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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15626 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. Massimo Nappi e Marco Nappi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
RICORRENTE contro
C.F. ; P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del procuratore avv. giusta procura per Notaio Controparte_2 [...]
del 14.11.2022 Per_1 con il patrocinio dell'avv. Giampiero Proia, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervenuto del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale Ordinario di Roma
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto di fronte al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, domanda volta ad Parte_1 ottenere la dichiarazione di nullità dell'annotazione di servizio del 26.4.2023, con accertamento che il medesimo non aveva tenuto i comportamenti descritti nel predetto documento e la dichiarazione di nullità ed illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con applicazione CP_1 della tutela reintegratoria o in subordine di quella indennitaria di cui all'art. 18 legge 300/1970, con pagina 1 di 5 conseguente condanna della società resistente al pagamento delle somme risarcitorie o indennitarie nel limite massimo.
A tal fine ha esposto: - di essere stato assunto dall con contratto a tempo indeterminato in CP_1 data 14.7.2006; - che, in data 22.4.2023, si trovava all'interno della propria autovettura in compagnia di suo figlio , dei sig. e con suo figlio minore , dirigendosi CP_3 Persona_2 Persona_3 Per_4 verso lo stadio Olimpico per assistere alla partita di calcio;
- che presso l'incrocio tra viale Boselli e via
AR, si era fermato per via del traffico all'altezza della rotatoria ed aveva chiesto al personale della Polizia di Roma Capitale se potesse parcheggiare in loco;
- che era sorta una discussione tra la
Polizia ed uno degli occupanti della vettura, il sig. all'esito della quale il ricorrente era Persona_2 stato erroneamente denunciato per i reati di cui agli artt. 341 bis e 495 c.p.; - che, a distanza di sei mesi da tale episodio, aveva ricevuto una contestazione disciplinare, in cui gli si addebitavano comportamenti ingiuriosi nei confronti del personale della Polizia di Roma Capitale;
- che aveva controdedotto rispetto alle contestazioni, riferendo di non aver tenuto il comportamento contestatogli;
- che, comunque, in data 20.12.2023 l gli aveva comunicato di aver adottato il licenziamento CP_1 per giusta causa;
- che tale misura doveva ritenersi del tutto illegittima, in quanto il ricorrente era stato vittima di un abuso posto in essere dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, essendo falsa la ricostruzione dei fatti imputati al ricorrente, contenuta nell'annotazione di servizio del 26.4.2023, allegata alla lettera di contestazione;
- che, in effetti, si era fermato a chiedere ai vigili se potesse parcheggiare nei pressi della Farnesina;
- che gli era stato richiesto di fornire un documento di identità; - che nella concitazione aveva esibito la tessera della Polizia Stradale - che a quel CP_1 punto gli era stato chiesto se fosse della Polizia di Stato;
- che aveva spiegato di svolgere servizio di Polizia Stradale;
- che gli era stato strappato di mano il tesserino ed impedito di allontanarsi;
- CP_1 che a quel punto il sig. era sceso dall'autovettura ed aveva iniziato ad insultare il Persona_2 personale della Polizia Municipale;
- che le vigilesse avevano richiesto anche a quest'ultimo i documenti;
- che tale ricostruzione dei fatti era confermata dalle dichiarazioni di Testimone_1
e - che sussistevano vari profili di illegittimità Persona_2 Testimone_2 Testimone_3 dell'intimato licenziamento;
- che, in particolare, i fatti contestati non si erano svolti con le modalità riportate nell'annotazione di servizio;
- che ove si fosse ritenuto che tale documento sia da qualificare come atto pubblico si intendeva proporre apposita querela di falso.
All'udienza di discussione di fronte al Giudice del Lavoro è stata formalizzata la querela di falso;
a seguito dell'autorizzazione alla presentazione della querela, il fascicolo è stato trasmesso alla
Presidenza del Tribunale e successivamente assegnato alla Sezione Undicesima.
Fissata udienza di comparizione ed effettuata la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione, si è costituita la chiedendo il rigetto della querela di falso. CP_1
pagina 2 di 5 A tal fine ha dedotto: - che la ricostruzione dei fatti operata da controparte non poteva ritenersi fondata su alcun elemento probatorio, essendo in insanabile contrasto con il contenuto dell'annotazione di servizio;
- che l'annotazione doveva essere qualificata quale atto di pubblico ufficiale, assistita quindi da fede privilegiata;
- che sarebbe spettato al ricorrente provare quanto asserito in contrasto con il contenuto di tale annotazione;
- che le istanze istruttorie già formulate di fronte al Giudice del Lavoro dovevano essere ritenute inammissibili;
- che peraltro la ricostruzione del sig. fondata sulla deduzione di un errore di identificazione del soggetto che avrebbe Parte_1 proferito le offese al personale della Polizia Municipale, non poteva essere ritenuta convincente, in quanto nell'immediatezza dei fatti era stato redatto verbale di identificazione della persona indagata, consegnato all'interessato, che non risultava essere stato oggetto di contestazione e neppure di querela di falso;
- che quindi la domanda doveva essere senza dubbio respinta.
È stata effettuata rituale comunicazione al Pubblico Ministero, ai fini della necessaria partecipazione.
La prova orale richiesta non è stata ammessa.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 15.10.2025.
Oggetto della presente controversia è costituito dalla querela di falso proposta da Parte_1 avverso l'annotazione di servizio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in data 26.4.2023, avente il seguente contenuto:
“Annotazione di servizio a carico di per utilizzo della tessera di servizio di polizia Parte_1 stradale n. rilasciata da per i fatti accaduti il 22/4/2023 in Via Boselli per Via Nume_1 CP_1
AR in occasione dell'incontro di calcio Lazio – Torino.
Le scriventi (matr. 9421) e (matr. 13254), appartenenti alla Parte_2 Parte_3
U.O. a margine indicato, rappresentano quanto segue: in data 222 aprile 2023, comandante di servizio con orario 14 F/S., presso lo stadio Olimpico per l'incontro di calcio Lario – Torino, alle ore
17.30 circa si avvicinava alle scriventi, nella località suindicata un autovettura Hyundai Tucson targata
FY855EF con a bordo tre persone di sesso maschile il cui conducente, tale Parte_1
(nato a [...] il [...], residente a [...]) esibiva una tessera di servizio di Polizia Stradale n. rilasciata dall il 10/12/20 e tutt'ora in corso di Nume_1 CP_1 validità. Tale tessera, intestata al riportava la qualifica di cantoniere. Il conducente Parte_1 nell'esibire tale tessera, per poter accedere nella zona interdetta dichiarava RIPETUTAMENTE DI
APPARTENERE ALLA POLIZIA STRADALE, confermava più volte tale versione tanto che, alla richiesta dell di esibire il tesserino identificativo della Polizia di Stato, egli Parte_4 consegnava sempre la tessera Vista la perplessità delle scriventi circa la qualifica dichiarata, CP_1 con tono rabbioso pretendeva la restituzione del tesserino dell e, al nostro diniego, dichiarava di CP_1
pagina 3 di 5 non appartenere alla Polizia di Stato ma di collaborare con la Polizia Locale di Roma Capitale, sulla
Via Cassia per i rilievi di incidenti stradali. Affermava di non essersi mai imbattuto in “DUE DEMENTI
OTTUSE ED IMBECILLI”, continuava dichiarando “SIETE DUE DI MERDA PER Parte_5
QUESTO VI RODE IL CULO! NON CAPITE PRORIO NULLA! IO SONO UN AUTORITA'! SONO UN
VOSTRO COLLABORATORE E VI ASSICURO CHE NON HO MAI INCONTRATO DUE FACCIA DI
MERDA COME VOI” e sottolineando ancora una volta di “ESSERE UNA AUTORITA' POICHE'
APPARTENENTE ALLA POLIZIA STRADALE”. Il cercava di farlo desistere da Pt_2 Parte_2 tale atteggiamento offensivo senza però riuscirsi anzi questi inarcava la schiena in avanti, piegava leggermente le ginocchia per poi dondolarsi su se stesso con un movimento da destra verso sinistra sbeffeggiando in modo goffo e grottesco le scriventi, il tutto avveniva sia in presenza di numerosi tifosi, che si stavano recando allo stadio, sia in presenza di altro personale della Polizia Locale di
Roma Capitale. È stata redatta la presente relazione di servizio da inoltrare a chi di competenza per dovuta conoscenza.”
Nella sostanza l'attuale ricorrente ha sostenuto, in contrasto con il contenuto del documento:
a. di non aver dichiarato di appartenere alla Polizia Stradale;
b. di non aver con tono rabbioso preteso la restituzione della sua tessera;
c. di non aver mai proferito le espressioni offensive nei confronti delle due appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale;
d. di non aver sbeffeggiato in modo goffo e grottesco le due operanti;
e. che era stato invece il sig. a rivolgersi con le richiamate frasi ingiuriose nei Persona_2 confronti delle vigilesse.
Correttamente l'attuale ricorrente ha proposto querela di falso avverso l'annotazione di servizio, in quanto ha inteso contestare il contenuto del documento relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza, che assumono pertanto fede privilegiata.
In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato in una pronuncia a Sezioni Unite che “costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 cod. civ. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/04/1999; nello stesso senso Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021). E' stato ulteriormente precisato che
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre pagina 4 di 5 un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Secondo gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, spettava al ricorrente fornire adeguato supporto alla diversa ricostruzione dei fatti sostenuta nell'atto introduttivo.
La prova orale richiesta dalla difesa del sig. non è stata ammessa, in quanto, pur volendo Parte_1 prescindere dalla considerazione che la relativa istanza è stata formulata in maniera difforme dai criteri dettati dall'art. 244 I comma c.p.c., le circostanze su cui verteva erano in parte non oggetto di contestazione (punti 2 e 3, 13 e 14), mentre le restanti invece avevano contenuto in parte valutativo ed in parte in contrasto con le risultanze del verbale di identificazione di persona indagata (doc.3 della produzione di parte resistente), dal quale si evince che l'attuale ricorrente nell'immediatezza del fatto era stato identificato quale soggetto a cui carico sarebbe stata trasmessa notizia di reato alla Procura della Repubblica per le ipotesi di cui agli artt. 341 bis e 495 c.p. Dall'esame di tale documento emerge altresì che il sig. ha rifiutato di sottoscrivere il verbale e tuttavia ne ha ritirata la copia. Il Parte_1 contenuto di tale verbale non risulta in alcun modo oggetto di contestazione, né nell'immediatezza, né nel presente procedimento, con la conseguenza che emerge chiaramente la totale inattendibilità della ricostruzione fornita da parte ricorrente in ordine all'erronea individuazione della persona che avrebbe proferito le espressioni ingiuriose nei confronti delle due appartenenti al Corpo della Polizia Locale.
Non avendo la parte ricorrente fornito la prova della fondatezza della propria prospettazione, la domanda deve essere respinta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge la querela di falso relativa alla annotazione di servizio del 26.4.2023 del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale;
condanna al pagamento in favore di delle spese del procedimento, che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2025, trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. Massimo Nappi e Marco Nappi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
RICORRENTE contro
C.F. ; P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del procuratore avv. giusta procura per Notaio Controparte_2 [...]
del 14.11.2022 Per_1 con il patrocinio dell'avv. Giampiero Proia, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervenuto del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale Ordinario di Roma
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto di fronte al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, domanda volta ad Parte_1 ottenere la dichiarazione di nullità dell'annotazione di servizio del 26.4.2023, con accertamento che il medesimo non aveva tenuto i comportamenti descritti nel predetto documento e la dichiarazione di nullità ed illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con applicazione CP_1 della tutela reintegratoria o in subordine di quella indennitaria di cui all'art. 18 legge 300/1970, con pagina 1 di 5 conseguente condanna della società resistente al pagamento delle somme risarcitorie o indennitarie nel limite massimo.
A tal fine ha esposto: - di essere stato assunto dall con contratto a tempo indeterminato in CP_1 data 14.7.2006; - che, in data 22.4.2023, si trovava all'interno della propria autovettura in compagnia di suo figlio , dei sig. e con suo figlio minore , dirigendosi CP_3 Persona_2 Persona_3 Per_4 verso lo stadio Olimpico per assistere alla partita di calcio;
- che presso l'incrocio tra viale Boselli e via
AR, si era fermato per via del traffico all'altezza della rotatoria ed aveva chiesto al personale della Polizia di Roma Capitale se potesse parcheggiare in loco;
- che era sorta una discussione tra la
Polizia ed uno degli occupanti della vettura, il sig. all'esito della quale il ricorrente era Persona_2 stato erroneamente denunciato per i reati di cui agli artt. 341 bis e 495 c.p.; - che, a distanza di sei mesi da tale episodio, aveva ricevuto una contestazione disciplinare, in cui gli si addebitavano comportamenti ingiuriosi nei confronti del personale della Polizia di Roma Capitale;
- che aveva controdedotto rispetto alle contestazioni, riferendo di non aver tenuto il comportamento contestatogli;
- che, comunque, in data 20.12.2023 l gli aveva comunicato di aver adottato il licenziamento CP_1 per giusta causa;
- che tale misura doveva ritenersi del tutto illegittima, in quanto il ricorrente era stato vittima di un abuso posto in essere dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, essendo falsa la ricostruzione dei fatti imputati al ricorrente, contenuta nell'annotazione di servizio del 26.4.2023, allegata alla lettera di contestazione;
- che, in effetti, si era fermato a chiedere ai vigili se potesse parcheggiare nei pressi della Farnesina;
- che gli era stato richiesto di fornire un documento di identità; - che nella concitazione aveva esibito la tessera della Polizia Stradale - che a quel CP_1 punto gli era stato chiesto se fosse della Polizia di Stato;
- che aveva spiegato di svolgere servizio di Polizia Stradale;
- che gli era stato strappato di mano il tesserino ed impedito di allontanarsi;
- CP_1 che a quel punto il sig. era sceso dall'autovettura ed aveva iniziato ad insultare il Persona_2 personale della Polizia Municipale;
- che le vigilesse avevano richiesto anche a quest'ultimo i documenti;
- che tale ricostruzione dei fatti era confermata dalle dichiarazioni di Testimone_1
e - che sussistevano vari profili di illegittimità Persona_2 Testimone_2 Testimone_3 dell'intimato licenziamento;
- che, in particolare, i fatti contestati non si erano svolti con le modalità riportate nell'annotazione di servizio;
- che ove si fosse ritenuto che tale documento sia da qualificare come atto pubblico si intendeva proporre apposita querela di falso.
All'udienza di discussione di fronte al Giudice del Lavoro è stata formalizzata la querela di falso;
a seguito dell'autorizzazione alla presentazione della querela, il fascicolo è stato trasmesso alla
Presidenza del Tribunale e successivamente assegnato alla Sezione Undicesima.
Fissata udienza di comparizione ed effettuata la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione, si è costituita la chiedendo il rigetto della querela di falso. CP_1
pagina 2 di 5 A tal fine ha dedotto: - che la ricostruzione dei fatti operata da controparte non poteva ritenersi fondata su alcun elemento probatorio, essendo in insanabile contrasto con il contenuto dell'annotazione di servizio;
- che l'annotazione doveva essere qualificata quale atto di pubblico ufficiale, assistita quindi da fede privilegiata;
- che sarebbe spettato al ricorrente provare quanto asserito in contrasto con il contenuto di tale annotazione;
- che le istanze istruttorie già formulate di fronte al Giudice del Lavoro dovevano essere ritenute inammissibili;
- che peraltro la ricostruzione del sig. fondata sulla deduzione di un errore di identificazione del soggetto che avrebbe Parte_1 proferito le offese al personale della Polizia Municipale, non poteva essere ritenuta convincente, in quanto nell'immediatezza dei fatti era stato redatto verbale di identificazione della persona indagata, consegnato all'interessato, che non risultava essere stato oggetto di contestazione e neppure di querela di falso;
- che quindi la domanda doveva essere senza dubbio respinta.
È stata effettuata rituale comunicazione al Pubblico Ministero, ai fini della necessaria partecipazione.
La prova orale richiesta non è stata ammessa.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 15.10.2025.
Oggetto della presente controversia è costituito dalla querela di falso proposta da Parte_1 avverso l'annotazione di servizio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in data 26.4.2023, avente il seguente contenuto:
“Annotazione di servizio a carico di per utilizzo della tessera di servizio di polizia Parte_1 stradale n. rilasciata da per i fatti accaduti il 22/4/2023 in Via Boselli per Via Nume_1 CP_1
AR in occasione dell'incontro di calcio Lazio – Torino.
Le scriventi (matr. 9421) e (matr. 13254), appartenenti alla Parte_2 Parte_3
U.O. a margine indicato, rappresentano quanto segue: in data 222 aprile 2023, comandante di servizio con orario 14 F/S., presso lo stadio Olimpico per l'incontro di calcio Lario – Torino, alle ore
17.30 circa si avvicinava alle scriventi, nella località suindicata un autovettura Hyundai Tucson targata
FY855EF con a bordo tre persone di sesso maschile il cui conducente, tale Parte_1
(nato a [...] il [...], residente a [...]) esibiva una tessera di servizio di Polizia Stradale n. rilasciata dall il 10/12/20 e tutt'ora in corso di Nume_1 CP_1 validità. Tale tessera, intestata al riportava la qualifica di cantoniere. Il conducente Parte_1 nell'esibire tale tessera, per poter accedere nella zona interdetta dichiarava RIPETUTAMENTE DI
APPARTENERE ALLA POLIZIA STRADALE, confermava più volte tale versione tanto che, alla richiesta dell di esibire il tesserino identificativo della Polizia di Stato, egli Parte_4 consegnava sempre la tessera Vista la perplessità delle scriventi circa la qualifica dichiarata, CP_1 con tono rabbioso pretendeva la restituzione del tesserino dell e, al nostro diniego, dichiarava di CP_1
pagina 3 di 5 non appartenere alla Polizia di Stato ma di collaborare con la Polizia Locale di Roma Capitale, sulla
Via Cassia per i rilievi di incidenti stradali. Affermava di non essersi mai imbattuto in “DUE DEMENTI
OTTUSE ED IMBECILLI”, continuava dichiarando “SIETE DUE DI MERDA PER Parte_5
QUESTO VI RODE IL CULO! NON CAPITE PRORIO NULLA! IO SONO UN AUTORITA'! SONO UN
VOSTRO COLLABORATORE E VI ASSICURO CHE NON HO MAI INCONTRATO DUE FACCIA DI
MERDA COME VOI” e sottolineando ancora una volta di “ESSERE UNA AUTORITA' POICHE'
APPARTENENTE ALLA POLIZIA STRADALE”. Il cercava di farlo desistere da Pt_2 Parte_2 tale atteggiamento offensivo senza però riuscirsi anzi questi inarcava la schiena in avanti, piegava leggermente le ginocchia per poi dondolarsi su se stesso con un movimento da destra verso sinistra sbeffeggiando in modo goffo e grottesco le scriventi, il tutto avveniva sia in presenza di numerosi tifosi, che si stavano recando allo stadio, sia in presenza di altro personale della Polizia Locale di
Roma Capitale. È stata redatta la presente relazione di servizio da inoltrare a chi di competenza per dovuta conoscenza.”
Nella sostanza l'attuale ricorrente ha sostenuto, in contrasto con il contenuto del documento:
a. di non aver dichiarato di appartenere alla Polizia Stradale;
b. di non aver con tono rabbioso preteso la restituzione della sua tessera;
c. di non aver mai proferito le espressioni offensive nei confronti delle due appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale;
d. di non aver sbeffeggiato in modo goffo e grottesco le due operanti;
e. che era stato invece il sig. a rivolgersi con le richiamate frasi ingiuriose nei Persona_2 confronti delle vigilesse.
Correttamente l'attuale ricorrente ha proposto querela di falso avverso l'annotazione di servizio, in quanto ha inteso contestare il contenuto del documento relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza, che assumono pertanto fede privilegiata.
In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato in una pronuncia a Sezioni Unite che “costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 cod. civ. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/04/1999; nello stesso senso Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021). E' stato ulteriormente precisato che
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre pagina 4 di 5 un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Secondo gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, spettava al ricorrente fornire adeguato supporto alla diversa ricostruzione dei fatti sostenuta nell'atto introduttivo.
La prova orale richiesta dalla difesa del sig. non è stata ammessa, in quanto, pur volendo Parte_1 prescindere dalla considerazione che la relativa istanza è stata formulata in maniera difforme dai criteri dettati dall'art. 244 I comma c.p.c., le circostanze su cui verteva erano in parte non oggetto di contestazione (punti 2 e 3, 13 e 14), mentre le restanti invece avevano contenuto in parte valutativo ed in parte in contrasto con le risultanze del verbale di identificazione di persona indagata (doc.3 della produzione di parte resistente), dal quale si evince che l'attuale ricorrente nell'immediatezza del fatto era stato identificato quale soggetto a cui carico sarebbe stata trasmessa notizia di reato alla Procura della Repubblica per le ipotesi di cui agli artt. 341 bis e 495 c.p. Dall'esame di tale documento emerge altresì che il sig. ha rifiutato di sottoscrivere il verbale e tuttavia ne ha ritirata la copia. Il Parte_1 contenuto di tale verbale non risulta in alcun modo oggetto di contestazione, né nell'immediatezza, né nel presente procedimento, con la conseguenza che emerge chiaramente la totale inattendibilità della ricostruzione fornita da parte ricorrente in ordine all'erronea individuazione della persona che avrebbe proferito le espressioni ingiuriose nei confronti delle due appartenenti al Corpo della Polizia Locale.
Non avendo la parte ricorrente fornito la prova della fondatezza della propria prospettazione, la domanda deve essere respinta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge la querela di falso relativa alla annotazione di servizio del 26.4.2023 del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale;
condanna al pagamento in favore di delle spese del procedimento, che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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