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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1603/24
promosso da
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_1
(Argentina) il 4 marzo 1956, (Cod. Fisc. ; C.F._1
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Controparte_1
(Argentina) il 20 dicembre 1990, (Cod. Fisc. ); C.F._2
- nata a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Controparte_2
(Argentina) il 29 novembre 1991, (Cod. Fisc. ; C.F._3
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_2
(Argentina) il 1 ottobre 1987, (Cod. Fisc. ); C.F._4
- nata a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_3
(Argentina) il 16 settembre 1975, (Cod. Fisc. . C.F._5
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michela Vignola ( C.F._6
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.04.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dalla sig.ra nata a Per_1
Moruzzo (Ud) il 23.03.1882.
Il si è costituito chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto Controparte_3
dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, in quanto il ricorso introduttivo veniva iscritto al ruolo senza alcuna allegazione documentale.
All'udienza del 11.02.2025 nessuno si presentava pertanto il Giudice rinviava il procedimento all'udienza ex art. 309 c.p.c. del 7.03.2025.
All'udienza del 7.03.2025 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento e precisando che la documentazione richiamata in ricorso era stata nelle more depositata.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
““Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i
Signori Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento Parte_2 Parte_3 della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Parte resistente
“Chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Parte ricorrente oltre ad aver depositato i documenti a sostegno della domanda successivamente alla costituzione, senza il rispetto di quanto stabilito dall'art. 87 disp. di attuazione al codice di procedura civile, non ha comunque compitamente adempiuto al proprio onere probatorio in quanto non è stata depositata idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana da parte della sig.ra . Come esplicitato dalla Per_1
Corte di Cassazione con sentenze n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, spetta a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Nel caso de quo parte ricorrente non ha provato il fatto acquisitivo non essendo stata depositata idonea documentazione al riguardo, nello specifico non è stato depositato certificato di nascita della sig.ra e non ritenendo che il certificato di anagrafe Per_1 elettorale sia idoneo a provare il fatto costitutivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente di Euro
1.200,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Trieste, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1603/24
promosso da
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_1
(Argentina) il 4 marzo 1956, (Cod. Fisc. ; C.F._1
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Controparte_1
(Argentina) il 20 dicembre 1990, (Cod. Fisc. ); C.F._2
- nata a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Controparte_2
(Argentina) il 29 novembre 1991, (Cod. Fisc. ; C.F._3
- nato a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_2
(Argentina) il 1 ottobre 1987, (Cod. Fisc. ); C.F._4
- nata a [...], Dpto. San Fernando, Prov. di Chaco, Parte_3
(Argentina) il 16 settembre 1975, (Cod. Fisc. . C.F._5
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michela Vignola ( C.F._6
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.04.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dalla sig.ra nata a Per_1
Moruzzo (Ud) il 23.03.1882.
Il si è costituito chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto Controparte_3
dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, in quanto il ricorso introduttivo veniva iscritto al ruolo senza alcuna allegazione documentale.
All'udienza del 11.02.2025 nessuno si presentava pertanto il Giudice rinviava il procedimento all'udienza ex art. 309 c.p.c. del 7.03.2025.
All'udienza del 7.03.2025 il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento e precisando che la documentazione richiamata in ricorso era stata nelle more depositata.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
““Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i
Signori Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento Parte_2 Parte_3 della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Parte resistente
“Chiedendo, allo stato degli atti, il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Parte ricorrente oltre ad aver depositato i documenti a sostegno della domanda successivamente alla costituzione, senza il rispetto di quanto stabilito dall'art. 87 disp. di attuazione al codice di procedura civile, non ha comunque compitamente adempiuto al proprio onere probatorio in quanto non è stata depositata idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana da parte della sig.ra . Come esplicitato dalla Per_1
Corte di Cassazione con sentenze n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, spetta a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Nel caso de quo parte ricorrente non ha provato il fatto acquisitivo non essendo stata depositata idonea documentazione al riguardo, nello specifico non è stato depositato certificato di nascita della sig.ra e non ritenendo che il certificato di anagrafe Per_1 elettorale sia idoneo a provare il fatto costitutivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente di Euro
1.200,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Trieste, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini