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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10849 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Oggi 11/7/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente decreto.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 10849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10849/2023 promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa Parte_1 individuale (c.f. ), con l'avv. LUCIANA SGOTTI C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta CP_1 P.IVA_1 in giudizio dal proprio funzionario delegato dott. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ - dichiararsi nulla l'ordinanza-ingiunzione 225/2023 dell' oggi impugnata e per l'effetto CP_1 condannare la suddetta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_3
-In ogni caso: sospendere l'esecuzione per gravi motivi, stante l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dimostrata dall'opposizione ed il danno dell'opponente per l'esborso di somma che si ritiene non dovuta, sino al termine del giudizio.
-In via subordinata: contenere al minimo la sanzione ed ammettere il trasgressore al pagamento rateale nella misura massima consentita dalla legge.
-In via istruttoria: [omissis]”.
Per parte resistente:
“Nel merito in via principale: Voglia il Tribunale adito per i motivi dedotti in atto dichiarare
2 inammissibile il ricorso in opposizione;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate dalla controparte per le motivazioni espresse nell'apposito capitolo “delle istanze istruttorie”, qui da intendersi integralmente ritrascritte e chiede sin d'ora, ove vengano ammesse le richieste istruttorie di controparte e senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a prova contraria”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/09/2023, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso da
[...]
n. 225 del 4/08/2023 con il quale era irrogata a suo carico la sanzione pecuniaria di euro CP_1
3.000,00 (oltre ad euro 30,00 per spese), ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 151/2007 per violazione delle prescrizioni in materia di trasporto animali dettate dal Reg. CE 1/2005 (art. 8 co. 1).
si costituiva mediante un suo funzionario delegato, contestando le deduzioni del CP_1 ricorrente.
All'udienza del 14.5.2024, la causa era rinviata al 26/05/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
In data 15/07/2021, i veterinari del Distretto 3 di Leno dott. e dott.ssa Persona_1 Persona_2
, in sede di visita ante mortem presso il macello NA SA in comune di Bagnolo Mella (BS),
[...] rinvenivano in box adiacente il punto di scarico del bestiame del macello un capo bovino femmina proveniente dall'allevamento di in Quinzano d'Oglio (BS) in condizioni ritenute non Parte_1 conformi alle prescrizioni contenute nel Reg. CE 1/2005. I veterinari davano atto, infatti, che: “la bovina era stabulata singolarmente e si presentava in stazione quadrupedale con atteggiamento algico in particolare incarnamento dorsale e presenza di premiti espulsivi. La bovina presentava edema vulvare e fuoriuscita dalla rima vulvare di un cordone ben visibile di lunghezza di circa 20 cm riconducibile ad invogli fetali in fase di espulsione e con emissione di un liquido di natura siero ematica in concomitanza con i premiti espulsivi con conseguente imbrattamento visibile a livello della regione perineale, coda, natiche e della porzione caudale della mammella. All'esame ispettivo condotto successivamente in fase di eviscerazione, gli scriventi hanno rilevato la presenza di un utero non involuto, che all'apertura presentava porzioni abbondanti di placenta di colore rosso, consistenza elastica e con placentomi abbondanti di placenta in situ di colore roseo, consistenza elastica e con placentomi riferibili ad una età gestazionale avanzata nonché presenza di liquido siero emorragico e assenza di odori particolari. Il quadro riscontrato è compatibile con una recente espulsione di feto di non oltre 2-3 giorni”.
3 Alla luce di tali condizioni gli accertatori rilevavano la non idoneità al viaggio dell'animale secondo i dettami dell'art. 8 Reg. CE 1/2005, a mente del quale non si possono trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (art. 3), né possono essere trasportati animali che presentino lesioni o problemi fisiologici in particolare se - tra le ulteriori ipotesi elencate nella norma - sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente (art. 8 ed all'allegato 1 cui rimanda).
Ats , distretto veterinario Leno 3, contestava pertanto l'illecito al contravventore, ai sensi CP_1 dell'art. 7 comma 5 del D.lgs. 151/2007, notificandole il 12/08/2021 verbale di contestazione del
23/07/2021, cui seguiva l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione indicata in epigrafe.
Proponeva opposizione all'ordinanza titolare dell'omonima ditta individuale da cui Parte_1 il bovino proveniva, per i seguenti motivi:
- mancata contestazione immediata dell'illecito e mancata indicazione dei motivi da cui tala mancanza è dipesa;
- insussistenza dell'illecito perché al tempo del carico per il trasporto il bovino sarebbe apparso in buone condizioni di salute, né sarebbe provato il contrario posto che l'inidoneità al trasporto dell'animale sarebbe stata accertata all'arrivo al macello (dopo le 8.50) e non potrebbe presumersi anche con riferimento al tempo del carico per il trasporto (alle 7.00).
Il primo motivo di opposizione riguarda la formazione del provvedimento amministrativo, in relazione al quale l'art. 14 L. 689/1981 prescrive che la contestazione debba avvenire nel termine massimo di 90 giorni dalla violazione, senza previsione di obbligatorietà della contestazione immediata.
Nel caso in esame, la contestazione è stata tempestiva perché notificata (il 12/08/2021) a meno di 30 giorni dalla violazione (risalente al 15/07/2021). Si richiama la costante giurisprudenza di legittimità sul punto: “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione”
(Cass. ordinanza n. 19957 del 19/07/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 27508 del 29/12/2009). Invero, la giurisprudenza citata dall'opponente, a supporto
4 della tesi dell'obbligatorietà della contestazione immediata, si è formata in tema di circolazione stradale.
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere disatteso.
Procedendo all'esame dell'ulteriore motivo, attinente al merito dell'illecito contestato, si nota anzitutto come sia stata accertata una condizione dell'animale, dopo lo scarico dal mezzo di trasporto, rispondente ad uno stato di gravidanza recente (cfr. verbale di sopralluogo: il quadro riscontrato è compatibile con una recente espulsione di feto di non oltre 2-3 giorni), confermato anche nel rapporto tecnico redato dall'accertatore veterinario dott.ssa , ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981, in cui si Per_2 legge che la bovina presentava movenze ed irrequietezze tipiche del parto o del secondamento, nello specifico atteggiamento algico con inarcamento del dorso, premiti espulsivi con emissione di liquido siero ematico, imbrattamento visibile del posteriore;
la vulva aveva aspetto edematoso ed era visibile anche con la coda abbassata, un cordone di placenta fuoriusciva dalla rima vulvare.
Il recente stato di gravidanza riscontrato rendeva l'animale non idoneo al trasporto secondo le prescrizioni del Reg CE 1/2005 (cfr. allegato I, capo I, co. 2 e lett. c): gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente).
Sotto il profilo probatorio, il verbale di accertamento ex art. 2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, delle condizioni dell'animale rilevate presso il macello, luogo finale del trasporto, alle ore
8.50 e seguenti (cfr. verbale di sopralluogo) e consente di presumere l'esistenza delle stesse condizioni e della loro evidenza (in particolare a chi opera nel settore allevamento, come l'opponente) senza necessità di più specifici accertamenti, anche al tempo del carico dell'animale sul mezzo di trasporto presso l'azienda alle ore 7.00, considerato il breve lasso di tempo Parte_1 intercorso e la tipologia delle problematiche riscontrate trattandosi di uno stato di recente gravidanza evidentemente esistente al tempo della consegna dell'animale al trasportatore. Né l'opponente – specificamente onerata - ha provato che al tempo del carico della bovina sul mezzo di trasporto sussistessero i fatti impeditivi di cui al co. 3 capo I, Allegato I Reg. CE 1/2005, a mente del quale al ricorrere di determinate circostanza l'animale, benché in presenza di lesioni, può essere ritenuto idoneo al trasporto.
Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, anche il motivo di opposizione relativo al merito va disatteso.
Da ultimo, non assume rilievo il diverso esito del ricorso in opposizione avanti al Giudice di Pace di promosso dal trasportatore in relazione alla medesima fattispecie sanzionatoria CP_1 Parte_2
5 posto che non si conoscono le motivazioni della decisione che, in ogni caso, non costituisce un precedente vincolante.
Nulla sulle spese essendosi la Pubblica amministrazione difesa in proprio (Cass. 20.12.2017 n. 30597;
Cass. ord.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. Spese irripetibili.
Brescia, 11/7/2025.
Il Giudice
Michele Posio
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Oggi 11/7/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente decreto.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 10849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10849/2023 promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa Parte_1 individuale (c.f. ), con l'avv. LUCIANA SGOTTI C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta CP_1 P.IVA_1 in giudizio dal proprio funzionario delegato dott. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ - dichiararsi nulla l'ordinanza-ingiunzione 225/2023 dell' oggi impugnata e per l'effetto CP_1 condannare la suddetta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_3
-In ogni caso: sospendere l'esecuzione per gravi motivi, stante l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dimostrata dall'opposizione ed il danno dell'opponente per l'esborso di somma che si ritiene non dovuta, sino al termine del giudizio.
-In via subordinata: contenere al minimo la sanzione ed ammettere il trasgressore al pagamento rateale nella misura massima consentita dalla legge.
-In via istruttoria: [omissis]”.
Per parte resistente:
“Nel merito in via principale: Voglia il Tribunale adito per i motivi dedotti in atto dichiarare
2 inammissibile il ricorso in opposizione;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate dalla controparte per le motivazioni espresse nell'apposito capitolo “delle istanze istruttorie”, qui da intendersi integralmente ritrascritte e chiede sin d'ora, ove vengano ammesse le richieste istruttorie di controparte e senza inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a prova contraria”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/09/2023, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso da
[...]
n. 225 del 4/08/2023 con il quale era irrogata a suo carico la sanzione pecuniaria di euro CP_1
3.000,00 (oltre ad euro 30,00 per spese), ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 151/2007 per violazione delle prescrizioni in materia di trasporto animali dettate dal Reg. CE 1/2005 (art. 8 co. 1).
si costituiva mediante un suo funzionario delegato, contestando le deduzioni del CP_1 ricorrente.
All'udienza del 14.5.2024, la causa era rinviata al 26/05/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
In data 15/07/2021, i veterinari del Distretto 3 di Leno dott. e dott.ssa Persona_1 Persona_2
, in sede di visita ante mortem presso il macello NA SA in comune di Bagnolo Mella (BS),
[...] rinvenivano in box adiacente il punto di scarico del bestiame del macello un capo bovino femmina proveniente dall'allevamento di in Quinzano d'Oglio (BS) in condizioni ritenute non Parte_1 conformi alle prescrizioni contenute nel Reg. CE 1/2005. I veterinari davano atto, infatti, che: “la bovina era stabulata singolarmente e si presentava in stazione quadrupedale con atteggiamento algico in particolare incarnamento dorsale e presenza di premiti espulsivi. La bovina presentava edema vulvare e fuoriuscita dalla rima vulvare di un cordone ben visibile di lunghezza di circa 20 cm riconducibile ad invogli fetali in fase di espulsione e con emissione di un liquido di natura siero ematica in concomitanza con i premiti espulsivi con conseguente imbrattamento visibile a livello della regione perineale, coda, natiche e della porzione caudale della mammella. All'esame ispettivo condotto successivamente in fase di eviscerazione, gli scriventi hanno rilevato la presenza di un utero non involuto, che all'apertura presentava porzioni abbondanti di placenta di colore rosso, consistenza elastica e con placentomi abbondanti di placenta in situ di colore roseo, consistenza elastica e con placentomi riferibili ad una età gestazionale avanzata nonché presenza di liquido siero emorragico e assenza di odori particolari. Il quadro riscontrato è compatibile con una recente espulsione di feto di non oltre 2-3 giorni”.
3 Alla luce di tali condizioni gli accertatori rilevavano la non idoneità al viaggio dell'animale secondo i dettami dell'art. 8 Reg. CE 1/2005, a mente del quale non si possono trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (art. 3), né possono essere trasportati animali che presentino lesioni o problemi fisiologici in particolare se - tra le ulteriori ipotesi elencate nella norma - sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente (art. 8 ed all'allegato 1 cui rimanda).
Ats , distretto veterinario Leno 3, contestava pertanto l'illecito al contravventore, ai sensi CP_1 dell'art. 7 comma 5 del D.lgs. 151/2007, notificandole il 12/08/2021 verbale di contestazione del
23/07/2021, cui seguiva l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione indicata in epigrafe.
Proponeva opposizione all'ordinanza titolare dell'omonima ditta individuale da cui Parte_1 il bovino proveniva, per i seguenti motivi:
- mancata contestazione immediata dell'illecito e mancata indicazione dei motivi da cui tala mancanza è dipesa;
- insussistenza dell'illecito perché al tempo del carico per il trasporto il bovino sarebbe apparso in buone condizioni di salute, né sarebbe provato il contrario posto che l'inidoneità al trasporto dell'animale sarebbe stata accertata all'arrivo al macello (dopo le 8.50) e non potrebbe presumersi anche con riferimento al tempo del carico per il trasporto (alle 7.00).
Il primo motivo di opposizione riguarda la formazione del provvedimento amministrativo, in relazione al quale l'art. 14 L. 689/1981 prescrive che la contestazione debba avvenire nel termine massimo di 90 giorni dalla violazione, senza previsione di obbligatorietà della contestazione immediata.
Nel caso in esame, la contestazione è stata tempestiva perché notificata (il 12/08/2021) a meno di 30 giorni dalla violazione (risalente al 15/07/2021). Si richiama la costante giurisprudenza di legittimità sul punto: “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione”
(Cass. ordinanza n. 19957 del 19/07/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 27508 del 29/12/2009). Invero, la giurisprudenza citata dall'opponente, a supporto
4 della tesi dell'obbligatorietà della contestazione immediata, si è formata in tema di circolazione stradale.
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere disatteso.
Procedendo all'esame dell'ulteriore motivo, attinente al merito dell'illecito contestato, si nota anzitutto come sia stata accertata una condizione dell'animale, dopo lo scarico dal mezzo di trasporto, rispondente ad uno stato di gravidanza recente (cfr. verbale di sopralluogo: il quadro riscontrato è compatibile con una recente espulsione di feto di non oltre 2-3 giorni), confermato anche nel rapporto tecnico redato dall'accertatore veterinario dott.ssa , ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981, in cui si Per_2 legge che la bovina presentava movenze ed irrequietezze tipiche del parto o del secondamento, nello specifico atteggiamento algico con inarcamento del dorso, premiti espulsivi con emissione di liquido siero ematico, imbrattamento visibile del posteriore;
la vulva aveva aspetto edematoso ed era visibile anche con la coda abbassata, un cordone di placenta fuoriusciva dalla rima vulvare.
Il recente stato di gravidanza riscontrato rendeva l'animale non idoneo al trasporto secondo le prescrizioni del Reg CE 1/2005 (cfr. allegato I, capo I, co. 2 e lett. c): gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente).
Sotto il profilo probatorio, il verbale di accertamento ex art. 2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, delle condizioni dell'animale rilevate presso il macello, luogo finale del trasporto, alle ore
8.50 e seguenti (cfr. verbale di sopralluogo) e consente di presumere l'esistenza delle stesse condizioni e della loro evidenza (in particolare a chi opera nel settore allevamento, come l'opponente) senza necessità di più specifici accertamenti, anche al tempo del carico dell'animale sul mezzo di trasporto presso l'azienda alle ore 7.00, considerato il breve lasso di tempo Parte_1 intercorso e la tipologia delle problematiche riscontrate trattandosi di uno stato di recente gravidanza evidentemente esistente al tempo della consegna dell'animale al trasportatore. Né l'opponente – specificamente onerata - ha provato che al tempo del carico della bovina sul mezzo di trasporto sussistessero i fatti impeditivi di cui al co. 3 capo I, Allegato I Reg. CE 1/2005, a mente del quale al ricorrere di determinate circostanza l'animale, benché in presenza di lesioni, può essere ritenuto idoneo al trasporto.
Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, anche il motivo di opposizione relativo al merito va disatteso.
Da ultimo, non assume rilievo il diverso esito del ricorso in opposizione avanti al Giudice di Pace di promosso dal trasportatore in relazione alla medesima fattispecie sanzionatoria CP_1 Parte_2
5 posto che non si conoscono le motivazioni della decisione che, in ogni caso, non costituisce un precedente vincolante.
Nulla sulle spese essendosi la Pubblica amministrazione difesa in proprio (Cass. 20.12.2017 n. 30597;
Cass. ord.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. Spese irripetibili.
Brescia, 11/7/2025.
Il Giudice
Michele Posio
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