennato in narrativa, già Controparte_1 Controparte_3
5 nella dedotta qualità di cessionaria “pro soluto” dei crediti facenti capo alla CI
NQ S.A., ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Vallo della Lucania,
l'emissione di decreto n.5/2021, in data 13/01/2021, nei confronti di Parte_1
, con cui è stato ingiunto a il pagamento, in suo favore,
[...] Parte_1
della somma di € 7.940,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari all'ammontare delle rate dovute e non pagate in relazione al contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012.
A sostegno del ricorso monitorio, la società ricorrente aveva, in particolare, dedotto quanto segue: in data 19/06/2012 la ed il Controparte_2
, quest'ultimo in qualità di coobbligato, avevano sottoscritto con la Parte_1
CI NQ S.A. un contratto di locazione finanziaria n. 5F133629; in data
02/05/2017, oggi aveva acquistato da CI Controparte_3 Controparte_1
NQ S.A., nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti “in blocco”, anche le ragioni di credito vantate dal predetto istituto di credito nei confronti della e del;
tale cessione era stata comunicata Controparte_2 Parte_1 formalmente in data 05/05/2017 sia alla sia al;
Controparte_2 Parte_1 che né la né il avevano provveduto al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle rate dovute;
che, in base all'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. allegato al ricorso, recante la situazione contabile aggiornata al 5/5/2017, le rate rimaste insolute a tale data ammontavano a complessivi € 7.940,46.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il sopracitato decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente, a sostegno della proposta opposizione, ha negato di aver assunto, con la sottoscrizione del contratto, la qualità di cointestatario del contratto di locazione finanziaria, e quindi di coobbligato, in solido con al pagamento delle rate pattuite, essendosi Controparte_2
obbligato unicamente in qualità di fideiussore a garantire l'adempimento del debito della ha, quindi, eccepito l'intervenuta decadenza della Controparte_2 [...]
ex art. 1957 c.c., dalla garanzia nei confronti del fideiussore, non CP_1 avendo la società opposta dedotto né provato di aver attivato e proseguito diligentemente azioni giudiziali nei confronti della debitrice principale,
[...]
nei sei mesi successivi alla scadenza del debito. CP_2
6 Con la sentenza oggetto di appello, il Tribunale di Vallo della Lucania ha osservato quanto segue.
Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, che l'opposta CP_1
aveva fornito la prova del credito azionato. In particolare, l'opposta aveva
[...]
provato sia la propria qualità di cessionaria, sia l'esistenza del credito vantato, producendo in copia il contratto di cessione crediti tra CI NQ S.p.A. e
[...]
l'estratto di notaio attestante il cambio di denominazione di CP_3 [...] in il documento di notifica della cessione a CP_3 Controparte_1 Parte_1
ed il contratto di locazione finanziaria del 19/06/2012 con la CI NQ
[...]
S.p.A., “in cui compare come obbligato principale la e come Controparte_2
coobbligato . Parte_1
Quanto alla questione relativa all'inquadramento della posizione assunta dal , il Tribunale ha ritenuto che “il tenore letterale del contratto di Parte_1 finanziamento non lascia spazi interpretativi, visto l'utilizzo della parola
“coobbligato” in relazione alla posizione di , escludendo, perciò, Parte_1
l'operatività della decadenza ex art. 1957 c.c. invocata dall'opponente, essendo l'obbligazione assunta dal sussumibile, piuttosto, nell'ambito delle Parte_1
obbligazioni solidali ex artt. 1292 e segg. c.c..
Pertanto, non sussistendo ulteriori motivi di opposizione, il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame dei motivi di appello, giova, innanzitutto, premettere che non sono oggetto di puntuale contestazione (e risultano, in ogni caso, documentalmente provati) il contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012, recante le sottoscrizioni riferibili, per le rispettive qualità, alla e Controparte_2
a ; la cessione “pro soluto” in data 2-5/5/2017 del credito di CI Parte_1
NQ S.A. in favore di (oggi, e la Controparte_3 Controparte_1 comunicazione di tale cessione, da parte di CI NQ S.A., in data 5/5/2017 sia alla sia al (come emerge dai documenti allegati Controparte_2 Parte_1
al ricorso per decreto ingiuntivo). L'attuale appellante , non ha, poi, Parte_1
neppure contestato il mancato pagamento delle rate del contratto di locazione finanziaria indicate da Dal piano di ammortamento allegato agli Controparte_1
7 atti emerge, fra l'altro, che l'ultima rata scaduta aveva scadenza alla data del
15/6/2017.
L'appellante come più sopra anticipato, lamenta, in Parte_1
sostanza, l'erronea qualificazione, da parte del Tribunale, della natura della obbligazione da lui assunta con la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19/6/2012 tra CI NQ S.p.A. e Controparte_2
Più precisamente, l'attuale appellante , ha negato di aver Parte_1
assunto, con la sottoscrizione del contratto in oggetto, la qualità di cointestatario, e di essere tenuto in forza di questa qualifica, in solido con la ex Controparte_2 art. 1292 e segg. c.c., al pagamento delle rate del contratto di locazione finanziaria, quanto, piuttosto, di essersi obbligato, unicamente in qualità di garante/fideiussore ex art. 1936 e segg. c.c., a garantire l'adempimento del debito facente capo esclusivamente alla unica intestataria del contratto. Muovendo Controparte_2
da tali basi, l'appellante ha eccepito la decadenza di controparte, CP_1
dal diritto di garanzia nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c..
[...]
Va ricordato che l'art. 1957, primo comma, c.c., in tema di fideiussione, dispone quanto segue: «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». La cassazione ha, peraltro, precisato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
«istanza» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
la cassazione ha puntualizzato che il termine «istanza» si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la
Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione) [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6823 del 18/5/2001].
Stante il tenore delle censure sollevate dalla parte appellante, la questione principale da affrontare consiste, quindi, nello stabilire se, con la
8 sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012, , Parte_1 attuale appellante, abbia assunto la posizione di “coobbligato cointestatario” (e perciò obbligato, in solido con la ex art. 1292 e segg. c.c., al Controparte_2
pagamento delle rate del contratto di locazione finanziaria), ovvero se, al contrario, egli, senza essere parte del contratto, si sia obbligato, unicamente in qualità di
“fideiussore”, a garantire l'adempimento del debito facente capo alla Controparte_2
intestataria del contratto di locazione finanziaria e debitrice in via principale.
[...]
Va, innanzi tutto, evidenziato che la espressione “coobbligato” viene utilizzata dalla corte di cassazione anche con riguardo al fideiussore, il quale è coobbligato solidale con il debitore principale [cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 3028 del 15/2/2005].
Ciò posto, è doveroso premettere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'utilizzo dell'espressione “coobbligato” all'interno del contratto di locazione finanziaria non è elemento idoneo, di per sé, a escludere la sussistenza della qualità di fideiussore in capo a . Parte_1
Difatti, l'espressione “coobbligato” evidenzia unicamente la natura solidale dell'obbligazione assunta dal caratteristica, di per sé, non Parte_1
incompatibile con la qualificazione del predetto quale garante - fideiussore, Pt_1
posto che il fideiussore, per espressa previsione di legge, è obbligato, in solido con il debitore garantito, al pagamento del debito di costui (v. art. 1944 c.c., secondo cui: “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”). La cassazione, d'altra parte, come più sopra evidenziato, adopera il termine “coobbligato” anche con riguardo al fideiussore.
Va, quindi, osservato che parte della giurisprudenza di merito ammette la figura del “coobbligato” in ambito contrattuale, riconducendola a quella del debitore solidale ex artt. 1292 e segg. c.c.. In argomento, ad esempio, si trova affermata la distinzione fra contratto di fideiussione o atto di coobbligazione [cfr.
Tribunale Milano sez. VI, 05/05/2021, n.3762, il quale ha affermato che in un contratto di fideiussione o in un atto di coobbligazione la presenza di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
9 della convenzione negoziale, in Redazione Giuffrè 2021].
Nella giurisprudenza di merito, peraltro, sussistono anche pronunzie in senso contrario che negano la possibilità di configurare un “coobbligato” che non sia parte del contratto, nel senso di titolare degli effetti del contratto. Il Tribunale di
Firenze, ad esempio, ha affermato che in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo, e che non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina;
il tribunale ha, quindi, affermato che, di conseguenza, va escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non potendo che avere il sostanziale ruolo di garante [cfr. Tribunale
Firenze sez. III, 23/05/2019, in Redazione Giuffrè 2019].
Altra giurisprudenza di merito ha precisato che, in tema di contratto di finanziamento con fideiussore, non ha la legittimazione passiva colui che ha sottoscritto il contratto in qualità di coobbligato/garante qualora non venga meglio specificato il suo ruolo nella parte descrittiva nel contratto (nel quale nel caso di specie sono indicate tre differenti posizioni – coobbligato, garante, legale rappresentante - tra loro profondamente differenti ai fini dell'imputazione dell'atto) [cfr. Tribunale Savona, 9/12/2018, in Redazione Giuffrè 2019].
Va, a questo punto, osservato che questa Corte ammette la possibilità della esistenza di una figura di coobbligato che, in base alla generale disciplina delle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1292 e segg. c.c., assuma l'obbligazione di adempimento, affiancandosi al contraente al quale fanno capo tutti gli effetti del contratto. Occorre, tuttavia, ben definire questa figura e distinguerla da quella del garante fideiussore. Ciò che distingue concretamente il “coobbligato” ex art. 1292 e segg. c.c. dal “garante fideiussore” ex art. 1936 e segg. c.c. è che il primo è parte del contratto insieme ad altri (peraltro ai soli fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale, senza che al coobbligato facciano capo altri effetti del contratto) e, proprio in quanto cointestatario del contratto, è tenuto, in solido
10 con la parte alla cui posizione aderisce, all'adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto in capo a quest'ultima parte.
Al contrario, il fideiussore è colui che, senza essere parte del contratto,
“…obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”, obbligandosi in solido con il debitore principale all'adempimento della obbligazione su quest'ultimo gravante (cfr. artt. 1936 e 1944
c.c.).
Pertanto, al fine di qualificare correttamente l'obbligazione assunta da con la sottoscrizione del contratto in questione, occorre verificare, Parte_1 sulla base della documentazione prodotta agli atti, se l'attuale appellante, Parte_1
, sia oppure no cointestatario del contratto di locazione finanziaria del
[...]
19/6/2012.
Così delineato l'ambito delle questioni da affrontare, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'attuale appellata, pur affermando che Controparte_1
, in quanto cointestatario del contratto, sarebbe stato obbligato, al Parte_1 pari della , al pagamento delle rate della locazione finanziaria, non ha CP_2
fornito alcun elemento documentale a sostegno dell'asserita cointestazione, tra e , del contratto di locazione finanziaria Controparte_2 Parte_1
stipulato in data 19/6/2012 con CI NQ.
Non risulta, innanzi tutto, alcuna cointestazione dal contratto di locazione finanziaria prodotto da nel primo grado di giudizio. Controparte_1
In particolare, nella richiesta di locazione finanziaria n. 5F133629, prodotta in copia da in allegato al ricorso monitorio, la Controparte_1 [...]
figura espressamente come “richiedente” la locazione finanziaria, CP_2
mentre il non è indicato sic et simpliciter come “coobbligato”, Parte_1
bensì come “coobbligato garante”.
Inoltre, il verbale di consegna dell'autovettura “Renault Trafic” tg.
EM726MN, oggetto della fornitura, indica la sola quale Controparte_2
utilizzatore dell'autovettura fornita dalla concessionaria “Center” di Salerno, non comparendo invece, in nessun punto dell'atto, il nominativo di Parte_1
Non emerge, poi, alcun elemento a sostegno dell'asserita cointestazione dall'ulteriore contenuto del contratto di locazione finanziaria, non risultando, fra
11 l'altro, le relative condizioni in alcun modo comprensibili nella copia prodotta agli atti da . CP_1
Infine, la sezione “R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO
IN C.C.”, inclusa nella richiesta di locazione finanziaria in atti, appare indicare, per il pagamento delle rate, dati bancari che sembrano riferibili alla sola Controparte_2
(con indicazione anche del relativo codice fiscale), e non recano idonei
[...]
riferimenti al . Anche questa circostanza porta ad escludere che il Parte_1
sia cointestatario del contratto di locazione finanziaria del Parte_1
19/6/2012. Se il fosse cointestatario del contratto, non si Parte_1 comprende per quale ragione il contratto, nella sezione dedicata all'indicazione dei dati bancari necessari per il prelevamento da conto corrente delle rate pattuite, preveda unicamente i dati della Controparte_2
Pertanto, il contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012 e i relativi allegati, anziché confortare la prospettazione di parte appellata, non prevedono alcuna cointestazione del contratto, risultando, al contrario, la Controparte_2
l'unica intestataria del contratto di locazione finanziaria, quale richiedente la locazione finanziaria e utilizzatrice del veicolo.
La circostanza che l'unica intestataria del contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012 sia la è confermata anche dall'ulteriore Controparte_2
documentazione prodotta in primo grado da in relazione al Controparte_1
rapporto contrattuale per cui è causa.
Difatti, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) recante la situazione contabile aggiornata al 5/5/2017, l'elenco delle posizioni creditorie cedute alla il piano di ammortamento e l'estratto conto Controparte_3
analitico, tutti prodotti dall'odierna appellata indicano come Controparte_1
unica intestataria del contratto n. 5F133629 la In particolare, Controparte_2
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. indica espressamente la Controparte_2
quale “cliente” e il quale “garante”.
[...] Parte_1
Alla luce delle risultanze processuali sopra esaminate risulta, quindi, documentalmente provato che l'unica intestataria del contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012, sottoscritto con CI NQ S.A., è la Controparte_2
mentre il , non essendo cointestatario del contratto di
[...] Parte_1
locazione finanziaria, ha assunto unicamente il ruolo di garante/fideiussore (in
12 quanto tale coobbligato in solido) della debitrice principale, Controparte_2 quanto al pagamento delle rate pattuite.
Peraltro, non è ostativa alla qualificazione del come Parte_1
garante/fideiussore l'insussistenza agli atti di causa di un separato contratto di fideiussione, ben potendo quest'ultimo esser pattuito all'interno del medesimo documento contenente il contratto di locazione finanziaria.
Analogamente, non si pone alcuna questione di violazione dell'art. 1937
c.c., secondo cui “La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”, risultando tale volontà estrinsecatasi attraverso la sottoscrizione, da parte del
, del contratto di locazione finanziaria del 19/6/2012 nella qualità di Parte_1
“coobbligato garante”. La cassazione ha, d'altra parte, affermato, in maniera condivisibile, che l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni [cfr. Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 34239 del
23/12/1924].
Da tutto quanto sinora esposto consegue che , in Parte_1
relazione al rapporto contrattuale in questione, ha assunto unicamente la qualifica di fideiussore. Da ciò deriva che alla fattispecie in esame è senz'altro applicabile l'art. 1957 c.c., secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Come già più sopra evidenziato, peraltro, la cassazione ha precisato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua «istanza» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
la cassazione ha puntualizzato che il termine «istanza» si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
13 ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire
"istanza" ai fini dell'art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione) [cfr. la già citata Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6823 del 18/5/2001].
Nel caso di specie, l'appellata non ha neppure Controparte_1
contestato l'allegazione dell'appellante , relativa al ritardo con cui Parte_1
la stessa ha fatto valere le sue ragioni creditorie e non ha Controparte_1
neppure dedotto di avere rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale o nei confronti del coobbligato garante. Non emerge, peraltro, alcun elemento processualmente rilevante dal quale possa desumersi che la appellata abbia rispettato i termine di cui Controparte_1
all'art. 1957 c.c..
Peraltro, dai documenti acquisiti al giudizio risulta che la cessione “pro soluto” del credito di CI NQ S.A., in favore di , è avvenuta in data CP_1
2-5/5/2017 ed è stata comunicata alla e al in Controparte_2 Parte_1
data 5/5/2017. Inoltre, il piano di ammortamento prodotto da Controparte_1 prevedeva, in relazione al contratto per cui è causa, il pagamento di n. 61 rate complessive, l'ultima della quale con scadenza al 15/6/2017.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, va, quindi, senz'altro affermato che la parte appellata è decaduta dal diritto di avvalersi della Controparte_1
garanzia nei confronti di , essendo l'obbligazione di adempimento Parte_1
scaduta quantomeno dal 15/6/2017.
L'appello proposto da dev'essere, quindi, accolto e, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da;
da ciò consegue la revoca del decreto n. 5/2021 del Parte_1
13/1/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania, con rigetto di tutte le domande proposte da nei confronti di con il ricorso per Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo datato 7/12/2020.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
14 In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in Parte_1
applicazione del principio della soccombenza.
Stante l'esito complessivo del presente giudizio, che si conclude in grado di appello con l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2021 proposta da e il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti Parte_1
del da la sentenza impugnata va, quindi, Parte_1 Controparte_1
riformata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
queste spese, infatti, vanno poste a carico della parte ora appellante in ragione della soccombenza.
Anche le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte ora appellata in ragione della soccombenza nei confronti della Controparte_1
parte appellante . Parte_1
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 (tenuto conto della domanda proposta in primo grado); valore minimo per la non particolare complessità delle questioni trattate].
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore Delegato, con sede in Milano, Via Santa
Marta 25, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 1076/2024, emessa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nel proc. n.
369/2021 R.G., datata 26/9/2024, pubblicata in data 26/9/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così dispone: AA) accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto n. 5/2021, emesso dal Tribunale di
15 Vallo della Lucania in data 12/1/2021, pubblicato in data 13/1/2021;
BB) rigetta tutte le domande proposte nell'interesse di
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo datato 7/12/2020; CP_1
CC) condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Santa Marta 25, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di e liquida tali spese in € 165,00 per esborsi, ed € Parte_1
2.538,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
2. condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Santa Marta 25, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di e liquida tali spese in € 400,00 per esborsi, ed € Parte_1
2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Salerno, 4/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
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