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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1967 del 25.09.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. Michele Brunetti Parte_4
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Parte_4
Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati, e per la condanna del
[...]
(da ora in poi ) al pagamento del dovuto-, Controparte_1 CP_1 previa riunione dei giudizi inizialmente proposti da ciascuna delle parti separatamente, aveva accolto la domanda, condannando il al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.200,00, CP_1 ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM n. 55/2014 e art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c.
1 Le appellanti hanno censurato la sentenza limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese, lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto dei minimi tariffari, considerato che la liquidazione delle spese sarebbe dovuta avvenire, per le fasi precedenti la riunione dei procedimenti
(esclusa, quindi, la fase decisoria), in relazione a ciascuna causa, considerata singolarmente e secondo il valore delle singole controversie. Hanno chiesto -in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.959,60 o, in subordine, CP_1 nella misura minima di € 2.512,00, oltre alla rifusione delle spese di questo grado.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 17.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per come indicato in premessa, in primo grado le odierne parti appellanti hanno introdotto distinti procedimenti per il riconoscimento del beneficio economico di cui si tratta, e solo in un momento successivo i procedimenti sono stati riuniti e decisi dal Tribunale con la sentenza oggi appellata.
Ciò comporta che solo a partire dal momento della disposta riunione si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n, 55/2014, ai sensi del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Da ciò consegue che deve trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico, sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dalla tariffa in presenza dei relativi presupposti
(cfr. da ultimo Cass. n. 15960/2025).
In considerazione di tanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate nella misura minima di € 2.512,00, per come richiesto in via subordinata dalle parti appellanti, liquidando il compenso spettante per la fase di studio e per la fase introduttiva, speratamene per ogni causa e 2 tenendo conto del valore di ciascuna, e liquidando un compenso unico (commisurato alla causa di maggior valore) per la fase decisoria (successiva alla riunione), senza ulteriori maggiorazioni, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ogni parte.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/03/2025 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del 25/09/2024 n° 1967 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2.512,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. Michele Brunetti Parte_4
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Parte_4
Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati, e per la condanna del
[...]
(da ora in poi ) al pagamento del dovuto-, Controparte_1 CP_1 previa riunione dei giudizi inizialmente proposti da ciascuna delle parti separatamente, aveva accolto la domanda, condannando il al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.200,00, CP_1 ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM n. 55/2014 e art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c.
1 Le appellanti hanno censurato la sentenza limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese, lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto dei minimi tariffari, considerato che la liquidazione delle spese sarebbe dovuta avvenire, per le fasi precedenti la riunione dei procedimenti
(esclusa, quindi, la fase decisoria), in relazione a ciascuna causa, considerata singolarmente e secondo il valore delle singole controversie. Hanno chiesto -in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna del al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.959,60 o, in subordine, CP_1 nella misura minima di € 2.512,00, oltre alla rifusione delle spese di questo grado.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 17.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per come indicato in premessa, in primo grado le odierne parti appellanti hanno introdotto distinti procedimenti per il riconoscimento del beneficio economico di cui si tratta, e solo in un momento successivo i procedimenti sono stati riuniti e decisi dal Tribunale con la sentenza oggi appellata.
Ciò comporta che solo a partire dal momento della disposta riunione si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n, 55/2014, ai sensi del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Da ciò consegue che deve trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico, sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dalla tariffa in presenza dei relativi presupposti
(cfr. da ultimo Cass. n. 15960/2025).
In considerazione di tanto, le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate nella misura minima di € 2.512,00, per come richiesto in via subordinata dalle parti appellanti, liquidando il compenso spettante per la fase di studio e per la fase introduttiva, speratamene per ogni causa e 2 tenendo conto del valore di ciascuna, e liquidando un compenso unico (commisurato alla causa di maggior valore) per la fase decisoria (successiva alla riunione), senza ulteriori maggiorazioni, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ogni parte.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/03/2025 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del 25/09/2024 n° 1967 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2.512,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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