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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/03/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1348/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1348/2020 avente ad oggetto merito possessorio ex art. 703 co. 4 c.p.c., promossa DA ( ) con il patrocinio dell'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Dedominici, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO ( ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Paola Bertello e dell'Avv. Stefania Margaria, come da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Previa ammissione delle prove orali dei testi dedotte e deducende coi testi indicati e da indicare VOGLIA Il G.I. Ill.mo
- revocare l'ordinanza interdittale condannando i convenuti alla restituzione di quanto corrisposto in adempimento della stessa;
- ordinare alla Sig.ra Parte_2
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel possesso della servitù di passaggio in questione, con immediata rimozione a sua cura e spese dei manufatti realizzati e di tutti gli ostacoli e le strutture che impediscono di fatto il passaggio pedonale latistante la sua proprietà per tutta la sua lunghezza ripristinandone l'esercizio;
- autorizzare, nel caso di mancato spontaneo adempimento, il ricorrente a provvedere lui stesso al
1 ripristino del predetto passaggio con la rifusione delle spese. Con vittoria di spese IVA e C.P.A., nonché rimborso delle spese di C.T.U. e del consulente di parte come da fattura che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge, IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e riposta 12.04.2022, e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda proposta per l'intervenuta decadenza del termine processuale sancito dall'art. 703 c.p.c. comma 4;
- dichiarare, inoltre, inammissibile la domanda di prosecuzione del processo di merito non avendo il ricorrente-attore dedotto fatti, circostanze e prove nuove in relazione alla fase istruttoria, già espletata nella fase sommaria;
- accogliere i rilievi formulati da parte resistente nella vertenza possessoria e conseguentemente rigettare l'istanza di prosecuzione nel merito del giudizio, richiesta dall'istante;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avversario per carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. non essendo quest'ultimo titolare Parte_1 di alcun rapporto giuridico valido ed opponibile alla convenuta per i motivi sovra dedotti;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per proposizione del medesimo oltre il termine di legge previsto per la domanda di cui all'art. 1168 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari e in caso di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, dedotti nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. – fase di merito 12.04.2022, da 1 a 24 con i testi ivi indicati, in materia diretta e contraria. NEL MERITO:
- respingere in toto la domanda avversaria, poiché del tutto pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui infra;
e per l'effetto
- confermare l'ordinanza di rigetto pronunciata il 03.12.2021 e pubblicata il 16.12.2021 dal Tribunale di Cuneo, Dott. Ruggiero Berardi, rep. 1748/2021, R.G. 1348/2020. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'istante titolare della Parte_1 omonima azienda agricola e proprietario di un terreno in Valdieri, per la prosecuzione, nel merito, del procedimento cautelare possessorio promosso dal medesimo e volto ad ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, corrente su tutta la lunghezza della proprietà della odierna convenuta Controparte_1 utilizzato da tempo immemore dal ricorrente e dai suoi danti causa per giungere agli immobili di proprietà e per l'esercizio di una servitù di presa d'acqua, necessaria per irrigare il proprio fondo. Il passaggio di cui trattasi era stato impedito dalla Volpi con l'apposizione di assi di legno, una rete metallica e reti plastificate. Per l'effetto, lamentando l'avvenuto spoglio da parte della convenuta, il ricorrente aveva promosso procedimento di reintegra nel possesso del predetto passaggio, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta la rimozione dei manufatti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
1.1. La resistente si era costituita nel procedimento cautelare, contestando la fondatezza della domanda del ricorrente, rappresentando di aver acquistato nel 2005 l'immobile sito in Valdieri, già appartenuto alla madre, da familiari danti causa;
il fabbricato, in stato di completo abbandono, era stato oggetto di completa ristrutturazione iniziata nel 2012 e terminata nel 2015; per tal motivo, si era resa necessaria l'apposizione di una recinzione lungo il perimetro del cantiere. Al termine dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la resistente aveva intrapreso, nel 2016, i lavori di ripristino del cortile, ricoprendo, per abbellimento, il tratto est del fabbricato e del cortile con lastre di ardesia recuperate dal precedente rudere. Tanto premesso in fatto, la resistente aveva contestato la sussistenza del passaggio, rilevando come la rete di recinzione lungo il confine con la proprietà Pt_1 era sempre stata chiusa e che una parte della rete di recinzione situata nella parte posteriore del fabbricato era stata illegittimamente asportata dalla confinante Organizzazione_1
[...]
1.2. La resistente aveva incaricato un muratore di fiducia di realizzare una porzione di recinzione per mettere in sicurezza il cantiere e la proprietà, al fine di evitare l'ingresso di estranei. Al contempo, il aveva contestato la chiusura del passaggio esercitato sul Pt_1 perimetro della proprietà della circostanza contestata dalla resistente, che ha pertanto CP_1 eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, privo di titolo per l'esercizio del passaggio, non praticato e inutilizzato da oltre cent'anni, anche per la presenza di manufatti ivi costruiti nel corso del tempo. La resistente aveva altresì eccepito la tardività della domanda di reintegrazione, per la presenza della rete da oltre un anno, contestando al contempo la sussistenza di un diritto di servitù di presa d'acqua, genericamente prospettato e di cui il passaggio rappresenta solo elemento accessorio, da ultimo deducendo l'assenza di animus spoliandi, avendo apposto la recinzione per ragioni di sicurezza e per assolvere a specifico obbligo di legge. Per l'effetto, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente.
1.3. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo aveva disposto la trattazione scritta dell'udienza fissata per la discussione, ai sensi del d.l. 18/2020, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione dell'epidemia influenzale da Covid-19. Il procedimento possessorio era stato istruito istruita
3 con CTU sullo stato dei luoghi e con prove orali. All'esito, riassegnato il fascicolo, il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo non provate le circostanze del possesso del passaggio dedotte dal ricorrente.
1.4. Con istanza volta a introdurre il giudizio del merito possessorio, parte ricorrente ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di rigetto, con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali. La resistente si è costituita nel giudizio di merito, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione del giudizio formulata dal ricorrente, in assenza di specifici nuovi elementi, in fatto o in diritto a fondamento della stessa, contestando al contempo la genericità dell'atto di riassunzione e la conseguente nullità. Del pari, la resistente ha contestato la sussistenza di legittimazione attiva del ricorrente, difettando un valido rapporto giuridico opponibile alla convenuta. Sempre in via preliminare, parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda di reintegrazione, essendo inutilizzata da tempo la presa d'acqua e, conseguentemente, il passaggio di cui trattasi, e risultando che la recinzione era stata apposta sin dall'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, con conseguente tardività e inammissibilità della domanda di reintegrazione, contestando da ultimo la genericità della tutela possessoria di presa d'acqua, cui è funzionale il possesso del passaggio. La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dell'animus spoliandi, concludendo per la inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda, con conferma integrale dell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Si deve preliminarmente osservare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche all'esito della nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., il giudizio di merito possessorio continua ad essere una fase del giudizio possessorio, pur se a cognizione piena ed eventuale, rispetto alla prima fase del procedimento cautelare, a cognizione sommaria e necessaria, che si conclude con l'interdetto possessorio o il suo rigetto, connotandosi pertanto per la struttura bifasica. Sotto tale profilo, si deve pertanto escludere che la fase di merito possa involgere profili di riesame della decisione assunta dal Tribunale. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (C. Civ. 24377/2021), con la doverosa precisazione che, ove gli informatori siano stati escussi con le forme previste dagli artt. 251 e ss. c.p.c., sotto vincolo di giuramento, le dichiarazioni pur raccolte nella fase sommaria hanno valore di vere e proprie deposizioni testimoniali (Trib. Salerno, sent. 1910/2007). Nel caso di specie, non solo gli informatori sono stati escussi sotto il vincolo del giuramento, ma è anche stata eseguita una CTU volta a verificare lo stato dei luoghi, le cui conclusioni sono state integralmente recepite nell'ordinanza di rigetto. Sempre in via preliminare, si deve osservare come le eccezioni di inammissibilità formulate da parte convenuta, in ordine alla prosecuzione del
4 giudizio del merito possessorio in mancanza di fatti nuovi e quanto alla carenza di legittimazione del ricorrente, sono profili la cui valutazione attiene alla fondatezza o meno della domanda di merito, per quanto più innanzi si rileverà. 3. Ciò posto, occorre in primo luogo riassumere sinteticamente i termini della questione. Il ricorrente, proprietario di un fondo in Valdieri, individuato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 9, part. 67 e confinante con quello della resistente, proprietaria del fabbricato individuato al Catasto al foglio 9, part. 1053, aveva contestato lo spoglio di un passaggio insistente sul fondo di quest'ultima e a suo dire funzionale all'esercizio di una servitù di presa d'acqua dalla per l'irrigazione dei propri Parte_3 fondi. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla planimetria 1 allegata alla CTU e dalle tavole allegate alla CTU, arricchite con segni grafici e documentazione fotografica dei punti oggetto di sopralluogo, attestanti la posizione del fabbricato di proprietà della resistente individuato alla particella n. 1053, di colore giallo e confinante con la proprietà Pt_1 individuata alla particella n. 67, di colore azzurro;
con la linea tratteggiata in rosso il CTU descrive il passaggio asseritamente praticato dal ricorrente e oggetto della domanda di reintegrazione, passaggio che, secondo la prospettazione del ricorrente, risulta ad oggi impraticabile in quanto chiuso in tre punti, a causa delle reti metalliche apposte dalla resistente intorno alla sua proprietà. Tratteggiati con il colore blu sono i passaggi già esistenti. Il CTU aveva evidenziato che dalla strada pubblica via Raggi “…si arriva, svoltando a destra, allo slargo posto frontalmente alla qui trovasi sulla destra il mappale 1823, di Org_1 recente acquisto da parte dell'istituto medesimo … da questo piccolo fondo si diparte il sedime pertinenziale ai fabbricati f. 9 n. 214-215-1053, pavimentato in pietra e terra e della larghezza di circa mt. 1,00 delimitato con recinzione … la “striscia” dei sedimi pertinenziali ai fabbricati continua lungo il lato ovest del mappale 213 (convenuto) e da qui verso i mappali 193-191-187-185-183-699-700-177 ed a terminare contro il fabbricato 70 (di proprietà attore)”.
3.1. Il CTU aveva altresì effettuato un sopralluogo, verificando all'esito che il tratto di pertinenza della resistente è delimitato da una “recinzione in muratura con sovrastante rete metallica, ed i limiti chiusi con chiusure in grate metalliche e reti da cantiere”, che il passaggio nel tratto posto sui mappali 215, 1053 e 213 è pavimentato in pietra irregolare – coerentemente con quanto prospettato dalla resistente, relativamente alla pavimentazione con pietre in losa recuperate dal precedente rudere. Aveva altresì concluso il CTU che in corrispondenza dei mappali 699 e 700, lungo il confine con la proprietà del ricorrente, erano presenti manufatti fissi, costituiti da una scala in ferro e una canna fumaria, di impedimento al passaggio nella parte finale del tracciato. Il CTU aveva altresì rilevato che dal raffronto delle mappe di impianto, quella di fine 1800 e quella odierna, non vi era più traccia del “corridoio” a confine tra i mappali 213 e 67 (pag. 7 relazione peritale) nella mappa attualmente in atti presso il Catasto. All'esito del sopralluogo, percorrendo il tracciato indicato dal ricorrente e risalendo verso la il CTU aveva riscontrato l'esistenza di due pozzetti in Parte_3
“pessime condizioni manutentive” e nella parte finale “una folta ed incolta vegetazione, senza evidenti e marcati segni di passaggio o sentiero”.
3.2. Il CTU ha altresì descritto lo stato dei luoghi relativo alla presa d'acqua al cui accesso il passaggio sarebbe funzionale. Il CTU ha rilevato che il passaggio verso la bealera
5 è esercitato sul fondo di proprietà della di Cuneo, individuato al Pt_3 Controparte_2 mappale 1066, evidenziando altresì che “…lungo il percorso sono stati rammostrati dall'attore n. 2 pozzetti in pessime condizioni manutentive indicati sulla planimetria allegata. La foto 10 ritrae il pendio di risalita che dall'ingresso della casa di riposo si diparte verso la bealera . Nella parte finale, in Pt_3 dirittura di arrivo alla bealera, si è riscontrata una folta ed incolta vegetazione, senza evidenti o marcati segni di passaggio”. All'esito dell'ispezione del corso della bealera, il CTU ha verificato la presenza di un passaggio chiuso da un cancello che conduce alla proprietà del ricorrente, rappresentato dalla foto 7 della Tavola 2 allegata alla relazione. Il CTU ha altresì rappresentato che “…nel vertice nord/est del mappale 67 (attore) trovasi infatti un muro di delimitazione che forma un corridoio di passaggio tra il fondo attoreo ed il limitrofo muro dei mappali 65- 66 (foto 5) che permette la salita verso la porticina di cui alla foto 6 e quindi alla chiusa posta frontalmente ad essa nonché al sentiero a servizio della bealera che costeggia tutto il percorso della stessa con i relativi accessi alle prese d'acqua”. In conclusione, per quanto accertato dal CTU, all'esito delle valutazioni effettuate sia sulla base della documentazione in atti e sia, soprattutto, del sopralluogo effettuato nel corso delle indagini peritali, il passaggio asseritamente praticato dal ricorrente per giungere alle prese d'acqua risulta in parte ostacolato da manufatti e, in altri punti, da una fitta vegetazione, non risultando segni evidenti di passaggio.
3.3. Il ricorrente, nel corso del giudizio di merito, ha in parte qua contestato le conclusioni del CTU, chiedendone la convocazione a chiarimenti. Nel dettaglio, ha contestato il rilievo del CTU laddove indica che, a ridosso dei mappali 699 e 700 il passaggio è in parte impedito, nel tratto finale dalla presenza di manufatti, collocati tuttavia al di fuori del sentiero praticato dal ricorrente per giungere alla presa d'acqua. Del pari, il ricorrente ha contestato l'osservazione del Consulente nel punto in cui ha dato atto della presenza di fitta vegetazione nell'ultimo tratto del passaggio per giungere alla;
il Pt_3
Consulente di parte aveva osservato come la presenza di erbacce e rovi non fosse rilevante ai fini della impraticabilità del passaggio, atteso che tale vegetazione si sviluppa con grande rapidità soprattutto nei mesi estivi. Da ultimo, parte ricorrente ha contestato i rilievi del Consulente laddove ha descritto “la presenza di un passaggio chiuso da un cancello che conduce alla proprietà del ricorrente, rappresentato dalla foto 6 della tavola 2 allegata alla relazione”, ritenendo tale risultanza “fuorviante” in quanto la descrizione attiene ad un'area estranea ai fatti di causa e lontana dal percorso del ricorrente.
3.4. Sul punto, si deve dare atto, in primo luogo, che il CTU ha evidentemente tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consulente attoreo in sede di indagini peritali;
in secondo luogo, non si deve trascurare che la ctu è stata esperita al solo fine di avere una più chiara visione dello stato dei luoghi, “fotografandone” lo stato attuale. In tal senso, è del tutto evidente che il CTU ha offerto una panoramica completa dello stato dei luoghi – con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti le contestazioni aventi ad oggetto descrizioni di luoghi estranei ai fatti di causa – essendo ben chiaro quale sia il passaggio oggetto di contestazione e sul quale, come accertato dal CTU, in particolare, insistono due pozzetti in pessimo stato manutentivo e una fitta vegetazione nel tratto finale. Non si deve tuttavia trascurare che ciò che rileva ai fini del giudizio è l'effettiva e concreta prova del possesso del passaggio, che il ricorrente è chiamato ad assolvere. Prova che evidentemente non è
6 stata fornita dal ricorrente, per quanto è emerso dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel procedimento cautelare.
3.5. Sul punto, si deve osservare come, in sintesi, le dichiarazioni dei testi indicati da parte ricorrente siano state generiche e contraddittorie, contrastando, in particolare, con gli esiti degli accertamenti eseguiti dal CTU. Il teste riconoscendo la foto Testimone_1 prodotta dal ricorrente sub doc. 3 aveva riconosciuto il passaggio delimitato da due reti ai lati (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), affermando che l'apertura era sul 216, mentre adesso attraversa il 215 e il 214. Il teste aveva negato che si potesse raggiungere la Parte_3 attraverso altro sentiero, circostanza tuttavia smentita dalle risultanze della CTU, che ha indicato un altro passaggio esistente e tratteggiato con il colore blu nella allegata planimetria, come innanzi evidenziato. Il teste ha genericamente confermato di aver visto passare il fratello, che nel 2018 erano intervenuti per riparare un tubo e che erano entrati dal cancello della casa di riposo e che la porta di accesso al lastricato era sul mappale 216. Il teste avva dichiarato altresì di essere passato l'ultima volta nella primavera del 2019. 3.6. Anche il teste aveva solo genericamente confermato la circostanza del Tes_2 passaggio sul “corridoio lastricato” per la manutenzione ordinaria del canale;
il teste aveva dichiarato altresì di non aver mai visto ostacoli sul tratto di passaggio sul mappale 699 e 700, dichiarazione anche questa in contrasto con quanto invece osservato dal CTU, che su tali mappali ha individuato una scala di ferro e una canna fumaria, come innanzi rilevato. Il teste aveva aggiunto di essere passato sul corridoio di cui trattasi “diverse volte, almeno due volte all'anno”, per la manutenzione dei canali. Il teste aveva affermato di aver visto il Tes_3 passare nella primavera del 2018, con la portina di accesso collocata sul mappale Pt_1 Org_ 216, attaccata al cortile della . Il teste aveva altresì precisato di esservi Org_1 passato fino al 2018. La teste veva invece affermato che “…si passava dalla casa di Tes_4 riposo perché non vi era il cancello”, dichiarazione in contraddizione con quella dei precedenti informatori quanto alla presenza del cancello. Le dichiarazioni dell'altra teste Tes_5 dipendente della sin dal 1997, avevano smentito le precedenti dichiarazioni Org_1 degli altri informatori: la teste aveva affermato di non ricordare della portina, che sul luogo vi era “una rete piena di erbacce” e che “…ad un certo punto della rete vi era un buco, la rete era sollevata…”, come confermato dall'altro teste . La teste aveva altresì affermato di aver Tes_6 sempre visto una rete di recinzione metallica per tutto il perimetro della proprietà e di aver visto passare solo il precedente proprietario del fondo, per recarsi a casa sua, attraverso un buco nella rete, creato circa all'angolo con la proprietà CP_1
3.7. La genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi escussi, hanno indotto il Tribunale a concludere che il passaggio era stato soltanto occasionale e ad oggi di fatto impraticabile, poiché occupato da erbacce e rovi, come attestato dal CTU, che riferisce dell'assenza di segni evidenti di passaggio, non avendo alcuna rilevanza in tal senso l'osservazione del CT di parte ricorrente, quanto alla rapida crescita della vegetazione soprattutto nel periodo estivo. Trattasi di un elemento che, in ogni caso, nell'ambito della valutazione complessiva, in riscontro con gli ulteriori elementi rivenienti dall'istruttoria, è indicativo di un passaggio tutt'altro che frequente. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni degli informatori sono convergenti in ordine alla presenza del cantiere dal 2012, per i lavori
7 di ristrutturazione della proprietà con l'apposizione della recinzione su tutta la CP_1 proprietà; in questo senso gli informatori , , il quale Per_1 Per_2 Tes_7 Tes_6 aveva dichiarato di essere andato via dai luoghi nel 2014 e che in allora era già presente il cantiere.
3.8. Sulla scorta di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto non provato il possesso del passaggio del ricorrente, rigettando l'ordinanza. Nel presente giudizio di merito, in disparte la circostanza che parte ricorrente non ha nemmeno proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, si deve rilevare come, con memoria istruttoria, il ricorrente non abbia introdotto nel giudizio fatti o circostanze nuove, limitandosi a contestare taluni profili della ctu, come già innanzi si è osservato e richiedendo la prova orale con gli stessi testi già escussi nella fase cautelare, formulando capitoli di prova vertenti su circostanze già oggetto di valutazione in tale fase, per lo meno con riferimento alle dedotte circostanze del passaggio e dello spoglio, in parte più specificamente circostanziati ma con elementi del tutto irrilevanti, come nel caso del capitolo 2 della memoria istruttoria. Il capitolo 5, vertente sulla circostanza dello spoglio, è il medesimo già articolato nella fase cautelare. I restanti capitoli, nn. 8, 9 e 10, risultano vertenti su circostanze valutative, oltre che formulati in negativo. Le domande formulate nel merito sono pertanto infondate e vanno rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Cuneo il 3 dicembre 2021 e pubblicata il 16 dicembre 2021 e per l'effetto, rigetta la domanda del ricorrente Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente
[...] spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 22 febbraio 2024 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1348/2020 avente ad oggetto merito possessorio ex art. 703 co. 4 c.p.c., promossa DA ( ) con il patrocinio dell'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Dedominici, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO ( ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Paola Bertello e dell'Avv. Stefania Margaria, come da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Previa ammissione delle prove orali dei testi dedotte e deducende coi testi indicati e da indicare VOGLIA Il G.I. Ill.mo
- revocare l'ordinanza interdittale condannando i convenuti alla restituzione di quanto corrisposto in adempimento della stessa;
- ordinare alla Sig.ra Parte_2
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel possesso della servitù di passaggio in questione, con immediata rimozione a sua cura e spese dei manufatti realizzati e di tutti gli ostacoli e le strutture che impediscono di fatto il passaggio pedonale latistante la sua proprietà per tutta la sua lunghezza ripristinandone l'esercizio;
- autorizzare, nel caso di mancato spontaneo adempimento, il ricorrente a provvedere lui stesso al
1 ripristino del predetto passaggio con la rifusione delle spese. Con vittoria di spese IVA e C.P.A., nonché rimborso delle spese di C.T.U. e del consulente di parte come da fattura che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge, IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e riposta 12.04.2022, e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda proposta per l'intervenuta decadenza del termine processuale sancito dall'art. 703 c.p.c. comma 4;
- dichiarare, inoltre, inammissibile la domanda di prosecuzione del processo di merito non avendo il ricorrente-attore dedotto fatti, circostanze e prove nuove in relazione alla fase istruttoria, già espletata nella fase sommaria;
- accogliere i rilievi formulati da parte resistente nella vertenza possessoria e conseguentemente rigettare l'istanza di prosecuzione nel merito del giudizio, richiesta dall'istante;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avversario per carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. non essendo quest'ultimo titolare Parte_1 di alcun rapporto giuridico valido ed opponibile alla convenuta per i motivi sovra dedotti;
- dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per proposizione del medesimo oltre il termine di legge previsto per la domanda di cui all'art. 1168 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari e in caso di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, dedotti nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. – fase di merito 12.04.2022, da 1 a 24 con i testi ivi indicati, in materia diretta e contraria. NEL MERITO:
- respingere in toto la domanda avversaria, poiché del tutto pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui infra;
e per l'effetto
- confermare l'ordinanza di rigetto pronunciata il 03.12.2021 e pubblicata il 16.12.2021 dal Tribunale di Cuneo, Dott. Ruggiero Berardi, rep. 1748/2021, R.G. 1348/2020. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'istante titolare della Parte_1 omonima azienda agricola e proprietario di un terreno in Valdieri, per la prosecuzione, nel merito, del procedimento cautelare possessorio promosso dal medesimo e volto ad ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, corrente su tutta la lunghezza della proprietà della odierna convenuta Controparte_1 utilizzato da tempo immemore dal ricorrente e dai suoi danti causa per giungere agli immobili di proprietà e per l'esercizio di una servitù di presa d'acqua, necessaria per irrigare il proprio fondo. Il passaggio di cui trattasi era stato impedito dalla Volpi con l'apposizione di assi di legno, una rete metallica e reti plastificate. Per l'effetto, lamentando l'avvenuto spoglio da parte della convenuta, il ricorrente aveva promosso procedimento di reintegra nel possesso del predetto passaggio, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta la rimozione dei manufatti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
1.1. La resistente si era costituita nel procedimento cautelare, contestando la fondatezza della domanda del ricorrente, rappresentando di aver acquistato nel 2005 l'immobile sito in Valdieri, già appartenuto alla madre, da familiari danti causa;
il fabbricato, in stato di completo abbandono, era stato oggetto di completa ristrutturazione iniziata nel 2012 e terminata nel 2015; per tal motivo, si era resa necessaria l'apposizione di una recinzione lungo il perimetro del cantiere. Al termine dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la resistente aveva intrapreso, nel 2016, i lavori di ripristino del cortile, ricoprendo, per abbellimento, il tratto est del fabbricato e del cortile con lastre di ardesia recuperate dal precedente rudere. Tanto premesso in fatto, la resistente aveva contestato la sussistenza del passaggio, rilevando come la rete di recinzione lungo il confine con la proprietà Pt_1 era sempre stata chiusa e che una parte della rete di recinzione situata nella parte posteriore del fabbricato era stata illegittimamente asportata dalla confinante Organizzazione_1
[...]
1.2. La resistente aveva incaricato un muratore di fiducia di realizzare una porzione di recinzione per mettere in sicurezza il cantiere e la proprietà, al fine di evitare l'ingresso di estranei. Al contempo, il aveva contestato la chiusura del passaggio esercitato sul Pt_1 perimetro della proprietà della circostanza contestata dalla resistente, che ha pertanto CP_1 eccepito la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, privo di titolo per l'esercizio del passaggio, non praticato e inutilizzato da oltre cent'anni, anche per la presenza di manufatti ivi costruiti nel corso del tempo. La resistente aveva altresì eccepito la tardività della domanda di reintegrazione, per la presenza della rete da oltre un anno, contestando al contempo la sussistenza di un diritto di servitù di presa d'acqua, genericamente prospettato e di cui il passaggio rappresenta solo elemento accessorio, da ultimo deducendo l'assenza di animus spoliandi, avendo apposto la recinzione per ragioni di sicurezza e per assolvere a specifico obbligo di legge. Per l'effetto, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente.
1.3. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo aveva disposto la trattazione scritta dell'udienza fissata per la discussione, ai sensi del d.l. 18/2020, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione dell'epidemia influenzale da Covid-19. Il procedimento possessorio era stato istruito istruita
3 con CTU sullo stato dei luoghi e con prove orali. All'esito, riassegnato il fascicolo, il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo non provate le circostanze del possesso del passaggio dedotte dal ricorrente.
1.4. Con istanza volta a introdurre il giudizio del merito possessorio, parte ricorrente ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di rigetto, con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali. La resistente si è costituita nel giudizio di merito, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione del giudizio formulata dal ricorrente, in assenza di specifici nuovi elementi, in fatto o in diritto a fondamento della stessa, contestando al contempo la genericità dell'atto di riassunzione e la conseguente nullità. Del pari, la resistente ha contestato la sussistenza di legittimazione attiva del ricorrente, difettando un valido rapporto giuridico opponibile alla convenuta. Sempre in via preliminare, parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda di reintegrazione, essendo inutilizzata da tempo la presa d'acqua e, conseguentemente, il passaggio di cui trattasi, e risultando che la recinzione era stata apposta sin dall'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, con conseguente tardività e inammissibilità della domanda di reintegrazione, contestando da ultimo la genericità della tutela possessoria di presa d'acqua, cui è funzionale il possesso del passaggio. La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dell'animus spoliandi, concludendo per la inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda, con conferma integrale dell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Si deve preliminarmente osservare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche all'esito della nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., il giudizio di merito possessorio continua ad essere una fase del giudizio possessorio, pur se a cognizione piena ed eventuale, rispetto alla prima fase del procedimento cautelare, a cognizione sommaria e necessaria, che si conclude con l'interdetto possessorio o il suo rigetto, connotandosi pertanto per la struttura bifasica. Sotto tale profilo, si deve pertanto escludere che la fase di merito possa involgere profili di riesame della decisione assunta dal Tribunale. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (C. Civ. 24377/2021), con la doverosa precisazione che, ove gli informatori siano stati escussi con le forme previste dagli artt. 251 e ss. c.p.c., sotto vincolo di giuramento, le dichiarazioni pur raccolte nella fase sommaria hanno valore di vere e proprie deposizioni testimoniali (Trib. Salerno, sent. 1910/2007). Nel caso di specie, non solo gli informatori sono stati escussi sotto il vincolo del giuramento, ma è anche stata eseguita una CTU volta a verificare lo stato dei luoghi, le cui conclusioni sono state integralmente recepite nell'ordinanza di rigetto. Sempre in via preliminare, si deve osservare come le eccezioni di inammissibilità formulate da parte convenuta, in ordine alla prosecuzione del
4 giudizio del merito possessorio in mancanza di fatti nuovi e quanto alla carenza di legittimazione del ricorrente, sono profili la cui valutazione attiene alla fondatezza o meno della domanda di merito, per quanto più innanzi si rileverà. 3. Ciò posto, occorre in primo luogo riassumere sinteticamente i termini della questione. Il ricorrente, proprietario di un fondo in Valdieri, individuato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 9, part. 67 e confinante con quello della resistente, proprietaria del fabbricato individuato al Catasto al foglio 9, part. 1053, aveva contestato lo spoglio di un passaggio insistente sul fondo di quest'ultima e a suo dire funzionale all'esercizio di una servitù di presa d'acqua dalla per l'irrigazione dei propri Parte_3 fondi. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla planimetria 1 allegata alla CTU e dalle tavole allegate alla CTU, arricchite con segni grafici e documentazione fotografica dei punti oggetto di sopralluogo, attestanti la posizione del fabbricato di proprietà della resistente individuato alla particella n. 1053, di colore giallo e confinante con la proprietà Pt_1 individuata alla particella n. 67, di colore azzurro;
con la linea tratteggiata in rosso il CTU descrive il passaggio asseritamente praticato dal ricorrente e oggetto della domanda di reintegrazione, passaggio che, secondo la prospettazione del ricorrente, risulta ad oggi impraticabile in quanto chiuso in tre punti, a causa delle reti metalliche apposte dalla resistente intorno alla sua proprietà. Tratteggiati con il colore blu sono i passaggi già esistenti. Il CTU aveva evidenziato che dalla strada pubblica via Raggi “…si arriva, svoltando a destra, allo slargo posto frontalmente alla qui trovasi sulla destra il mappale 1823, di Org_1 recente acquisto da parte dell'istituto medesimo … da questo piccolo fondo si diparte il sedime pertinenziale ai fabbricati f. 9 n. 214-215-1053, pavimentato in pietra e terra e della larghezza di circa mt. 1,00 delimitato con recinzione … la “striscia” dei sedimi pertinenziali ai fabbricati continua lungo il lato ovest del mappale 213 (convenuto) e da qui verso i mappali 193-191-187-185-183-699-700-177 ed a terminare contro il fabbricato 70 (di proprietà attore)”.
3.1. Il CTU aveva altresì effettuato un sopralluogo, verificando all'esito che il tratto di pertinenza della resistente è delimitato da una “recinzione in muratura con sovrastante rete metallica, ed i limiti chiusi con chiusure in grate metalliche e reti da cantiere”, che il passaggio nel tratto posto sui mappali 215, 1053 e 213 è pavimentato in pietra irregolare – coerentemente con quanto prospettato dalla resistente, relativamente alla pavimentazione con pietre in losa recuperate dal precedente rudere. Aveva altresì concluso il CTU che in corrispondenza dei mappali 699 e 700, lungo il confine con la proprietà del ricorrente, erano presenti manufatti fissi, costituiti da una scala in ferro e una canna fumaria, di impedimento al passaggio nella parte finale del tracciato. Il CTU aveva altresì rilevato che dal raffronto delle mappe di impianto, quella di fine 1800 e quella odierna, non vi era più traccia del “corridoio” a confine tra i mappali 213 e 67 (pag. 7 relazione peritale) nella mappa attualmente in atti presso il Catasto. All'esito del sopralluogo, percorrendo il tracciato indicato dal ricorrente e risalendo verso la il CTU aveva riscontrato l'esistenza di due pozzetti in Parte_3
“pessime condizioni manutentive” e nella parte finale “una folta ed incolta vegetazione, senza evidenti e marcati segni di passaggio o sentiero”.
3.2. Il CTU ha altresì descritto lo stato dei luoghi relativo alla presa d'acqua al cui accesso il passaggio sarebbe funzionale. Il CTU ha rilevato che il passaggio verso la bealera
5 è esercitato sul fondo di proprietà della di Cuneo, individuato al Pt_3 Controparte_2 mappale 1066, evidenziando altresì che “…lungo il percorso sono stati rammostrati dall'attore n. 2 pozzetti in pessime condizioni manutentive indicati sulla planimetria allegata. La foto 10 ritrae il pendio di risalita che dall'ingresso della casa di riposo si diparte verso la bealera . Nella parte finale, in Pt_3 dirittura di arrivo alla bealera, si è riscontrata una folta ed incolta vegetazione, senza evidenti o marcati segni di passaggio”. All'esito dell'ispezione del corso della bealera, il CTU ha verificato la presenza di un passaggio chiuso da un cancello che conduce alla proprietà del ricorrente, rappresentato dalla foto 7 della Tavola 2 allegata alla relazione. Il CTU ha altresì rappresentato che “…nel vertice nord/est del mappale 67 (attore) trovasi infatti un muro di delimitazione che forma un corridoio di passaggio tra il fondo attoreo ed il limitrofo muro dei mappali 65- 66 (foto 5) che permette la salita verso la porticina di cui alla foto 6 e quindi alla chiusa posta frontalmente ad essa nonché al sentiero a servizio della bealera che costeggia tutto il percorso della stessa con i relativi accessi alle prese d'acqua”. In conclusione, per quanto accertato dal CTU, all'esito delle valutazioni effettuate sia sulla base della documentazione in atti e sia, soprattutto, del sopralluogo effettuato nel corso delle indagini peritali, il passaggio asseritamente praticato dal ricorrente per giungere alle prese d'acqua risulta in parte ostacolato da manufatti e, in altri punti, da una fitta vegetazione, non risultando segni evidenti di passaggio.
3.3. Il ricorrente, nel corso del giudizio di merito, ha in parte qua contestato le conclusioni del CTU, chiedendone la convocazione a chiarimenti. Nel dettaglio, ha contestato il rilievo del CTU laddove indica che, a ridosso dei mappali 699 e 700 il passaggio è in parte impedito, nel tratto finale dalla presenza di manufatti, collocati tuttavia al di fuori del sentiero praticato dal ricorrente per giungere alla presa d'acqua. Del pari, il ricorrente ha contestato l'osservazione del Consulente nel punto in cui ha dato atto della presenza di fitta vegetazione nell'ultimo tratto del passaggio per giungere alla;
il Pt_3
Consulente di parte aveva osservato come la presenza di erbacce e rovi non fosse rilevante ai fini della impraticabilità del passaggio, atteso che tale vegetazione si sviluppa con grande rapidità soprattutto nei mesi estivi. Da ultimo, parte ricorrente ha contestato i rilievi del Consulente laddove ha descritto “la presenza di un passaggio chiuso da un cancello che conduce alla proprietà del ricorrente, rappresentato dalla foto 6 della tavola 2 allegata alla relazione”, ritenendo tale risultanza “fuorviante” in quanto la descrizione attiene ad un'area estranea ai fatti di causa e lontana dal percorso del ricorrente.
3.4. Sul punto, si deve dare atto, in primo luogo, che il CTU ha evidentemente tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consulente attoreo in sede di indagini peritali;
in secondo luogo, non si deve trascurare che la ctu è stata esperita al solo fine di avere una più chiara visione dello stato dei luoghi, “fotografandone” lo stato attuale. In tal senso, è del tutto evidente che il CTU ha offerto una panoramica completa dello stato dei luoghi – con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti le contestazioni aventi ad oggetto descrizioni di luoghi estranei ai fatti di causa – essendo ben chiaro quale sia il passaggio oggetto di contestazione e sul quale, come accertato dal CTU, in particolare, insistono due pozzetti in pessimo stato manutentivo e una fitta vegetazione nel tratto finale. Non si deve tuttavia trascurare che ciò che rileva ai fini del giudizio è l'effettiva e concreta prova del possesso del passaggio, che il ricorrente è chiamato ad assolvere. Prova che evidentemente non è
6 stata fornita dal ricorrente, per quanto è emerso dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel procedimento cautelare.
3.5. Sul punto, si deve osservare come, in sintesi, le dichiarazioni dei testi indicati da parte ricorrente siano state generiche e contraddittorie, contrastando, in particolare, con gli esiti degli accertamenti eseguiti dal CTU. Il teste riconoscendo la foto Testimone_1 prodotta dal ricorrente sub doc. 3 aveva riconosciuto il passaggio delimitato da due reti ai lati (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), affermando che l'apertura era sul 216, mentre adesso attraversa il 215 e il 214. Il teste aveva negato che si potesse raggiungere la Parte_3 attraverso altro sentiero, circostanza tuttavia smentita dalle risultanze della CTU, che ha indicato un altro passaggio esistente e tratteggiato con il colore blu nella allegata planimetria, come innanzi evidenziato. Il teste ha genericamente confermato di aver visto passare il fratello, che nel 2018 erano intervenuti per riparare un tubo e che erano entrati dal cancello della casa di riposo e che la porta di accesso al lastricato era sul mappale 216. Il teste avva dichiarato altresì di essere passato l'ultima volta nella primavera del 2019. 3.6. Anche il teste aveva solo genericamente confermato la circostanza del Tes_2 passaggio sul “corridoio lastricato” per la manutenzione ordinaria del canale;
il teste aveva dichiarato altresì di non aver mai visto ostacoli sul tratto di passaggio sul mappale 699 e 700, dichiarazione anche questa in contrasto con quanto invece osservato dal CTU, che su tali mappali ha individuato una scala di ferro e una canna fumaria, come innanzi rilevato. Il teste aveva aggiunto di essere passato sul corridoio di cui trattasi “diverse volte, almeno due volte all'anno”, per la manutenzione dei canali. Il teste aveva affermato di aver visto il Tes_3 passare nella primavera del 2018, con la portina di accesso collocata sul mappale Pt_1 Org_ 216, attaccata al cortile della . Il teste aveva altresì precisato di esservi Org_1 passato fino al 2018. La teste veva invece affermato che “…si passava dalla casa di Tes_4 riposo perché non vi era il cancello”, dichiarazione in contraddizione con quella dei precedenti informatori quanto alla presenza del cancello. Le dichiarazioni dell'altra teste Tes_5 dipendente della sin dal 1997, avevano smentito le precedenti dichiarazioni Org_1 degli altri informatori: la teste aveva affermato di non ricordare della portina, che sul luogo vi era “una rete piena di erbacce” e che “…ad un certo punto della rete vi era un buco, la rete era sollevata…”, come confermato dall'altro teste . La teste aveva altresì affermato di aver Tes_6 sempre visto una rete di recinzione metallica per tutto il perimetro della proprietà e di aver visto passare solo il precedente proprietario del fondo, per recarsi a casa sua, attraverso un buco nella rete, creato circa all'angolo con la proprietà CP_1
3.7. La genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi escussi, hanno indotto il Tribunale a concludere che il passaggio era stato soltanto occasionale e ad oggi di fatto impraticabile, poiché occupato da erbacce e rovi, come attestato dal CTU, che riferisce dell'assenza di segni evidenti di passaggio, non avendo alcuna rilevanza in tal senso l'osservazione del CT di parte ricorrente, quanto alla rapida crescita della vegetazione soprattutto nel periodo estivo. Trattasi di un elemento che, in ogni caso, nell'ambito della valutazione complessiva, in riscontro con gli ulteriori elementi rivenienti dall'istruttoria, è indicativo di un passaggio tutt'altro che frequente. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni degli informatori sono convergenti in ordine alla presenza del cantiere dal 2012, per i lavori
7 di ristrutturazione della proprietà con l'apposizione della recinzione su tutta la CP_1 proprietà; in questo senso gli informatori , , il quale Per_1 Per_2 Tes_7 Tes_6 aveva dichiarato di essere andato via dai luoghi nel 2014 e che in allora era già presente il cantiere.
3.8. Sulla scorta di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto non provato il possesso del passaggio del ricorrente, rigettando l'ordinanza. Nel presente giudizio di merito, in disparte la circostanza che parte ricorrente non ha nemmeno proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, si deve rilevare come, con memoria istruttoria, il ricorrente non abbia introdotto nel giudizio fatti o circostanze nuove, limitandosi a contestare taluni profili della ctu, come già innanzi si è osservato e richiedendo la prova orale con gli stessi testi già escussi nella fase cautelare, formulando capitoli di prova vertenti su circostanze già oggetto di valutazione in tale fase, per lo meno con riferimento alle dedotte circostanze del passaggio e dello spoglio, in parte più specificamente circostanziati ma con elementi del tutto irrilevanti, come nel caso del capitolo 2 della memoria istruttoria. Il capitolo 5, vertente sulla circostanza dello spoglio, è il medesimo già articolato nella fase cautelare. I restanti capitoli, nn. 8, 9 e 10, risultano vertenti su circostanze valutative, oltre che formulati in negativo. Le domande formulate nel merito sono pertanto infondate e vanno rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma l'ordinanza resa dal Tribunale di Cuneo il 3 dicembre 2021 e pubblicata il 16 dicembre 2021 e per l'effetto, rigetta la domanda del ricorrente Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente
[...] spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 22 febbraio 2024 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
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