Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Maria Militello Giudice est. dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3588 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il Parte_1
29/05/1979, C.F: , e residente in [...]C.F._1
(Me), Via Luigi Pirandello n. 42, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati EUGENIO NARDI (C.F.:
, pec: e LOMBARDO C.F._2 Email_1
SARA PATRIZIA (C.F.: ; pec: C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Email_2
Via Bernardi 7, presso lo studio dell'avv. Sara Patrizia Lombardo per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: ; PARTE RESISTENTE C.F._4
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
18/09/2023, premesso che in data 16.09.2016 a Parte_1
ER (Venezuela), aveva contratto matrimonio con Controparte_1
con atto che era stato trascritto in Italia, nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 7 parte 2 serie C anno
2018; che dall'unione erano nati prima del matrimonio due figli:
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_2
che l'unione coniugale si era lentamente disgregata ed il marito da oltre un anno e mezzo era andato via di casa adducendo di volere trovare una migliore sistemazione lavorativa ma di fatto ponendo fine alla convivenza senza più dare notizie di sé e restando in contatto soltanto saltuariamente con i figli;
che il marito, da quando si era allontanato da casa, non aveva contribuito economicamente alle necessità della famiglia, delle quali ella aveva dovuto farsi carico interamente con la propria modesta retribuzione;
che l'assenza del marito aveva determinato notevoli inconvenienti anche in tutte quelle occasioni in cui era stato necessario il consenso di entrambi i genitori per assumere decisioni nell'interesse dei figli minori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale di proprietà della di lei madre, che fosse disposto l'affidamento esclusivo o superesclusivo dei due figli minori, che fossero disciplinate le visite del padre ai figli nella eventualità che questi facesse ritorno in Sicilia, valutando la volontà degli stessi minori, che fosse posto a carico del resistente, i cui redditi non erano da lei conosciuti, l'obbligo di corrispondere un assegno "congruo" per il mantenimento dei figli, oltre al
50 % delle spese straordinarie, che fosse disposta la percezione dell'assegno
2 unico nella sua interezza da parte della deducente, che fosse pronunciato il divorzio non appena fosse divenuta procedibile la relativa domanda.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data 27.09.2023.
All'udienza del 18.01.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare, anche in ragione del fatto che il marito era divenuto irreperibile.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del ricorrente, nel corso della medesima udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati ed assumeva i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.. In particolare, il Giudice delegato provvedeva come segue: 1) affidava i minori figli nata a [...] Persona_1
(Venezuela) il 12.05.2006 e nato in Persona_2
ER (Venezuela) il 04.01.2012, in via esclusiva alla madre;
attribuiva alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
disponeva che il padre potesse effettuare colloqui telefonici con i figli e potesse incontrarli, ove lo stesso facesse ritorno in Italia, con la frequenza di due giorni la settimana, da concordare con l'altro genitore, dandone comunicazione almeno una settimana prima;
2) assegnava a il Parte_1
godimento della casa coniugale e dei relativi arredi;
3) poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli mediante il pagamento di un assegno mensile complessivo di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4) poneva a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie, da
3 individuare sulla base delle Linee Guida del CNF. Il Giudice, ritenuto, quindi, che la causa, con riferimento alla domanda di separazione, fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione;
nel contempo, fissava altra udienza per l'ascolto dei figli minori e per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio, per la cui procedibilità occorreva attendere il decorso dei termini prescritti.
Con sentenza non definitiva n. 130/2024 del 18.01.2024 il Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi. Alla successiva udienza del 19.09.2024 venivano sentiti entrambi i figli, prendendo atto che, nelle more del giudizio, Persona_1
aveva raggiunto la maggiore età. All'esito i procuratori della ricorrente chiedevano che la causa fosse decisa ed il Giudice, concessi i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del
01.10.2023, che veniva celebrata con le modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.. All'esito di detta udienza il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori dell'unica parte costituita, riservava di riferire al collegio.
Con sentenza non definitiva n. 2193/2024 pubblicata in data
08.10.2024 il Tribunale di Messina confermava l'affidamento del figlio minore nato in [...] il Persona_2
04.01.2012, in via esclusiva alla madre;
attribuiva alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
disponeva che il padre potesse effettuare colloqui telefonici con il figlio e potesse incontrarlo, ove lo stesso facesse ritorno in Italia, solo con il consenso del figlio adolescente e dandone comunicazione almeno una settimana prima;
assegnava a CP_2
[...] il godimento della casa coniugale e dei relativi arredi;
poneva
[...]
a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli mediante il pagamento di un assegno mensile complessivo di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT; poneva a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida Contro del rinviava la causa per la decisione sulla domanda di divorzio ad altra udienza successiva al decorso del termine prescritto per la procedibilità della relativa domanda.
All'udienza del 21.01.2025 il procuratore della ricorrente chiedeva la decisione della causa ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Avendo il collegio già emesso sentenza con riferimento alla domanda di separazione e successiva sentenza con riferimento alle domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, occorre esaminare solamente le due residue domande avanzate dalla ricorrente, vale a dire la domanda di addebito della separazione a carico del marito e la domanda di divorzio.
Riguardo alla domanda di addebito, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di
5 situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito evidenziando che questi aveva abbandonato la casa coniugale e si era disinteressato dei figli.
A tal proposito, va osservato che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione, sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, e costituisce normalmente di per sé causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso causale tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere tratta da elementi di tipo logico o presuntivo (Cass. civ. 23284/2019; 14591/2019; 3923/2018). Ciò significa che l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata
(Cass. civ., sez. I, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass.
29.10.1997 n. 10648), tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare.
Sennonché, nel caso in esame risulta che il marito che, alla data del
14.04.2023 era ancora inserito nel medesima famiglia anagrafica della
6 moglie nel Comune di Santa Teresa di Riva, si è allontanato da tale domicilio e si è reso irreperibile, tanto che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. I figli hanno, poi, riferito che il padre si era trasferito negli Stati Uniti ma che loro non sapevano con esattezza dove lo stesso vivesse. Inoltre, il minore
[...]
ha ricordato nel corso della sua audizione che Persona_2
durante la convivenza coniugale il padre picchiava sempre la madre e che ciò era motivo di grave turbamento per i figli.
Può allora, serenamente affermarsi che la definitiva disgregazione della unità familiare sia stata la conseguenza delle condotte di che non solo si è allontanato dalla casa Controparte_1
coniugale ma si è anche del tutto disinteressato dei suoi familiari rimasti in
Italia e nei cui confronti anche in precedenza aveva sovente tenuto un comportamento prevaricatore e violento. Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, la domanda di addebito della separazione a del Pt_2
marito va, pertanto, accolta.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, va osservato che, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
7 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 130/2024 del 18.01.2024, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data della presente sentenza è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.09.2016 a
ER (Venezuela), con atto trascritto in Italia, nei registri dello Stato
Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 7 parte 2 serie C anno
2018.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente ed a favore della ricorrente. Le stesse, tenuto conto della natura ed entità della causa e della semplicità delle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2024 così come modificati dal D.M. 147/2022, possono essere liquidate in complessivi €
115,46 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
8 Il Tribunale, sentiti i procuratori di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3588/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
[...]
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
16.09.2016 a ER (Venezuela), con atto trascritto in Italia, nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Teresa di Riva (ME) al n. 7 parte 2 serie C anno 2018 tra nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 29/05/1979 e nato a [...] Controparte_1
(Venezuela) il 24/08/1971;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 115,46 per spese non imponibili ed in complessivi
€ 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Teresa di
Riva (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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