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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9561 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8230 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annalisa Falco presso la quale elettivamente domicilia in Portici alla Via Libertà, n. 225;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IA LL presso la quale elettivamente domicilia in Marcianise (CE) alla Via
EL ER, n. 83;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. in Napoli il 16/10/2008; che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]); che il rapporto coniugale era Persona_2 progressivamente entrato in crisi, determinando l'impossibilità di proseguire nella convivenza coniugale per insanabili incompatibilità caratteriali e contrasti, ormai divenuti irrimediabili e tali da compromettere la serenità familiare e l'interesse dei figli minori;
che la ricorrente era casalinga e si era sempre dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli, per scelta familiare condivisa con il marito, mentre il svolgeva attività lavorativa come responsabile di officine- meccanico. CP_1
Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi, nonché disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre alle condizioni indicate in ricorso;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli CP_1 minori un assegno mensile di € 800,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché porsi a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
pari ad € 200,00 mensili. Parte_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 07/10/2025, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03/10/2025, si costituiva in giudizio
, il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 separazione personale, contestava il contenuto del ricorso introduttivo e rappresentava che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile esclusivamente a causa dei comportamenti della ricorrente che aveva gravemente e ripetutamente violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza e determinando l'allontanamento dalla casa coniugale del sig. ; che la ricorrente svolgeva, ed aveva sempre svolto CP_1 anche in costanza di matrimonio, lavoretti di rappresentanza con vendita di prodotti per la casa o di pulizia presso altre abitazioni;
che il resistente era stato assunto nell'anno 2022 dalla società Energy System S.r.l. Società Unipersonale e svolgeva attività di semplice operaio, il cui stipendio mensile non era fisso ed il cui importo dipendeva dalle ore di lavoro effettivamente svolte. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi;
nonché disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre , assegnazione alla stessa della casa Parte_1 coniugale, e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità espressamente indicate;
in ordine alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a suo carico un assegno quale contributo al mantenimento dei soli figli minori nella misura non superiore ad € 550,00, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il versamento diretto dell'intero importo pari ad € 402,00 dell'assegno unico dei figli direttamente alla ricorrente;
nonché rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento per la sig.ra . Parte_1
All'udienza del 07/10/2025, le parti, assistite dai difensori costituiti, comparivano personalmente dinanzi al Giudice Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1 per il mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 500,00.Tale importo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno venti di ciascun mese per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c POSTEPAY EVOLUTION:
[...] intestato alla sig.ra con successivo Pt_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Tale importo a partire dal mese di gennaio 2026 sarà individuato in €
600 mensili, da versarsi con le medesime modalità indicate.
2) Il sig. verserà in favore della sig.ra , un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento pari ad euro 100,00 entro il giorno venti di ciascun mese per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c POSTEPAY EVOLUTION:
[...].
3) Le parti contribuiranno altresì ciascuno per il 50% alle spese straordinarie previste ed indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere in ogni sua parte.
4) Quanto all'assegno unico pari ad € 402,00, le parti si accordano affinché questo venga corrisposto interamente nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
5) La signora continuerà a vivere presso la casa coniugale unitamente ai Pt_1 minori, da lei condotta in locazione sita in Napoli alla Piazza Vincenzo De Franchis
39.
6) e , di anni quindici e sedici anni saranno affidati ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la residenza privilegiata presso la dimora materna.
7) Il padre potrà avere con sé i figli a week end alternati dalle ore 19:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica, fermo restando che essendo e Polo Per_2 adolescenti dovranno sentirsi liberi anche di scegliere giorni diversi da quelli indicati sempre considerando le esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori e le esigenze lavorative del padre che attualmente lavora a Roma. Esplicitamente le parti non prevedono che i minori stiano con il padre un giorno infrasettimanale in ragione della sede lavorativa del padre.
8) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli con sé. I minori trascorrano con i genitori le festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza: il 24 dicembre con il padre, e il
25 dicembre con la madre, 31 dicembre con il padre e il 1 gennaio con madre e così ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedi in Albis con l'altro, fermo restando sempre i desideri dei ragazzi ormai adolescenti che potranno scegliere anche giorni diversi. Nel periodo estivo il padre potrà avere con sé i figli per 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio precedente. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori nel rispetto dei desideri di e Per_2
. Per_1
9) Le parti sin d'ora si danno esplicito reciproco consenso per il rinnovo di documento valido per l'espatrio per i minori.”
All'esito, il Giudice dava atto che l'accordo veniva riletto alle parti, le quali lo confermavano in ogni suo punto. A questo punto, i difensori chiedevano ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc di precisare le conclusioni e concludevano chiedendo che fosse pronunziata la separazione tra le parti, autorizzandole a vivere separate, alle condizioni concordate e verbalizzate. Il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio ex art. 473 bis 22 ultimo comma cpc, mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 08/10/2025, il PM chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e disciplinasse i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia, alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 50, p. I, s. , sez. T, Reg. Atti Matrimonio anno 2008);
[...]
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino