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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2558/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, via Toscana, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Antonio Di Monte, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 10/11/2022);
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6/09/2022, asseriva di essere Controparte_1 creditrice del signor dell'importo complessivo pari a euro 35.425,61 (di Parte_1 cui euro 25.200,47 in relazione al contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con LI ed euro 10.225,14 in relazione al contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con OS). Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 35.425,61, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 15/09/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 710/2022 (R.G. n. 1875/2022). pagina 1 di 12 Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor , Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della AN d'Italia del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti. A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva:
1)prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2008 e nell'anno 2003;
2)carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, anche in ragione della mancata prova di avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese della cessione;
3)difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione della mancata produzione completa dei contratti -nonostante la richiesta avanzata di trasmissione dei documenti;
4)usura contrattuale in ragione del TAEG pari al 15,51%, superiore al limite stabilito dai tassi approvati nel 2003;
5)indicazione generica quanto all'apertura di credito delle somme dovute per oltre 10.000,00 euro a fronte di un fido massimo pari ad euro 2.100,00; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava:
- infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendosi avere riguardo alla scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento ai fini della decorrenza della prescrizione (ossia al 25/09/2018) e, quanto all'apertura di credito, venendo in rilievo un rapporto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, dovendosi avere riguardo al momento di revoca del fido;
-infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, posto che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con LI S.p.a., quest'ultima aveva ceduto il credito a (come da avviso in GU n. 145 del 13/12/2012, doc. 3 nel fascicolo Controparte_3 monitorio), con specificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, Controparte_3 aveva ceduto il credito a AN FI S.p.a., come da doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio, da comunicazione al debitore di cui al doc. 5 nel fascicolo monitorio e da pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014, di cui al doc. 5 del fascicolo della opposizione, AN FI S.p.a. aveva ceduto il credito alla (come da avviso in GU n. 85 del 20/07/2017, di cui Controparte_1 al doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 Controparte_1 aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla con Controparte_4 riferimento al contratto di apertura di linea di credito stipulato in data 30/10/2003 con OS
pagina 2 di 12 con contratto del 27/11/2015 OS Ducato S.p.a. aveva ceduto il credito alla CP_3 CP_5
(come da avviso in GU del 28/12/2013, n. 152), la in data 27/11/2015 aveva
[...] CP_5 ceduto il credito a AN FI S.p.a. (come da doc. 7 nel fascicolo monitorio), AN FI S.p.a. in data 29/06/2017 aveva ceduto il credito alla (come da avviso in GU n. Controparte_1
85 del 20/07/2017, doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla Controparte_1 [...]
tali cessioni erano state comunicate al debitore anche con la notifica del decreto CP_4 ingiuntivo;
-che la pretesa era stata adeguatamente comprovata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi;
-che nel caso di specie non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nel contratto di finanziamento (tasso applicato pari all'11,46%/tasso soglia antiusura 18,25%) sia nell'apertura di credito (tasso applicato 15,51%/tasso soglia antiusura pari al 17,85%) e, comunque, l'eventuale usura non era suscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione. Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio alla prima udienza tenutasi in data 9/05/2023, alla successiva udienza del 21/06/2023 il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Quindi, con ordinanza riservata del 18/07/2023 il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 25.200,47, respingeva nel resto e disponeva procedersi alla mediazione. Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per la proposizione dell'incarico e il conferimento del quesito all'udienza del 19/06/2024. Quindi, conferito a tale udienza l'incarico al CTU, il procedimento veniva rinviato alla data del 26/11/2024, per esame elaborato. Con comparsa depositata in data 25/11/2024 interveniva in giudizio
[...] la quale rappresentava di aver acquistato mediante cessione in Controparte_2 blocco in data 28/06/2024 un portafoglio crediti comprensivo di quello oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale di parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. All'udienza del 26/11/2024, il giudice, a fronte della non visibilità della costituzione dell'intervenuta, rinviava per esame CTU all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 25/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa in virtù delle considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che parte opposta a sostegno della titolarità del credito per cui è causa ha prodotto la seguente documentazione:
-cessione da LI S.p.a. a avviso in GU n. 145 del Controparte_3
13/12/2012 (pag. 9 del doc. 4 nel fascicolo di opposizione);
-cessione da a AN FI S.p.a.: cessione del 2/07/2014 (doc. 4 Controparte_3 prodotto nel fascicolo monitorio), pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014 (doc. 5 del fascicolo della opposizione) e comunicazione al debitore (doc. 3 nel fascicolo della opposizione, in relazione al contratto n. 10365011512350, n. identificativo 314815162, dell'importo di euro 25.200,47, con raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza in ragione dell'assenza il 30/07/2014);
-cessione da AN FI S.p.a. alla cessione (doc. 9 nel Controparte_1 fascicolo monitorio), avviso in GU n. 85 del 20/07/2017 (doc. 10 del monitorio);
- procura speciale del 28/07/2017 della alla Controparte_1 Controparte_4
(doc. 1 nel fascicolo monitorio). Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del pagina 4 di 12 credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, in sintesi, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso in capo alla opposta del contratto (doc. 3 e doc. 5 nel fascicolo monitorio), del modulo estratto conto su intestazione LI e OS (doc. 5 e 8 nel fascicolo monitorio), dell'estratto conto ex art. 50 TUB della cessionaria AN FI (doc. 5 e doc. 8 nel fascicolo monitorio) e, quanto al contratto stipulato con LI, della raccomandata con cui la cessionaria AN FI ha richiesto il pagamento degli importi dovuti all'anno 2014 (v. doc. 3 nel fascicolo della opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Per le stesse ragioni, si ritiene adeguatamente provato il trasferimento della posizione giuridica controversa in favore dell'intervenuta, tenuto conto, per un verso, delle risultanze dell'avviso in GU versato in atti (v. avviso allegato alla comparsa, in GU parte II, n. 84 del 18/07/2024, che tra i criteri di cessione richiama, tra l'altro, la cessione di cui all'avviso in GU n. 85 del 20/07/2017), e, per altro verso, della mancata contestazione della successione da parte del soggetto interessato, ossia ad opera di parte opposta, nella veste di soggetto titolare di un qualificato interesse a contestare l'eventuale subentro in ragione della perdita di una posta attiva correlata alla vicenda traslativa, la quale, invece, nulla ha obiettato sul punto, dovendosi evidenziare che tali parti (intervenuta e opposta) sono costituite in giudizio mediante lo stesso difensore.
pagina 5 di 12 Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova, preliminarmente, osservare che il credito complessivamente azionato in via monitoria concerne due contratti:
- contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con LI nell'anno 2008 (v. doc. 3 allegato al monitorio);
- contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con OS (v. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio). Appare, pertanto, opportuno procedere alla distinta trattazione dei motivi esaminati in relazione a ciascuna fattispecie contrattuale.
1.CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEL 30/10/2003 STIPULATO CON OS (ESPOSIZIONE DEBITORIA AZIONATA EURO 10.225,14). L'eccezione di prescrizione del credito è fondata e merita accoglimento. Al riguardo, giova, preliminarmente, osservare in fatto che dall'esame dell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al fascicolo monitorio emerge che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sono avvenute in data 7/06/2010 (v. pag. 2 del doc. 8 allegato al fascicolo monitorio). In diritto, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Dunque, si ritiene che alla data del 7/06/2010 debba essere individuata la scadenza dell'obbligazione e l'esigibilità del debito per effetto della risoluzione dell'apertura di credito (argomento da Cass., n. 5720/2004), nonché la possibilità in capo all'istituto di far valere il proprio diritto. Non risultano atti interruttivi della prescrizione decennale, i quali notoriamente hanno natura recettizia. Ne consegue che alla data di notifica del ricorso monitorio, nell'anno 2022 (Cass., n. 27944/2022), il termine decennale era maturato. Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione a tale credito, con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
2.CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 501149970 STIPULATO CON FIDITALIA NELL'ANNO 2008 (ESPOSIZIONE DEBITORIA AZIONATA EURO 25.200,47). Con riferimento a tale posizione l'eccezione di prescrizione del credito è infondata e deve essere respinta. Risulta, in particolare, dagli atti che il finanziamento in questione è stato stipulato nel mese di agosto dell'anno 2008, con durata decennale in ragione della prevista restituzione dell'importo mutuato in 120 rate mensili. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie al mese di agosto 2018 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994).
pagina 6 di 12 Anche a voler ritenere provata la decadenza dal beneficio del termine alla data indicata dal CTU (30/04/2010), occorre tener conto del comprovato atto interruttivo alla data del 30/07/2014 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione;
in diritto: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., n. 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018). Al riguardo, non si condividono le formali contestazioni operate nella comparsa conclusionale da parte opponente, sussistendo elementi concreti (identificazione del creditore e importo azionato a titolo di interessi) che consentono di ricondurre l'intimazione al credito per cui è causa. Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo (anno 2022) la prescrizione non era maturata. Passando all'esame del merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., risultando solo genericamente contestata l'erogazione del credito - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Con riferimento alle ulteriori doglianze, occorre considerare le risultanze della CTU espletata. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche pagina 7 di 12 avanzate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Ciò chiarito, va premesso che il contratto in questione prevede il rimborso mediante la corresponsione di 120 rate dell'importo pari ad euro 225,72, con indicazione del TAN (10,92%) e del TAEG (11,48%). L'indicazione del TAEG appare sufficiente, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2008), a nulla rilevando la riscontrata difformità del TAEG come evidenziata dal CTU, contrariamente agli assunti di parte opponente e delle osservazioni del CT di parte. Al riguardo, si osserva che l'art. 125-bis del TUB che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII, riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023), dovendosi precisare -ai fini dell'esclusione al contempo di ogni profilo relativo all'applicazione dell'art. 124 TUB relativo ai contratti stipulati anteriormente al 19/09/2010- che nel caso in esame il contratto, come sopra detto, prevede il TAEG, dovendosi disattendere le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Tanto premesso, il CTU ha, al contempo, riscontrato che il mutuo in questione prevede l'ammortamento alla francese con applicazione di un tasso fisso. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. pag. 6 della CTU). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce
“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
pagina 8 di 12 Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
pagina 9 di 12 Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Alla stregua delle coordinate teoriche tracciate, quindi, nessuna invalidità può essere correlata al regime di ammortamento prescelto. Con riferimento alla doglianza relativa all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
pagina 10 di 12 Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Il CTU, facendo corretta applicazione di tali principi ha verificato che “il Taeg non è risultato usurario” (v. pag. 8 dell'elaborato: -TAEG ricalcolato 14,55%; tasso soglia antiusura al 28/08/2008 15,57%). Va, al contempo, evidenziato che il contratto in questione non contempla gli interessi di mora, né le spese per insoluto (v. contratto in atti e pag. 8 della CTU). Sul punto, appare opportuno richiamare l'art. 124 TUB, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che prevedeva che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”. Dunque, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi di mora ovvero di spese di insoluto in assenza di pattuizione scritta. Il CTU ha, pertanto, accertato, che il debito residuo in linea capitale ammonta a euro 15.646,93, mentre gli interessi corrispettivi (validamente pattuiti come si è detto) ad euro 1.253,60, oltre a euro 18,00 per spese, con somma complessivamente dovuta al 13/04/2010 pari a euro 16.918,53 (v. pag. 9 della CTU). Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre agli interessi legali dal 30/07/2014 data della messa in mora. Resta da precisare, in relazione alla qualità di consumatore, per un verso, che l'opponente risiede in Terni (v. atto di citazione in opposizione), e, per altro verso, che le clausole del contratto oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo -essendo state escluse quelle non pattuite (v. considerazione sopra svolte), né determinano uno specifico squilibrio giuridico e normativo. L'accoglimento dei motivi di opposizione in relazione a una non modesta parte del credito azionato giustifica ad avviso di chi scrive la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La restante metà si liquida, giusta soccombenza, a carico di parte opponente in favore delle controparti costituite, tenendo in considerazione l'attività processuale svolta. Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico dell'intervenuta e dell'opposta in via solidale, essendo correlati a motivi di opposizione risultati fondati in applicazione del principio di causalità, secondo quanto liquidato quale acconto, non pagina 11 di 12 risultando depositata al momento della presente decisione l'istanza di liquidazione da parte del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre interessi legali dal 30/07/2014, in favore della parte intervenuta;
-condanna parte opponente in proprio al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico della parte opposta e della parte intervenuta. Così deciso, il 16/06/2025
Il giudice Marzia Di Bari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, via Toscana, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Antonio Di Monte, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 10/11/2022);
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Roma, n. 70, presso lo studio dell'avv.to Chiara Buti, e rappresentata e difesa dall'avv.to Giada Isidori, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 25/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6/09/2022, asseriva di essere Controparte_1 creditrice del signor dell'importo complessivo pari a euro 35.425,61 (di Parte_1 cui euro 25.200,47 in relazione al contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con LI ed euro 10.225,14 in relazione al contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con OS). Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 35.425,61, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 15/09/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 710/2022 (R.G. n. 1875/2022). pagina 1 di 12 Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor , Parte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della AN d'Italia del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti. A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva:
1)prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2008 e nell'anno 2003;
2)carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, anche in ragione della mancata prova di avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese della cessione;
3)difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione della mancata produzione completa dei contratti -nonostante la richiesta avanzata di trasmissione dei documenti;
4)usura contrattuale in ragione del TAEG pari al 15,51%, superiore al limite stabilito dai tassi approvati nel 2003;
5)indicazione generica quanto all'apertura di credito delle somme dovute per oltre 10.000,00 euro a fronte di un fido massimo pari ad euro 2.100,00; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava:
- infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendosi avere riguardo alla scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento ai fini della decorrenza della prescrizione (ossia al 25/09/2018) e, quanto all'apertura di credito, venendo in rilievo un rapporto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, dovendosi avere riguardo al momento di revoca del fido;
-infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, posto che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con LI S.p.a., quest'ultima aveva ceduto il credito a (come da avviso in GU n. 145 del 13/12/2012, doc. 3 nel fascicolo Controparte_3 monitorio), con specificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, Controparte_3 aveva ceduto il credito a AN FI S.p.a., come da doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio, da comunicazione al debitore di cui al doc. 5 nel fascicolo monitorio e da pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014, di cui al doc. 5 del fascicolo della opposizione, AN FI S.p.a. aveva ceduto il credito alla (come da avviso in GU n. 85 del 20/07/2017, di cui Controparte_1 al doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 Controparte_1 aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla con Controparte_4 riferimento al contratto di apertura di linea di credito stipulato in data 30/10/2003 con OS
pagina 2 di 12 con contratto del 27/11/2015 OS Ducato S.p.a. aveva ceduto il credito alla CP_3 CP_5
(come da avviso in GU del 28/12/2013, n. 152), la in data 27/11/2015 aveva
[...] CP_5 ceduto il credito a AN FI S.p.a. (come da doc. 7 nel fascicolo monitorio), AN FI S.p.a. in data 29/06/2017 aveva ceduto il credito alla (come da avviso in GU n. Controparte_1
85 del 20/07/2017, doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla Controparte_1 [...]
tali cessioni erano state comunicate al debitore anche con la notifica del decreto CP_4 ingiuntivo;
-che la pretesa era stata adeguatamente comprovata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi;
-che nel caso di specie non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nel contratto di finanziamento (tasso applicato pari all'11,46%/tasso soglia antiusura 18,25%) sia nell'apertura di credito (tasso applicato 15,51%/tasso soglia antiusura pari al 17,85%) e, comunque, l'eventuale usura non era suscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione. Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio alla prima udienza tenutasi in data 9/05/2023, alla successiva udienza del 21/06/2023 il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Quindi, con ordinanza riservata del 18/07/2023 il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 25.200,47, respingeva nel resto e disponeva procedersi alla mediazione. Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per la proposizione dell'incarico e il conferimento del quesito all'udienza del 19/06/2024. Quindi, conferito a tale udienza l'incarico al CTU, il procedimento veniva rinviato alla data del 26/11/2024, per esame elaborato. Con comparsa depositata in data 25/11/2024 interveniva in giudizio
[...] la quale rappresentava di aver acquistato mediante cessione in Controparte_2 blocco in data 28/06/2024 un portafoglio crediti comprensivo di quello oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale di parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. All'udienza del 26/11/2024, il giudice, a fronte della non visibilità della costituzione dell'intervenuta, rinviava per esame CTU all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 25/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa in virtù delle considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che parte opposta a sostegno della titolarità del credito per cui è causa ha prodotto la seguente documentazione:
-cessione da LI S.p.a. a avviso in GU n. 145 del Controparte_3
13/12/2012 (pag. 9 del doc. 4 nel fascicolo di opposizione);
-cessione da a AN FI S.p.a.: cessione del 2/07/2014 (doc. 4 Controparte_3 prodotto nel fascicolo monitorio), pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014 (doc. 5 del fascicolo della opposizione) e comunicazione al debitore (doc. 3 nel fascicolo della opposizione, in relazione al contratto n. 10365011512350, n. identificativo 314815162, dell'importo di euro 25.200,47, con raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza in ragione dell'assenza il 30/07/2014);
-cessione da AN FI S.p.a. alla cessione (doc. 9 nel Controparte_1 fascicolo monitorio), avviso in GU n. 85 del 20/07/2017 (doc. 10 del monitorio);
- procura speciale del 28/07/2017 della alla Controparte_1 Controparte_4
(doc. 1 nel fascicolo monitorio). Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del pagina 4 di 12 credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, in sintesi, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso in capo alla opposta del contratto (doc. 3 e doc. 5 nel fascicolo monitorio), del modulo estratto conto su intestazione LI e OS (doc. 5 e 8 nel fascicolo monitorio), dell'estratto conto ex art. 50 TUB della cessionaria AN FI (doc. 5 e doc. 8 nel fascicolo monitorio) e, quanto al contratto stipulato con LI, della raccomandata con cui la cessionaria AN FI ha richiesto il pagamento degli importi dovuti all'anno 2014 (v. doc. 3 nel fascicolo della opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Per le stesse ragioni, si ritiene adeguatamente provato il trasferimento della posizione giuridica controversa in favore dell'intervenuta, tenuto conto, per un verso, delle risultanze dell'avviso in GU versato in atti (v. avviso allegato alla comparsa, in GU parte II, n. 84 del 18/07/2024, che tra i criteri di cessione richiama, tra l'altro, la cessione di cui all'avviso in GU n. 85 del 20/07/2017), e, per altro verso, della mancata contestazione della successione da parte del soggetto interessato, ossia ad opera di parte opposta, nella veste di soggetto titolare di un qualificato interesse a contestare l'eventuale subentro in ragione della perdita di una posta attiva correlata alla vicenda traslativa, la quale, invece, nulla ha obiettato sul punto, dovendosi evidenziare che tali parti (intervenuta e opposta) sono costituite in giudizio mediante lo stesso difensore.
pagina 5 di 12 Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova, preliminarmente, osservare che il credito complessivamente azionato in via monitoria concerne due contratti:
- contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con LI nell'anno 2008 (v. doc. 3 allegato al monitorio);
- contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con OS (v. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio). Appare, pertanto, opportuno procedere alla distinta trattazione dei motivi esaminati in relazione a ciascuna fattispecie contrattuale.
1.CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEL 30/10/2003 STIPULATO CON OS (ESPOSIZIONE DEBITORIA AZIONATA EURO 10.225,14). L'eccezione di prescrizione del credito è fondata e merita accoglimento. Al riguardo, giova, preliminarmente, osservare in fatto che dall'esame dell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al fascicolo monitorio emerge che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sono avvenute in data 7/06/2010 (v. pag. 2 del doc. 8 allegato al fascicolo monitorio). In diritto, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Dunque, si ritiene che alla data del 7/06/2010 debba essere individuata la scadenza dell'obbligazione e l'esigibilità del debito per effetto della risoluzione dell'apertura di credito (argomento da Cass., n. 5720/2004), nonché la possibilità in capo all'istituto di far valere il proprio diritto. Non risultano atti interruttivi della prescrizione decennale, i quali notoriamente hanno natura recettizia. Ne consegue che alla data di notifica del ricorso monitorio, nell'anno 2022 (Cass., n. 27944/2022), il termine decennale era maturato. Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione a tale credito, con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
2.CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 501149970 STIPULATO CON FIDITALIA NELL'ANNO 2008 (ESPOSIZIONE DEBITORIA AZIONATA EURO 25.200,47). Con riferimento a tale posizione l'eccezione di prescrizione del credito è infondata e deve essere respinta. Risulta, in particolare, dagli atti che il finanziamento in questione è stato stipulato nel mese di agosto dell'anno 2008, con durata decennale in ragione della prevista restituzione dell'importo mutuato in 120 rate mensili. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie al mese di agosto 2018 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994).
pagina 6 di 12 Anche a voler ritenere provata la decadenza dal beneficio del termine alla data indicata dal CTU (30/04/2010), occorre tener conto del comprovato atto interruttivo alla data del 30/07/2014 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione;
in diritto: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., n. 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018). Al riguardo, non si condividono le formali contestazioni operate nella comparsa conclusionale da parte opponente, sussistendo elementi concreti (identificazione del creditore e importo azionato a titolo di interessi) che consentono di ricondurre l'intimazione al credito per cui è causa. Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo (anno 2022) la prescrizione non era maturata. Passando all'esame del merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., risultando solo genericamente contestata l'erogazione del credito - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Con riferimento alle ulteriori doglianze, occorre considerare le risultanze della CTU espletata. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche pagina 7 di 12 avanzate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Ciò chiarito, va premesso che il contratto in questione prevede il rimborso mediante la corresponsione di 120 rate dell'importo pari ad euro 225,72, con indicazione del TAN (10,92%) e del TAEG (11,48%). L'indicazione del TAEG appare sufficiente, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2008), a nulla rilevando la riscontrata difformità del TAEG come evidenziata dal CTU, contrariamente agli assunti di parte opponente e delle osservazioni del CT di parte. Al riguardo, si osserva che l'art. 125-bis del TUB che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII, riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023), dovendosi precisare -ai fini dell'esclusione al contempo di ogni profilo relativo all'applicazione dell'art. 124 TUB relativo ai contratti stipulati anteriormente al 19/09/2010- che nel caso in esame il contratto, come sopra detto, prevede il TAEG, dovendosi disattendere le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Tanto premesso, il CTU ha, al contempo, riscontrato che il mutuo in questione prevede l'ammortamento alla francese con applicazione di un tasso fisso. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. pag. 6 della CTU). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce
“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
pagina 8 di 12 Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
pagina 9 di 12 Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Alla stregua delle coordinate teoriche tracciate, quindi, nessuna invalidità può essere correlata al regime di ammortamento prescelto. Con riferimento alla doglianza relativa all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
pagina 10 di 12 Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Il CTU, facendo corretta applicazione di tali principi ha verificato che “il Taeg non è risultato usurario” (v. pag. 8 dell'elaborato: -TAEG ricalcolato 14,55%; tasso soglia antiusura al 28/08/2008 15,57%). Va, al contempo, evidenziato che il contratto in questione non contempla gli interessi di mora, né le spese per insoluto (v. contratto in atti e pag. 8 della CTU). Sul punto, appare opportuno richiamare l'art. 124 TUB, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che prevedeva che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”. Dunque, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi di mora ovvero di spese di insoluto in assenza di pattuizione scritta. Il CTU ha, pertanto, accertato, che il debito residuo in linea capitale ammonta a euro 15.646,93, mentre gli interessi corrispettivi (validamente pattuiti come si è detto) ad euro 1.253,60, oltre a euro 18,00 per spese, con somma complessivamente dovuta al 13/04/2010 pari a euro 16.918,53 (v. pag. 9 della CTU). Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre agli interessi legali dal 30/07/2014 data della messa in mora. Resta da precisare, in relazione alla qualità di consumatore, per un verso, che l'opponente risiede in Terni (v. atto di citazione in opposizione), e, per altro verso, che le clausole del contratto oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo -essendo state escluse quelle non pattuite (v. considerazione sopra svolte), né determinano uno specifico squilibrio giuridico e normativo. L'accoglimento dei motivi di opposizione in relazione a una non modesta parte del credito azionato giustifica ad avviso di chi scrive la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La restante metà si liquida, giusta soccombenza, a carico di parte opponente in favore delle controparti costituite, tenendo in considerazione l'attività processuale svolta. Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico dell'intervenuta e dell'opposta in via solidale, essendo correlati a motivi di opposizione risultati fondati in applicazione del principio di causalità, secondo quanto liquidato quale acconto, non pagina 11 di 12 risultando depositata al momento della presente decisione l'istanza di liquidazione da parte del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre interessi legali dal 30/07/2014, in favore della parte intervenuta;
-condanna parte opponente in proprio al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico della parte opposta e della parte intervenuta. Così deciso, il 16/06/2025
Il giudice Marzia Di Bari
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