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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura
Di RD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato il [...], a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_2
, residenti in [...]d'Anaunia, frazione Pavillo, C.F._2
vicolo del le Giarberie n. 3, giusta delega in calce al ricorso
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, via Fabio Filzi n. 46/a Cles e nato a C.F._3 CP_2
Taio il 05-08-1947 e residente in [...]
CONVENUTI
OGGETTO: IO CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19 novembre 2025 parte attrice concludeva come da atto di citazione, con rinuncia ai termini di rito, chiedendo: “Previo accertamento che nato il 22 Parte_1
settembre 1953, a Ragusa, C.F.: e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], cf possiedono da
[...] C.F._2
oltre venti anni in modo pubblico, continuo e pacifico la cantina a piano terra e l'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della
p. ed. 244 CC Tassullo ed anche la piccola area scoperta antistante
l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n.
4840 del geom. dichiararsi gli attori proprietari per Controparte_3
intervenuta usucapione, ordinando al Libro Fondiario l'intavolazione ed ogni operazione conseguente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, gli attori hanno rappresentato di godere e possedere da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, la cantina a piano terra e l'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed. 244
CC, ed anche la piccola area scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom.
[...]
CP_3
Nei fatti, i medesimi hanno rappresentato di essere proprietari di un edificio, sito in CC Tassullo 1, ed identificato nelle p.ed. 243 e 242; che, contiguo a tale immobile, vi è un'altra abitazione, identificata nella p.ed.
244; che, come da planimetria da accatastamento, la p.ed. 242-243 è composta da un avvolto e, al piano superiore, da un ripostiglio, mentre la
Pag. 2 di 7 p.ed. 244, nel piano di divisione materiale del 1980, aveva un andamento lineare sino a confine con la predetta p.ed. 243; che, nel 2014, il Sig.
proprietario della p.ed. 244, aveva deciso di vendere Controparte_1
la propria casa e, nell'occasione, aveva fatto realizzare un nuovo accatastamento e piano di divisione materiale;
che, in particolare, quest'ultimo aveva provveduto alla divisione della propria p.ed. 244 nelle nuove pm 3 e 4, accatastando, poi, il proprio edificio, definito come porzione materiale 3, che aveva venduto a terze persone;
che la porzione materiale 4 della p.ed. 244 è composta da una cantina a piano terra e da un ripostiglio a piano primo, duplicante, dunque, la porzione materiale 2 della p.ed. 243 CC. Tassullo di proprietà dei medesimi;
che, solo di recente, gli stessi avevano preso conoscenza del fatto che le predette unità immobiliari, da loro godute ininterrottamente da oltre 30 anni, ovvero dal momento dell'acquisto dell'immobile, risultavano fare parte della porzione materiale
4 della p.ed. 244 CC Tassullo, rimasta in proprietà del convenuto che, per altro, il godimento in capo agli stessi era arguibile CP_1
anche dallo stesso accatastamento della p.ed. 244 nel 2014 (atteso che l'area dei due enti era segnata con tratto tratteggiato, recante l'espressione
“parte rappresentata su p.ed. 243”), mentre il piano di divisione contiene l'indicazione che l'accesso ai due locali avviene solo dalla p.ed. 243; che, in ogni caso, ai detti enti si accedeva solo dal loro appartamento;
che l'immobile, da loro posseduto, era anche costituito da una piccola area antistante l'edificio, catastalmente facente parte della p.ed. 241 ed individuata nel frazionamento del geometra che, dunque, erano CP_3
maturati i presupposti per la chiesta usucapione.
Pag. 3 di 7 All'udienza del 15 gennaio 2025, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono state ammesse le prove orali ritenute rilevanti.
All'udienza del 19 novembre 2025, è stata disposta l'assunzione della prova orale ammessa, all'esito della quale, la causa è stata posta in decisione previa rinuncia ai termini di rito da parte del procuratore degli attori.
…………………..
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dagli attori va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi
Pag. 4 di 7 quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Orbene, ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso che gli attori hanno esercitato, da oltre venti anni, un possesso continuato ed incontestato sui locali oggetto di giudizio, avendo, in particolare, il teste riconosciuto lo Testimone_1
stato dei luoghi attraverso le foto allo stesso esibite (doc. 1 e 2) e dichiarato che gli attori, da oltre vent'anni, hanno il godimento esclusivo, sia del ripostiglio, visibile nella foto nr. 1, sia della cantina, visibile nella foto nr.
2, con accesso esclusivo dalla p.ed. 243 CC Tassullo di esclusiva proprietà degli attori (“Si, è vero, ne usufruiscono penso da sempre. Io conosco la casa da prima, da sempre. Loro ci stanno in questa casa dagli anni 90”). Lo stesso ha, poi, individuato l'area in questione nel frazionamento 4840 del geometra confermando del pari l'esclusivo godimento di tale CP_3
area.
Anche il successivo testimone ha confermato le Testimone_2
circostanze di cui sopra, evidenziando che “Io conosco gli attori in quanto sono il proprietario della casa, avendo venduto la casa. Si, è vero, era così quando ho venduto la casa. Nel ripostiglio, so che facevano delle feste tra ragazzi e c'era anche un impianto stereo. Questo da sempre. I Signori sono subentrati nel 1992 credo”.
Pag. 5 di 7 Per altro, dalle stesse foto agli atti, emerge come i locali in questione facciano parte dell'immobile di proprietà degli attori, con accesso solo da tale unità immobiliare e come anche confermato dall'accatastamento urbano del 1992, nonché dall'ulteriore documentazione agli atti.
Ne deriva, dunque, che, sulla base della prova, sia documentale sia orale, fornita dagli attori, ed in assenza di elementi di segno contrario, non introdotti da parte dei convenuti non costituitisi nel presente giudizio, va integralmente accolta la domanda avanzata da questi ultimi, con conseguente dichiarazione, in favore degli stessi, per usucapione ventennale, dell'acquisto della proprietà della cantina a piano terra e dell'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed.
244 CC, ed anche della piccola area scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom. Controparte_3
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e della loro non opposizione all'accoglimento alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuta usucapione, in capo agli attori , nato il 22 Parte_1
settembre 1953, a Ragusa, C.F.: , e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F: , della
[...] C.F._2
proprietà della cantina a piano terra e dell'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed. 244 CC, ed anche della piccola area
Pag. 6 di 7 scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom. Controparte_3
- Ordina, per l'effetto, al Conservatore del Libro Fondiario di Cles,
l'intavolazione della presente sentenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Trento, 25 novembre 2025
Il Giudice
Laura Di RD
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura
Di RD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato il [...], a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_2
, residenti in [...]d'Anaunia, frazione Pavillo, C.F._2
vicolo del le Giarberie n. 3, giusta delega in calce al ricorso
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, via Fabio Filzi n. 46/a Cles e nato a C.F._3 CP_2
Taio il 05-08-1947 e residente in [...]
CONVENUTI
OGGETTO: IO CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19 novembre 2025 parte attrice concludeva come da atto di citazione, con rinuncia ai termini di rito, chiedendo: “Previo accertamento che nato il 22 Parte_1
settembre 1953, a Ragusa, C.F.: e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], cf possiedono da
[...] C.F._2
oltre venti anni in modo pubblico, continuo e pacifico la cantina a piano terra e l'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della
p. ed. 244 CC Tassullo ed anche la piccola area scoperta antistante
l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n.
4840 del geom. dichiararsi gli attori proprietari per Controparte_3
intervenuta usucapione, ordinando al Libro Fondiario l'intavolazione ed ogni operazione conseguente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, gli attori hanno rappresentato di godere e possedere da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, la cantina a piano terra e l'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed. 244
CC, ed anche la piccola area scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom.
[...]
CP_3
Nei fatti, i medesimi hanno rappresentato di essere proprietari di un edificio, sito in CC Tassullo 1, ed identificato nelle p.ed. 243 e 242; che, contiguo a tale immobile, vi è un'altra abitazione, identificata nella p.ed.
244; che, come da planimetria da accatastamento, la p.ed. 242-243 è composta da un avvolto e, al piano superiore, da un ripostiglio, mentre la
Pag. 2 di 7 p.ed. 244, nel piano di divisione materiale del 1980, aveva un andamento lineare sino a confine con la predetta p.ed. 243; che, nel 2014, il Sig.
proprietario della p.ed. 244, aveva deciso di vendere Controparte_1
la propria casa e, nell'occasione, aveva fatto realizzare un nuovo accatastamento e piano di divisione materiale;
che, in particolare, quest'ultimo aveva provveduto alla divisione della propria p.ed. 244 nelle nuove pm 3 e 4, accatastando, poi, il proprio edificio, definito come porzione materiale 3, che aveva venduto a terze persone;
che la porzione materiale 4 della p.ed. 244 è composta da una cantina a piano terra e da un ripostiglio a piano primo, duplicante, dunque, la porzione materiale 2 della p.ed. 243 CC. Tassullo di proprietà dei medesimi;
che, solo di recente, gli stessi avevano preso conoscenza del fatto che le predette unità immobiliari, da loro godute ininterrottamente da oltre 30 anni, ovvero dal momento dell'acquisto dell'immobile, risultavano fare parte della porzione materiale
4 della p.ed. 244 CC Tassullo, rimasta in proprietà del convenuto che, per altro, il godimento in capo agli stessi era arguibile CP_1
anche dallo stesso accatastamento della p.ed. 244 nel 2014 (atteso che l'area dei due enti era segnata con tratto tratteggiato, recante l'espressione
“parte rappresentata su p.ed. 243”), mentre il piano di divisione contiene l'indicazione che l'accesso ai due locali avviene solo dalla p.ed. 243; che, in ogni caso, ai detti enti si accedeva solo dal loro appartamento;
che l'immobile, da loro posseduto, era anche costituito da una piccola area antistante l'edificio, catastalmente facente parte della p.ed. 241 ed individuata nel frazionamento del geometra che, dunque, erano CP_3
maturati i presupposti per la chiesta usucapione.
Pag. 3 di 7 All'udienza del 15 gennaio 2025, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono state ammesse le prove orali ritenute rilevanti.
All'udienza del 19 novembre 2025, è stata disposta l'assunzione della prova orale ammessa, all'esito della quale, la causa è stata posta in decisione previa rinuncia ai termini di rito da parte del procuratore degli attori.
…………………..
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito, la domanda formulata dagli attori va riconosciuta come fondata e deve, quindi, essere accolta.
A riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sicché, colui che agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo, che si sostanzia nella intenzione di comportarsi
Pag. 4 di 7 quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. n. 15755/2001).
Orbene, ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso che gli attori hanno esercitato, da oltre venti anni, un possesso continuato ed incontestato sui locali oggetto di giudizio, avendo, in particolare, il teste riconosciuto lo Testimone_1
stato dei luoghi attraverso le foto allo stesso esibite (doc. 1 e 2) e dichiarato che gli attori, da oltre vent'anni, hanno il godimento esclusivo, sia del ripostiglio, visibile nella foto nr. 1, sia della cantina, visibile nella foto nr.
2, con accesso esclusivo dalla p.ed. 243 CC Tassullo di esclusiva proprietà degli attori (“Si, è vero, ne usufruiscono penso da sempre. Io conosco la casa da prima, da sempre. Loro ci stanno in questa casa dagli anni 90”). Lo stesso ha, poi, individuato l'area in questione nel frazionamento 4840 del geometra confermando del pari l'esclusivo godimento di tale CP_3
area.
Anche il successivo testimone ha confermato le Testimone_2
circostanze di cui sopra, evidenziando che “Io conosco gli attori in quanto sono il proprietario della casa, avendo venduto la casa. Si, è vero, era così quando ho venduto la casa. Nel ripostiglio, so che facevano delle feste tra ragazzi e c'era anche un impianto stereo. Questo da sempre. I Signori sono subentrati nel 1992 credo”.
Pag. 5 di 7 Per altro, dalle stesse foto agli atti, emerge come i locali in questione facciano parte dell'immobile di proprietà degli attori, con accesso solo da tale unità immobiliare e come anche confermato dall'accatastamento urbano del 1992, nonché dall'ulteriore documentazione agli atti.
Ne deriva, dunque, che, sulla base della prova, sia documentale sia orale, fornita dagli attori, ed in assenza di elementi di segno contrario, non introdotti da parte dei convenuti non costituitisi nel presente giudizio, va integralmente accolta la domanda avanzata da questi ultimi, con conseguente dichiarazione, in favore degli stessi, per usucapione ventennale, dell'acquisto della proprietà della cantina a piano terra e dell'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed.
244 CC, ed anche della piccola area scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom. Controparte_3
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e della loro non opposizione all'accoglimento alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-Accerta l'intervenuta usucapione, in capo agli attori , nato il 22 Parte_1
settembre 1953, a Ragusa, C.F.: , e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F: , della
[...] C.F._2
proprietà della cantina a piano terra e dell'avvolto a piano primo, indicati quale Porzione Materiale 4 della p. ed. 244 CC, ed anche della piccola area
Pag. 6 di 7 scoperta antistante l'edificio catastalmente formante la nuova p.ed. 241/2 nel frazionamento n. 4840 del geom. Controparte_3
- Ordina, per l'effetto, al Conservatore del Libro Fondiario di Cles,
l'intavolazione della presente sentenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Trento, 25 novembre 2025
Il Giudice
Laura Di RD
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