Ordinanza cautelare 26 giugno 2014
Sentenza 28 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/07/2016, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2016
N. 00905/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2014, proposto da:
Maxi di S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Giacomo Quarneti, Elena Giantin, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di Lavagno, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Provincia di Verona;
Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Supermercati Tosano Cerea Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Nani, Marta Tognon, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Lavagno n. 8 del 18/2/2014, pubblicata sull'albo pretorio on line dell'ente in data 13/3/2014 per i successivi 15 gg., in punto di "p.i. interpretazione autentica relativa alla possibilità di insediamento grande struttura di vendita in zona d2/10";
del decreto n. 25 del 15/4/2014 del presidente della giunta provinciale di Verona di archiviazione del procedimento d'ufficio per l'annullamento in autotutela dell'atto unico SUAP Unionvalli 02/11/LA prot. 3201 del 21/5/2012;
del verbale della seduta della commissione v.i.a. della provincia di Verona del 13/9/2013 di verifica dell'assoggettabilità a v.i.a. dell'intervento di realizzazione di una grande struttura di vendita di mq. 6.000 del settore merceologico alimentare e non alimentare richiesto da Supermercati Tosano Cerea s.r.l. il 3/5/2013;
della determinazione n. 4227/13 del 24/9/2013 del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona di esclusione con prescrizione dalla procedura di v.i.a. dell'intervento di "realizzazione di un edificio commerciale da destinare a grande struttura di vendita configurata ad esercizio singolo dei settori alimentare e non alimentare, con superficie di vendita complessiva di 6.000 mq" richiesto da Supermercati Tosano Cerea s.r.l. in data 3/5/2013;
del verbale della conferenza di servizi decisoria dell'8/4/2014, relativa alla "richiesta di apertura di una grande struttura di vendita, esercizio singolo di mq. 6.000 del settore merceologico alimentare e non alimentare in Via della Scienza - Lavagno" presentata da Supermercati Tosano Cerea s.r.l. in data 17/12/2013;
dell'autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita di mq. 6.000 del settore merceologico alimentare e non alimentare, concessa a Supermercati Tosano Cerea s.r.l., in esito alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lavagno e di Regione Veneto e di Supermercati Tosano Cerea Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente che con istanza 12 dicembre 2011 veniva presentata dalla società controinteressata richiesta finalizzata alla realizzazione di un fabbricato uso commerciale, formalmente destinato a ospitare due esercizi singoli, autonomi e indipendenti classificabili quali media e grande struttura di vendita di superficie effettiva di metri quadri 2500 e 3.500.
Sotto il profilo urbanistico l’area interessata dal predetto intervento rientrava in zona D2/1, suddivisa in area 1, interessata dall’intervento contestato, e area 2, già edificata.
In particolare per l’area 1 era prevista la possibilità di insediare grandi strutture di vendita sia nella formula del parco commerciale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale numero 15/2004, sia nella formula del centro commerciale, ai sensi dell’articolo 9, del settore alimentare, non alimentare a grande fabbisogno o misto; per l’area 2, la possibilità di insediare medie o grandi strutture di vendita, ai sensi degli articoli 14 e15 della legge citata, del settore non alimentare generico o non alimentare a grande fabbisogno di superficie: tali strutture potranno essere articolate sia in medie strutture, sia in grandi strutture di vendita, sia in centri commerciali o parchi commerciali.
Secondo la ricorrente le previsioni riportate denotavano la volontà dell’ente comunale di consentire lo sviluppo commerciale dell’area 1, destinata a ospitare esclusivamente strutture da qualificarsi nell’ambito di un centro o parco commerciale, solo in chiave logicamente complementare e cronologicamente successiva allo sviluppo commerciale della attigua area 2, destinata invece ad accogliere strutture commerciali, anche singole, in forma di media e grande strutture di vendita.
In effetti al momento della domanda della controinteressata, relativa alla edificazione in area 1, esisteva già da anni in area 2 un fabbricato commerciale per grandi strutture di vendita, abbandonato per essere la proprietaria soggetta a procedura di concordato fallimentare, sul quale la commissione provinciale in sede di valutazione d’impatto ambientale aveva dichiarato l’intervento non compatibile con i valori ambientali nell’area.
Con atto unico 21 maggio 2012, il responsabile dello sportello produttivo unico rilasciava il nulla osta alla realizzazione dell’intervento richiesto alla controinteressata, cui seguiva la nota 28 giugno di regolare adempimento degli obblighi di legge.
La ditta Tosano, dopo aver ottenuto il trasferimento con ampliamento dell’autorizzazione relativa a due medie strutture di vendita esistenti operanti da oltre tre anni, ciascuna con superficie di vendita pari a 2500 mq, chiedeva l’apertura di una grande struttura di vendita a esercizio singolo avente superficie di vendita pari a metri quadri 3500 alimentare, con rinuncia all’autorizzazione per media struttura di vendita di 2500 mq.
In realtà, ad avviso della ricorrente, l’intento unitario, evincibile dal fatto che nell’ambito del cantiere l’impresa appaltatrice non procedeva alla realizzazione di nessuna di quelle opere che avrebbero dovuto servire esclusivamente l’una o l’altra struttura, rendendole formalmente indipendenti, risultava esplicitato con la presentazione in data 3 maggio 2013 della richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dell’intervento di realizzazione di un edificio commerciale da destinare a grande struttura di vendita configurata a esercizio singolo dei settori alimentare e non alimentare con superficie di vendita complessiva di metri quadri 6000.
Nella relazione allegata allo screening non veniva riportato il contenuto del repertorio normativo del piano degli interventi del comune che, come rilevato, legittimava l’intervento alla realizzazione di soli centri o parchi commerciali.
Con comunicazione 12 settembre 2013 l’odierna ricorrente contestava al comune, nonché al settore programmazione e pianificazione territoriale e valutazione di impatto ambientale della provincia, quelli che riteneva essere molteplici profili di illegittimità, evidenziando:
-che avendo il comune di Lavagno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti la struttura corrispondeva a una grande struttura di vendita;
che l’iniziativa mirava fin dall’inizio alla realizzazione di una sola grande struttura di vendita, risultando concepiti in chiave unitaria sia la rete fognaria ed elettrica, sia il sistema di accesso, quello dei parcheggi e la viabilità interna.
In sede di commissione v.i.a. la ricorrente faceva pervenire osservazioni che venivano respinte avendo il sindaco riferito che non si ravvisavano impedimenti alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto allo stato attuale vi sarebbe compatibilità urbanistica, rilevando invece che quest’ultima sarebbe dovuta essere esclusa, consentendosi sul lotto la realizzazione non di singole strutture ma solo di un centro commerciale.
Invece il settore programmazione e pianificazione territoriale del servizio urbanistica della provincia di Verona, con comunicazione del 23 settembre 2013 invitava a sua volta il comune a verificare quanto contestato, riscontrando la fattispecie delle opere segnalate.
Con determinazione del 24 settembre 2013 il dirigente del settore ambiente escludeva con prescrizioni dalla procedura di Via l’intervento, sicché la ricorrente con comunicazione 30 settembre evidenziava alle amministrazioni competenti le richiamate illegittimità.
Il comune, riscontrando la predetta corrispondenza, rilevava che la normativa regionale assoggettava a screening le grandi strutture di vendita dei parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra 4000 e 8000 m, e queste risultavano prodromiche al rilascio dell’autorizzazione commerciale e non del titolo edilizio, tenuto conto anche che le strutture autorizzate risultavano prive di spazi e servizi comuni.
Il servizio urbanistica della provincia di Verona, con nota 17 dicembre 2013, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dell’atto unico del 21 maggio 2012, contestandosi, poi, con nota integrativa del 10 febbraio 2014 di aver autorizzato due distinte strutture di vendita, una media e una grande, che non hanno configurato un centro commerciale.
Tuttavia con deliberazione numero quattro del 3 febbraio 2014 il comune aveva approvato la variante numero sette al proprio piano degli interventi, riportando nella norma relativa all’area uno il contenuto della seconda parte della norma relativa all’area due.
Secondo la ricorrente mediante il detto provvedimento il comune intendeva da una parte evitare l’annullamento del titolo edilizio da parte della provincia, e dall’altra fugare qualsiasi dubbio che potesse sorgere in sede di conferenza di servizi in ordine ai presupposti urbanistico edilizi necessari al rilascio dell’autorizzazione commerciale.
La delibera veniva pubblicata in data 13 marzo 2014, nella quale si affermava come l’indicazione del “sia” determini una estensione della possibilità edificatoria oltre che nella grande struttura di vendita singola anche di quella in forma di centro commerciale e parco commerciale, “così come meglio precisato dall’estensore architetto”, secondo il quale “ si dichiara che non era intenzione del progettista che le strutture si configurassero come un centro commerciale”.
Tuttavia il presidente della provincia di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento d’ufficio per l’annullamento del titolo edilizio rilasciato dallo sportello unico, non ritenendo sussistente l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, rilevando tuttavia la fondatezza della contestazione indicata, essendo dimostrata l’adozione in contrasto con le indicazioni urbanistiche relative alle singole aree.
Proposto il ricorso nei confronti della sequela procedimentale esposta, si costituivano il comune e la controinteressata, proponendo il primo ricorso incidentale nei confronti del provvedimento provinciale or menzionato.
Respinta la domanda cautelare per insussistenza di pregiudizio economicamente non ristorabile, le parti resistenti eccepiscono la improcedibilità sopravvenuta del giudizio per mancata impugnazione dell’atto unico numero 3 del 2014 di autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita della superficie di 6000 m quadri, e del consequenziale permesso di costruire numero nove del 2014.
In ogni caso sarebbe inammissibile l’impugnativa dell’atto presupposto per mancata impugnazione dell’atto dello sportello unico.
Ritiene il Collegio possa prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza del ricorso.
Quest’ultimo è incentrato sulla distinzione fra le due aree, e la diversa disciplina commerciale prevista, giustificandola con il cosiddetto approccio sequenziale, volta cioè a figurare una progressiva realizzazione degli interventi commerciali nelle aree considerate.
Ai sensi dell’articolo tre, comma due del regolamento regionale numero uno del 2013, spetta alla regione la verifica del rispetto delle disposizioni di natura urbanistica applicate alle grandi strutture di vendita.
Orbene il ricordato criterio trova applicazione esclusivamente ai fini della localizzazione urbanistica delle nuove aree destinate all’insediamento delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici (confronta articolo due, commi 1, 10 e11 del regolamento regionale citato).
Invece l’intervento in esame rientra in un ambito già oggetto di specifica localizzazione urbanistica per le grandi strutture di vendita, e, secondo l’articolo 21, comma quattro della legge regionale numero 50 del 2012, nelle more dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai criteri per la pianificazione locale dettate dal regolamento regionale, è consentito il rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita, da parte della conferenza dei servizi, previa verifica della compatibilità con le previsioni contenute nel regolamento, e a condizione che la relativa area di insediamento risulti già individuata dallo strumento urbanistico come area idonea per grandi strutture di vendita, alla data di entrata in vigore della legge regionale.
In altri termini non di nuovo intervento si tratta bensì di semplice modifica di intervento già autorizzato.
E la mancata impugnativa del provvedimento 21 maggio 2012 del responsabile SUAP relativo al nullaosta alla realizzazione dell’intervento, se non rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso – posto che l’ impugnativa del provvedimento di archiviazione dell’annullamento in autotutela dello stesso, ove accolta, avrebbe l’effetto di riavviare il procedimento per la sua rimozione -, diviene invece attestazione di legittimità formale dell’intervento richiesto, non contestabile dunque per la mancata configurazione o del parco commerciale o del centro commerciale, così come pretesi dalla disciplina urbanistica per l’area 1.
E ciò ove non si voglia accedere alla, pur plausibile, accezione interpretativa cui il comune giunge con la propria delibera questa volta puntualmente impugnata, leggendo l’espressione “la possibilità di insediare medie o grandi strutture di vendita sia nella formula del parco commerciale sia nella formula del centro commerciale” non come qualificazioni esclusive, ma, piuttosto, come facoltà che viene data oltre a quella ordinaria di insediamento di media o grande struttura di vendita in edificio unico.
Il ricorso deve dunque essere respinto, e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2000,00- per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Savoia | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO